MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 aprile 1994 

      Tariffario  per  la  determinazione  di canoni, corrispettivi e
   modalita'  per  le  concessioni  relative  all'uso  strumentale  e
   precario dei beni in consegna al Ministero.
(GU n.104 del 6-5-1994)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Vista  la  legge  14  gennaio  1993,  n. 4, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 14 novembre  1992,  n.  433,  recante
"Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.  Disposizioni
in materia di biblioteche statali e archivi di Stato";
   Visto  il regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri
e modalita' per la gestione del  servizio  editoriale  e  di  vendita
riguardante  le  riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di
cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi  riguardanti  i
beni  librari  e  archivistici  per la fornitura di riproduzioni e il
recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonche' dei  servizi
di  caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri
beni correlati all'informazione museale presso i musei, le  gallerie,
gli  scavi  archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli
altri istituti dello Stato consegnatari di  beni  culturali  adottato
con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171;
   Visto  l'art. 18, comma 1, del predetto regolamento che demanda ad
un tariffario da adottarsi  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni
culturali  e  ambientali  di  concerto  con  quello  delle finanze la
determinazione  di  canoni,  corrispettivi   e   modalita'   per   le
concessioni  relative  all'uso  strumentale  e  precario  dei beni in
consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali;
                             A D O T T A
                       il seguente tariffario:
 
                             TARIFFARIO
 
in applicazione della legge 14 gennaio 1993, n. 4 e  del  regolamento
d'applicazione approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n.
171
                         Condizioni generali
1.  Fatte  salve  le  esigenze  di  tutela  dell'integrita'  fisica e
culturale dei beni culturali in consegna  al  Ministero  per  i  Beni
Culturali  e  Ambientali  e  le disposizioni sulle riproduzioni e sui
diritti spettanti agli autori, la facolta' di riproduzione e l'uso di
tali  beni  e   del   materiale   (stampe   fotografiche,   negativi,
diapositive,  film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi
e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione.
2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetta al  pagamento  dei
canoni  e  dei  corrispettivi  fissati  nel  presente  tariffario. La
riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e'
soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.
Non sono soggette al pagamento  dei  diritti  previsti  dal  presente
tariffario  le  riproduzioni  e le riprese a fini istituzionali della
ricerca  con  rigoroso  carattere  tecnico  scientifico,  nonche'  le
concessioni  in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei
fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli
organi competenti.
3.  All'atto  della  richiesta, rivolta al responsabile dell'istituto
culturale o della soprintendenza, l'interessato dovra'  fornire  ogni
dato  e  informazione  necessario  per  valutarla e darvi seguito. In
particolare, il richiedente dovra' indicare mezzi, modalita' e  luogo
di  esecuzione  delle  riproduzioni,  finalita'  e destinazione delle
medesime, quantita' che intende  ottenere  e  immettere  sul  mercato
nonche'  le forme di distribuzione. Ove si tratti di riproduzione per
uso strettamente personale o per motivi  di  studio,  il  richiedente
dovra'   sottoscrivere   impegno   relativo  alla  non  divulgazione,
diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La  violazione
di  tale  impegno  comporta  l'esclusione dall'accesso negli istituti
culturali dello Stato (soprintendenze, musei,  archivi,  biblioteche)
nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  previste dalle leggi per la
rilevanza del fatto.
   La concessione e' incedibile e intrasferibile, viene rilasciata in
via  non  esclusiva,  per  una  volta   sola,   previo   accertamento
dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento dei
canoni  e dei corrispettivi, fissati nel presente tariffario, i quali
non includono eventuali compensi e diritti degli autori o  di  terzi.
Ove  previsto,  dovra' essere effettuato il deposito cauzionale nella
misura indicata.
   Prima della sua diffusione  al  pubblico,  un  esemplare  di  ogni
riproduzione   dovra'  essere  consegnato  alla  Amministrazione  per
riceverne un nulla osta. Salvo  accordi  speciali,  l'Amministrazione
puo' richiedere tre copie di ogni opera prodotta.
   Nessun   uso   diverso  da  quello  dichiarato  puo'  considerarsi
legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
4. Ogni  esemplare  di  riproduzione  dovra'  indicare,  nelle  forme
richieste   dal   caso,  le  specifiche  dell'opera  originale  (nome
dell'autore,  della  bottega   o   dell'ambito   culturale,   titolo,
dimensione,   tecniche   e   materiali,  provenienza,  data)  la  sua
ubicazione  nonche'  la  tecnica  ed  il  materiale  usato   per   la
riproduzione.  Esso  dovra' riportare la menzione "su concessione del
Ministero per i Beni  Culturali  ed  Ambientali"  nonche'  l'espressa
avvertenza  del  divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con
qualsiasi mezzo.
5. Sempre salvi eventuali compensi  e  diritti  degli  autori  e  dei
terzi,  il  materiale  (stampe  fotografiche,  negativi, diapositive,
film, nastri, dischi ottici,  facsimili,  calchi,  rilievi  e  altro)
relativo  ai  beni  culturali  in  consegna  al  Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali e idoneo a  moltiplicazione  non  puo'  essere
riprodotto  e  comunque  duplicato  con qualsiasi strumento, tecnica,
procedimento,  anche   attualmente   non   noti;   senza   preventiva
concessione  da  parte  dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e
corrispettivi  per  la  riproduzione  quali  fissati   nel   presente
tariffario, o negli accordi particolari.
6. Il prezzo di vendita al pubblico di materiale nella disponibilita'
dell'Amministrazione (stampe fotografiche, diapositive, film, nastri,
dischi  ottici,  facsimile, e altro) e' indicato nel tariffario e non
da diritto ne' include facolta' di riproduzione se non esplicitamente
concessa.  L'utilizzazione  del  materiale  cosi'  acquistato  dovra'
avvenire  nel  rispetto  dei diritti degli autori e dei terzi. Per il
materiale fotografico in possesso dell'Amministrazione e  relativo  a
beni  non  appartenenti  allo  Stato si applicano le disposizioni del
presente tariffario, previo accordo con il titolare del bene.
7. Per ottenere il noleggio di fotocolor (trasparenti a colori) nella
disponibilita'  dell'Amministrazione,  e'  necessario  presentare una
richiesta formulata nei termini di cui al  punto  3.  Il  periodo  di
noleggio  e'  di  tre  mesi  al  massimo a partire dalla consegna del
materiale al richiedente. Ogni fotocolor dev'essere restituito  nella
sua  confezione  con  il  documento originale d'accompagnamento.   Le
condizioni  economiche  di  noleggio  sono   fissate   nel   presente
tariffario.
   Con  il  pagamento  del  corrispettivo  di  noleggio si ha diritto
all'utilizzazione del  fotocolor,  in  via  non  esclusiva,  per  una
edizione  a  stampa in una lingua, o per un passaggio televisivo. Per
edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi,  nonche'  per
ogni   utilizzazione   diversa  dovra'  essere  presentata  richiesta
specifica    e     dovranno     esser     previamente     corrisposti
all'Amministrazione  i  diritti  di  riproduzione  come  fissati  nel
presente tariffario. L'utilizzazione dei  fotocolor  dovra'  avvenire
nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi.
   E'  vietato  copiare  o trasferire a terzi i fotocolor ricevuti in
noleggio.  Nessun uso diverso da quello dichiarato puo'  considerarsi
legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
8.  La richiesta relativa alla effettuazione di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive, che abbiano ad oggetto beni  culturali
in  consegna  all'Amministrazione, dovra' essere redatta e presentata
nei termini di cui al punto 3. I canoni  ed  i  corrispettivi  dovuti
all'Amministrazione  sono fissati nel presente tariffario. I canoni e
i corrispettivi  per  le  riprese  fotografiche,  cinematografiche  e
televisive   non   includono   le   spese   sostenute  a  tale  scopo
dall'Amministrazione e  determinate  caso  per  caso.  L'importo  del
deposito  cauzionale  e'  stabilito  dall'Amministrazione in funzione
degli spazi utilizzati. E' fatto salvo il diritto di cronaca.
9. Le richieste che  si  riferiscono  ad  ipotesi  non  espressamente
contemplate  dal  presente  tariffario,  cosi' come quelle relative a
forniture  o  lavori  da  eseguirsi  negli  Istituti  periferici  del
Ministero  e non elencati nel presente tariffario, formeranno oggetto
di esame e accordi specifici, di volta in volta.
Compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di istituto,  potranno
essere  forniti,  a  richiesta,  preventivi  i  quali indicheranno il
periodo di validita' e le modalita'  di  pagamento.  Gli  interessati
saranno    tenuti   al   rimborso   delle   spese   sostenute   dalla
Amministrazione.
10. I canoni ed i corrispettivi previsti nel presente tariffario  non
includono  l'IVA  ove  applicabile  e  non  comprendono  le  spese di
spedizione  e  di  imballaggio  delle  riproduzioni  o  comunque  del
materiale richiesto che sono a carico degli interessati.
11. Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e' esente da ogni
responsabilita'  per danni a cose o persone, provocati, conseguenti o
comunque occasionati dalle attivita' (di riproduzione e di  eventuale
diffusione  e  spaccio  al  pubblico  degli esemplari riprodotti) dei
concessionari.
   Il Ministero per  i  Beni  Culturali  rimane  altresi'  esente  da
responsabilita'  per  i danni eventualmente arrecati a cose e persone
durante le riprese fotografiche  o  cinetelevisive  effettuate  negli
istituti dello Stato, consegnatari di beni culturali.
12.  Acquisito  il  positivo  parere dell'Ufficio servizi aggiuntivi,
l'Amministrazione potra' stipulare accordi specifici in  relazione  a
iniziative o esigenze particolari.
13.  I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno
essere effettuati:
   a) sul conto corrente  postale  intestato  alla  locale  Tesoreria
Provinciale dello Stato (capo XXIX - Cap. 2583),
   b)  direttamente  presso  la  locale  Tesoreria  Provinciale dello
Stato.
I. RIPRODUZIONI ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE
1) Stampe in bianco e nero
       formato         da negativo esistente       da nuovo negativo
        9 x 12cm        7.000 lire                 12.000 lire
       13 x 18          8.000                      16.000
       18 x 24         12.000                      20.000
       24 x 30         20.000                      30.000
       30 x 40         22.000                      34.000
       40 x 50         24.000                      38.000
       50 x 60         35.000                      42.000
2) Stampe a colori
       formato   da fotocolor o negativo     da nuovo fotocolor o
                        esistente             nuovo negativo
       13 x 18cm       15.000 lire                 30.000 lire
       18 x 24         25.000                      50.000
       24 x 30         30.000                      60.000
       30 x 40         55.000                     110.000
       40 x 50         60.000                     120.000
       50 x 60         70.000                     140.000
       60 x 60         80.000                     160.000
       50 x 100       100.000                     200.000
Le tariffe non includono i diritti di  riproduzione.  Per  riprodurre
una  foto  in  un'edizione  a  stampa  in  una  lingua  e'  dovuto un
corrispettivo supplementare pari a tre  volte  il  prezzo  d'acquisto
della stampa.
Per le riproduzioni da negativi di rilevanza storica, valgono accordi
e canoni da definire caso per caso.
3) Diapositive a colori
      formato      da diapositiva esistente   da fotocolor esistente
      24 x 36mm          5.000 lire                  15.000 lire
Urgenza (in 48 ore): maggiorazione del 100%.
Le  diapositive  possono  essere  utilizzate  solo  per  proiezioni a
carattere non commerciale. Non possono essere stampate ne' duplicate.
Per uso diverso e' necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione e
il pagamento dei relativi canoni. Compensi e diritti degli  autori  o
di terzi, se dovuti, sono da corrispondere separatamente.
4) Microfilm di 35 o 16 mm (perforato o imperforato):
       fotogramma positivo o negativo * da pellicola 35 mm   500 lire
       fotogramma positivo o negativo * da pellicola 16 mm   350 lire
5)  Ingrandimenti  tratti  da  microfilm  (35 o 16 mm) e eseguiti con
lettore stampatore:
      da microfilm esistente:
             formato inferiore a A3               250 lire
             formato A3                           500 lire
             formato A2                         1.000 lire
      da nuovo microfilm:
             formato inferiore a A3               550 lire
             formato A3                           950 lire
             formato A2                         1.350 lire
6) Fotocopie
             21 x 29,7                            150 lire
             29,7 x 42                            300 lire
             42 x 59,4                          1.500 lire
             59,4 x 84,1                        9.000 lire
             84,1 x 118,9                      12.000 lire
-------------------
*  in  caso di rilascio di microfilm positivo il negativo rimane agli
atti dell'ufficio.
II. NOLEGGIO DI FOTOCOLOR E DIAPOSITIVE
                                       esistenti      nuovi
Fotocolor (tutti i formati)            200.000        300.000
Diapositive                             90.000        120.000
La tariffa di noleggio da' diritto all'utilizzazione  del  fotocolor,
in  via  non  esclusiva,  per un'edizione a stampa in una lingua. Per
piu' edizioni in piu' lingue si veda la sezione VI.
Per ogni fotocolor non restituito entro il termine dei  quattro  mesi
di  noleggio,  sara'  dovuto  un  importo  aggiuntivo  di lire 40.000
mensili.
Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sara'  dovuta  un'indennita'
di lire 1.000.000.
Nel  caso  in  cui  un  elevato  numero  di  fotocolor  non sia stato
utilizzato e venga restituito con tale dichiarazione  entro  un  mese
dalla consegna, si dovranno versare lire 5.000 per fotocolor.
Spese  di ricerca per diapositive in base al tema: lire 50.000 l'ora.
Sono esenti le ricerche per uso di  studio  previo  accertamento  del
capo d'istituto.
III. RIPRESE FOTOGRAFICHE NON ESEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE
Per foto a colori:              lire 100.000
Per foto in bianco e nero:      lire  20.000
Le  tariffe si applicano per ogni ripresa di ciascun soggetto, per un
massimo di dieci scatti. Per riprese in  serie  o  esigenze  speciali
varranno   accordi   specifici   presi   di   volta   in   volta  con
l'Amministrazione. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione
di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una  lingua.  Per
ulteriori edizioni si veda la sezione VI.
Chi  effettua  le  riprese e' tenuto a consegnare all'Amministrazione
una stampa a contatto (provino) di tutti i fotogrammi realizzati  per
le  foto  in bianco e nero oltreche', su richiesta, una selezione dei
negativi originali e dei positivi corrispondenti (formato 18x24). Per
i fotocolor e le diapositive c'e' obbligo di consegna d'un  duplicato
per ogni scatto.
Per utilizzazioni diverse o trasferimenti a terzi, anche in noleggio,
delle  riprese,  che  comunque  comportino utilizzazioni commerciali,
sara' necessario specifico e espresso accordo dell'Amministrazione.
Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese
fotografiche, cinematografiche  e  televisive  (prodotti  audiovisivi
derivati),  in  aggiunta  al  pagamento  delle  tariffe e dei diritti
sopraindicati,  dovranno  essere  corrisposte  "royalties"  del   12%
sull'introito  lordo  derivante  da qualsiasi ulteriore e diverso uso
del materiale fotografato, filmato o video-registrato.
Riprese   fotografiche  speciali  (macrofotografie,  microfotografie,
fotografie UV e fluorescenze degli  UV,  fotografie  IR  termico,  IR
bianco  e  nero,  IR  falsi  colori,  riflettografie IR, radiografie)
potranno essere autorizzate dal capo d'istituto e le tariffe verranno
stabilite su preventivo.
Salvo  accordi  particolari,   non   sono   consentite   le   riprese
fotografiche delle opere in corso di restauro, nonche' per un biennio
di quelle restaurate o di nuova acquisizione.
IV. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
Corrispettivo fisso:                   lire 4.000.000 al giorno
con  obbligo  di  consegnare  all'Amministrazione  tre  copie  tratta
dall'originale.
Le riprese dovranno essere effettuate  negli  orari  di  chiusura  al
pubblico,  o  in  orario da definire con il capo d'istituto. Le spese
sostenute a tale scopo dall'amministrazione verranno determinate caso
per caso.
Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un'edizione in
una lingua o per un  passaggio  in  una  sola  rete  televisiva.  Per
ulteriori passaggi vale quanto segue:
per due passaggi sulla stessa rete o testata:           25 % in piu'
per piu' di due passaggi sulla stessa rete o testata:   75 % in piu'
Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese
fotografiche,  cinematografiche  e  televisive  (prodotti audiovisivi
derivati), in aggiunta al  pagamento  delle  tariffe  e  dei  diritti
sopraindicati,   dovranno  essere  corrisposte  "royalties"  del  12%
sull'introito lordo derivante da qualsiasi ulteriore  e  diverso  uso
del materiale fotografato, filmato o video-registrato.
Salvo   accordi   particolari,   non   sono   consentite  le  riprese
cinematografiche e  televisive  delle  opere  in  corso  di  restauro
nonche',   per   un   biennio,   di  quelle  restaurate  o  di  nuova
acquisizione.
V. RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI
Corrispettivo fisso: lire   500.000
Deposito cauzionale  lire 2.500.000
Il corrispettivo fisso comprende  la  riproducibilita'  per  un  solo
paese   e   per   una   durata   limitata,   stabilita  d'intesa  con
l'Amministrazione.
In aggiunta al pagamento delle tariffe e dei  diritti  sopraindicate,
dovranno  essere  corrisposte  "royalties" del 6% sull'introito lordo
derivante da qualsiasi uso del materiale riprodotto, qualsiasi  fonte
venga utilizzato per la riproduzione di beni culturali in consegna al
Ministero per i Beni Culturali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire accordi speciali
per esigenze particolari.
VI. EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI
Libri con tiratura inferiore alle 2.000 copie e
con prezzo di copertina inferiore a 150.000 lire e
peridoci di natura scientifica:        esenzione dal pagamento
                                       delle tariffe per i diritti
                                        di riproduzione
Ristampe presso lo stesso editore:     riduzione del 50%
                                       sulle tariffe per i diritti
                                       di riproduzione in vigore
                                       al momento della
                                       pubblicazione
Diritti mondiali:                      il triplo delle tariffe per
                                       i diritti di riproduzione
                                       in vigore al momento
                                       della pubblicazione
Riutilizzazione della matrice
   a)  da  parte  dello  stesso  editore  per  un'altra opera: 10% di
riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione  in  vigore  al
momento della nuova pubblicazione.
   b) da parte d'un altro editore: 25% di riduzione sulle tariffe per
i   diritti   di  riproduzione  in  vigore  al  momento  della  nuova
pubblicazione.
VII. CONCESSIONI PER L'USO OCCASIONALE DEGLI SPAZI
Tariffe giornaliere:
                       Conferenze  Convegni    Spettacoli  Riceviment
                                   proiezioni  e riprese
                                   e concerti  telecinema-
                                               tografiche
                                               occasionali
Cortili e giardini     1.500.000   1.800.000   3.000.000   4.000.000
Interni con arredi
storici e decorazioni  2.000.000   2.500.000   4.000.000   5.000.000
Interni non decorati   1.000.000   1.500.000   2.000.000   3.000.000
L'importo del deposito cauzionale sara' stabilito su preventivo e  in
funzione  della  quantita'  prevedibile  di artisti coinvolti e delle
attrezzature utilizzate, e dovra' corrispondere almeno al triplo  del
canone d'accesso.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
     Roma, 8 aprile 1994
                        Il Ministro per i beni culturali e ambientali
                                           RONCHEY
Il Ministro delle finanze
         GALLO
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 93