N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1994
N. 262 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Porta Giuseppe ed altra Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione e fabbricazione di sostanze stupefacenti, destinate ad uso personale - Prevista assoggettabilita' a sanzione penale diversamente da quanto stabilito all'esito della abrogazione referendaria (recepita nel d.P.R. n. 171/1993) per la detenzione e l'acquisto di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 72, 73 e 75). (Cost., art. 3).(GU n.20 del 11-5-1994 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 571/93 R.G. GIP nei confronti di Porta Giuseppe nato a Milano il 9 novembre 1960, residente in Varazze, fraz. Alpicella, via Pellegrini, 13; Fusco Mirella, nata a Verbania il 26 marzo 1958, residente in Varazze, fraz. Alpicella, via Pellegrini, 13, imputati del delitto di cui agli artt. 110 del c.p. e 73, primo e quarto comma del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perche', in concorso fra loro, senza la prescritta autorizzazione coltivavano due piante di canapa indiana; PREMESSO IN FATTO Il 4 settembre 1993 il procuratore della Repubblica di Savona ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati predetti per il reato di cui in epigrafe; All'odierna udienza preliminare lo stesso p.m. ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. n. 309/1990 come modificati a seguito del d.P.R. n. 171/1993 per violazione dei principi di parita' di trattamento e di ragionevolezza della norma penale incriminatrice nella parte in cui non escludono la illeceita' penale delle condotte di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale proprio, ed ha chiesto che il g.u.p. disponga la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione dell'eventuale contrasto fra le norme sopra indicate e l'art. 3 della Costituzione; O S S E R V A La questione proposta dal p.m. all'odierna udienza appare ammissibile e rilevante; Per quanto riguarda il secondo profilo non vi e' infatti dubbio che, dovendosi ritenere sulla base degli atti del procedimento che la sostanza stupefacente coltivata da Porta Giuseppe e Fusco Mirella fosse destinata esclusivamente al loro uso personale, nel caso fosse riconosciuta l'incostituzionalita' delle norme epigrafate nei loro confronti dovrebbe essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per non essere il fatto previsto dalla legge come reato mentre nel caso contrario sulla base degli atti stessi appare inevitabile l'emissione nei loro confronti del decreto che dispone il giudizio; Quanto alla ammissibilita' della questione prospettata va rilevato che, a seguito dell'abrogazione referendaria recepita nel d.P.R. n. 171/1993, non e' piu' penalmente perseguibile chiunque, "per farne uso personale, illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope", mentre continua ad avere rilevanza penale la condotta di colui che dette sostanze coltivi o fabbrichi sempre per uso esclusivamente personale; orbene, appare evidente che tale situazione normativa attui una discriminazione che pare non giustificata da criteri razionali fra condotte del tutto omologhe, con conseguente violazione dei principi di parita' di trattamento previsti dalla Costituzione all'art. 3, in quanto situazioni uguali vengono ad essere trattate in modo diverso; Il procedimento penale deve dunque essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per il controllo della legittimita' delle norme da applicare nel presente giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara la rilevanza per la decisione del presente procedimento e la non manifesta infondatezza della questione prospettata in motivazione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio e per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Savona, addi' 8 febbraio 1994 Il giudice: GIORGI 94C0514