Determinazioni in ordine ai prezzi dei prodotti petroliferi.(GU n.93 del 22-4-1994)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, e successive modificazioni; Vista, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per un sistema di controllo dei prezzi dei prodotti petroliferi; Vista la successiva delibera in data 30 settembre 1993 la quale stabilisce che i prezzi dei prodotti petroliferi siano determinati liberamente dagli operatori, e prevede, altresi', che gli operatori stessi provvedano alla trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei propri listini di vendita sino al 30 aprile 1994; Considerato che anche dopo tale data e' opportuno garantire la trasparenza del meccanismo di formazione dei prezzi, al fine di assicurare un'efficace tutela dei consumatori, di promuovere condizioni di concorrenza sul mercato nonche' di proseguire l'attivita' di monitoraggio della dinamica dei prezzi stessi; Delibera: Ferma restando la liberta' di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi da parte dei soggetti interessati al ciclo produttivo e distributivo, gli operatori che forniscono carburanti per autotrazione ai punti di vendita della rete di distribuzione contrassegnati dal proprio marchio, indicheranno ai gestori degli stessi punti vendita i prezzi da loro consigliati per la vendita al pubblico dei diversi prodotti, comunicando gli stessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con proprio provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data della presente delibera, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplinera' le modalita' di pubblicazione presso i punti vendita dei prezzi consigliati e della relativa comunicazione al Ministero stesso. Roma, 13 aprile 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA