Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.93 del 22-4-1994)
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.T., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per dodici lavoratori e da 40 a 10 ore settimanali per sette lavoratori su un organico complessivo di trentatre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omnia Lux c/o industrie Pininfarina, con sede in Torino, servizi di pulizia in Grugliasco (Torino) e servizi di pulizia in S. Giorgio Canavese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per sei dipendenti; da 40 a 30 ore settimanali per sette dipendenti; da 40 a 25 ore settimanali per quattordici dipendenti su un organico totale di trentasette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrestaurant Mensa c/o Fiat Auto, con sede in Napoli e unita' di Villastellone (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di dodici dipendenti su un organico complessivo di tredici unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per ventidue lavoratori su un organico di ventiquattro dipendenti occupati in relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezione Spluga, con sede in Dubino Nuova Olonio (Sondrio) e unita' di Dubino Nuova Olonio (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller vernici, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di trentatre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lastik, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Turbigo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore il venerdi') nei confronti di ventiquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a ventotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne una a 40 ore ed una a zero ore) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentadue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio e Dairago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali (7 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di centoquarantadue lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di quarantadue lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centottantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 5 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpresse industrie, con sede in Capriano del Colle (Brescia) e unita' di Capriano del Colle (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di centocinquantadue unita' a fronte di un organico complessivo pari a centonovantadue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 22 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e unita' di Torbole Casaglia e Capriano del Colle (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali (tre settimane di lavoro a tempo pieno ed una di sospensione) nei confronti di ventiquattro lavoratori dell'unita' di Torbole Casaglia; a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore dell'unita' di Capriano del Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time dell'unita' di Capriano del Colle, organico complessivo ottantaquattro unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali e riguardanti centotrenta lavoratori dei centonovantasette in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 14 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color, con sede in Padova e unita' di Limena (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali nei confronti di ottantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo di centoquarantadue unita' e secondo le modalita' previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con sede in Teolo (Padova) e unita' di Teolo (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su cinque giorni lavorativi nei confronti di quaranta lavoratori a fronte di un organico complessivo di cinquantadue unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cormik, con sede in Vicenza e unita' di Vicenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di trentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unita' di Istrana (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore massime settimanali e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di trentuno operai a decorrere dal 13 aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31 maggio 1993 e di due impiegati e sedici operai a decorrere dal 31 maggio 1993, a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unita' lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Bono, con sede in Vicenza e unita' di Cittadella (Padova), Schio (Vicenza) e Vicenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un numero di ore inferiore effettuate secondo lo schema allegato, per le trentotto unita' lavorative interessate su un organico di cinquantotto lavoratori, impiegati presso le diverse unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque impiegati su un organico complessivo di duecentottanta unita' lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova) e unita' di Legnaro (Padova), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di quindici lavoratori full-time, da 30 a 15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 15 a 7,5 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unita' di Campospinoso (Pavia) e Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (lunedi', martedi' e mercoledi' dalla 7,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 17 giovedi' dalle 7,30 alle 11,30) nei confronti di quattro impiegati della sede di Milano, quattro impiegati e ventisette operai dell'unita' di Campospinoso, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 all'11 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apprettificio di Marnate, con sede in Marnate (Varese) e unita' di Marnate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per diciannove unita' e a 15 ore settimanali per una unita' (secondo uno schema orario articolato in turnazioni plurisettimanali da cui si ottiene una media settimanale di 15 ore per una unita' e 20 ore per diciannove unita') su un organico complessivo di ventidue, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basile, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali nei confronti di sessanta unita' lavorative a fronte di un organico complessivo di novanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano e unita' di Concorezzo (Milano) e Sessa Aurunca (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di ventisei lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centotrentanove unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano) e unita' di Vittuone (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unita' di Tradate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di cinquantaquattro operai del reparto assemblaggio valvole dal 13 aprile 1993 e di ventiquattro operai del reparto assemblaggio decalcificatori dal 6 settembre 1993 articolati in turni giornalieri di 6 ore (dal lunedi' al venerdi') a fronte di centoventicinque unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La/Es, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di centoventi lavoratori ed a 35 ore medie settimanali nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a duecentodue unita', per il periodo dal 1gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,30 ore settimanali nei confronti di settantatre operai e un impiegato secondo il seguente schema: sette operai e un impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30, sessantasei operai a turni avvicendati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 17, a fronte di novantatre unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucatello Angelo, con sede in Roncade (Treviso) e unita' di Roncade (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per quarantacinque unita' su un organico complessivo di ottantanove lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unita' di Turbigo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di cinquanta operai divisi in due gruppi di pari entita' che si alternano nella sospensione dal lavoro per un periodo di due settimane nei singoli mesi a fronte di un organico complessivo di centocinquantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con sede in Inveruno (Milano) e unita' di Inveruno (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6 ore giornaliere) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a trentuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di trecentosettantaquattro lavoratori a fronte di un organico complessivo di trecentosettantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me., con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7 ore per 5 giorni) nei confronti di diciassette lavoratori a tempo pieno ed una riduzione dell'organico giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) nei confronti di un operaio part-time a 20 ore settimanali ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) nei confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di un organico pari a venti unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 27 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lazzati, con sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 10 ore medie settimanali (14 giugno 1993/31 luglio 1993 a zero ore, 23 agosto 1993/31 agosto 1993 a zero ore, il restante periodo una settimana di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre due settimane di lavoro e due a zero ore) nei confronti di quindici lavoratori a fronte di ventotto in orgaico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Victoria Lanzani P. di B.L. & C. - 28 giugno 1993 Nuova Man. Victoria, con sede in Seregno (Milano) e unita' di Seregno (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di sessantasei dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a sessantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E. Soc. Coop., con sede in Falconara (Ancona) e unita' di Ancona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per quindici dipendenti occupati presso l'unita' produttiva di Ancona; la riduzione avviene secondo quanto previsto dall'allegato verbale di accordo e schema di programmazione mensile dell'orario di lavoro del 1 settembre 1993, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore nei confronti di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi unita'. Dalla solidarieta' sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con contratto part-time, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cimas, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di diciotto lavoratori su un organico di ventiquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente, con sede in Pessano con Bornago (Milano) e unita' di Pessano con Bornago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di lunedi', martedi', mercoledi' e 7 ore il giovedi') nei confronti di trentadue unita' su un organico complessivo di trentadue lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (5 ore e 36 minuti per 5 giorni) in favore di centoventisei dei centoventinove dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E. Societa' Jesina Costruzioni Elettromeccaniche, con sede in Monsano (Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per cinquantacinque dipendenti dei sessantaquattro in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pederzini, con sede in Sorbara (Modena) e unita' di Sorbara (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali in un arco plurisettimanale nei confronti di diciassette lavoratori; una riduzione da 20 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, su un organico complessivo di venticinque unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, con turnazioni bisettimanali di squadre composte da dodici operai ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 luglio 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13629. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unita' di Scapezzano di Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23,6 ore medie settimanali per quarantaquattro dipendenti dei cinquantasei in organico, il tutto secondo quanto previsto dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unita' di Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali per duecentoventicinque lavoratori su un organico complessivo di seicentotrentacinque unita', con alternanza su due turni giornalieri di cinque ore ciascuno, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore settimanali nei confronti di sessantanove lavoratori occupati nelle sedi indicate a fronte di un organico complessivo di seicentonovantasette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 23 ore settimanali per un lavoratore part-time gia' a 28 ore settimanali, a 20 ore settimanali per tredici lavoratori part-time gia' a 30 ore settimanali tutti occupati nelle sedi indicate con un organico complessivo di seicentonovantasette lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di quattro lavoratori ed a 33,3 ore medie settimanali nei confronti di sei lavoratori (una settimana di sospensione ogni sei settimane lavorative), a fronte di un organico complessivo pari a settantadue unita', per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 16 maggio 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como) e unita' di Molteno (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di ottantadue lavoratori, a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno, da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20 ore settimanali per due lavoratori a part-time, da 20 a 16 ore settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un lavoratore. Tutti a part-time, per un organico complessivo di centosettantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Segalini, con sede in Molteno (Como) e unita' di Molteno (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di ottantadue lavoratori, a 30 ore settimanali nei confronti di ventinove lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno, da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20 ore settimanali per due lavoratori a part-time, da 20 a 16 ore settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un lavoratore. Tutti a part-time, per un organico complessivo di centosettantaquattro unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13862 del 13 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contributo collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di venticinque lavoratori, addetti alle macchine da ricamo, a venticinque ore settimanali nei confronti di quattordici lavoratori addetti al rimaglio ed a 20 ore medie settimanali (1 settimana lavorativa ogni tre) nei confronti di quattordici addetti alle lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per 2 lavoratori a part-time, a fronte di un organico complessivo di settantanove unita' per il perido dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. Compagnia Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unita' di Assago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Francetich, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali per le 28 unita' impiegate, pari alla totalita' dell'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Microdata, con sede in Arcola - Romiti Magra (La Spezia) e unita' di Arcola, localita' Romiti Magra (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di tre impiegati e a 20 ore settimanali nei confronti di sette impiegati. Da 30 ore settimanali, per un dipendente part-time, a 20 ore settimanali, e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, su un organico complessivo di trentasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unita' di Bologna, Firenze, Ospiate di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i quali e' stato stipulato con contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 21,5 ore medie settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore settimanali su base trimestrale, pari a una riduzione di 102 ore ogni 12 settimane). E a 21,5 ore medie settimanali per restanti (6,5 ore giornaliere per cinque giorni alla settimana), la restante quota di riduzione sara' effettuata su una programmazione di permessi su base trimestrale. Organico complessivo di duecentoventi unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di quattrocentonovantotto lavoratori nel mese, (tre settimane 8 ore al giorno per quattro giorni alla settimana, una settimana 8 ore al giorno per tre giorni) ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di sessantadue lavoratori (alternanza di settimane intere di lavoro con altre di sospensione totale) su un organico complessivo di cinquecentonovantanove unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnostyl, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali nei confronti di tredici lavoratori, a 28 ore settimanali nei confronti di venticinque lavoratori da 20 ore a 16 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico complessivo pari a quarantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 27 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Futura 21, con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 20 settimanali per ventisette operai ed un impiegato su un organico di ventotto lavoratori, cosi' come previsto dall'allegato prospetto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con sede in Adro (Brescia) e unita' di Adro (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un giorno di fermata settimanale) nei confronti di cinquantaquattro lavoratori e da 20 a 14 ore settimanali nei confronti di quindici lavoratori a part-time a fronte di un organico complessivo pari a settantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali articolate attraverso la riduzione di 4 ore dell'orario giornaliero per tre giorni ogni settimana nei confronti di diciassette lavoratori su un organico di ventisette unita', e comunque secondo le modalita' riportate negli allegati accordi che fanno parte integrante del presente contratto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.S.M.A., con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di quaranta lavoratori su un organico di cinquantotto unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 27 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con sede in Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 medie settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti al reparto officina stampa) su centosedici in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verniciatura Longhi, con sede in Malgrate (Como) e unita' di Civate (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per tre operai e a 28 ore medie settimanali per un operario a fronte di sedici unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni lenesi, con sede in Leno (Brescia) e unita' di Leno (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (7 ore al giorno dal lunedi' a giovedi' di ogni settimana) nei confronti di ottanta operai a fronte di ottantatre unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gasparucci Italo, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di Fossombrone (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per sei lavoratori dei cinquantuno in organico, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.