N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1994

                                N. 274
 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1994 dal g.i.p. presso il tribunale di
 Udine nel procedimento a carico di Zolli Franca ed altra
 Amnistia - Amnistia per reati tributari - Concessione - Condizioni -
    Necessita'  della  preventiva  presentazione  della  dichiarazione
    integrativa  di  condono  -  Impossibilita' per i compartecipi nel
    reato tributario (nella specie attraverso il fittizio pagamento di
    false fatture) di presentare la suddetta dichiarazione non  avendo
    essi  lo  status di contribuente - Conseguente impossibilita', per
    essi, di usufruire dell'amnistia -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento.
 (D.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23 (recte: 20 gennaio 1992), art. 1,
    primo e secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.21 del 18-5-1994 )
                              IL PRETORE
    All'udienza   preliminare   del   9  febbraio  1994,  fissata  nel
 procedimento n. 182/93 rg gip. a  carico  di  Zolli  Franca  e  Zolli
 Doriana piu' due.
    Premesso  che  le predette sono imputate secondo il seguente capo:
 "del reato pp. dagli articoli 110 del c.p. e 4 primo comma n. 7 della
 legge n. 516/1982 per avere concorso tra loro, con Pischiutta Marco e
 con Pischiutta Pietro (socio amministratore della  S.n.c.  Pischiutta
 Pietro  & C. con sede in S. Daniele) in particolare Pischiutta Marco,
 figlio di Pischiutta Pietro, in qualita'  di  socio  della  S.n.c.  e
 direttore   tecnico,   Zolli   Franca   in   qualita'   di  impiegata
 amministrativa  e  moglie  di  Pischiutta  Marco,  Zolli  Doriana  in
 qualita'  di  sorella  di  Zolli  Franca,   avendo   specificatamente
 negoziato  assegni aventi ad oggetto il pagamento delle fatture false
 emesse dalla ditta Simonetti e consentendo  il  rientro  delle  somme
 apparentemente pagate per le fatture nella disponibilita' della ditta
 utilizzatrice  anche attraverso l'utilizzo di un rapporto bancario di
 comodo (libretto al portatore denominato Pippo), consentendo cosi' la
 fraudolente  predisposizione  di  apparente  regolarita'   contabile,
 Pischiutta  Pietro  sottoscrivendo e presentando la dichiarazione dei
 redditi relativa al  periodo  di  imposta  1990  sulla  scorta  della
 suindicata  realta'  contabile,  redatto  di  concerto la stessa allo
 scopo di evadere  le  imposte  sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto
 simulando  componenti negativi del reddito pari agli imponibili delle
 fatture di cui ai capi precedenti (complessive L. 267.400.000 di  cui
 L.  184.185.000) riferibili alle fatture emesse dalla ditta Simonetti
 in maniera  da  alterare  in  misura  rilevante  il  risultato  della
 dichiarazione  prodotta  il 31 maggio 1991 con indicazione di reddito
 imponibile L. 118.125.000 acc. con verbali 24 aprile 1992 - 1  luglio
 1992 della G. di F.".
    Rilevato  che  Pischiutta  Pietro,  per  conto della soccieta', ha
 presentato dichiarazione integrativa ai fini I.V.A.  ai  sensi  degli
 articoli  49  e  52,  terzo  comma  della legge n. 413/1991 e ai fini
 I.R.Pe.F.  ed   I.L.O.R.   che   Pischiutta   Marco   ha   presentato
 dischiarazione  integrativa  ed  istanza  ai sensi dell'art. 57 sesto
 comma della legge n. 413/1991,  quale  soggetto  che  ha  perduto  la
 rappresentanza  legale  della  societa'.  Il  procedimento  nei  loro
 confronti e' stato quindi sospeso ai sensi dell'art.  2  terzo  comma
 del d.P.R. n. 23/1992.
    Le  Zolli,  che  non  erano  socie  e non avevano mai svolto ruoli
 amministrativi nella soceita',  non  hanno  presentato  dichiarazione
 integrativa  ne',  ad  avviso  di  questo  gip  e per i motivi che si
 espliciteranno in seguito, avrebbero potuto farlo.
    L'art. 1 del d.P.R. n. 23/1992 stabilisce che e' concessa amnistia
 per i reati "che possono essere definiti secondo le disposizioni  del
 titolo  sesto  della  legge  n. 413/1991". Tali disposizioni non solo
 disciplinano  i  limiti  oggettivi  e  temporali,  ma  anche   quelli
 soggettivi   delle  dichiarazioni  integrative,  facendo  riferimento
 sempre al contribuente-soggetto passivo d'imposta; laddove invece  il
 legislatore  ha  voluto  estendere  la  possibilita' di presentare la
 dichiarazione integrativa, lo ha fatto esplicitamente ad esempio  con
 l'art.  57,  sesto  comma  o con l'art. 61 (possibilita' di avvalersi
 delle  disposizioni  della  legge  per  i  curatori,  liquidatori   e
 commissari amministrativi della legge n. 413/1991 cit.
    L'amnistia   tributaria  presenta  connotati  soggettivi  che  non
 appaiono superabili non contenendo norme che estendono  espressamente
 la  sua  applicabilita'  ai concorrenti coimputati e quindi non vi e'
 alcuna deroga idonea a superare il disposto dell'art.  182  del  c.p.
 per il quale "salvo che la legge disponga altrimenti l'estinzione del
 reato  o  della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa
 di estinzione si riferisce".
    A conferma che e' necessaria una esplicita previsione di legge per
 superare il limite soggettivo e  che  cio'  non  puo'  farsi  in  via
 interpretativa,  va ricordato che in occasione del condono tributario
 del 1982 dovette provvedersi con d.P.R. 22 febbraio 1983,  n.  43  ad
 integrazione  dell'originale  disposto, per stabilire che "l'amnistia
 si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato,  sempreche'
 si  verifichino  le  condizioni sopraindicate (cioe' la presentazione
 delle dichiarazioni integrative".
    L'art. 57 cit., non puo' essere utilizzato al di  fuori  del  caso
 del soggetto che ha perso la rappresentanza e certamente non potevano
 presentare  la  dichiarazione  integrativa  soggetti  che, pur avendo
 concorso con la loro  azione  nel  reato,  non  avevano  veste  nella
 societa' e quindi nel rapporto giuridico di imposta con lo stato.
    E'  ben  vero  che  l'art.  1  secondo comma del d.P.R. n. 23/1992
 prevede  la  applicabilita'  dell'amnistia  "a  condizione   che   il
 contribuente   o   chiunque   altro   avendone   interesse,  presenti
 dichiarazione integrativa",  ma  il  provvedimeto  di  amnistia  deve
 necessariamente  correlarsi con la legge n. 413/1991, che, come si e'
 sopra  accennato,  consente  la  presentazione  della   dichiarazione
 integrativa  solo a soggetti qualificati in virtu' del loro status di
 contribuente, attuale o pregresso.
    La mancata estensione dell'amnistia nei confronti dei  concorrenti
 nel  reato  determina  una irragionevole disparita' di trattamento in
 quanto fruiscono della causa estintiva gli autori principali che sono
 i  soggetti  che  hanno  tratto  immediato  vantaggio  dall'attivita'
 criminosa,  evadendo  l'obbligo  contributivo,  mentre  ne  rimangono
 esclusi i soggetti che, pur avendo dato un apporto necessario con  la
 loro azione materiale, realizzavano un fine evasivo altrui.
    Ritiene  questo  gip  che  alla mancata previsione esplicita della
 estensibilita' dell'amnistia ai concorrenti nel reato  non  si  possa
 provvedere in via interpretativa; nella legge 28 febbraio 1985, n. 47
 che   previde   il   condono   edilizio,   l'art.  31  consentiva  la
 presentazione della richiesta di sanatoria (e  quindi  di  conseguire
 l'effetto  estintivo)  per  tutti  i soggetti interessati. Nel nostro
 caso l'effetto estintivo deriva solo dal provvedimento  di  amnistia,
 mentre  la  condotta  a  monte  del beneficio, la presentazione della
 dichiarazione integrativa, e' prevista  da  legge  apposita,  a  fini
 diversi  da  quelli  penali.  Peraltro la stretta correlazione tra il
 d.P.R. 23 e la legge n. 413 e' ancor piu' evidente ove  si  consideri
 che   la   valutazione   della  sussistenza  delle  condizioni  possa
 attraverso la  verifica  di  ritualita'  e  congruenza  degli  uffici
 finanziari.
    L'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992, in forza della sua valenza
 soggettiva conforme al dettato dell'art. 182 del c.p. (eccezion fatta
 per  i  casi  in cui tale valenza viene esplicitamente derogata, come
 nel caso dell'omesso versamento delle ritenute di  acconto  da  parte
 dei  sostituti  di  imposta,  allorche' - ai sensi dell'art. 1, terzo
 comma  dello  stesso  d.P.R.  -  l'estinzione  del   reato   consegue
 oggettivamente  all'intervenuto versamento delle ritenute entro il 23
 gennaio 1992), presenta dunque profili di illegittima  disparita'  di
 trattamento  che si pongono in contrasto con quanto sancito dall'art.
 3 della Costituzione. Infatti, il  concorrente  extraneus  nel  reato
 dovrebbe  presentare anch'egli una dichiarazione integrativa ai sensi
 della legge n. 413/1991, ma tale dichiarazione  non  potrebbe  essere
 considerata  efficacie da parte della amministrazione finanziaria, in
 quanto non proveniente da soggetto qualificabile come "contribuente".
    Quand'anche   tale  dichiarazione  integrativa  fosse  considerata
 efficace ai soli fini penali, essa comporterebbe necessariamente - ai
 sensi dell'art. 32  quarto  comma  legge  n.  413/1991  l'obbligo  di
 effettuare  il  versamento  delle  imposte in base ad essa dovute. In
 tale modo, l'erario  verrebbe  a  beneficiare  di  un  ingiustificato
 arricchimento  perche'  -  a  fronte di un'unica condotta costituente
 reato (quella riferibile alla persona fisica o giuridica che  riveste
 la qualifica di contribuente) che ha inciso sul rapporto giuridico di
 imposta - la "sanatoria" richiesta dalla legge (sia pure ai soli fini
 di  far  beneficiare  dell'amnistia  tutti  i  concorrenti nel reato)
 moltiplicherebbe i versamenti dell'imposta dovuta tante volte  quanti
 sono appunto i concorrenti nel medismo reato.
    La   inadeguata   formulazione   del   provvedimento  di  amnistia
 tributaria di cui al d.P.R. n. 23792 - che  come  si  e'  detto  deve
 essere  necessariamente  correlato al generale disposto dell'art. 182
 c.p., determina dunque una ingiustificata disparita'  di  trattamento
 tra  soggetti  che  pur concorrono nel medesimo reato: il concorrente
 extraneus  non  contribuente,  infatti,   rimanendo   escluso   dalla
 possibilita' di presentare dichiarazione integrativa ovvero - qualora
 tale  possibilita'  gli  venisse  ugualmente  riconosciuta in ragione
 delle sole sue conseguenze sul piano penale - dovendo  egli  comunque
 versare  un'imposta  gia'  assolta  (o  da  assolversi) attraverso la
 dichiarazione integrativa presentata  (o  che  avrebbe  dovuto  venir
 presentata)  dal  contribuente  soggetto  del  rapporto  giuridico di
 imposta. A maggior ragione cio' appare irrazionale ove  si  consideri
 che  egli e' del tutto estraneo a tale rapporto giuridico di imposta,
 e quindi effettuerebbe un pagamento non altrimenti da lui dovuto.
    Va quindi  sollevata  d'ufficio  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  primo  e  secondo  comma  del d.P.R. n.
 23/1992 - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - nei  termini
 sottoindicati,   apparendo   essa   non  manifestamente  infondata  e
 rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta  la
 tesi  della  incostituzionalita', il reato potrebbe essere dichiarato
 estinto anche nei confronti  delle  imputate  Zolli  Franca  e  Zolli
 Doriana.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87 dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata e solleva pertanto questione
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e  secondo  comma
 del  d.P.R.  20  gennaio  1993,  n.  23,  nella parte in cui esso non
 prevede - ed implicitamente esclude - che la definizione dei  periodi
 di  imposta  secondo  le  disposizioni  del  titolo VI della legge 30
 dicembre 1991,  n.  413  giovi,  ai  fini  della  applicazione  della
 amnistia,  anche  nei confronti dei concorrenti nei reati previsti in
 materia di imposte dirette ed imposte sul valore aggiunto;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
         Il giudice per le indagini preliminari: DI SILVESTRE

 94C0536