Modificazioni alla deliberazione 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.(GU n.88 del 16-4-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'interveno straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimenti per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la propria delibera adottata in data 22 aprile 1993 relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992; Vista la nota del 16 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del CIPI alcune modifiche ed integrazioni della soprarichiamata deliberazione del 22 aprile 1993 rivolte ad assicurare una miglire gestione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992; Sulla proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: La deliberazione del 22 aprile 1993 di cui alle premesse e' modificata ed integrata nel seguente modo: 1. Il punto 3.4 e' sostituito dal seguente: "3.4. L'importo dell'agevolazione concessa, nei limiti dell'ESN ammissibile per area e tipologia di iniziativa di impresa, e' impegnato dall'amministrazione competente con apposito provvedimento e sara' reso disponibile, subordinatamente alla effettiva realizzazione dell'investimento, in cinque quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilita' alla stessa data di ogni anno. L'importo delle agevolazioni puo' essere utilizzato, in tutto o in parte, a scelta del beneficiario delle agevolazioni nei modi seguenti: a) per il pagamento degli interessi sui prestiti bancari a medio e lungo termine inerenti al progetto agevolativo e dei canoni di locazione finanziaria; b) per il pagamento di imposte e contribuzioni sociali; c) per ottenere dall'ente creditizio anticipazioni in misura non superiore al capitale proprio investito ovvero all'ammontare del o dei 'canoni anticipati', riportando il valore corrispondente nei mezzi propri dell'impresa. Tale ultima possibilita' e' subordinata all'intero utilizzo dei mezzi propri e delle somme derivanti dai prestiti che l'impresa ha dichiarato di investire nel progetto ovvero al pagamento del o dei 'canoni anticipati' e solo dopo che venga verificata la realizzazione delle predette condizioni". 2. La lettera c) del punto 6 e' sostituita dalla seguente: " c) le amministrazioni competenti dovranno provvedere, nel piu' breve tempo possibile, alla determinazione delle modalita', delle procedure e dei termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche, ai sensi dell'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, per l'istruttoria delle domande di agevolazione. Le suddette modalita' e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:". 3. Il secondo alinea della lettera c2) del punto 6 e' sostituito dal seguente: "Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve essere allegata delibera degli enti creditizi convenzionati o delle societa' di locazione finanziaria". 4. Il primo periodo del terzo alinea della lettera c3) del punto 6 e' sostituito dal seguente: " c3) l'istruttoria, completa degli elementi di analisi di fattibilita' e redditivita' economico-finanziaria, e' svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento, curando anche la compilazione dei modulari che verranno appositamente predisposti dall'amministrazione". 5. Il primo periodo del terzo alinea della lettera c3) del punto 6 e' sostituito dal seguente: "Una copia completa dell'istruttoria dovra' essere trasmessa dagli enti convenzionati al centro di elaborazione dati di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sia al fine della costituzione di una utile banca dati, sia anche per procedere a verifiche campionarie sui dati economici e finanziari dei progetti". 6. Il primo periodo della lettera c4) del punto 6 e' sostituito dal seguente: " c4) entro due mesi dal completamento delle istruttorie di cui alla lettera c), l'amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5).". 7. Il terzo periodo del secondo alinea della lettera c4) del punto 6 e' sostituito dal seguente: "I trasferimenti delle prime quote annuali saranno effettuati entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria". 8. Al punto 6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: " e) con il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 verranno fissate le ulteriori modalita' e procedure che si rendessero opportune nella fase applicativa della concessione ed erogazione delle agevolazioni". Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 45