DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1994 

  Proroga  al 31 dicembre 1994 del termine per il completamento delle
opere finanziate ai  sensi  della  legge  25  agosto  1991,  n.  284,
recante:  "Liberalizzazione  dei  prezzi  delle  imprese turistiche e
interventi di sostegno alle imprese turistiche".
(GU n.85 del 13-4-1994)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge  25 agosto 1991, n. 284, recante "Liberalizzazione
dei prezzi delle imprese turistiche e  interventi  di  sostegno  alle
imprese turistiche";
  Visto  l'art.  2 della predetta legge n. 284 del 1991 il quale reca
al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle
attivita' del settore turistico nei  comuni  costieri  delle  regioni
Liguria  e  Toscana,  disponendo  altresi'  che  il  termine  per  il
completamento delle relative opere  ammesse  al  finanziamento  venga
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 14 ottobre 1991, recante la individuazione dei comuni, delle
priorita', parametri, modalita', procedure e termini per le misure di
sostegno previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, che  stabilisce
la  data  del 30 giugno 1993 quale termine per il completamento delle
iniziative finanziate ai sensi della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno
1993  che  ha  prorogato  al  30  aprile  1994  il  termine  per   il
completamento delle opere;
  Visto  il  decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante: "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
  Vista la delega attribuita in materia al Sottosegretario  di  Stato
sen. Antonio Maccanico;
  Considerato  che  le  regioni Liguria e Toscana hanno richiesto una
proroga del termine per il completamento delle  opere  finanziate  ai
sensi  della  legge  n. 284 del 1991, al fine di poter utilizzare nel
1994 le economie di bilancio accertate nel 1993;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire  alla  richiesta  formulata  da
parte delle regioni;
                              Decreta:
  Il  termine  per  il  completamento delle opere finanziate ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge  25  agosto  1991,  n.  284  e  del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991,
gia'  prorogato  alla  data  del  30  aprile  1994  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1993, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 marzo 1994
                             Il Sottosegretario di Stato delegato
                                          MACCANICO