Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.T.,
con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali per dodici lavoratori e da 40 a 10 ore settimanali per
sette lavoratori su un organico complessivo di trentatre unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 marzo 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omnia Lux c/o
industrie Pininfarina, con sede in Torino, servizi di pulizia in
Grugliasco (Torino) e servizi di pulizia in S. Giorgio Canavese
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 35 ore settimanali per sei dipendenti; da 40 a 30 ore
settimanali per sette dipendenti; da 40 a 25 ore settimanali per
quattordici dipendenti su un organico totale di trentasette unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 1 gennaio 1995.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Italrestaurant Mensa c/o Fiat Auto, con sede in Napoli e unita' di
Villastellone (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di dodici
dipendenti su un organico complessivo di tredici unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acquario,
con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Capodichino (Napoli), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali con una riduzione giornaliera a 4 ore per ventidue
lavoratori su un organico di ventiquattro dipendenti occupati in
relazione all'appalto c/o lo stabilimento Alenia di Capodichino, per
il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezione
Spluga, con sede in Dubino Nuova Olonio (Sondrio) e unita' di Dubino
Nuova Olonio (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di cinquantatre
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 3 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller
vernici, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali
nei confronti di trentatre lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a trentasei unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 10 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lastik, con
sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Turbigo (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
medie settimanali (6 ore giornaliere dal lunedi' al giovedi' e 4 ore
il venerdi') nei confronti di ventiquattro lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a ventotto unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 6 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni
Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali (settimane alterne una a 40 ore ed una
a zero ore) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a trentadue unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 4 gennaio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria
bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto
Arsizio e Dairago (Varese), per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali (7 ore
giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di
centoquarantadue lavoratori ed a 30 ore settimanali (6 ore
giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di quarantadue
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
centottantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 5
marzo 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpresse
industrie, con sede in Capriano del Colle (Brescia) e unita' di
Capriano del Colle (Brescia), per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei
confronti di centocinquantadue unita' a fronte di un organico
complessivo pari a centonovantadue unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 22 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert
italiana, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e unita' di Torbole
Casaglia e Capriano del Colle (Brescia), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali
(tre settimane di lavoro a tempo pieno ed una di sospensione) nei
confronti di ventiquattro lavoratori dell'unita' di Torbole Casaglia;
a 20 ore settimanali nei confronti di un lavoratore dell'unita' di
Capriano del Colle e da 30 a 20 ore settimanali nei confronti di un
lavoratore part-time dell'unita' di Capriano del Colle, organico
complessivo ottantaquattro unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 16 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova
Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo
di 28 ore settimanali e riguardanti centotrenta lavoratori dei
centonovantasette in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
14 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Color Color,
con sede in Padova e unita' di Limena (Padova), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28,5 ore settimanali nei
confronti di ottantaquattro lavoratori a fronte di un organico
complessivo di centoquarantadue unita' e secondo le modalita'
previste nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del
presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio
1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con
sede in Teolo (Padova) e unita' di Teolo (Padova), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali su
cinque giorni lavorativi nei confronti di quaranta lavoratori a
fronte di un organico complessivo di cinquantadue unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cormik, con
sede in Vicenza e unita' di Vicenza, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore settimanali nei confronti di
trentacinque lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
sessantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16
maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecoper
italiana, con sede in Istrana (Treviso) e unita' di Istrana
(Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 24 ore massime settimanali e secondo le modalita' riportate
nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente
provvedimento nei confronti di trentuno operai a decorrere dal 13
aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31 maggio 1993 e di
due impiegati e sedici operai a decorrere dal 31 maggio 1993, a
fronte di un organico complessivo pari a sessantatre unita'
lavorative, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli
Bono, con sede in Vicenza e unita' di Cittadella (Padova), Schio
(Vicenza) e Vicenza, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a un numero di ore inferiore effettuate secondo lo
schema allegato, per le trentotto unita' lavorative interessate su un
organico di cinquantotto lavoratori, impiegati presso le diverse
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero della Valentina &
C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano (Treviso),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
per duecentocinquanta operai ed a 32 ore per venticinque impiegati su
un organico complessivo di duecentottanta unita' lavorative, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I.,
con sede in Legnaro (Padova) e unita' di Legnaro (Padova), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali nei confronti di quindici lavoratori full-time, da 30 a
15 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time e da 15 a
7,5 ore settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria
meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unita' di Campospinoso
(Pavia) e Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (lunedi', martedi' e mercoledi'
dalla 7,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 17 giovedi' dalle 7,30 alle
11,30) nei confronti di quattro impiegati della sede di Milano,
quattro impiegati e ventisette operai dell'unita' di Campospinoso,
costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994
all'11 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Apprettificio di Marnate, con sede in Marnate (Varese) e unita' di
Marnate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 16 ore settimanali per diciannove unita' e a 15
ore settimanali per una unita' (secondo uno schema orario articolato
in turnazioni plurisettimanali da cui si ottiene una media
settimanale di 15 ore per una unita' e 20 ore per diciannove unita')
su un organico complessivo di ventidue, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 4 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Basile, con
sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 28 ore settimanali
nei confronti di sessanta unita' lavorative a fronte di un organico
complessivo di novanta unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie
Formenti Italia, con sede in Milano e unita' di Concorezzo (Milano) e
Sessa Aurunca (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore giornaliere per 5 giorni
lavorativi) nei confronti di ventisei lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a centotrentanove unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 10 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura
nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano) e unita' di Vittuone
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di ventidue lavoratori
costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 23 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Tecnoplastica Prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unita' di
Tradate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
cinquantaquattro operai del reparto assemblaggio valvole dal 13
aprile 1993 e di ventiquattro operai del reparto assemblaggio
decalcificatori dal 6 settembre 1993 articolati in turni giornalieri
di 6 ore (dal lunedi' al venerdi') a fronte di centoventicinque
unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 12 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La/Es, con
sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con
Figliaro (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di
centoventi lavoratori ed a 35 ore medie settimanali nei confronti di
trentuno lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
duecentodue unita', per il periodo dal 1gennaio 1994 al 31 maggio
1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E.,
con sede in Pavia e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,30 ore settimanali nei confronti
di settantatre operai e un impiegato secondo il seguente schema:
sette operai e un impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30, sessantasei
operai a turni avvicendati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore
12,30 alle ore 17, a fronte di novantatre unita' costituenti l'intero
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 25 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucatello
Angelo, con sede in Roncade (Treviso) e unita' di Roncade (Treviso),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
settimanali per quarantacinque unita' su un organico complessivo di
ottantanove lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 12
aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unita' di Turbigo (Milano), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di cinquanta operai divisi in due
gruppi di pari entita' che si alternano nella sospensione dal lavoro
per un periodo di due settimane nei singoli mesi a fronte di un
organico complessivo di centocinquantaquattro unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lobufil, con
sede in Inveruno (Milano) e unita' di Inveruno (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (6
ore giornaliere) nei confronti di trentuno lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a trentuno unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlas Copco
Italia, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello
Balsamo (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
trecentosettantaquattro lavoratori a fronte di un organico
complessivo di trecentosettantaquattro unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me.,
con sede in Monguzzo (Como) e unita' di Monguzzo (Como), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali (7
ore per 5 giorni) nei confronti di diciassette lavoratori a tempo
pieno ed una riduzione dell'organico giornaliero da 4 a 3 ore (15
settimanali) nei confronti di un operaio part-time a 20 ore
settimanali ed una riduzione da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) nei
confronti di due impiegati part-time a 30 ore settimanali a fronte di
un organico pari a venti unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
27 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lazzati, con
sede in Rescaldina (Milano) e unita' di Rescaldina (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 10 ore
medie settimanali (14 giugno 1993/31 luglio 1993 a zero ore, 23
agosto 1993/31 agosto 1993 a zero ore, il restante periodo una
settimana di lavoro e tre a zero ore, tranne nel mese di ottobre due
settimane di lavoro e due a zero ore) nei confronti di quindici
lavoratori a fronte di ventotto in orgaico, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 13 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M. Victoria
Lanzani P. di B.L. & C. - 28 giugno 1993 Nuova Man. Victoria, con
sede in Seregno (Milano) e unita' di Seregno (Milano), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4
ore giornaliere per cinque giorni lavorativi) nei confronti di
sessantasei dipendenti a fronte di un organico complessivo pari a
sessantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio
1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E. Soc.
Coop., con sede in Falconara (Ancona) e unita' di Ancona, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali
per quindici dipendenti occupati presso l'unita' produttiva di
Ancona; la riduzione avviene secondo quanto previsto dall'allegato
verbale di accordo e schema di programmazione mensile dell'orario di
lavoro del 1 settembre 1993, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
commerciale "Battisti", con sede in Piacenza e unita' di Piacenza,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore
nei confronti di ottantotto lavoratori su un organico di centoventi
unita'. Dalla solidarieta' sono esclusi i viaggiatori, gli autisti, i
cassieri, gli spedizionieri e i dipendenti con contratto part-time,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cimas, con
sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni in
Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di diciotto
lavoratori su un organico di ventiquattro unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente,
con sede in Pessano con Bornago (Milano) e unita' di Pessano con
Bornago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di lunedi',
martedi', mercoledi' e 7 ore il giovedi') nei confronti di trentadue
unita' su un organico complessivo di trentadue lavoratori, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saint
Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
settimanali (5 ore e 36 minuti per 5 giorni) in favore di
centoventisei dei centoventinove dipendenti, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E.
Societa' Jesina Costruzioni Elettromeccaniche, con sede in Monsano
(Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per
cinquantacinque dipendenti dei sessantaquattro in organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 18 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pederzini,
con sede in Sorbara (Modena) e unita' di Sorbara (Modena), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali in un arco plurisettimanale nei confronti di
diciassette lavoratori; una riduzione da 20 ore settimanali a 10 ore
medie settimanali nei confronti di un lavoratore part-time, su un
organico complessivo di venticinque unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica
costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali,
con turnazioni bisettimanali di squadre composte da dodici operai
ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due
intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile
1993 al 4 luglio 1993.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 novembre 1993, n. 13629.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irconf, con
sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unita' di Scapezzano di
Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 23,6 ore medie settimanali per quarantaquattro
dipendenti dei cinquantasei in organico, il tutto secondo quanto
previsto dall'allegato verbale d'accordo e prospetto, per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C.
Industria Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unita' di
Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 25 ore settimanali per duecentoventicinque lavoratori su un
organico complessivo di seicentotrentacinque unita', con alternanza
su due turni giornalieri di cinque ore ciascuno, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con
sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 26 ore settimanali nei confronti di sessantanove lavoratori
occupati nelle sedi indicate a fronte di un organico complessivo di
seicentonovantasette unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31
marzo 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys, con
sede in Milano e unita' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 23 ore settimanali per un lavoratore part-time gia' a 28 ore
settimanali, a 20 ore settimanali per tredici lavoratori part-time
gia' a 30 ore settimanali tutti occupati nelle sedi indicate con un
organico complessivo di seicentonovantasette lavoratori, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli
Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di
Caronno Pertusella (Varese), per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei
confronti di quattro lavoratori ed a 33,3 ore medie settimanali nei
confronti di sei lavoratori (una settimana di sospensione ogni sei
settimane lavorative), a fronte di un organico complessivo pari a
settantadue unita', per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 16 maggio
1993.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
Segalini, con sede in Molteno (Como) e unita' di Molteno (Como), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore
settimanali nei confronti di ottantadue lavoratori, a 30 ore
settimanali nei confronti di ventinove lavoratori, a 20 ore
settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno,
da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20
ore settimanali per due lavoratori a part-time, da 20 a 16 ore
settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un
lavoratore. Tutti a part-time, per un organico complessivo di
centosettantaquattro unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 13
giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
Segalini, con sede in Molteno (Como) e unita' di Molteno (Como), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore
settimanali nei confronti di ottantadue lavoratori, a 30 ore
settimanali nei confronti di ventinove lavoratori, a 20 ore
settimanali nei confronti di ventidue lavoratori tutti a tempo pieno,
da 30 ore settimanali a 24 ore nei confronti di tre lavoratori, a 20
ore settimanali per due lavoratori a part-time, da 20 a 16 ore
settimanali per un lavoratore e da sei mesi a tre mesi anno per un
lavoratore. Tutti a part-time, per un organico complessivo di
centosettantaquattro unita', per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31
dicembre 1993.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13862 del 13 dicembre 1993.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio
Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di
Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contributo
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di venticinque
lavoratori, addetti alle macchine da ricamo, a venticinque ore
settimanali nei confronti di quattordici lavoratori addetti al
rimaglio ed a 20 ore medie settimanali (1 settimana lavorativa ogni
tre) nei confronti di quattordici addetti alle lavorazioni ai tavoli
e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per 2 lavoratori a part-time, a
fronte di un organico complessivo di settantanove unita' per il
perido dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa.
Compagnia Medico Sanitaria, con sede in Assago (Milano) e unita' di
Assago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali secondo le modalita'
riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente
provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Francetich,
con sede in Montegaldella (Vicenza) e unita' di Montegaldella
(Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore settimanali per le 28 unita' impiegate, pari alla
totalita' dell'intero organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 marzo 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Microdata,
con sede in Arcola - Romiti Magra (La Spezia) e unita' di Arcola,
localita' Romiti Magra (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un
contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali nei confronti di
tre impiegati e a 20 ore settimanali nei confronti di sette
impiegati. Da 30 ore settimanali, per un dipendente part-time, a 20
ore settimanali, e comunque secondo le modalita' riportate
nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente
provvedimento, su un organico complessivo di trentasei unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 2 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf,
con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e unita' di Bologna, Firenze,
Ospiate di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i quali e' stato
stipulato con contratto collettivo aziendale che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 21,5 ore medie
settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore
settimanali su base trimestrale, pari a una riduzione di 102 ore ogni
12 settimane). E a 21,5 ore medie settimanali per restanti (6,5 ore
giornaliere per cinque giorni alla settimana), la restante quota di
riduzione sara' effettuata su una programmazione di permessi su base
trimestrale. Organico complessivo di duecentoventi unita'; per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial
Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie
settimanali nei confronti di quattrocentonovantotto lavoratori nel
mese, (tre settimane 8 ore al giorno per quattro giorni alla
settimana, una settimana 8 ore al giorno per tre giorni) ed a 28 ore
medie settimanali nei confronti di sessantadue lavoratori (alternanza
di settimane intere di lavoro con altre di sospensione totale) su un
organico complessivo di cinquecentonovantanove unita'; per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnostyl,
con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31 ore settimanali nei
confronti di tredici lavoratori, a 28 ore settimanali nei confronti
di venticinque lavoratori da 20 ore a 16 ore settimanali nei
confronti di un lavoratore part-time a fronte di un organico
complessivo pari a quarantasei unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 27 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Futura
21, con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un
massimo di 20 settimanali per ventisette operai ed un impiegato su un
organico di ventotto lavoratori, cosi' come previsto dall'allegato
prospetto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Veltex, con
sede in Adro (Brescia) e unita' di Adro (Brescia), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie
settimanali (7 ore giornaliere per quattro giorni la settimana con un
giorno di fermata settimanale) nei confronti di cinquantaquattro
lavoratori e da 20 a 14 ore settimanali nei confronti di quindici
lavoratori a part-time a fronte di un organico complessivo pari a
settantuno unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 20 giugno
1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dam, con
sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali articolate
attraverso la riduzione di 4 ore dell'orario giornaliero per tre
giorni ogni settimana nei confronti di diciassette lavoratori su un
organico di ventisette unita', e comunque secondo le modalita'
riportate negli allegati accordi che fanno parte integrante del
presente contratto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio
1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.S.M.A.,
con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio
Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di quaranta
lavoratori su un organico di cinquantotto unita', per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comus, con
sede in Macerata e unita' di Potenza Picena (Macerata), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 medie
settimanali per centoquattro dipendenti (con esclusione degli addetti
al reparto officina stampa) su centosedici in organico, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Verniciatura
Longhi, con sede in Malgrate (Como) e unita' di Civate (Como), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali per tre operai e a 28 ore medie settimanali per un
operario a fronte di sedici unita' lavorative costituenti l'intero
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 23 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
lenesi, con sede in Leno (Brescia) e unita' di Leno (Brescia), per i
quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore
settimanali (7 ore al giorno dal lunedi' a giovedi' di ogni
settimana) nei confronti di ottanta operai a fronte di ottantatre
unita' lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 23 maggio 1994.
Con decreto ministeriale 30 marzo 1994 e' disposta la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gasparucci
Italo, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e unita' di Fossombrone
(Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore settimanali per sei lavoratori dei cinquantuno in
organico, per il periodo dal 30 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.