N. 274 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1994
N. 274 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1994 dal g.i.p. presso il tribunale di Udine nel procedimento a carico di Zolli Franca ed altra Amnistia - Amnistia per reati tributari - Concessione - Condizioni - Necessita' della preventiva presentazione della dichiarazione integrativa di condono - Impossibilita' per i compartecipi nel reato tributario (nella specie attraverso il fittizio pagamento di false fatture) di presentare la suddetta dichiarazione non avendo essi lo status di contribuente - Conseguente impossibilita', per essi, di usufruire dell'amnistia - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23 (recte: 20 gennaio 1992), art. 1, primo e secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.21 del 18-5-1994 )
IL PRETORE All'udienza preliminare del 9 febbraio 1994, fissata nel procedimento n. 182/93 rg gip. a carico di Zolli Franca e Zolli Doriana piu' due. Premesso che le predette sono imputate secondo il seguente capo: "del reato pp. dagli articoli 110 del c.p. e 4 primo comma n. 7 della legge n. 516/1982 per avere concorso tra loro, con Pischiutta Marco e con Pischiutta Pietro (socio amministratore della S.n.c. Pischiutta Pietro & C. con sede in S. Daniele) in particolare Pischiutta Marco, figlio di Pischiutta Pietro, in qualita' di socio della S.n.c. e direttore tecnico, Zolli Franca in qualita' di impiegata amministrativa e moglie di Pischiutta Marco, Zolli Doriana in qualita' di sorella di Zolli Franca, avendo specificatamente negoziato assegni aventi ad oggetto il pagamento delle fatture false emesse dalla ditta Simonetti e consentendo il rientro delle somme apparentemente pagate per le fatture nella disponibilita' della ditta utilizzatrice anche attraverso l'utilizzo di un rapporto bancario di comodo (libretto al portatore denominato Pippo), consentendo cosi' la fraudolente predisposizione di apparente regolarita' contabile, Pischiutta Pietro sottoscrivendo e presentando la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1990 sulla scorta della suindicata realta' contabile, redatto di concerto la stessa allo scopo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto simulando componenti negativi del reddito pari agli imponibili delle fatture di cui ai capi precedenti (complessive L. 267.400.000 di cui L. 184.185.000) riferibili alle fatture emesse dalla ditta Simonetti in maniera da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione prodotta il 31 maggio 1991 con indicazione di reddito imponibile L. 118.125.000 acc. con verbali 24 aprile 1992 - 1 luglio 1992 della G. di F.". Rilevato che Pischiutta Pietro, per conto della soccieta', ha presentato dichiarazione integrativa ai fini I.V.A. ai sensi degli articoli 49 e 52, terzo comma della legge n. 413/1991 e ai fini I.R.Pe.F. ed I.L.O.R. che Pischiutta Marco ha presentato dischiarazione integrativa ed istanza ai sensi dell'art. 57 sesto comma della legge n. 413/1991, quale soggetto che ha perduto la rappresentanza legale della societa'. Il procedimento nei loro confronti e' stato quindi sospeso ai sensi dell'art. 2 terzo comma del d.P.R. n. 23/1992. Le Zolli, che non erano socie e non avevano mai svolto ruoli amministrativi nella soceita', non hanno presentato dichiarazione integrativa ne', ad avviso di questo gip e per i motivi che si espliciteranno in seguito, avrebbero potuto farlo. L'art. 1 del d.P.R. n. 23/1992 stabilisce che e' concessa amnistia per i reati "che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo sesto della legge n. 413/1991". Tali disposizioni non solo disciplinano i limiti oggettivi e temporali, ma anche quelli soggettivi delle dichiarazioni integrative, facendo riferimento sempre al contribuente-soggetto passivo d'imposta; laddove invece il legislatore ha voluto estendere la possibilita' di presentare la dichiarazione integrativa, lo ha fatto esplicitamente ad esempio con l'art. 57, sesto comma o con l'art. 61 (possibilita' di avvalersi delle disposizioni della legge per i curatori, liquidatori e commissari amministrativi della legge n. 413/1991 cit. L'amnistia tributaria presenta connotati soggettivi che non appaiono superabili non contenendo norme che estendono espressamente la sua applicabilita' ai concorrenti coimputati e quindi non vi e' alcuna deroga idonea a superare il disposto dell'art. 182 del c.p. per il quale "salvo che la legge disponga altrimenti l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce". A conferma che e' necessaria una esplicita previsione di legge per superare il limite soggettivo e che cio' non puo' farsi in via interpretativa, va ricordato che in occasione del condono tributario del 1982 dovette provvedersi con d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 ad integrazione dell'originale disposto, per stabilire che "l'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreche' si verifichino le condizioni sopraindicate (cioe' la presentazione delle dichiarazioni integrative". L'art. 57 cit., non puo' essere utilizzato al di fuori del caso del soggetto che ha perso la rappresentanza e certamente non potevano presentare la dichiarazione integrativa soggetti che, pur avendo concorso con la loro azione nel reato, non avevano veste nella societa' e quindi nel rapporto giuridico di imposta con lo stato. E' ben vero che l'art. 1 secondo comma del d.P.R. n. 23/1992 prevede la applicabilita' dell'amnistia "a condizione che il contribuente o chiunque altro avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa", ma il provvedimeto di amnistia deve necessariamente correlarsi con la legge n. 413/1991, che, come si e' sopra accennato, consente la presentazione della dichiarazione integrativa solo a soggetti qualificati in virtu' del loro status di contribuente, attuale o pregresso. La mancata estensione dell'amnistia nei confronti dei concorrenti nel reato determina una irragionevole disparita' di trattamento in quanto fruiscono della causa estintiva gli autori principali che sono i soggetti che hanno tratto immediato vantaggio dall'attivita' criminosa, evadendo l'obbligo contributivo, mentre ne rimangono esclusi i soggetti che, pur avendo dato un apporto necessario con la loro azione materiale, realizzavano un fine evasivo altrui. Ritiene questo gip che alla mancata previsione esplicita della estensibilita' dell'amnistia ai concorrenti nel reato non si possa provvedere in via interpretativa; nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 che previde il condono edilizio, l'art. 31 consentiva la presentazione della richiesta di sanatoria (e quindi di conseguire l'effetto estintivo) per tutti i soggetti interessati. Nel nostro caso l'effetto estintivo deriva solo dal provvedimento di amnistia, mentre la condotta a monte del beneficio, la presentazione della dichiarazione integrativa, e' prevista da legge apposita, a fini diversi da quelli penali. Peraltro la stretta correlazione tra il d.P.R. 23 e la legge n. 413 e' ancor piu' evidente ove si consideri che la valutazione della sussistenza delle condizioni possa attraverso la verifica di ritualita' e congruenza degli uffici finanziari. L'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992, in forza della sua valenza soggettiva conforme al dettato dell'art. 182 del c.p. (eccezion fatta per i casi in cui tale valenza viene esplicitamente derogata, come nel caso dell'omesso versamento delle ritenute di acconto da parte dei sostituti di imposta, allorche' - ai sensi dell'art. 1, terzo comma dello stesso d.P.R. - l'estinzione del reato consegue oggettivamente all'intervenuto versamento delle ritenute entro il 23 gennaio 1992), presenta dunque profili di illegittima disparita' di trattamento che si pongono in contrasto con quanto sancito dall'art. 3 della Costituzione. Infatti, il concorrente extraneus nel reato dovrebbe presentare anch'egli una dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413/1991, ma tale dichiarazione non potrebbe essere considerata efficacie da parte della amministrazione finanziaria, in quanto non proveniente da soggetto qualificabile come "contribuente". Quand'anche tale dichiarazione integrativa fosse considerata efficace ai soli fini penali, essa comporterebbe necessariamente - ai sensi dell'art. 32 quarto comma legge n. 413/1991 l'obbligo di effettuare il versamento delle imposte in base ad essa dovute. In tale modo, l'erario verrebbe a beneficiare di un ingiustificato arricchimento perche' - a fronte di un'unica condotta costituente reato (quella riferibile alla persona fisica o giuridica che riveste la qualifica di contribuente) che ha inciso sul rapporto giuridico di imposta - la "sanatoria" richiesta dalla legge (sia pure ai soli fini di far beneficiare dell'amnistia tutti i concorrenti nel reato) moltiplicherebbe i versamenti dell'imposta dovuta tante volte quanti sono appunto i concorrenti nel medismo reato. La inadeguata formulazione del provvedimento di amnistia tributaria di cui al d.P.R. n. 23792 - che come si e' detto deve essere necessariamente correlato al generale disposto dell'art. 182 c.p., determina dunque una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che pur concorrono nel medesimo reato: il concorrente extraneus non contribuente, infatti, rimanendo escluso dalla possibilita' di presentare dichiarazione integrativa ovvero - qualora tale possibilita' gli venisse ugualmente riconosciuta in ragione delle sole sue conseguenze sul piano penale - dovendo egli comunque versare un'imposta gia' assolta (o da assolversi) attraverso la dichiarazione integrativa presentata (o che avrebbe dovuto venir presentata) dal contribuente soggetto del rapporto giuridico di imposta. A maggior ragione cio' appare irrazionale ove si consideri che egli e' del tutto estraneo a tale rapporto giuridico di imposta, e quindi effettuerebbe un pagamento non altrimenti da lui dovuto. Va quindi sollevata d'ufficio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 primo e secondo comma del d.P.R. n. 23/1992 - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - nei termini sottoindicati, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi della incostituzionalita', il reato potrebbe essere dichiarato estinto anche nei confronti delle imputate Zolli Franca e Zolli Doriana.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata e solleva pertanto questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma del d.P.R. 20 gennaio 1993, n. 23, nella parte in cui esso non prevede - ed implicitamente esclude - che la definizione dei periodi di imposta secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413 giovi, ai fini della applicazione della amnistia, anche nei confronti dei concorrenti nei reati previsti in materia di imposte dirette ed imposte sul valore aggiunto; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il giudice per le indagini preliminari: DI SILVESTRE 94C0536