COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 3 marzo 1994 

  Disciplina  della  raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia).
(GU n.58 del 11-3-1994)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che definisce l'attivita' di  raccolta  del  risparmio  quale
acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;
  Visto  il  comma  2  del  medesimo  articolo  che vieta ai soggetti
diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;
  Visto il comma 3 dell'articolo in parola che attribuisce al CICR il
potere  di  stabilire  limiti   e   criteri,   anche   con   riguardo
all'attivita'  ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali
talune tipologie di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non
costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;
  Visto il comma 4,  lettera  c),  del  suddetto  articolo  il  quale
stabilisce  che  il  divieto di cui al comma 2 non trova applicazione
ove riferito alla raccolta effettuata dalle societa' per azioni e  in
accomandita  per  azioni  mediante  l'emissione  di obbligazioni, nei
limiti previsti dal codice civile;
  Vista la lettera d) del comma in esame che,  con  riferimento  alla
raccolta  effettuata dalle societa' e dagli enti con titoli negoziati
in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di:
   stabilire, avendo riguardo anche  all'attivita'  dell'emittente  a
fini  di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, i limiti entro
i  quali  il  divieto  di  cui  al  richiamato  comma  2  non   trova
applicazione nei confronti delle societa' e degli enti suddetti;
   individuare,  su  proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB,
le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli  mediante
i quali la raccolta stessa puo' essere effettuata;
   derogare  ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2410 del codice
civile;
  Vista la lettera e) del comma in esame che,  con  riferimento  alla
raccolta  effettuata  da  imprese tramite banche ed enti sottoposti a
vigilanza prudenziale, demanda al CICR il potere di:
   determinare,   anche    con    riguardo    all'attivita'    svolta
dall'emittente,  criteri  e  limiti  entro  i quali non si applica il
divieto di cui al richiamato comma 2;
   individuare le categorie di enti finanziari,  oltre  alle  banche,
tramite i quali la raccolta puo' essere effettuata;
  Visti  gli  articoli  130 e 131 del citato decreto legislativo, che
assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del  risparmio
tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;
  Visti  gli  articoli  di  cui  al  titolo  VI, capo I, del medesimo
decreto, e in particolare l'art. 117, comma  8,  che  riconosce  alla
Banca  d'Italia  il potere di prescrivere che determinati contratti o
titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o  sulla
base  di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato;
  Visto l'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in  materia  di
prestiti da parte di soci di societa' cooperative;
  Vista  la  legge  13  gennaio  1994,  n. 43, sulla disciplina delle
cambiali finanziarie;
  Considerato che la tutela dei risparmiatori, sotto il profilo della
trasparenza  e'  assicurata dagli articoli 18 e seguenti, sub art. 1,
della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dalle disposizioni adottate dalla
Consob in attuazione del medesimo art. 18;
  Ravvisata la necessita' di delineare  una  disciplina  unitaria  ed
organica  della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi
dalle banche e di prevedere, in  tale  ambito,  adeguate  cautele  in
favore dei risparmiatori;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
1. RACCOLTA PRESSO SOCI.
  La  raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo
di rimborso presso soci non e' considerata "raccolta di risparmio tra
il pubblico" se effettuata in ottemperanza alle disposizioni  di  cui
al presente paragrafo.
  La  raccolta  deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei
soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il
2 per cento del  capitale  sociale  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato. Tale facolta' deve essere prevista dallo statuto.
  Le  societa'  cooperative  che  non  svolgono attivita' finanziaria
possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del  2  per
cento  del  capitale,  purche'  l'ammontare  complessivo dei prestiti
sociali non ecceda il limite  del  triplo  del  patrimonio  (capitale
versato  e  riserve)  risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale
limite viene elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso
dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al  30  per
cento,  da  garanzia  rilasciata  dai  soggetti di cui al paragrafo 3
ovvero quando la societa'  cooperativa  aderisca  ad  uno  schema  di
garanzia  dei  prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli
investitori. Le modalita' di raccolta presso i soci  debbono  essere,
inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti.
  La raccolta presso soci non puo' comunque avvenire con strumenti "a
vista"  o  collegati  all'emissione  o  alla  gestione  di  mezzi  di
pagamento.
  I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle societa'
cooperative con non piu' di 50 soci.
  La raccolta presso soci non e' consentita alle societa' cooperative
svolgenti attivita' finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al
comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
2. RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.
  La raccolta del risparmio tra il pubblico  da  parte  dei  soggetti
diversi  dalle  banche,  tramite acquisizione di fondi con obbligo di
rimborso, e' consentita mediante gli strumenti di  seguito  indicati,
secondo  modalita'  ed  entro  limiti  differenziati per categorie di
soggetti.
Obbligazioni.
  La raccolta del risparmio tramite l'emissione  di  obbligazioni  e'
consentita  alle  societa' per azioni e in accomandita per azioni nel
rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.
  Tale limite e' elevato sino all'ammontare del  capitale  versato  e
delle  riserve  risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato  per  le
societa' con titoli negoziati in un mercato regolamentato. La  deroga
al  codice civile non si applica alle societa' quotate che esercitino
attivita' finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al  comma  1
dell'art.  113  del decreto legislativo n. 385 del 1993. La deroga si
applica   invece   alle   societa'   finanziarie  vigilate,  iscritte
nell'elenco speciale di cui all'art.  107 del decreto stesso.
Altri titoli.
  La raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori  mobiliari
diversi dalle obbligazioni e' consentita:
   alle  societa'  e  agli  enti  con  titoli negoziati in un mercato
regolamentato;
   alle altre societa' purche' i bilanci degli  ultimi  tre  esercizi
siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia,
in  misura  non  inferiore  al  50  per  cento  del  loro  valore  di
sottoscrizione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo  3  della
presente  delibera.  L'identita'  del  garante  e  l'ammontare  della
garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli.
  Tale raccolta e' effettuata mediante l'emissione di:
   "cambiali finanziarie" di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;
   titoli,   anche   al   portatore,   denominati   "certificati   di
investimento".
  L'ammontare    della   raccolta   effettuata   mediante   "cambiali
finanziarie" e  "certificati  di  investimento"  non  puo'  eccedere,
unitamente   alla  raccolta  mediante  obbligazioni,  il  limite  del
capitale versato e  delle  riserve  risultanti  dall'ultimo  bilancio
approvato.
  La  Banca  d'Italia, sentita la Consob, propone le caratteristiche,
anche di durata e di taglio, dei  predetti  titoli  al  Ministro  del
tesoro  che provvede con proprio decreto. Il taglio minimo non potra'
essere inferiore  a  lire  cento  milioni;  la  durata  terra'  conto
dell'esigenza  di  distinguere i due strumenti di raccolta. Ulteriori
caratteristiche saranno fissate in modo da assicurare che  titoli  di
una stessa emissione risultino fungibili tra loro.
  La  raccolta  mediante  "cambiali  finanziarie"  e  "certificati di
investimento" e' preclusa agli intermediari  svolgenti  le  attivita'
finanziarie  di  cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art.
113 del decreto legislativo n.  385  del  1993.  La  preclusione  non
riguarda  le  societa'  finanziarie  vigilate,  iscritte  nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.
  Alla raccolta effettuata con gli strumenti  indicati  nel  presente
paragrafo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 129 del
decreto  legislativo  n.  385  del  1993  e  le  relative  norme   di
attuazione,  concernenti  le  segnalazioni preventive e consuntive in
materia di emissione e collocamento di valori mobiliari.
3. PRESTAZIONE DI GARANZIE DA PARTE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A FORME DI
VIGILANZA PRUDENZIALE.
  Le garanzie richieste dai paragrafi 1 e 2 della  presente  delibera
possono   essere  rilasciate,  nei  limiti  previsti  dalle  relative
discipline di settore, dai soggetti sottoposti a forme  di  vigilanza
prudenziale di seguito indicati:
   le  banche  autorizzate  in  Italia e le banche comunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere d) e b), del decreto legislativo n.  385
del 1993;
   le  societa'  finanziarie  iscritte  nell'elenco  speciale  di cui
all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
   le societa' e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della
legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742.
4. RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI DI IMPRESE.
  E'  libera  la  raccolta  effettuata  presso societa' controllanti,
controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice  civile  e
presso  controllate  da  una  stessa  controllante, e comunque quella
effettuata all'interno di  un  medesimo  gruppo.  La  Banca  d'Italia
definisce  l'ambito  dei  soggetti  di natura cooperativa che ai fini
della presente disciplina costituiscono "gruppo".
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
  In relazione alle proposte di  revisione  del  trattamento  fiscale
delle  rendite  finanziarie,  l'emissione  di cambiali finanziarie e'
temporaneamente preclusa alle banche.
  La definizione dei limiti e  dei  criteri  mediante  i  quali  puo'
essere  effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti sara'
oggetto di una successiva delibera.
  Le disposizioni di cui alla presente  delibera  entrano  in  vigore
decorsi  quindici  giorni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica delle istruzioni applicative  della  Banca
d'Italia.
  I  soggetti  diversi dalle banche che a tale data abbiano in essere
posizioni debitorie eccedenti i limiti quantitativi  stabiliti  dalla
presente  delibera  si  uniformeranno  alle disposizioni nella stessa
contenute entro i termini  fissati  con  provvedimenti  di  carattere
generale della Banca d'Italia.
6. DISPOSIZIONI REVOCATE.
  Con  la  presente  delibera vengono revocate le disposizioni di cui
alla  delibera  del  Comitato  del  27   ottobre   1983   concernenti
l'esercizio   dell'attivita'   bancaria   da  parte  di  imprese  non
autorizzate nonche' altre delibere con essa incompatibili.
7. ISTRUZIONI APPLICATIVE.
  La  Banca  d'Italia  emana  istruzioni  applicative  sulle  materie
regolamentate dalla presente delibera.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 3 marzo 1994
                                               Il Presidente: BARUCCI