IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobe 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali e delle scuole di specializzazione;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre
1983, n. 788, con il quale, presso l'Universita' degli studi di Roma
"Tor Vergata", e' stata istituita la scuola diretta a fini speciali
in terapia fisica e riabilitativa;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata",
approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' cosi'
ulteriormente modificato:
Al quinto rigo dell'art. 426 inerente la scuola diretta a fini
speciali in terapia fisica e riabilitativa alla dizione "dieci
allievi" si sostituisce la dizione "quindici allievi".
Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 1994
Il rettore: BRANCATI