IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante
"Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni
in materia di biblioteche statali e archivi di Stato";
Visto il regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri
e modalita' per la gestione del servizio editoriale e di vendita
riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di
cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i
beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il
recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonche' dei servizi
di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri
beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie,
gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli
altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali adottato
con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171;
Visto l'art. 18, comma 1, del predetto regolamento che demanda ad
un tariffario da adottarsi con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali di concerto con quello delle finanze la
determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le
concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in
consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali;
A D O T T A
il seguente tariffario:
TARIFFARIO
in applicazione della legge 14 gennaio 1993, n. 4 e del regolamento
d'applicazione approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n.
171
Condizioni generali
1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrita' fisica e
culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui
diritti spettanti agli autori, la facolta' di riproduzione e l'uso di
tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi,
diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi
e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.
2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetta al pagamento dei
canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La
riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e'
soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.
Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente
tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della
ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico, nonche' le
concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei
fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli
organi competenti.
3. All'atto della richiesta, rivolta al responsabile dell'istituto
culturale o della soprintendenza, l'interessato dovra' fornire ogni
dato e informazione necessario per valutarla e darvi seguito. In
particolare, il richiedente dovra' indicare mezzi, modalita' e luogo
di esecuzione delle riproduzioni, finalita' e destinazione delle
medesime, quantita' che intende ottenere e immettere sul mercato
nonche' le forme di distribuzione. Ove si tratti di riproduzione per
uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente
dovra' sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione,
diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione
di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso negli istituti
culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche)
nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la
rilevanza del fatto.
La concessione e' incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in
via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento
dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei
canoni e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario, i quali
non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi.
Ove previsto, dovra' essere effettuato il deposito cauzionale nella
misura indicata.
Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni
riproduzione dovra' essere consegnato alla Amministrazione per
riceverne un nulla osta. Salvo accordi speciali, l'Amministrazione
puo' richiedere tre copie di ogni opera prodotta.
Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi
legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
4. Ogni esemplare di riproduzione dovra' indicare, nelle forme
richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome
dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo,
dimensione, tecniche e materiali, provenienza, data) la sua
ubicazione nonche' la tecnica ed il materiale usato per la
riproduzione. Esso dovra' riportare la menzione "su concessione del
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali" nonche' l'espressa
avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con
qualsiasi mezzo.
5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei
terzi, il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive,
film, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi e altro)
relativo ai beni culturali in consegna al Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali e idoneo a moltiplicazione non puo' essere
riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica,
procedimento, anche attualmente non noti; senza preventiva
concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e
corrispettivi per la riproduzione quali fissati nel presente
tariffario, o negli accordi particolari.
6. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilita'
dell'Amministrazione (stampe fotografiche, diapositive, film, nastri,
dischi ottici, facsimile, e altro) e' indicato nel tariffario e non
da diritto ne' include facolta' di riproduzione se non esplicitamente
concessa. L'utilizzazione del materiale cosi' acquistato dovra'
avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. Per il
materiale fotografico in possesso dell'Amministrazione e relativo a
beni non appartenenti allo Stato si applicano le disposizioni del
presente tariffario, previo accordo con il titolare del bene.
7. Per ottenere il noleggio di fotocolor (trasparenti a colori) nella
disponibilita' dell'Amministrazione, e' necessario presentare una
richiesta formulata nei termini di cui al punto 3. Il periodo di
noleggio e' di tre mesi al massimo a partire dalla consegna del
materiale al richiedente. Ogni fotocolor dev'essere restituito nella
sua confezione con il documento originale d'accompagnamento. Le
condizioni economiche di noleggio sono fissate nel presente
tariffario.
Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto
all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per una
edizione a stampa in una lingua, o per un passaggio televisivo. Per
edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonche' per
ogni utilizzazione diversa dovra' essere presentata richiesta
specifica e dovranno esser previamente corrisposti
all'Amministrazione i diritti di riproduzione come fissati nel
presente tariffario. L'utilizzazione dei fotocolor dovra' avvenire
nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.
E' vietato copiare o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in
noleggio. Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi
legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
8. La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali
in consegna all'Amministrazione, dovra' essere redatta e presentata
nei termini di cui al punto 3. I canoni ed i corrispettivi dovuti
all'Amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni e
i corrispettivi per le riprese fotografiche, cinematografiche e
televisive non includono le spese sostenute a tale scopo
dall'Amministrazione e determinate caso per caso. L'importo del
deposito cauzionale e' stabilito dall'Amministrazione in funzione
degli spazi utilizzati. E' fatto salvo il diritto di cronaca.
9. Le richieste che si riferiscono ad ipotesi non espressamente
contemplate dal presente tariffario, cosi' come quelle relative a
forniture o lavori da eseguirsi negli Istituti periferici del
Ministero e non elencati nel presente tariffario, formeranno oggetto
di esame e accordi specifici, di volta in volta.
Compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di istituto, potranno
essere forniti, a richiesta, preventivi i quali indicheranno il
periodo di validita' e le modalita' di pagamento. Gli interessati
saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla
Amministrazione.
10. I canoni ed i corrispettivi previsti nel presente tariffario non
includono l'IVA ove applicabile e non comprendono le spese di
spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del
materiale richiesto che sono a carico degli interessati.
11. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e' esente da ogni
responsabilita' per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o
comunque occasionati dalle attivita' (di riproduzione e di eventuale
diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) dei
concessionari.
Il Ministero per i Beni Culturali rimane altresi' esente da
responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a cose e persone
durante le riprese fotografiche o cinetelevisive effettuate negli
istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali.
12. Acquisito il positivo parere dell'Ufficio servizi aggiuntivi,
l'Amministrazione potra' stipulare accordi specifici in relazione a
iniziative o esigenze particolari.
13. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno
essere effettuati:
a) sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria
Provinciale dello Stato (capo XXIX - Cap. 2583),
b) direttamente presso la locale Tesoreria Provinciale dello
Stato.
I. RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE
1) Stampe in bianco e nero
formato da negativo esistente da nuovo negativo
9 x 12cm 7.000 lire 12.000 lire
13 x 18 8.000 16.000
18 x 24 12.000 20.000
24 x 30 20.000 30.000
30 x 40 22.000 34.000
40 x 50 24.000 38.000
50 x 60 35.000 42.000
2) Stampe a colori
formato da fotocolor o negativo da nuovo fotocolor o
esistente nuovo negativo
13 x 18cm 15.000 lire 30.000 lire
18 x 24 25.000 50.000
24 x 30 30.000 60.000
30 x 40 55.000 110.000
40 x 50 60.000 120.000
50 x 60 70.000 140.000
60 x 60 80.000 160.000
50 x 100 100.000 200.000
Le tariffe non includono i diritti di riproduzione. Per riprodurre
una foto in un'edizione a stampa in una lingua e' dovuto un
corrispettivo supplementare pari a tre volte il prezzo d'acquisto
della stampa.
Per le riproduzioni da negativi di rilevanza storica, valgono accordi
e canoni da definire caso per caso.
3) Diapositive a colori
formato da diapositiva esistente da fotocolor esistente
24 x 36mm 5.000 lire 15.000 lire
Urgenza (in 48 ore): maggiorazione del 100%.
Le diapositive possono essere utilizzate solo per proiezioni a
carattere non commerciale. Non possono essere stampate ne' duplicate.
Per uso diverso e' necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione e
il pagamento dei relativi canoni. Compensi e diritti degli autori o
di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.
4) Microfilm di 35 o 16 mm (perforato o imperforato):
fotogramma positivo o negativo * da pellicola 35 mm 500 lire
fotogramma positivo o negativo * da pellicola 16 mm 350 lire
5) Ingrandimenti tratti da microfilm (35 o 16 mm) e eseguiti con
lettore stampatore:
da microfilm esistente:
formato inferiore a A3 250 lire
formato A3 500 lire
formato A2 1.000 lire
da nuovo microfilm:
formato inferiore a A3 550 lire
formato A3 950 lire
formato A2 1.350 lire
6) Fotocopie
21 x 29,7 150 lire
29,7 x 42 300 lire
42 x 59,4 1.500 lire
59,4 x 84,1 9.000 lire
84,1 x 118,9 12.000 lire
-------------------
* in caso di rilascio di microfilm positivo il negativo rimane agli
atti dell'ufficio.
II. NOLEGGIO DI FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE
esistenti nuovi
Fotocolor (tutti i formati) 200.000 300.000
Diapositive 90.000 120.000
La tariffa di noleggio da' diritto all'utilizzazione del fotocolor,
in via non esclusiva, per un'edizione a stampa in una lingua. Per
piu' edizioni in piu' lingue si veda la sezione VI.
Per ogni fotocolor non restituito entro il termine dei quattro mesi
di noleggio, sara' dovuto un importo aggiuntivo di lire 40.000
mensili.
Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sara' dovuta un'indennita'
di lire 1.000.000.
Nel caso in cui un elevato numero di fotocolor non sia stato
utilizzato e venga restituito con tale dichiarazione entro un mese
dalla consegna, si dovranno versare lire 5.000 per fotocolor.
Spese di ricerca per diapositive in base al tema: lire 50.000 l'ora.
Sono esenti le ricerche per uso di studio previo accertamento del
capo d'istituto.
III. RIPRESE FOTOGRAFICHE NON ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE
Per foto a colori: lire 100.000
Per foto in bianco e nero: lire 20.000
Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un
massimo di dieci scatti. Per riprese in serie o esigenze speciali
varranno accordi specifici presi di volta in volta con
l'Amministrazione. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione
di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua. Per
ulteriori edizioni si veda la sezione VI.
Chi effettua le riprese e' tenuto a consegnare all'Amministrazione
una stampa a contatto (provino) di tutti i fotogrammi realizzati per
le foto in bianco e nero oltreche', su richiesta, una selezione dei
negativi originali e dei positivi corrispondenti (formato 18x24). Per
i fotocolor e le diapositive c'e' obbligo di consegna d'un duplicato
per ogni scatto.
Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio,
delle riprese, che comunque comportino utilizzazioni commerciali,
sara' necessario specifico e espresso accordo dell'Amministrazione.
Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese
fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi
derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti
sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12%
sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso
del materiale fotografato, filmato o video-registrato.
Riprese fotografiche speciali (macrofotografie, microfotografie,
fotografie UV e fluorescenze degli UV, fotografie IR termico, IR
bianco e nero, IR falsi colori, riflettografie IR, radiografie)
potranno essere autorizzate dal capo d'istituto e le tariffe verranno
stabilite su preventivo.
Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese
fotografiche delle opere in corso di restauro, nonche' per un biennio
di quelle restaurate o di nuova acquisizione.
IV. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
Corrispettivo fisso: lire 4.000.000 al giorno
con obbligo di consegnare all'Amministrazione tre copie tratta
dall'originale.
Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al
pubblico, o in orario da definire con il capo d'istituto. Le spese
sostenute a tale scopo dall'amministrazione verranno determinate caso
per caso.
Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un'edizione in
una lingua o per un passaggio in una sola rete televisiva. Per
ulteriori passaggi vale quanto segue:
per due passaggi sulla stessa rete o testata: 25 % in piu'
per piu' di due passaggi sulla stessa rete o testata: 75 % in piu'
Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese
fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi
derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti
sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12%
sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso
del materiale fotografato, filmato o video-registrato.
Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese
cinematografiche e televisive delle opere in corso di restauro
nonche', per un biennio, di quelle restaurate o di nuova
acquisizione.
V. RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI
Corrispettivo fisso: lire 500.000
Deposito cauzionale lire 2.500.000
Il corrispettivo fisso comprende la riproducibilita' per un solo
paese e per una durata limitata, stabilita d'intesa con
l'Amministrazione.
In aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicate,
dovranno essere corrisposte "royalties" del 6% sull'introito lordo
derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, qualsiasi fonte
venga utilizzato per la riproduzione di beni culturali in consegna al
Ministero per i Beni Culturali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali
per esigenze particolari.
VI. EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI
Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e
con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e
peridoci di natura scientifica: esenzione dal pagamento
delle tariffe per i diritti
di riproduzione
Ristampe presso lo stesso editore: riduzione del 50%
sulle tariffe per i diritti
di riproduzione in vigore
al momento della
pubblicazione
Diritti mondiali: il triplo delle tariffe per
i diritti di riproduzione
in vigore al momento
della pubblicazione
Riutilizzazione della matrice
a) da parte dello stesso editore per un'altra opera: 10% di
riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al
momento della nuova pubblicazione.
b) da parte d'un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per
i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova
pubblicazione.
VII. CONCESSIONI PER L'USO OCCASIONALE DEGLI SPAZI
Tariffe giornaliere:
Conferenze Convegni Spettacoli Riceviment
proiezioni e riprese
e concerti telecinema-
tografiche
occasionali
Cortili e giardini 1.500.000 1.800.000 3.000.000 4.000.000
Interni con arredi
storici e decorazioni 2.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000
Interni non decorati 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000
L'importo del deposito cauzionale sara' stabilito su preventivo e in
funzione della quantita' prevedibile di artisti coinvolti e delle
attrezzature utilizzate, e dovra' corrispondere almeno al triplo del
canone d'accesso.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 aprile 1994
Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCHEY
Il Ministro delle finanze
GALLO
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 93