Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.(GU n.85 del 13-4-1994)
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto l'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, in base al quale "al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" "previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale"; Visto l'art. 54, comma 2, del decreto legislativo permessi sindacali "devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri"; Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal citato art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 che prevede che "contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" e che con l'accordo sopra indicato "sono anche definiti tempi e modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali", precisando altresi' che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo predetto "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche". "Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti"; Visto l'art. 54, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, che prevede che "alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate", precisando altresi' che "per la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58"; Visto l'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base al quale le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del cinquanta per cento. E' vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari"; Visto l'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha disposto che "in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300"; Visto l'art. 3, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha disposto che "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso"; Visto l'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha disposto che "il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da' attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni"; Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 54, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal citato art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che risultano tali in base alla normativa transitoria vigente in materia, richiamata nell'art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993; Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale "la maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale; Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8"; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Vista la direttiva di cui alla circolare 11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 - le modalita' di accertamento del requisito della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego; Vista la direttiva-circolare n. 13397/93/7.491 del 16 aprile 1993 (circolare n. 15/1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993) riguardante l'"aggiornamento dei dati di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi"; Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta direttiva-circolare, la rappresentativita' qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Tenuto conto dei dati pervenuti da parte delle pubbliche amministrazioni in relazione alle predette direttive-circolari e della attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego"; Decreta: Art. 1. In attesa dell'attribuzione dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, le seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (Confe.Dir.); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Rappresentanze sindacali di base - Confederazione unitaria di base (RdB-CUB). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 1994 Il Ministro: CASSESE