MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.93 del 22-4-1994)

   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.T.,
con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  per  dodici  lavoratori e da 40 a 10 ore settimanali per
sette lavoratori su un organico complessivo di trentatre unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omnia Lux c/o
industrie  Pininfarina,  con  sede  in  Torino, servizi di pulizia in
Grugliasco (Torino) e servizi  di  pulizia  in  S.  Giorgio  Canavese
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  35  ore  settimanali  per  sei  dipendenti;  da  40  a 30 ore
settimanali per sette dipendenti; da 40  a  25  ore  settimanali  per
quattordici  dipendenti  su un organico totale di trentasette unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1995.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Italrestaurant  Mensa  c/o  Fiat Auto, con sede in Napoli e unita' di
Villastellone (Torino), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  dodici
dipendenti  su  un  organico  complessivo  di  tredici unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario,
con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  con  una  riduzione  giornaliera  a  4  ore per ventidue
lavoratori su un organico  di  ventiquattro  dipendenti  occupati  in
relazione  all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per
il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezione
Spluga,  con sede in Dubino Nuova Olonio (Sondrio) e unita' di Dubino
Nuova  Olonio  (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre
lavoratori a fronte di un organico  complessivo  pari  a  sessantatre
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Keller
vernici, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie  settimanali
nei  confronti  di  trentatre  lavoratori  a  fronte  di  un organico
complessivo pari a trentasei unita', per il  periodo  dal  1  gennaio
1994 al 10 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lastik, con
sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Turbigo  (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  28  ore
medie  settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore
il venerdi') nei confronti di ventiquattro lavoratori a fronte di  un
organico  complessivo  pari  a  ventotto unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 6 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Confezioni
Tigre,  con  sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio
(Varese), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne una a 40 ore ed una
a zero ore) nei confronti di  trentuno  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a trentadue unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 4 gennaio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Industria
bustese  calze,  con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto
Arsizio e Dairago  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a  35  ore  settimanali  (7  ore
giornaliere    per    5   giorni   lavorativi)   nei   confronti   di
centoquarantadue  lavoratori  ed  a  30  ore   settimanali   (6   ore
giornaliere  per  5  giorni  lavorativi) nei confronti di quarantadue
lavoratori   a   fronte   di   un   organico   complessivo   pari   a
centottantaquattro  unita',  per  il  periodo dal 1 gennaio 1994 al 5
marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpresse
industrie, con sede in Capriano  del  Colle  (Brescia)  e  unita'  di
Capriano  del  Colle  (Brescia),  per  i  quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28 ore medie settimanali nei
confronti  di  centocinquantadue  unita'  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a  centonovantadue  unita',  per  il periodo dal 1
gennaio 1994 al 22 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cronert
italiana,  con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e unita' di Torbole
Casaglia e Capriano  del  Colle  (Brescia),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie  settimanali
(tre  settimane  di  lavoro  a tempo pieno ed una di sospensione) nei
confronti di ventiquattro lavoratori dell'unita' di Torbole Casaglia;
a 20 ore settimanali nei confronti di un  lavoratore  dell'unita'  di
Capriano  del  Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un
lavoratore part-time dell'unita'  di  Capriano  del  Colle,  organico
complessivo  ottantaquattro unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 16 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un  massimo
di  28  ore  settimanali  e  riguardanti  centotrenta  lavoratori dei
centonovantasette in organico, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al
14 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color,
con  sede in Padova e unita' di Limena (Padova), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali nei
confronti di  ottantaquattro  lavoratori  a  fronte  di  un  organico
complessivo   di  centoquarantadue  unita'  e  secondo  le  modalita'
previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del
presente decreto, per il periodo dal 1  gennaio  1994  al  31  maggio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con
sede in Teolo (Padova) e unita' di Teolo (Padova),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su
cinque giorni lavorativi  nei  confronti  di  quaranta  lavoratori  a
fronte  di  un  organico  complessivo  di cinquantadue unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cormik,  con
sede  in  Vicenza e unita' di Vicenza, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di
trentacinque  lavoratori  a  fronte di un organico complessivo pari a
sessantaquattro unita', per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  16
maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper
italiana,  con  sede  in  Istrana  (Treviso)  e  unita'  di   Istrana
(Treviso),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  24  ore  massime settimanali e secondo le modalita' riportate
nell'allegato  accordo  che  fa   parte   integrante   del   presente
provvedimento  nei  confronti  di  trentuno operai a decorrere dal 13
aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31 maggio  1993  e  di
due  impiegati  e  sedici  operai  a  decorrere dal 31 maggio 1993, a
fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a   sessantatre   unita'
lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli
Bono, con sede in Vicenza e  unita'  di  Cittadella  (Padova),  Schio
(Vicenza)  e  Vicenza,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a un numero di ore inferiore effettuate secondo lo
schema allegato, per le trentotto unita' lavorative interessate su un
organico di cinquantotto  lavoratori,  impiegati  presso  le  diverse
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  e  dell'art.  7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina &
C.,  con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano (Treviso),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque impiegati su
un organico complessivo di duecentottanta unita' lavorative,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I.,
con sede in Legnaro (Padova) e unita'  di  Legnaro  (Padova),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  nei  confronti di quindici lavoratori full-time, da 30 a
15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 15 a
7,5 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria
meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unita'  di  Campospinoso
(Pavia)  e  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (lunedi', martedi' e mercoledi'
dalla  7,30  alle  12  e dalle 13,30 alle 17 giovedi' dalle 7,30 alle
11,30) nei confronti di  quattro  impiegati  della  sede  di  Milano,
quattro  impiegati  e  ventisette operai dell'unita' di Campospinoso,
costituenti l'intero organico, per il  periodo  dal  1  gennaio  1994
all'11 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Apprettificio di Marnate, con sede in Marnate (Varese)  e  unita'  di
Marnate  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a 16 ore settimanali per diciannove unita' e a 15
ore settimanali per una unita' (secondo uno schema orario  articolato
in   turnazioni   plurisettimanali   da  cui  si  ottiene  una  media
settimanale di 15 ore per una unita' e 20 ore per diciannove  unita')
su  un organico complessivo di ventidue, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 4 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basile,  con
sede  in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali
nei confronti di sessanta unita' lavorative a fronte di  un  organico
complessivo  di  novanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Industrie
Formenti Italia, con sede in Milano e unita' di Concorezzo (Milano) e
Sessa  Aurunca (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni
lavorativi)  nei  confronti  di  ventisei  lavoratori  a fronte di un
organico complessivo pari a centotrentanove unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 10 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura
nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano)  e  unita'  di  Vittuone
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue lavoratori
costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 23 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Tecnoplastica  Prealpina,  con  sede  in Tradate (Varese) e unita' di
Tradate (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a  30   ore   settimanali   nei   confronti   di
cinquantaquattro  operai  del  reparto  assemblaggio  valvole  dal 13
aprile  1993  e  di  ventiquattro  operai  del  reparto  assemblaggio
decalcificatori  dal 6 settembre 1993 articolati in turni giornalieri
di 6 ore (dal lunedi'  al  venerdi')  a  fronte  di  centoventicinque
unita'  costituenti  l'intero  organico, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 12 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  La/Es,  con
sede  in  Beregazzo  con  Figliaro  (Como)  e unita' di Beregazzo con
Figliaro  (Como),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di
centoventi  lavoratori ed a 35 ore medie settimanali nei confronti di
trentuno lavoratori a  fronte  di  un  organico  complessivo  pari  a
duecentodue  unita',  per  il periodo dal 1›gennaio 1994 al 31 maggio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E.,
con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,30 ore settimanali nei confronti
di settantatre operai e un  impiegato  secondo  il  seguente  schema:
sette  operai  e un impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30, sessantasei
operai a turni avvicendati dalle ore 8 alle ore  12,30  e  dalle  ore
12,30 alle ore 17, a fronte di novantatre unita' costituenti l'intero
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucatello
Angelo, con sede in Roncade (Treviso) e unita' di Roncade  (Treviso),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore
settimanali  per  quarantacinque unita' su un organico complessivo di
ottantanove lavoratori, per il periodo  dal  1  gennaio  1994  al  12
aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unita' di Turbigo (Milano),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di cinquanta operai divisi in due
gruppi di pari entita' che si alternano nella sospensione dal  lavoro
per  un  periodo  di  due  settimane  nei singoli mesi a fronte di un
organico complessivo di centocinquantaquattro unita', per il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con
sede  in Inveruno (Milano) e unita' di Inveruno (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6
ore giornaliere) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di  un
organico  complessivo  pari  a  trentuno unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas  Copco
Italia,  con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello
Balsamo (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a  30   ore   settimanali   nei   confronti   di
trecentosettantaquattro   lavoratori   a   fronte   di   un  organico
complessivo di trecentosettantaquattro unita', per il periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me.,
con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7
ore  per  5  giorni)  nei confronti di diciassette lavoratori a tempo
pieno ed una riduzione dell'organico giornaliero da 4  a  3  ore  (15
settimanali)   nei  confronti  di  un  operaio  part-time  a  20  ore
settimanali ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali)  nei
confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di
un organico pari a venti unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
27 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lazzati, con
sede  in  Rescaldina  (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 10 ore
medie settimanali (14 giugno 1993/31  luglio  1993  a  zero  ore,  23
agosto  1993/31  agosto  1993  a  zero  ore,  il restante periodo una
settimana di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre  due
settimane  di  lavoro  e  due  a  zero ore) nei confronti di quindici
lavoratori a fronte di ventotto in orgaico,  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 13 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Victoria
Lanzani P. di B.L. & C. - 28 giugno 1993  Nuova  Man.  Victoria,  con
sede in Seregno (Milano) e unita' di Seregno (Milano), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4
ore giornaliere  per  cinque  giorni  lavorativi)  nei  confronti  di
sessantasei  dipendenti  a  fronte  di un organico complessivo pari a
sessantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  31  maggio
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E. Soc.
Coop., con sede in Falconara (Ancona) e unita' di Ancona, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  24  ore  settimanali
per  quindici  dipendenti  occupati  presso  l'unita'  produttiva  di
Ancona; la riduzione avviene secondo  quanto  previsto  dall'allegato
verbale  di accordo e schema di programmazione mensile dell'orario di
lavoro del 1 settembre 1993, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al  30
aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Centro
commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e  unita'  di  Piacenza,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore
nei  confronti  di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi
unita'. Dalla solidarieta' sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i
cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con  contratto  part-time,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cimas, con
sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in
Persiceto (Bologna), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 25  ore  settimanali  nei  confronti  di  diciotto
lavoratori  su un organico di ventiquattro unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente,
con sede in Pessano con Bornago (Milano)  e  unita'  di  Pessano  con
Bornago  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40 ore a 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di lunedi',
martedi', mercoledi' e 7 ore il giovedi') nei confronti di  trentadue
unita'  su  un  organico  complessivo di trentadue lavoratori, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Saint
Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  28  ore
settimanali   (5  ore  e  36  minuti  per  5  giorni)  in  favore  di
centoventisei dei centoventinove dipendenti, per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E.
Societa' Jesina Costruzioni Elettromeccaniche, con  sede  in  Monsano
(Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30   ore   settimanali   per
cinquantacinque  dipendenti  dei  sessantaquattro in organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Pederzini,
con  sede  in  Sorbara  (Modena)  e unita' di Sorbara (Modena), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali  in  un  arco  plurisettimanale  nei  confronti  di
diciassette  lavoratori; una riduzione da 20 ore settimanali a 10 ore
medie settimanali nei confronti di un  lavoratore  part-time,  su  un
organico  complessivo  di  venticinque  unita',  per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica
costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20  ore  settimanali,
con  turnazioni  bisettimanali  di  squadre composte da dodici operai
ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due
intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile
1993 al 4 luglio 1993.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
24 novembre 1993, n. 13629.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con
sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unita'  di  Scapezzano  di
Senigallia  (Ancona),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a 23,6 ore medie settimanali per quarantaquattro
dipendenti dei cinquantasei in  organico,  il  tutto  secondo  quanto
previsto  dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  I.A.C.
Industria  Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unita' di
Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 25 ore settimanali per  duecentoventicinque  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di seicentotrentacinque unita', con alternanza
su due turni giornalieri di cinque ore ciascuno, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys,  con
sede  in  Milano  e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 26 ore settimanali nei  confronti  di  sessantanove  lavoratori
occupati  nelle  sedi indicate a fronte di un organico complessivo di
seicentonovantasette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al  31
marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con
sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano,  Napoli,  Roma  e
Torino,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  23  ore settimanali per un lavoratore part-time gia' a 28 ore
settimanali, a 20 ore settimanali per  tredici  lavoratori  part-time
gia'  a  30 ore settimanali tutti occupati nelle sedi indicate con un
organico  complessivo  di  seicentonovantasette  lavoratori,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Peduzzi  Maitex,  con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di
Caronno Pertusella (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  20  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  quattro lavoratori ed a 33,3 ore medie settimanali nei
confronti di sei lavoratori (una settimana di  sospensione  ogni  sei
settimane  lavorative),  a  fronte  di un organico complessivo pari a
settantadue unita', per il periodo dal 18 gennaio 1993 al  16  maggio
1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
Segalini, con sede in Molteno (Como) e unita' di Molteno (Como),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  32  ore
settimanali   nei  confronti  di  ottantadue  lavoratori,  a  30  ore
settimanali  nei  confronti  di  ventinove  lavoratori,  a   20   ore
settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno,
da  30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20
ore settimanali per due lavoratori  a  part-time,  da  20  a  16  ore
settimanali  per  un  lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un
lavoratore.  Tutti  a  part-time,  per  un  organico  complessivo  di
centosettantaquattro  unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30   marzo   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
Segalini, con sede in Molteno (Como) e unita' di Molteno (Como),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  32  ore
settimanali   nei  confronti  di  ottantadue  lavoratori,  a  30  ore
settimanali  nei  confronti  di  ventinove  lavoratori,  a   20   ore
settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno,
da  30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20
ore settimanali per due lavoratori  a  part-time,  da  20  a  16  ore
settimanali  per  un  lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un
lavoratore.  Tutti  a  part-time,  per  un  organico  complessivo  di
centosettantaquattro  unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13862 del 13 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio
Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese)  e  unita'  di
Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contributo
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei  confronti  di  venticinque
lavoratori,  addetti  alle  macchine  da  ricamo,  a  venticinque ore
settimanali  nei  confronti  di  quattordici  lavoratori  addetti  al
rimaglio  ed  a 20 ore medie settimanali (1 settimana lavorativa ogni
tre) nei confronti di quattordici addetti alle lavorazioni ai  tavoli
e  a  15  ore settimanali (da 20 ore) per 2 lavoratori a part-time, a
fronte di un organico  complessivo  di  settantanove  unita'  per  il
perido dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa.
Compagnia Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e  unita'  di
Assago  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  28 ore medie settimanali secondo le modalita'
riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del  presente
provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Francetich,
con  sede  in  Montegaldella  (Vicenza)  e  unita'  di  Montegaldella
(Vicenza),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  28  ore  settimanali  per  le  28 unita' impiegate, pari alla
totalita' dell'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al
31 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Microdata,
con sede in Arcola - Romiti Magra (La Spezia)  e  unita'  di  Arcola,
localita' Romiti Magra (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
tre  impiegati  e  a  20  ore  settimanali  nei  confronti  di  sette
impiegati.  Da  30 ore settimanali, per un dipendente part-time, a 20
ore  settimanali,  e  comunque   secondo   le   modalita'   riportate
nell'allegato   accordo   che   fa   parte  integrante  del  presente
provvedimento, su un organico complessivo di trentasei unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf,
con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unita' di Bologna, Firenze,
Ospiate di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i  quali  e'  stato
stipulato  con  contratto  collettivo  aziendale che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  21,5  ore   medie
settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore
settimanali su base trimestrale, pari a una riduzione di 102 ore ogni
12  settimane).  E a 21,5 ore medie settimanali per restanti (6,5 ore
giornaliere per cinque giorni alla settimana), la restante  quota  di
riduzione  sara' effettuata su una programmazione di permessi su base
trimestrale. Organico complessivo di  duecentoventi  unita';  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial
Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano, per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di quattrocentonovantotto lavoratori nel
mese, (tre  settimane  8  ore  al  giorno  per  quattro  giorni  alla
settimana,  una settimana 8 ore al giorno per tre giorni) ed a 28 ore
medie settimanali nei confronti di sessantadue lavoratori (alternanza
di settimane intere di lavoro con altre di sospensione totale) su  un
organico complessivo di cinquecentonovantanove unita'; per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnostyl,
con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali nei
confronti di tredici lavoratori, a 28 ore settimanali  nei  confronti
di  venticinque  lavoratori  da  20  ore  a  16  ore  settimanali nei
confronti  di  un  lavoratore  part-time  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a quarantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 27 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.  Futura
21,  con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a un
massimo di 20 settimanali per ventisette operai ed un impiegato su un
organico di ventotto lavoratori, cosi'  come  previsto  dall'allegato
prospetto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con
sede in Adro (Brescia) e unita' di Adro (Brescia),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28  ore  medie
settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un
giorno  di  fermata  settimanale)  nei  confronti di cinquantaquattro
lavoratori e da 20 a 14 ore settimanali  nei  confronti  di  quindici
lavoratori  a  part-time  a  fronte di un organico complessivo pari a
settantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  20  giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con
sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  28  ore  settimanali  articolate
attraverso  la  riduzione  di  4  ore dell'orario giornaliero per tre
giorni ogni settimana nei confronti di diciassette lavoratori  su  un
organico  di  ventisette  unita',  e  comunque  secondo  le modalita'
riportate negli allegati  accordi  che  fanno  parte  integrante  del
presente  contratto,  per  il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio
1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  F.A.S.M.A.,
con  sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio
Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 24  ore  settimanali  nei  confronti  di  quaranta
lavoratori  su un organico di cinquantotto unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Comus,  con
sede  in  Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  31,5   medie
settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti
al  reparto  officina  stampa)  su  centosedici  in  organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
   Con decreto ministeriale 30 marzo  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verniciatura
Longhi, con sede in Malgrate (Como) e unita' di Civate (Como), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
settimanali  per  tre  operai  e  a  28  ore medie settimanali per un
operario a fronte di sedici unita'  lavorative  costituenti  l'intero
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  marzo  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
lenesi, con sede in Leno (Brescia) e unita' di Leno (Brescia), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  28  ore
settimanali  (7  ore  al  giorno  dal  lunedi'  a  giovedi'  di  ogni
settimana) nei confronti di ottanta operai  a  fronte  di  ottantatre
unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 23 maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   marzo   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Gasparucci
Italo,  con  sede  in  S.  Ippolito  (Pesaro) e unita' di Fossombrone
(Pesaro), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore  settimanali  per  sei  lavoratori  dei  cinquantuno  in
organico, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.