MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1994 

  Accertamento della mancata riscossione  e  del  mancato  versamento
dell'imposta  erariale  di  trascrizione  da  parte  degli uffici del
pubblico registro  automobilistico  di  Isernia,  Gorizia,  Trento  e
Pordenone.
(GU n.101 del 3-5-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre  1977,  n.  952,  recante  modificazioni
delle  norme  sulla  registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia  di  imposta  di
registro;
  Ritenuto  che  per  le  formalita'  da eseguirsi presso il pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la  richiamata
legge,  all'art.  1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato,  con  imputazione  al capo VIII, cap. 1236
dello stato di previsione delle entrate statali del  rispettivo  anno
finanziario,  entro il giorno successivo a quello in cui le richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952,  cosi'  come  modificato  dall'articolo   8-bis   del
decreto-legge  2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 187;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni  a   carico   del   conservatore   del   pubblico   registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1977, n.  952,  alle  disposizioni  in  materia  di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Viste  le  note  con  le quali le competenti procure generali della
Repubblica hanno segnalato l'irregolare  funzionamento  dei  seguenti
uffici  del  pubblico  registro  automobilistico  nei  giorni e per i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione,  contabilizzazione
e versamento dell'imposta erariale di trascrizione:
   pubblico  registro  automobilistico  di Isernia nei giorni 21 e 22
ottobre  1993  per  consentire  le   attivita'   tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di Gorizia nei giorni  14  e  15
ottobre   1993   per  consentire  le  attivita'  tecnico-addestrative
strettamente   indispensabili   all'avvio   delle   nuove   procedure
automatizzate;
   pubblico registro automobilistico di Trento nei giorni: 28 ottobre
1993  per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle
organizzazioni sindacali; 5 febbraio 1994 a causa  del  trasferimento
della sede dell'ufficio ad altro indirizzo; 10, 11 e 12 febbraio 1994
per   consentire   le   attivita'  tecnico-addestrative  strettamente
indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;
   pubblico registro  automobilistico  di  Pordenone  nei  giorni:  8
ottobre  1993  per  la  partecipazione  del  personale  allo sciopero
indetto dalle organizzazioni sindacali; 14  e  15  ottobre  1993  per
consentire    le    attivita'    tecnico-addestrative    strettamente
indispensabili all'avvio delle nuove procedure automatizzate;
  Ritenuto che le  suesposte  cause  devono  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per  i  motivi  indicati  nelle premesse, viene accertata, presso i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta  erariale  di
trascrizione  per le formalita' che andavano eseguite entro tali date
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi
dagli uffici medesimi nello stesso termine:
   pubblico registro automobilistico di Isernia nei giorni  21  e  22
ottobre 1993;
   pubblico  registro  automobilistico  di Gorizia nei giorni 14 e 15
ottobre 1993;
   pubblico registro automobilistico di Trento nei giorni: 28 ottobre
1993, 5 febbraio 1994; 10, 11 e 12 febbraio 1994;
   pubblico registro  automobilistico  di  Pordenone  nei  giorni:  8
ottobre 1993, 14 e 15 ottobre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 aprile 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS