MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 aprile 1994 

  Individuazione    delle   confederazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale che partecipano  alla  trattativa
per  la  definizione  dell'accordo  sindacale  riguardante  la  nuova
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi  sindacali
nelle amministrazioni pubbliche.
(GU n.85 del 13-4-1994)

                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  l'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
470,  in base al quale "al fine del contenimento, della trasparenza e
della razionalizzazione delle aspettative e  dei  permessi  sindacali
nel  settore  pubblico,  la  contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, stipulato  tra  il  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,   da
recepire  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" "previa  intesa  con
le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto l'art. 54, comma 2, del decreto legislativo
permessi  sindacali  "devono  essere  determinati  tenendo conto, con
riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione  collettiva,
della   diversa   dimensione   e  articolazione  organizzativa  delle
amministrazioni, della consistenza numerica  del  personale  nel  suo
complesso  e  del  personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di
cumulare i permessi sindacali giornalieri";
  Visto l'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato dal citato art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993 che
prevede  che  "contestualmente alla definizione della nuova normativa
contenente  la  disciplina  dell'intera  materia,  sono  abrogate  le
disposizioni  che  regolano  attualmente  la  gestione e la fruizione
delle aspettative e  dei  permessi  sindacali  nelle  amministrazioni
pubbliche"  e  che  con l'accordo sopra indicato "sono anche definiti
tempi e modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio  1970,  n.
300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi
sindacali",  precisando altresi' che fino alla emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo
predetto "restano in vigore i decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei   Ministri  che  ripartiscono  attualmente  i  contingenti  delle
aspettative sindacali nell'ambito delle  amministrazioni  pubbliche".
"Resta  salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e
sono a tal fine aumentati di una unita', fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui  al  comma  1,  i  contingenti  attualmente
previsti";
  Visto  l'art.  54, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, che
prevede che "alla ripartizione delle  aspettative  sindacali  tra  le
confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede,
in proporzione alla rappresentativita' delle  medesime  accertata  ai
sensi  dell'art.  47,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sentite  le  confederazioni  ed
organizzazioni  sindacali  interessate", precisando altresi' che "per
la provincia autonoma di Bolzano si terra' conto di  quanto  previsto
dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58";
  Visto l'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  in
base  al  quale  le  aspettative  ed  i permessi sindacali retribuiti
previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico  impiego
in  atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  e  successive
modificazioni, sono complessivamente ridotti del cinquanta per cento.
E' vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari";
  Visto l'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha  disposto che "in tutti i comparti del pubblico impiego si applica
la legge 20 maggio 1970, n. 300";
  Visto l'art. 3, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha disposto che "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali  di
cui  all'art.  23  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, deve essere
certificata   al   capo   del   personale   dell'amministrazione   di
appartenenza  da  parte  della struttura sindacale presso la quale e'
stato utilizzato il permesso";
  Visto l'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha disposto che "il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  entro
cento  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,
da' attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni";
  Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 54, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal  citato  art.
20  del  decreto  legislativo n. 470/1993 partecipano alla trattativa
per la definizione dell'accordo  riguardante  la  determinazione  dei
limiti  massimi  delle  aspettative  e  dei  permessi sindacali nelle
amministrazioni pubbliche le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale, che risultano tali in base alla
normativa transitoria vigente in materia,  richiamata  nell'art.  47,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate
ai  sensi  del  comma 2, da recepire con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri"  sentita
la  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale;
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al quale "fino all'emanazione  del  decreto  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  e  si  applicano,  anche alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica.   Tale normativa
resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino  a  quando
non sia data applicazione a quanto previsto dall'art.  45, comma 8";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395,  che  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991, n.
72549/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18  marzo
1991,  concernente  - in attuazione del citato art. 8 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  395/1988   -   le   modalita'   di
accertamento  del  requisito  della  maggiore  rappresentativita' sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Vista la direttiva-circolare n. 13397/93/7.491 del 16  aprile  1993
(circolare  n. 15/1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1993) riguardante l'"aggiornamento dei  dati  di  cui  alla
citata  direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri e
parametri   vengono   in    rilievo,    a    norma    della    stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto  conto  che,  in base ai criteri ed ai parametri di cui alla
citata direttiva-circolare dell'11 marzo 1991,  sono  da  considerare
maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale le confederazioni
sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla
predetta direttiva-circolare, la  rappresentativita'  qualificata  in
almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego
di  organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che
siano   presenti   nella   composizione   del   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro;
  Tenuto   conto   dei   dati  pervenuti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni in  relazione  alle  predette  direttive-circolari  e
della  attuale  composizione  del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino
Cassese,  e'  stato  delegato  a  provvedere  alla "attuazione .. del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare ..  ogni
altra  funzione  attribuita  dalle vigenti disposizioni al Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie   che
riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  attesa  dell'attribuzione  dell'art.  47,  comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22  del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte sindacale,
partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale
riguardante  la  nuova  disciplina dei distacchi, delle aspettative e
dei  permessi  sindacali  nelle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art.  3,  comma  34,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, ed
all'art. 54 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato  dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470,    le    seguenti    confederazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale:
   Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
   Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
   Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
   Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
   Confederazione   autonoma  dei  quadri  direttivi  della  funzione
pubblica (Confe.Dir.);
   Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Conf.S.A.L.);
   Confederazione    italiana    sindacati    autonomi     lavoratori
(C.I.S.A.L.);
   Confederazione    italiana    sindacati    nazionali    lavoratori
(C.I.S.N.A.L.);
   Rappresentanze sindacali di base - Confederazione unitaria di base
(RdB-CUB).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 aprile 1994
                                                 Il Ministro: CASSESE