MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 aprile 1994 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantacinque giorni.
(GU n.93 del 22-4-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto  l'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo  massimo  di  emissione
dei  titoli  pubblici  in  Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1994
e' pari a 49.475 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 29 aprile 1994 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantacinque giorni con scadenza il  31  ottobre  1994  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91
- Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21  aprile  1994,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1994
                                        Il direttore generale: DRAGHI