Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).(GU n.58 del 11-3-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che definisce l'attivita' di raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso; Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; Visto il comma 3 dell'articolo in parola che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune tipologie di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico; Visto il comma 4, lettera c), del suddetto articolo il quale stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione ove riferito alla raccolta effettuata dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni mediante l'emissione di obbligazioni, nei limiti previsti dal codice civile; Vista la lettera d) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle societa' e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di: stabilire, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, i limiti entro i quali il divieto di cui al richiamato comma 2 non trova applicazione nei confronti delle societa' e degli enti suddetti; individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa puo' essere effettuata; derogare ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2410 del codice civile; Vista la lettera e) del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata da imprese tramite banche ed enti sottoposti a vigilanza prudenziale, demanda al CICR il potere di: determinare, anche con riguardo all'attivita' svolta dall'emittente, criteri e limiti entro i quali non si applica il divieto di cui al richiamato comma 2; individuare le categorie di enti finanziari, oltre alle banche, tramite i quali la raccolta puo' essere effettuata; Visti gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato; Visti gli articoli di cui al titolo VI, capo I, del medesimo decreto, e in particolare l'art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato; Visto l'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di prestiti da parte di soci di societa' cooperative; Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie; Considerato che la tutela dei risparmiatori, sotto il profilo della trasparenza e' assicurata dagli articoli 18 e seguenti, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dalle disposizioni adottate dalla Consob in attuazione del medesimo art. 18; Ravvisata la necessita' di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera: 1. RACCOLTA PRESSO SOCI. La raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci non e' considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico" se effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo. La raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale facolta' deve essere prevista dallo statuto. Le societa' cooperative che non svolgono attivita' finanziaria possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purche' l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti di cui al paragrafo 3 ovvero quando la societa' cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Le modalita' di raccolta presso i soci debbono essere, inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti. La raccolta presso soci non puo' comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle societa' cooperative con non piu' di 50 soci. La raccolta presso soci non e' consentita alle societa' cooperative svolgenti attivita' finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. 2. RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO. La raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, e' consentita mediante gli strumenti di seguito indicati, secondo modalita' ed entro limiti differenziati per categorie di soggetti. Obbligazioni. La raccolta del risparmio tramite l'emissione di obbligazioni e' consentita alle societa' per azioni e in accomandita per azioni nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile. Tale limite e' elevato sino all'ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le societa' con titoli negoziati in un mercato regolamentato. La deroga al codice civile non si applica alle societa' quotate che esercitino attivita' finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La deroga si applica invece alle societa' finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso. Altri titoli. La raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e' consentita: alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato; alle altre societa' purche' i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo 3 della presente delibera. L'identita' del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli. Tale raccolta e' effettuata mediante l'emissione di: "cambiali finanziarie" di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43; titoli, anche al portatore, denominati "certificati di investimento". L'ammontare della raccolta effettuata mediante "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento" non puo' eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La Banca d'Italia, sentita la Consob, propone le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro che provvede con proprio decreto. Il taglio minimo non potra' essere inferiore a lire cento milioni; la durata terra' conto dell'esigenza di distinguere i due strumenti di raccolta. Ulteriori caratteristiche saranno fissate in modo da assicurare che titoli di una stessa emissione risultino fungibili tra loro. La raccolta mediante "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento" e' preclusa agli intermediari svolgenti le attivita' finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La preclusione non riguarda le societa' finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso. Alla raccolta effettuata con gli strumenti indicati nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari. 3. PRESTAZIONE DI GARANZIE DA PARTE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A FORME DI VIGILANZA PRUDENZIALE. Le garanzie richieste dai paragrafi 1 e 2 della presente delibera possono essere rilasciate, nei limiti previsti dalle relative discipline di settore, dai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale di seguito indicati: le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) e b), del decreto legislativo n. 385 del 1993; le societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le societa' e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742. 4. RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI DI IMPRESE. E' libera la raccolta effettuata presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quella effettuata all'interno di un medesimo gruppo. La Banca d'Italia definisce l'ambito dei soggetti di natura cooperativa che ai fini della presente disciplina costituiscono "gruppo". 5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. In relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie e' temporaneamente preclusa alle banche. La definizione dei limiti e dei criteri mediante i quali puo' essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti sara' oggetto di una successiva delibera. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle istruzioni applicative della Banca d'Italia. I soggetti diversi dalle banche che a tale data abbiano in essere posizioni debitorie eccedenti i limiti quantitativi stabiliti dalla presente delibera si uniformeranno alle disposizioni nella stessa contenute entro i termini fissati con provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia. 6. DISPOSIZIONI REVOCATE. Con la presente delibera vengono revocate le disposizioni di cui alla delibera del Comitato del 27 ottobre 1983 concernenti l'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di imprese non autorizzate nonche' altre delibere con essa incompatibili. 7. ISTRUZIONI APPLICATIVE. La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dalla presente delibera. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 1994 Il Presidente: BARUCCI