LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei
mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
Considerato che a seguito dell'offerta pubblica di acquisto che la
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza dovra' lanciare ai sensi
dell'art. 10, comma 8, della legge 149 del 1992 sui titoli del
Credito commerciale S.p.a. il flottante del Credito commerciale
potrebbe scendere al di sotto del 10 per cento;
Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dal Credito commerciale S.p.a. ed il controvalore degli scambi
giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite
percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal
ripetuto art. 10, comma 9;
Delibera:
Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie del Credito
commerciale S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di
flottante nella misura dell'8%.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Roma, 12 aprile 1994
Il presidente: BERLANDA