N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1993
N. 276 Ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da soc. Beta Television contro Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altre Radiodiffusione e televisione - Previsione legislativa di criteri per il piano di assegnazione delle reti nazionali suscettibili di creare disparita' di trattamento tra concessionari - Lesione dei principi di eguaglianza, di liberta' delle forme di comunicazione e di manifestazione del pensiero, di iniziativa economica privata nonche' d'imparzialita' della p.a. Radiodiffusione e televisione - Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione - Previsione di regole tali da consentire a uno stesso soggetto di essere titolare di tre concessioni nazionali televisive e di partecipare sia pure come socio di minoranza a imprese titolari di altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori di editoria - Conseguente ritenuta creazione di oligopolio in contrasto con la disciplina antitrust - Lesione dei principi di eguaglianza, di liberta' di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata in violazione anche della prevista deroga per preminente interesse generale. Radiodiffusione e televisione - Consentita pianificazine da parte dell'amministrazione di reti nazionali tale da creare disparita' di trattamento tra concessionari sia in relazione alla copertura del territorio che alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente piu' interessanti - Lesione dei principi di eguaglianza, di liberta' di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata, nonche' di imparzialita' della p.a. (Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 3, undicesimo comma, 15, 16, 17, 19, 34 e 37). (Cost., artt. 3, 15, 21, 41, 43 e 97).(GU n.21 del 18-5-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5559/1992 proposto dalla soc. Beta Television rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Sciacca, Carlo Vichi e Franco Ravenni, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via G.B. Vico, 29; contro il Ministero delle poste, in persona del Ministro pro-tempore, ed il Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, non costituiti; e nei confronti della RTI-Reti Televisive Italiane, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Bonomo, Giovanni Motzo e Franco G. Scoca, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via G. Paisiello, 55; della T.V. Internazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pace, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, piazza delle Muse, 8; della O.P.E.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Giovannelli e Francesco Braschi, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, viale Parioli, 180; delle Prima TV, Europa TV e Omega TV, rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Medugno, Mario Sanino e Carlo Mezzanotte, presso il cui studio hanno eletto domicilio in Roma, via delle Tre Madonne, 16; della Rete A, non costituita; per l'annullamento: a) del d.m. 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria degi soggetti richiedenti il rilascio di concessione per l'emittenza televisiva nazionale nonche' l'elenco degli aventi titolo alla concessione; b) dell'allegato A e dell'art. 8, primo comma, del d.m. 13 agosto 1992; c) delle concessioni rilasciate alle societa' controinteressate la relativa assegnazione delle frequenze; d) ogni altro atto presupposto o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle societa' controinteressate; Viste le memorie depositate dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 21 dicembre 1993, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza; Ritenuto e considerato quanto segue; F A T T O La societa' Beta Television, proprietaria dell'emittente Video Music, ha partecipato al procedimento per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in sede di prima applicazione della legge medesima. La societa' e' stata collocata al quarto posto della graduatoria; quindi in posizione utile per il rilascio della concessione, posto che il Piano per l'assegnazione delle frequenze, approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti televisive nazionali concedibili ai privati. Tuttavia, la posizione in graduatoria ha comportato l'assegnazione di una rete con copertura inferiore a quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonche' l'assegnazione di frequenze di piu' ridotta illuminazione rispetto alla precedente copertura. Con atto nofificato in data 13 novembre 1992, la Beta Television impugna i provvedimenti specificati in rubrica, che ruotano intorno al decreto 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e telecomunicazioni ha approvato la graduatoria ed individuato i soggetti aventi titolo al rilascio della concessione televisiva in ambito nazionale. Deduce a sostegno del gravame 7 motivi di ricorso, nell'ambito dei quali ha sollevato le seguenti eccezioni di illegittimita' costituzionale: 1. - Illegittimita' degli artt. 16, 34 e 40 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 della Costituzione. Sotto il profilo che il sistema introdotto attribuisce una eccessiva discrezionalita' amministrativa nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie, in contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 202/1976. 2. - Illegittimita' degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 33 e 37 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione. Sotto il profilo che l'inefficacia del sistema antitrust introdotto dalla legge, che ha consentito ad un gruppo privato di ottenere direttamente le tre concessioni con maggiore illuminazione ed indirettamente, attraverso la partecipazione ad altri gruppi, altre tre, su un totale di nove, di fatto favorisce la conservazione della situazione di oligolpolio che caratterizza oggi il settore. 3. - Illegittimita' degli artt. 16, 32, 34 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione. Sotto il profilo che non e' prevista l'attribuzione di punteggio per l'anzianita' di esercizio delle emittenti esistenti. 4. - Illegittimita' dell'art. 3, undicesimo comma, in relazione agli artt. 15, 16, 32, 34 e segg. della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui non impone all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da non creare disparita' di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla disclocazione degli impianti nei punti commercialmente piu' interessanti. 5. - Illegittimita' degli artt. 2 e segg., 16, 19, 32, 33 ed altri della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione. Sotto il profilo che l'inclusione nella graduatoria delle cosi dette pay-tv ridurrebbe lo spazio disponibile per 1 libera manifestazione del pensiero. Conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati previo rinvio della causa alla Corte costituzionale perche' siano decise le questioni incidentali di illegittimita' costituzionale. Le societa' controinteressate, a seconda delle rispettive posizioni aderiscono o si oppongono alla trasmissione della causa alla Corte costituzionale concludendo conseguenzialmente. Nelle more del giudizio, tuttavia, e' entrato in vigore il d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni che concernono direttamente la materia oggetto del presente giudizio. In particolare l'art. 1, terzo comma, l'art. 3, primo e secondo comma, e l'art. 11. In relazione a tali norme alcune delle controinteressate hanno eccepito l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. D I R I T T O 1. - Oggetto dell'impugnativa proposta dalla Beta Television e', unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto 13 agosto 1992, col quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato, sulla base della graduatoria formata dalla direzione centrale dei servizi radioelettrici, l'elenco delle 9 emittenti televisive aventi titolo al rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. Peraltro, nella pendenza del giudizio e' entrato in vigore il d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, il quale contiene alcune disposizioni che concernono direttamente la materia oggetto della controversia. In particolare l'art. 1, terzo comma, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina "del sistema radiotelevisivo e dell'editoria" i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 o di autorizzazione ex art. 38 legge n. 103/1975, "proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223". Il successivo art. 3, poi, al primo comma impone al Ministro di procedere entro un anno "alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva .. tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione teconologica del settore", ed al secondo comma dispone che "il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992". Ora, a parte il chiaro intento del legislatore di conservare ulteriormente lo statu quo, la disciplina sopravvenuta incide direttamente sull'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la legificazione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'agosto 1992, impedirebbe all'autorita' amministrativa, nel caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di rinnovare l'atto nel senso auspicato dalla societa' Beta Television, la quale vedrebbe inalterata la posizione nella graduatoria e comunque sarebbe costretta a continuare a trasmettere con gli impianti e con le frequenze utilizzate nel 1990. Ne deriverebbe il sopravvenuto difetto di interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso e quindi l'improcedibilita' dell'azione proposta in questa sede. 2. - Cio' rende rilevante, ai fini del decidere, la soluzione delle questioni di illegittimita' costituzionale della legge n. 223/1990 prospettate dalla ricorrente, giacche', se e' vero che attraverso la legificazione di atti amministrativi il legislatore possa sanare ex post i vizi degli atti medesimi modificando con decorrenza retroattiva le norme di riferimento, e' altrettanto vero che tale facolta' trova un limite nella impossibilita' di sanare quei vizi che derivano dall'applicazione di norme di legge ordinaria che contrastino con la Costituzione. In via preliminare, giova precisare che non incide sulla proponibilita' delle questioni di costituzionalita' il dichiarato carattere provvisorio della disciplina introdotta dal d.l. n. 323/1993, che appunto dovrebbe applicarsi "fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria", sia perche' non esiste nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie, sia soprattutto perche', nel caso di specie la continua reiterazione di norme provvisorie e di regime di fatto tende a consolidare e perpetuare una situazione nata dall'occupazione spontanea dell'etere da parte dei privati, la quale, ad avviso dei ricorrenti, contrasta con valori fondamentali sui quali poggia il sistema democratico italiano. Cio' posto, si puo' procedere all'esame delle questioni di costituzionalita' sollevate dalla ricorrente. 3. - Con la prima viene denunciata l'Illegittimita' degli artt. 16, diciassettesimo comma, e 34 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 della Costituzione, sotto il profilo che la norma attribuisce all'autorita' amministrativa una eccessiva discrezionalita' nella determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli aventi titolo alla concessione. A tal riguardo la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di chiarire come "l'assegnazione delle frequenze ai privati deve avvenire, per rispettare l'art. 21 della Costituzione, in modo tale che sia assicurata la massima imparzialita', dal momento che la garanzia del nucleo di valore costituzionale espresso dalla liberta' di manifestazione del pensiero non puo' certo esser vanificata, distorta o trasposta in una qualche forma di privilegio da parte di provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, non vincolati da precisi parametri legali". (Cfr. C.C., 24-26 marzo 1993, n. 112). Ora, l'art. 16, diciassettesimo comma, della legge n. 223/1990 si limita a stabilire che "il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici", aggiungendo altre generiche indicazioni per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni e per coloro che chiedono il rinnovo. La norma conclude rinviando al regolamento amministrativo la definizione concreta di "modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione". A parte che, nel caso concreto il regolamento approvato con d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255 (artt. 24, comma, e 25) nella sostanza nulla aggiungono sul come sul quanto le singole voci debbano incidere nella assegnazione del punteggio, rinviando il tutto "ai criteri che sono stabiliti nel bando", sta per certo che l'omessa individuazione da parte del legislatore ordinario dei criteri puntuali e del peso che ciascuno di essi avrebbe dovuto avere nella valutazione comparativa delle domande presentate dai vari aspiranti alla concessione, sembra introdurre un elemento di discrezionalita' che mal si concilia con le esigenze di tutela dei valori fondamentali evidenziati dalla Corte costituzionale. Da qui la non manifesta infondatezza della questione. 4. - Non manifestamente infondata appare la seconda questione di illegittimita' degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione, sollevata sotto il profilo dell'inidoneita' del sistema antitrust introdotto dalla legge ad assicurare un effettivo pluralismo. Giova precisare che, date le caratteristiche di mercato chiuso del sistema, nel quale possono esercitare il diritto d'impresa solo un numero ristretto di imprenditori ammessi, tramite l'istituto della concessione, ad utilizzare l'etere per diffondere le proprie trasmissioni televisive, ed i valori giuridici che ne costituiscono il fondamento, i quali si riallacciano al diritto di libera manifestazione del pensiero, il sistema antitrust del settore radiotelevisivo si discosta radicalmente da quello ordinario. Quest'ultimo infatti e' diretto ad evitare che un'impresa possa abusare di una posizione dominante e quindi incidere negativamente sul mercato, mentre il primo e' diretto ad assicurare che il sistema televisivo sia improntato al criterio del pluralismo e dell'imparzialita', per evitare la nascita di un oligopolio il quale possa condizionare l'opinione pubblica e cosi' incidere negativamente sull'andamento delle istituzioni democratiche del paese. Sotto tale aspetto non sembra che le disposizioni antitrust contenute nella legge n. 223/1990 siano tali da impedire la nascita di una situazione di oligopolio. Ed invero, l'art. 15 della legge si limita a porre una serie di regole che, comunque, consentono (quarto comma) ad un unico soggetto di ottenere la concessione del 25% delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze, fino al massimo di tre. A cio' si aggiunga che nessuna norma impone al piano di assegnazione delle frequenze di configurare le reti nazionali in modo tale che esse siano dotate di pari illuminazione. Puo' accadere pertanto, come in effetti e' accaduto col decreto ministeriale impugnato in questa sede, che ad un unico soggetto siano state accordate, su nove reti disponibili per i privati, le tre concessioni aventi maggiore illuminazione e quindi una potenzialita' di diffusione del messaggio televisivo assolutamente superiore a quella di qualsiasi altra impresa concorrente. Senza considerare che le norme in parola consentono al medesimo soggetto di partecipare, sia pur come socio di minoranza, ad altre imprese che esercitano reti televisive o altre attivita' nel campo dell'editoria. 5. - Manifestamente infondata e' invece la terza questione, con la quale si denuncia l'illegittimita' degli artt. 16, 32, 34 della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione, prospettata sotto il profilo della omessa previsione di un punteggio ad hoc per l'anzianita' di esercizio delle emittenti gia' esistenti. Ed invero, la scelta tra le diverse soluzioni possibili, in difetto di una norma o principio costituzionale che imponga di preferire le emittenti di maggiore anzianita' rispetto a quelle di piu' recente formazione, rientra nella discrezionalita' del legislatore, il quale nella specie l'ha usata attribuendo, in sede di prima applicazione, un titolo preferenziale per il rilascio della concessione a coloro che avevano esercitato impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva (art. 34, terzo comma) a prescindere dall'anzianita' di servizio. Al riguardo, potrebbe valere, semmai, la scelta contraria: cioe' quella di privilegiare, in sede di assegnazione delle concessioni radiotelevisive, coloro che non hanno mai ottenuto concessioni rispetto a coloro che ne abbiano gia' fruito. Ed invero, nella contrapposizione degli opposti interessi, sembrano maggiormente conformi al sistema costituzionale criteri che assicurino un maggior pluralismo, assicurando a quanti piu' soggetti possibile l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero, rispetto a criteri che garantiscano la salvaguardia di posizioni giuridiche consolidate nell'ambito della liberta' d'iniziativa economica. 6. - Non manifestamente infondata si dimostra la quarta questione con cui viene denunciata l'illegittimita' dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 223/1990, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 97 della Costituzione, nella parte in cui consente all'amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale da creare disparita' di trattamento tra concessionari quanto alla copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti commercialmente piu' interessanti. Il dubbio di costituzionalita' della norma appare evidente, se solo si consideri che l'intero sistema antitrust introdotto dalla legge a tutela dei valori del pluralismo ed imparzialita' s'incentra sul numero di reti nazionali concedibili al medesimo soggetto. Ovviamente il numero delle reti in se' considerato ha un senso definito solo se queste presentano carattere omogeneo, quanto a capacita' di diffondere il messaggio televisivo in termini commerciali e sociali. Diversamente opinando, l'elemento preso in considerazione dalla norma non costituirebbe un indice sicuro per l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante, ben potendo un concessionario titolare, nell'ambito del limite numerico consentito, di alcune reti dotate di ampia copertura godere di una posizione di assoluto privilegio rispetto a concessioni di reti con copertura deficitaria. 7. - Manifestamente infondata, invece, si dimostra la quinta questione con la quale si denuncia l'illegittimita' degli artt. 2 e segg., 16, 19, 32, 33 ed altri della legge n. 223/1990 per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, 43 della Costituzione, sotto il profilo che l'inclusione nella graduatoria delle cosi' dette pay-tv ridurrebbe lo spazio disponibile per la libera manifestazione del pensiero. A parte il fatto che la materia e' stata disciplinata per la prima volta dall'art. 11 del d.l. n. 323/1993, convertito nella legge n. 422/1993, che, al primo comma stabilisce che le trasmissioni televisive in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, non si comprende come possa incidere sul diritto alla libera manifestazione del pensiero la circostanza che l'emittente televisiva tragga i proventi necessari per svolgere la propria attivita' da sottoscrizioni degli utenti anziche' dalla pubblicita'. Vale, semmai, la considerazione contraria e cioe' la manifestazione del pensiero e' tanto piu' libera quanto piu' e' affrancata da condizionamenti esterni, quale quello della pubblicita'. E' infatti indubbio che ogni forma di autofinanziamento o di finanziamento rimesso alla libera scelta della sottoscrizione degli utenti costituisce il modo migliore per assicurare la liberta' di manifestazione del pensiero non solo dei soggetti che partecipano in prima persona e direttamente all'organizzazione delle emittenti radiotelevisive, ma anche di coloro che con la sottoscrizione dell'abbonamento dimostrano di essere con essi in sintonia. Del resto, e' appena il caso di sottolineare che la liberta' di stampa, in campo giornalistico, non e' certamente menomanta dal fatto che i giornali anziche' essere distribuiti gratuitamente vengono messi in vendita ad un determinato prezzo. Per questi motivi il giudizio deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di cui si e' detto.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere la presente controversia le questioni di illegittimita' costituzionale specificate in premessa; Sospende il giudizio e ordina alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 1993. Il presidente: ELEFANTE Il consigliere: LAMBERTI Il consigliere estensore: FERA 94C0538