N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1994

                                N. 262
 Ordinanza  emessa  l'8  febbraio  1994  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Savona nel procedimento  penale  a
 carico di Porta Giuseppe ed altra
 Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione e fabbricazione di
    sostanze  stupefacenti,  destinate  ad  uso  personale  - Prevista
    assoggettabilita'  a  sanzione  penale  diversamente   da   quanto
    stabilito  all'esito  della abrogazione referendaria (recepita nel
    d.P.R. n. 171/1993) per la detenzione  e  l'acquisto  di  sostanze
    stupefacenti   destinate   all'uso   personale   -  Ingiustificata
    disparita' di trattamento.
 (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 72, 73 e 75).
 (Cost., art. 3).
(GU n.20 del 11-5-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n.  571/93
 R.G.  GIP nei confronti di Porta Giuseppe nato a Milano il 9 novembre
 1960, residente in Varazze,  fraz.  Alpicella,  via  Pellegrini,  13;
 Fusco  Mirella,  nata  a  Verbania  il  26  marzo  1958, residente in
 Varazze, fraz. Alpicella, via Pellegrini, 13, imputati del delitto di
 cui agli artt. 110 del c.p. e 73, primo e quarto comma del  d.P.R.  9
 ottobre  1990,  n.  309  perche',  in  concorso  fra  loro,  senza la
 prescritta autorizzazione coltivavano due piante di canapa indiana;
                           PREMESSO IN FATTO
    Il 4 settembre 1993 il procuratore della Repubblica di  Savona  ha
 chiesto  il rinvio a giudizio degli imputati predetti per il reato di
 cui in epigrafe;
    All'odierna  udienza  preliminare  lo  stesso  p.m.  ha  sollevato
 eccezione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt.  28,  72,  73  e  75  del  d.P.R. n. 309/1990 come modificati a
 seguito del d.P.R. n. 171/1993 per violazione dei principi di parita'
 di trattamento e di ragionevolezza della norma penale  incriminatrice
 nella  parte in cui non escludono la illeceita' penale delle condotte
 di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
 univocamente destinate all'uso personale proprio, ed ha  chiesto  che
 il   g.u.p.   disponga   la   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per la valutazione  dell'eventuale  contrasto  fra  le
 norme sopra indicate e l'art. 3 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    La   questione   proposta  dal  p.m.  all'odierna  udienza  appare
 ammissibile e rilevante;
    Per quanto riguarda il secondo profilo non vi  e'  infatti  dubbio
 che, dovendosi ritenere sulla base degli atti del procedimento che la
 sostanza  stupefacente  coltivata  da  Porta Giuseppe e Fusco Mirella
 fosse destinata esclusivamente al loro uso personale, nel caso  fosse
 riconosciuta  l'incostituzionalita'  delle  norme epigrafate nei loro
 confronti  dovrebbe  essere  pronunciata  sentenza  di  non  luogo  a
 procedere  per  non  essere  il fatto previsto dalla legge come reato
 mentre nel  caso  contrario  sulla  base  degli  atti  stessi  appare
 inevitabile l'emissione nei loro confronti del decreto che dispone il
 giudizio;
    Quanto alla ammissibilita' della questione prospettata va rilevato
 che,  a  seguito dell'abrogazione referendaria recepita nel d.P.R. n.
 171/1993, non e' piu' penalmente perseguibile  chiunque,  "per  farne
 uso  personale,  illecitamente  importa, acquista, o comunque detiene
 sostanze  stupefacenti  o  psicotrope",  mentre  continua  ad   avere
 rilevanza  penale  la  condotta di colui che dette sostanze coltivi o
 fabbrichi sempre per uso  esclusivamente  personale;  orbene,  appare
 evidente  che tale situazione normativa attui una discriminazione che
 pare non giustificata da criteri razionali  fra  condotte  del  tutto
 omologhe,  con  conseguente  violazione  dei  principi  di parita' di
 trattamento  previsti  dalla  Costituzione  all'art.  3,  in   quanto
 situazioni uguali vengono ad essere trattate in modo diverso;
    Il  procedimento  penale  deve  dunque  essere  sospeso  ai  sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e  gli  atti  trasmessi
 alla  Corte  costituzionale per il controllo della legittimita' delle
 norme da applicare nel presente giudizio.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87  dichiara  la
 rilevanza  per  la  decisione  del  presente  procedimento  e  la non
 manifesta infondatezza della questione prospettata in motivazione;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale  per  il  controllo di legittimita' costituzionale del
 combinato disposto degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. n. 309/1990
 in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Manda la cancelleria per la notifica della presente  ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  e  per la sua comunicazione ai Presidenti
 della Camera e del Senato.
      Savona, addi' 8 febbraio 1994
                          Il giudice: GIORGI

 94C0514