N. 180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1994

                                N. 180
 Ordinanza  emessa  il  14  gennaio  1994  dal tribunale di Ancona nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S.  e  Agostinelli  Lidia  e
 altri
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione  al  minimo - Perdita dal 1 ottobre 1983, del diritto
    all'integrazione al minimo per una  delle  pensioni  nel  caso  di
    cumulo   di   due  pensioni  entrambe  integrate  al  minimo  (con
    conseguente riduzione di tale pensione)  -  Affermata  sussistenza
    (secondo   la  giurisprudenza  della  Cassazione  e  con  sentenza
    interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del  diritto
    alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione
    autentica   -   Irragionevolezza   con   incidenza   sul   diritto
    all'assicurazione di  mezzi  adeguati  alle  esigenze  di  vita  -
    Violazione  dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge
    e di autonomia ed indipendenza della  magistratura  -  Riferimento
    alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104).
(GU n.15 del 6-4-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Esaminati gli atti delle causa iscritta al n. 39 r.g. lavoro.
                           PREMESSO IN FATTO
      che  con  sentenza  del  5  giugno 1992 il pretore del lavoro di
 Ancona  accoglieva  il  ricorso  presentato  da  Agostinelli   Lidia,
 Alessandrelli   Bruna,  Angelucci  Egla,  Arzeni  Ebe,  Astuti  Ilma,
 Agostinelli Giuseppina, Bartocci Elena, Bassotti Lidia,  Befere  Ida,
 Bellucci  Iride,  Bianchi Anita, Binanti Maria, Binci Maria, Borghesi
 Alfrida, Bragoni Alma, Busetti Mario, Bugari Cesira,  Baldini  Elena,
 Borra  Maria,  Bracciatelli  Cesarina,  Benvenuti  Rita, Basili Elda,
 Braconi Erminia, Bartola Flora, Bartola Antonietta, Bravi Gina, Bruni
 Imelde, Barbetta Giuseppa, Barocci Almerina, Binanti Maria, Boccolini
 Aldina, Bucco Assunta, Beccaceci Isolina,  Boccardo  Maria,  Brunetti
 Gina,   Bartozzi   Agnese,  Bernaducci  Fernanda,  Biagelli  Laurina,
 Candelaresi Palmina, Canonico Zita, Casanelli Emilio, Cesaroni Luisa,
 Cantarini Elvira, Cardinali Maria,  Corsetti  Elvira,  Carloni  Dina,
 Cortucci  Ester,  Cardinali  Maria,  Canuti  Sonia,  Cecchini  Maria,
 Cardelli Adele, Chiappa Maria, Catalani Gina, Cantori Palma, Carsetti
 Nazzarena, Carloni Giovannina, Caselli Emia, Catozzi  Carla,  Cerioni
 Gisella, Corsetti Elvira, Casacci Cristina, Colonnelli Iride, Carloni
 Ardea,  De  Angelis Teresa, Devetta Anna, Donnini Rosa, Donzelli Anna
 Maria,  Duranti  Elda,  Fabretti  Wanda,  Ferrero  Pietro,   Federici
 Malvina,  Frisio  Lidia,  Frattini  Liberta,  Giambartolomei  Cesira,
 Giannini  Teresa,  Galeazzi  Lea,  Giaccaglia   Santina,   Giorgietti
 Liliana,  Gioacchini  Bice,  Gramacci  Teodolinda,  Grilli Ada, Grati
 Marina, Lanari Armando, Landini  Lamberta,  Marconi  Amelia,  Morresi
 Emilia,  Manoni  Augusto,  Baldassari  Jolanda,  Organari  Maira  nei
 confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto dei ricorrenti - gia'
 titolari di pensione diretta integrata al minimo  -  all'integrazione
 al  minimo  anche  della pensione di reversibilita' maturata in epoca
 anteriore al 1983 nonche' alla  "cristallizzazione"  di  quest'ultima
 nell'importo  corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al suo
 progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione  automatica
 della pensione-base;
     che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che
 il   riconoscimnto   della   "cristallizzazione"  della  pensione  di
 reversibilita' avvenuto in primo grado sarebbe erroneo ed illegittimo
 in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe  interpretato  in
 senso  diverso  da  quello fatto proprio dal Pretore (cioe' nel senso
 che la soppressione dell'integrazione  determinerebbe,  nel  caso  de
 quo, l'immediata riduzione del trattamento irrogato);
      che  in  corso  di  giudizio e' intervenuta la legge 24 dicembre
 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art.
 11, n. 22 impone al giudice, con efficacia ex tunc, l'interpretazione
 dell'art.  6  della  legge  n.  638/1983  -  favorevole   alle   tesi
 dell'I.N.P.S.  -  gia'  dichiarata  contraria alla Costituzione dalla
 Corte costituzionale con sentenza n. 418/1991;
                            R I T E N U T O
      che   e'   opportuno   sollevare   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  ventiduesimo  comma,  della  legge 24
 dicembre 1993, n. 537 in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104  della
 Costituzione, essendo tale questione:
        a)   rilevante,   in   quanto   la  decisione  della  presente
 controversia  comporta  necessariamente  l'applicazione  della  norma
 denunciata;
        b)  non  manifestamente infondata, in quanto la medesima norma
 risulta confliggere:
        1) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto  il  profilo
 della irragionevole distinzione fra i titolari di una o piu' pensioni
 (per i primi continua ad essere prevista la "cristallizzazione" degli
 importi  non  piu' dovuti quando il diritto all'integrazione si perde
 per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la  soppressione
 dell'integrazione  sulla  seconda  pensione  determinata  l'immediata
 riduzione  del  trattamento)  con  conseguente  esposizione,  per   i
 secondi,  al  pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di
 vita.
    Invero la norma in questione ripropone  una  interpretazione  gia'
 rigettata   dal  giudice  delle  leggi  (cfr.  Corte  costituzionale,
 sentenza n. 418/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  settimo  comma,  della
 legge  n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30
 settembre 1983, "il titolare di  due  pensioni  integrate  al  minimo
 conserva  su  un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre
 per  l'altro  la  misura   dell'integrazione   stessa   resta   ferma
 all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed e' destinato
 ad  essere gradatamente sostituita per riassorbimento in virtu' degli
 aumenti che  la  pensione-base  viene  a  subire  per  effetto  della
 perequazione    automatica")    e    quindi    appare   essa   stessa
 incostituzionale in relazione ai  medesimi  parametri  fatti  oggetto
 della citata pronuncia;
        2)  con  gli  artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto il
 legislatore imponendo  una  interpretazione  vincolante  difforme  da
 quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimita' che del
 giudice   delle   leggi,   infligge   un  vulnus  alla  autonomia  ed
 indipendenza della  magistratura,  ledendone  l'autonomia  funzionale
 (c.d. riserva di giurisdizione);
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   135   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953, 295 c.p.c.;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 11, ventiduesimo comma, della
 legge 24 dicembre 1983 n. 537, per contrasto con gli artt. 3, 38, 77,
 101 e 104 della Costituzione;
    Rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale,  sospendendo   il
 presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Ancona, addi' 14 gennaio 1994
                       Il presidente: CASABLANCA

 94C0341