IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 aprile 1994
e' pari a 49.475 miliardi;
Decreta:
Per il 29 aprile 1994 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1994 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.
La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio
finanziario 1994.
In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e
nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del
mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91
- Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1994, con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 1994
Il direttore generale: DRAGHI