N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1994
N. 180 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Agostinelli Lidia e altri Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma). (Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104).(GU n.15 del 6-4-1994 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Esaminati gli atti delle causa iscritta al n. 39 r.g. lavoro. PREMESSO IN FATTO che con sentenza del 5 giugno 1992 il pretore del lavoro di Ancona accoglieva il ricorso presentato da Agostinelli Lidia, Alessandrelli Bruna, Angelucci Egla, Arzeni Ebe, Astuti Ilma, Agostinelli Giuseppina, Bartocci Elena, Bassotti Lidia, Befere Ida, Bellucci Iride, Bianchi Anita, Binanti Maria, Binci Maria, Borghesi Alfrida, Bragoni Alma, Busetti Mario, Bugari Cesira, Baldini Elena, Borra Maria, Bracciatelli Cesarina, Benvenuti Rita, Basili Elda, Braconi Erminia, Bartola Flora, Bartola Antonietta, Bravi Gina, Bruni Imelde, Barbetta Giuseppa, Barocci Almerina, Binanti Maria, Boccolini Aldina, Bucco Assunta, Beccaceci Isolina, Boccardo Maria, Brunetti Gina, Bartozzi Agnese, Bernaducci Fernanda, Biagelli Laurina, Candelaresi Palmina, Canonico Zita, Casanelli Emilio, Cesaroni Luisa, Cantarini Elvira, Cardinali Maria, Corsetti Elvira, Carloni Dina, Cortucci Ester, Cardinali Maria, Canuti Sonia, Cecchini Maria, Cardelli Adele, Chiappa Maria, Catalani Gina, Cantori Palma, Carsetti Nazzarena, Carloni Giovannina, Caselli Emia, Catozzi Carla, Cerioni Gisella, Corsetti Elvira, Casacci Cristina, Colonnelli Iride, Carloni Ardea, De Angelis Teresa, Devetta Anna, Donnini Rosa, Donzelli Anna Maria, Duranti Elda, Fabretti Wanda, Ferrero Pietro, Federici Malvina, Frisio Lidia, Frattini Liberta, Giambartolomei Cesira, Giannini Teresa, Galeazzi Lea, Giaccaglia Santina, Giorgietti Liliana, Gioacchini Bice, Gramacci Teodolinda, Grilli Ada, Grati Marina, Lanari Armando, Landini Lamberta, Marconi Amelia, Morresi Emilia, Manoni Augusto, Baldassari Jolanda, Organari Maira nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto dei ricorrenti - gia' titolari di pensione diretta integrata al minimo - all'integrazione al minimo anche della pensione di reversibilita' maturata in epoca anteriore al 1983 nonche' alla "cristallizzazione" di quest'ultima nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al suo progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base; che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che il riconoscimnto della "cristallizzazione" della pensione di reversibilita' avvenuto in primo grado sarebbe erroneo ed illegittimo in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe interpretato in senso diverso da quello fatto proprio dal Pretore (cioe' nel senso che la soppressione dell'integrazione determinerebbe, nel caso de quo, l'immediata riduzione del trattamento irrogato); che in corso di giudizio e' intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art. 11, n. 22 impone al giudice, con efficacia ex tunc, l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 - favorevole alle tesi dell'I.N.P.S. - gia' dichiarata contraria alla Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 418/1991; R I T E N U T O che e' opportuno sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, essendo tale questione: a) rilevante, in quanto la decisione della presente controversia comporta necessariamente l'applicazione della norma denunciata; b) non manifestamente infondata, in quanto la medesima norma risulta confliggere: 1) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole distinzione fra i titolari di una o piu' pensioni (per i primi continua ad essere prevista la "cristallizzazione" degli importi non piu' dovuti quando il diritto all'integrazione si perde per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la soppressione dell'integrazione sulla seconda pensione determinata l'immediata riduzione del trattamento) con conseguente esposizione, per i secondi, al pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di vita. Invero la norma in questione ripropone una interpretazione gia' rigettata dal giudice delle leggi (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 418/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30 settembre 1983, "il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed e' destinato ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento in virtu' degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica") e quindi appare essa stessa incostituzionale in relazione ai medesimi parametri fatti oggetto della citata pronuncia; 2) con gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto il legislatore imponendo una interpretazione vincolante difforme da quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimita' che del giudice delle leggi, infligge un vulnus alla autonomia ed indipendenza della magistratura, ledendone l'autonomia funzionale (c.d. riserva di giurisdizione);
P. Q. M. Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953, 295 c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1983 n. 537, per contrasto con gli artt. 3, 38, 77, 101 e 104 della Costituzione; Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ancona, addi' 14 gennaio 1994 Il presidente: CASABLANCA 94C0341