Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero.(GU n.104 del 6-5-1994)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e archivi di Stato"; Visto il regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalita' per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonche' dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171; Visto l'art. 18, comma 1, del predetto regolamento che demanda ad un tariffario da adottarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con quello delle finanze la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali; A D O T T A il seguente tariffario: TARIFFARIO in applicazione della legge 14 gennaio 1993, n. 4 e del regolamento d'applicazione approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171 Condizioni generali 1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrita' fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facolta' di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione. 2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetta al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico, nonche' le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti. 3. All'atto della richiesta, rivolta al responsabile dell'istituto culturale o della soprintendenza, l'interessato dovra' fornire ogni dato e informazione necessario per valutarla e darvi seguito. In particolare, il richiedente dovra' indicare mezzi, modalita' e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalita' e destinazione delle medesime, quantita' che intende ottenere e immettere sul mercato nonche' le forme di distribuzione. Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovra' sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto. La concessione e' incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, per una volta sola, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei canoni e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario, i quali non includono eventuali compensi e diritti degli autori o di terzi. Ove previsto, dovra' essere effettuato il deposito cauzionale nella misura indicata. Prima della sua diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione dovra' essere consegnato alla Amministrazione per riceverne un nulla osta. Salvo accordi speciali, l'Amministrazione puo' richiedere tre copie di ogni opera prodotta. Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione. 4. Ogni esemplare di riproduzione dovra' indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, titolo, dimensione, tecniche e materiali, provenienza, data) la sua ubicazione nonche' la tecnica ed il materiale usato per la riproduzione. Esso dovra' riportare la menzione "su concessione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali" nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. 5. Sempre salvi eventuali compensi e diritti degli autori e dei terzi, il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimili, calchi, rilievi e altro) relativo ai beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e idoneo a moltiplicazione non puo' essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, procedimento, anche attualmente non noti; senza preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e corrispettivi per la riproduzione quali fissati nel presente tariffario, o negli accordi particolari. 6. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilita' dell'Amministrazione (stampe fotografiche, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, e altro) e' indicato nel tariffario e non da diritto ne' include facolta' di riproduzione se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale cosi' acquistato dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. Per il materiale fotografico in possesso dell'Amministrazione e relativo a beni non appartenenti allo Stato si applicano le disposizioni del presente tariffario, previo accordo con il titolare del bene. 7. Per ottenere il noleggio di fotocolor (trasparenti a colori) nella disponibilita' dell'Amministrazione, e' necessario presentare una richiesta formulata nei termini di cui al punto 3. Il periodo di noleggio e' di tre mesi al massimo a partire dalla consegna del materiale al richiedente. Ogni fotocolor dev'essere restituito nella sua confezione con il documento originale d'accompagnamento. Le condizioni economiche di noleggio sono fissate nel presente tariffario. Con il pagamento del corrispettivo di noleggio si ha diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per una edizione a stampa in una lingua, o per un passaggio televisivo. Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonche' per ogni utilizzazione diversa dovra' essere presentata richiesta specifica e dovranno esser previamente corrisposti all'Amministrazione i diritti di riproduzione come fissati nel presente tariffario. L'utilizzazione dei fotocolor dovra' avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi. E' vietato copiare o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in noleggio. Nessun uso diverso da quello dichiarato puo' considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione. 8. La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni culturali in consegna all'Amministrazione, dovra' essere redatta e presentata nei termini di cui al punto 3. I canoni ed i corrispettivi dovuti all'Amministrazione sono fissati nel presente tariffario. I canoni e i corrispettivi per le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive non includono le spese sostenute a tale scopo dall'Amministrazione e determinate caso per caso. L'importo del deposito cauzionale e' stabilito dall'Amministrazione in funzione degli spazi utilizzati. E' fatto salvo il diritto di cronaca. 9. Le richieste che si riferiscono ad ipotesi non espressamente contemplate dal presente tariffario, cosi' come quelle relative a forniture o lavori da eseguirsi negli Istituti periferici del Ministero e non elencati nel presente tariffario, formeranno oggetto di esame e accordi specifici, di volta in volta. Compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di istituto, potranno essere forniti, a richiesta, preventivi i quali indicheranno il periodo di validita' e le modalita' di pagamento. Gli interessati saranno tenuti al rimborso delle spese sostenute dalla Amministrazione. 10. I canoni ed i corrispettivi previsti nel presente tariffario non includono l'IVA ove applicabile e non comprendono le spese di spedizione e di imballaggio delle riproduzioni o comunque del materiale richiesto che sono a carico degli interessati. 11. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e' esente da ogni responsabilita' per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o comunque occasionati dalle attivita' (di riproduzione e di eventuale diffusione e spaccio al pubblico degli esemplari riprodotti) dei concessionari. Il Ministero per i Beni Culturali rimane altresi' esente da responsabilita' per i danni eventualmente arrecati a cose e persone durante le riprese fotografiche o cinetelevisive effettuate negli istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali. 12. Acquisito il positivo parere dell'Ufficio servizi aggiuntivi, l'Amministrazione potra' stipulare accordi specifici in relazione a iniziative o esigenze particolari. 13. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati: a) sul conto corrente postale intestato alla locale Tesoreria Provinciale dello Stato (capo XXIX - Cap. 2583), b) direttamente presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato. I. RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE 1) Stampe in bianco e nero formato da negativo esistente da nuovo negativo 9 x 12cm 7.000 lire 12.000 lire 13 x 18 8.000 16.000 18 x 24 12.000 20.000 24 x 30 20.000 30.000 30 x 40 22.000 34.000 40 x 50 24.000 38.000 50 x 60 35.000 42.000 2) Stampe a colori formato da fotocolor o negativo da nuovo fotocolor o esistente nuovo negativo 13 x 18cm 15.000 lire 30.000 lire 18 x 24 25.000 50.000 24 x 30 30.000 60.000 30 x 40 55.000 110.000 40 x 50 60.000 120.000 50 x 60 70.000 140.000 60 x 60 80.000 160.000 50 x 100 100.000 200.000 Le tariffe non includono i diritti di riproduzione. Per riprodurre una foto in un'edizione a stampa in una lingua e' dovuto un corrispettivo supplementare pari a tre volte il prezzo d'acquisto della stampa. Per le riproduzioni da negativi di rilevanza storica, valgono accordi e canoni da definire caso per caso. 3) Diapositive a colori formato da diapositiva esistente da fotocolor esistente 24 x 36mm 5.000 lire 15.000 lire Urgenza (in 48 ore): maggiorazione del 100%. Le diapositive possono essere utilizzate solo per proiezioni a carattere non commerciale. Non possono essere stampate ne' duplicate. Per uso diverso e' necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione e il pagamento dei relativi canoni. Compensi e diritti degli autori o di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente. 4) Microfilm di 35 o 16 mm (perforato o imperforato): fotogramma positivo o negativo * da pellicola 35 mm 500 lire fotogramma positivo o negativo * da pellicola 16 mm 350 lire 5) Ingrandimenti tratti da microfilm (35 o 16 mm) e eseguiti con lettore stampatore: da microfilm esistente: formato inferiore a A3 250 lire formato A3 500 lire formato A2 1.000 lire da nuovo microfilm: formato inferiore a A3 550 lire formato A3 950 lire formato A2 1.350 lire 6) Fotocopie 21 x 29,7 150 lire 29,7 x 42 300 lire 42 x 59,4 1.500 lire 59,4 x 84,1 9.000 lire 84,1 x 118,9 12.000 lire ------------------- * in caso di rilascio di microfilm positivo il negativo rimane agli atti dell'ufficio. II. NOLEGGIO DI FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE esistenti nuovi Fotocolor (tutti i formati) 200.000 300.000 Diapositive 90.000 120.000 La tariffa di noleggio da' diritto all'utilizzazione del fotocolor, in via non esclusiva, per un'edizione a stampa in una lingua. Per piu' edizioni in piu' lingue si veda la sezione VI. Per ogni fotocolor non restituito entro il termine dei quattro mesi di noleggio, sara' dovuto un importo aggiuntivo di lire 40.000 mensili. Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sara' dovuta un'indennita' di lire 1.000.000. Nel caso in cui un elevato numero di fotocolor non sia stato utilizzato e venga restituito con tale dichiarazione entro un mese dalla consegna, si dovranno versare lire 5.000 per fotocolor. Spese di ricerca per diapositive in base al tema: lire 50.000 l'ora. Sono esenti le ricerche per uso di studio previo accertamento del capo d'istituto. III. RIPRESE FOTOGRAFICHE NON ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE Per foto a colori: lire 100.000 Per foto in bianco e nero: lire 20.000 Le tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un massimo di dieci scatti. Per riprese in serie o esigenze speciali varranno accordi specifici presi di volta in volta con l'Amministrazione. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua. Per ulteriori edizioni si veda la sezione VI. Chi effettua le riprese e' tenuto a consegnare all'Amministrazione una stampa a contatto (provino) di tutti i fotogrammi realizzati per le foto in bianco e nero oltreche', su richiesta, una selezione dei negativi originali e dei positivi corrispondenti (formato 18x24). Per i fotocolor e le diapositive c'e' obbligo di consegna d'un duplicato per ogni scatto. Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio, delle riprese, che comunque comportino utilizzazioni commerciali, sara' necessario specifico e espresso accordo dell'Amministrazione. Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12% sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso del materiale fotografato, filmato o video-registrato. Riprese fotografiche speciali (macrofotografie, microfotografie, fotografie UV e fluorescenze degli UV, fotografie IR termico, IR bianco e nero, IR falsi colori, riflettografie IR, radiografie) potranno essere autorizzate dal capo d'istituto e le tariffe verranno stabilite su preventivo. Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro, nonche' per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione. IV. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Corrispettivo fisso: lire 4.000.000 al giorno con obbligo di consegnare all'Amministrazione tre copie tratta dall'originale. Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico, o in orario da definire con il capo d'istituto. Le spese sostenute a tale scopo dall'amministrazione verranno determinate caso per caso. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un'edizione in una lingua o per un passaggio in una sola rete televisiva. Per ulteriori passaggi vale quanto segue: per due passaggi sulla stessa rete o testata: 25 % in piu' per piu' di due passaggi sulla stessa rete o testata: 75 % in piu' Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12% sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore e diverso uso del materiale fotografato, filmato o video-registrato. Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese cinematografiche e televisive delle opere in corso di restauro nonche', per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione. V. RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI Corrispettivo fisso: lire 500.000 Deposito cauzionale lire 2.500.000 Il corrispettivo fisso comprende la riproducibilita' per un solo paese e per una durata limitata, stabilita d'intesa con l'Amministrazione. In aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicate, dovranno essere corrisposte "royalties" del 6% sull'introito lordo derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, qualsiasi fonte venga utilizzato per la riproduzione di beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali per esigenze particolari. VI. EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e peridoci di natura scientifica: esenzione dal pagamento delle tariffe per i diritti di riproduzione Ristampe presso lo stesso editore: riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione Diritti mondiali: il triplo delle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione Riutilizzazione della matrice a) da parte dello stesso editore per un'altra opera: 10% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione. b) da parte d'un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione. VII. CONCESSIONI PER L'USO OCCASIONALE DEGLI SPAZI Tariffe giornaliere: Conferenze Convegni Spettacoli Riceviment proiezioni e riprese e concerti telecinema- tografiche occasionali Cortili e giardini 1.500.000 1.800.000 3.000.000 4.000.000 Interni con arredi storici e decorazioni 2.000.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 Interni non decorati 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 L'importo del deposito cauzionale sara' stabilito su preventivo e in funzione della quantita' prevedibile di artisti coinvolti e delle attrezzature utilizzate, e dovra' corrispondere almeno al triplo del canone d'accesso. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 1994 Il Ministro per i beni culturali e ambientali RONCHEY Il Ministro delle finanze GALLO Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 93