MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 maggio 1994 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
centottantatre giorni.
(GU n.107 del 10-5-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto  l'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre 1993, n. 539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo  massimo  di  emissione
dei  titoli  pubblici  in  Italia e all'estero, al netto di quelli da
rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile 1994
e' pari a 57.488 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 16 maggio 1994 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1994 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.
  La spesa per interessi  gravera'  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse.  L'offerta, senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18, puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato  nella
misura  di  5  centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del
Ministero del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  10  maggio  1994,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE