Aggiornamenti, integrazioni e modificazioni a deliberazioni riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata.(GU n.88 del 16-4-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la parte riguardante il Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria"; Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui dovra' attenersi l'istituto gestore del "Fondo speciale per la ricerca applicata"; Visto l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata e di costo superiore a 10 miliardi di lire; Viste le proprie delibere emanate in data 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguadanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo, la propria delibera del 9 luglio 1987 riguardante le direttive di attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22, e la propria delibera del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Considerata la necessita' di aggiornare, integrare e modificare le proprie delibere sopra citate, onde migliorare l'operativita' del Fondo stesso; Delibera: Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel decidere gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata a favore di progetti di ricerca applicata, ivi compresi quelli di cooperazione internazionale e di formazione professionale nonche' i programmi nazionali di ricerca, da' attuazione agli indirizzi contenuti nelle delibere CIPI del 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984, 9 luglio 1987 e 27 ottobre 1988, n. 502, con le seguenti modificazioni ed integrazioni: 1. Progetti di ricerca applicata svolti autonomamente e relativa formazione. 1.1. Sulla base dei dati di domanda l'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata effettua una verifica dell'affidabilita' economico-finanziaria dell'impresa e della sua capacita' a sostenere il costo del progetto, tenendo innanzitutto conto dell'indebitamento aziendale che di norma non deve superare il 50% del fatturato, e comunque utilizzando i seguenti parametri: a) parametro di congruenza fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto di ricerca da sostenere, al netto dell'incentivo richiesto: CN __________ > 0,5 CP - 1 dove: CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato CP = costo del progetto di ricerca I = incentivo previsto per il progetto di ricerca b) parametro di onerosita' della posizione finanziaria dell'impresa: OF ______ < 8% F dove: OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' partecipanti, i parametri saranno calcolati per ognuno di essi, facendo riferimento al costo di competenza di ciascuno. Per le domande presentate dai consorzi di cui all'art. 2 della legge n. 46/1982 i parametri potranno riferirsi al consorzio o ai singoli soci industriali dello stesso; in quest'ultimo caso il costo della ricerca convenzionalmente sara' suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dai soci industriali. 1.2. Le domande che superano la verifica di affidabilita' economico-finanziaria vengono suddivise in tre fasce: a) progetti di costo fino a 10 miliardi di lire: vengono direttamente ammessi alla fase istruttoria di cui al punto 1.3 svolta dall'istituto che ne dara' contestualmente comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. La valutazione sulla congruita' con le direttive CIPI e sulla compatibilita' con il quadro delle risorse finanziarie, verra' effettuata successivamente dal comitato tecnico-scientifico, contestualmente alla proposta di ammissione all'intervento; b) progetti di costo da 10 a 35 miliardi di lire: la valutazione di congruita' e di compatibilita', di cui al precedente punto a), viene effettuata dal comitato tecnico-scientificoprima della fase istruttoria di cui al punto 1.3. Qualora sia ritenuto necessario, il comitato tecnico-scientifico potra' richiedere un'eventuale audizione con i rappresentanti dell'impresa proponente. A tale audizione potranno anche partecipare rappresentanti dell'istituto. In caso di preselezione positiva il Ministro, su proposta del comitato tecnico-scientifico, nominera' un esperto, scelto in un albo costituito di concerto fra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'istituto, al quale l'istituto affidera' l'istruttoria tecnico-scientifica del progetto; c) progetti di costo superiore a 35 miliardi di lire: la valutazione di congruita' e di compatibilita', di cui al precedente punto a), viene effettuata dal comitato tecnico-scientifico, prima della fase istruttoria. Il comitato stesso procedera' all'audizione dei rappresentanti dell'impresa proponente, alla quale potranno anche partecipare rappresentanti dell'istituto. In caso di preselezione positiva il Ministro nominera' un esperto, secondo le modalita' indicate nel precedente punto b). 1.3. Per i progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire l'istituto affida l'istruttoria tecnico-scientifica all'esperto individuato secondo le modalita' di cui al punto 1.2 b). Per i progetti di costo fino a 10 miliardi di lire, l'istituto procedera' all'istruttoria utilizzando un esperto, scelto sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel citato albo. L'esperto cura la valutazione del progetto di ricerca, con riguardo all'originalita' e rilevanza tecnologica, alla fattibilita' ed alla capacita' tecnica dell'impresa di sviluppare il progetto medesimo. Per i progetti di formazione l'esperto cura il giudizio di merito riguardante l'impostazione del programma e la capacita' tecnica dell'impresa di sostenerlo. L'esperto sara' affiancato da un tecnico dell'istituto, cui competera' il giudizio sull'ammissibilita' e sulla congruita' delle attivita' e dei relativi costi, sulle prospettive di utilizzo industriale della ricerca, nonche' sull'ammissibilita' e sulla congruita' di attivita' e costi dei progetti di formazione e sulle relative ricadute occupazionali nel contesto del sistema industriale. I rapporti tecnico-scientifici saranno inoltrati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica unitamente alla verifica di affidabilita' economico-finanziaria di cui al punto 1.1. L'istituto segnalera' inoltre la disponibilita' di soci (almeno quelli che detengono il controllo della societa') a prestare fidejussione o a fornire polizza fidejussoria (rilasciata da primarie compagnie assicurative), in assenza delle quali l'operazione dovra' essere garantita da fidejussione bancaria; i progetti di formazione professionale saranno assistiti da polizza fidejussoria o da fidejussione bancaria. Nel caso di interventi a valere sulla legge 5 agosto 1988, n. 346, l'istituto esprimera' la propria disponibilita' a finanziare il progetto, svolgendo secondo propri criteri l'istruttoria economico-finanziaria e fissando le condizioni e garanzie che giudichera' necessarie. 1.4. Il comitato tecnico-scientifico, acquisite le valutazioni istruttorie di cui al punto 1.3, propone al Ministro l'ammissibilita' del progetto all'intervento del Fondo, nonche' le forme e l'entita' dell'incentivo, sulla base di criteri generali preventivamente stabiliti dal Ministro ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 1.5. Con propria delibera il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina le forme e l'entita' dell'incentivo, previa verifica condotta da parte del Dipartimento competente della compatibilita' con le risorse finanziarie disponibili sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa. 1.6. Per lo svolgimento delle singole fasi procedurali non dovranno essere superati i seguenti termini: a) progetti di costo fino a 10 miliardi di lire: centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'istituto per la trasmissione degli atti istruttori al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire: quindici giorni dalla fine del mese di ricezione della domanda, per la trasmissione della scheda di preselezione; centoventi giorni, dalla data di trasmissione all'istituto della determinazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relativa alla preselezione dei progetti, per l'inoltro al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica degli adempimenti istruttori. Le stipule dei relativi contratti dovranno essere effettuate dall'istituto entro tre mesi dalla data di eseguibilita' a seguito dell'avvenuto impegno di spesa della delibera del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Progetti di cooperazione internazionale. 2.1. Nell'ambito dell'iter procedurale attualmente vigente, l'istruttoria sara' effettuata sulla base dei parametri di cui al punto 1 e di quanto previsto al precedente punto 1.3, relativamente ai progetti di ricerca applicata. L'esperto scientifico, scelto nell'albo di cui al precedente punto 1.2 b), sara' nominato dall'istituto sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2.2. La commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 22/1987, acquisito il parere di competenza da parte dell'istituto, propone al Ministro l'ammissibilita' del progetto all'intervento del Fondo, le modalita' dell'incentivo sulla base di criteri generali preventivamente stabiliti dal Ministro ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso una relazione diretta al Ministro che indica: a) il giudizio globale di rispondenza al progetto approvato nella sede internazionale; b) gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata; c) proposte al Ministro per l'armonizzazione della forma e dell'entita' del contributo con i principi adottati dalla CEE per i programmi di ricerca e con quelli seguiti dai Paesi partecipanti alla cooperazione internazionale. 2.3. Gli atti successivi all'invio della citata relazione sono svolti con le modalita' e i tempi fissati dai punti 1.5 e 1.6. 3. Programmi nazionali di ricerca e relativa formazione. Per le attivita' tecnico-scientifiche connesse all'attuazione dei programmi nazionali di ricerca, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle condizioni da stabilire in apposito atto integrativo della convenzione gia' in essere, sceglie tra i consulenti inseriti nell'albo di cui al precedente punto 1.2 b), gli esperti di cui avvalersi dandone comunicazione all'istituto stesso che conferisce gli incarichi, provvede al pagamento dei relativi compensi e fornisce supporto tecnico alla stesura e alla stipula dei contratti. 4. Contratti di ricerca ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46/1982. 4.1. L'attuazione dell'art. 10 della legge n. 46/1982 deve riguardare interventi organici - previsti ad esempio nell'ambito di intese e/o accordi di programma - connessi alla realizzazione di interessi pubblici diffusi e in grado di generare, anche attraverso una partecipazione collettiva di soggetti con funzioni e vocazioni differenziate e complementari, condizioni di sviluppo competitivo in contesti economico-sociali e territoriali, con particolare riferimento all'incremento occupazionale. 4.2. Il contratto di ricerca viene affidato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 - ad uno dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della stessa legge, per la realizzazione di un progetto di ricerca e/o di formazione inserito nell'ambito di iniziative miranti al conseguimento degli obiettivi di cui al punto 4.1 e proposte dai soggetti previsti all'art. 10 della predetta legge n. 46/1982. 4.3. Per l'istruttoria tecnico-economica dei progetti, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi, oltreche' dei propri uffici e delle strutture dell'istituto anche degli esperti inseriti nell'apposito albo di cui al punto 1.2 b), secondo le modalita' previste al punto 3.1 per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca. 5. Norme transitorie. Per i progetti di ricerca, compresi quelli di cooperazione internazionale, e per i progetti di formazione, le procedure sopra definite entrano in vigore con la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria delibera, fissera' le norme transitorie per le domande di intervento gia' pervenute ma non ancora deliberate. Per i programmi nazionali di ricerca le anzidette procedure entrano in vigore alla stipula dell'atto integrativo della convenzione tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e l'istituto. Roma, 28 dicembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46