COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1994 

  Fissazione,  ai  sensi  ed  ai fini dell'applicazione dell'art. 10,
comma 9, della legge 18 febbraio  1992,  n.  149,  del  minor  limite
percentuale   di  flottante  per  le  azioni  ordinarie  del  Credito
commerciale S.p.a. (Deliberazione n. 7974).
(GU n.93 del 22-4-1994)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Considerato  che a seguito dell'offerta pubblica di acquisto che la
Cassa di risparmio di Parma  e  Piacenza  dovra'  lanciare  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  8,  della  legge  149  del 1992 sui titoli del
Credito commerciale  S.p.a.  il  flottante  del  Credito  commerciale
potrebbe scendere al di sotto del 10 per cento;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dal Credito commerciale S.p.a. ed il controvalore degli scambi
giornalmente effettuati rendono opportuno definire  un  minor  limite
percentuale  di  flottante  rispetto al limite generale stabilito dal
ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9,  della
legge  18  febbraio  1992,  n. 149, alle azioni ordinarie del Credito
commerciale  S.p.a.  e'  fissato  il  minor  limite  percentuale   di
flottante nella misura dell'8%.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 12 aprile 1994
                                              Il presidente: BERLANDA