N. 280 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1994

                                N. 280
 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1994 dalla Corte dei  conti,  sezione
 giurisdizionale  per  la  regione  Toscana,  sul  ricorso proposto da
 Donadel Luigi contro il provveditorato agli studi di Massa
 Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a
    trattamenti  pensionistici  di  anzianita'  a  carico  del  regime
    generale  obbligatorio,  ivi  comprese le gestioni autonome, dalla
    data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre
    1993) e fino al 31 dicembre 1993 -  Mancata  considerazione  della
    particolare  situazione  degli  insegnanti  che, per effetto delle
    norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono  collocati  a
    riposo  anziche'  dalla  data  delle  dimissioni  (come avviene di
    regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della  fine
    dell'anno  scolastico  (settembre  1993),  con  la conseguenza che
    quando (come  nella  specie)  abbiano  presentato  la  domanda  di
    dimissioni  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto legge in
    questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per
    l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza,
    per effetto della sospensione  operata  dalla  norma  impugnata  -
    Ingiustificato   eguale  trattamento  di  situazioni  diverse  con
    incidenza  sul  principio  della  retribuzione  (anche  differita)
    proporzionata ed adeguata.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-quinquies).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.21 del 18-5-1994 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso prodotto dal
 signor Luigi Donadel  domiciliato  in  Massa,  via  Pacinotti  n.  4,
 avverso  il decreto del provveditorato agli studi di Massa Carrara n.
 116 del 21 maggio 1993.
                               F A T T O
    Il professor Luigi Donadel  gia'  docente  di  elettronica  presso
 l'Istituto  professionale per l'industria e l'artigianato Barsanti di
 Massa, ha presentato ricorso il 19 novembre 1993, iscritto al n.  259
 del   p.c.  del  registro  di  segreteria,  avverso  il  decreto  del
 provveditorato agli studi di Massa n. 116 del 21 maggio 1993, con  il
 quale  e'  stato collocato a riposo per dimissioni, a decorrere dal 1
 settembre 1993, e, a norma dell'art. 1, commi  1  e  2-quinquies  del
 d.l.  n. 384 del 19 settembre 1992, nel testo risultante dalla legge
 di conversione n. 438 del 14 novembre 1992, citata nelle premesse del
 decreto  medesimo,  con  differimento  della   corresponsione   della
 pensione al successivo 1 gennaio 1994.
    Contesta, in primo luogo, il ricorrente l'interpretazione data dal
 Ministero  della  pubblica istruzione e seguita dal provveditore agli
 studi di Massa Carrara della normativa citata, la quale nei confronti
 del personale della scuola, che non puo'  cessare  dal  servizio  nel
 corso  dell'anno  scolastico,  avrebbe  dovuto essere interpretata in
 modo tale da consentire la corresponsione immediata  del  trattamento
 di  quiescenza  agli  insegnanti cessati dal servizio dal 1 settembre
 1993.
    Secondariamente  il  ricorrente  fa  presente  che  avrebbe  avuto
 comunque  diritto ad ottenere il trattamento pensionistico dalla data
 del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 5, comma  1-  bis  della
 legge  19  luglio  1993,  n.  243, la quale ha disposto che potessero
 essere accolte le domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre
 1993, in deroga alle precedenti disposizioni, dei docenti di  materie
 in   relazione  alle  quali  i  pensionamenti  stessi  non  avrebbero
 provocato vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.
    Su questo punto il ricorrente in una memoria  aggiunta  depositata
 in  segreteria  il 20 dicembre 1993, fornisce ulteriori precisazioni.
 In particolare fa presente che il provveditorato agli studi, come  da
 comunicazione  a  lui diretta, non avrebbe effettuato nomine in ruolo
 per l'anno scolastico 1993-1994 in conseguenza del suo collocamento a
 riposo.
    D'altra parte, si aggiunge, se si e' formato un nuovo posto (e  si
 sottolinea  "posto"  e  non  "cattedra")  assegnato  ad  un supplente
 annuale, cio' non vorrebbe dire che ci sia stata una assunzione nella
 classe di concorso interessata.
    In via subordinata si  eccepisce  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1 del d.l. n. 384/1992 e delle altre norme collegate, per
 violazione degli artt. 3, 36 e 38 della  Costituzione,  a  causa  del
 trattamento  ingiusto  e discriminatorio riservato al personale della
 scuola.
    Si chiede, altresi', la sospensione  del  provvedimento  impugnato
 nella  parte  in  cui  dilaziona la corresponsione del trattamento di
 quiescenza al 1 gennaio 1994.
    Alla  odierna  pubblica  udienza  e'   intervenuto   soltanto   il
 rappresentante del Provveditorato agli studi di Massa Carrara, che ha
 sostenuto  la  legittimita'  del provvedimento impugnato, contestando
 anche  l'affermazione  del  ricorrente  secondo  la  quale   il   suo
 collocamento  a  riposo  non  avrebbe provocato vacanze di organico e
 conseguenti nuove assunzioni.
                             D I R I T T O
    Considerato il tempo trascorso e il totale superamento del periodo
 in  contestazione, la sezione, che tiene oggi la sua prima udienza di
 insediamento, affronta direttamente il merito del ricorso.
    La prima richiesta avanzata dal ricorrente e' rivolta ad  ottenere
 la liquidazione del trattamento di quiescenza spettantegli fino dalla
 data   del  collocamento  a  riposo  (1  settembre  1993),  ritenendo
 illegittimo il disposto rinvio al 1 gennaio 1994, che ha come effetto
 di lasciarlo per quattro  mesi  senza  stipendio  e  senza  pensione.
 Secondo  il ricorrente l'interpretazione data dal provveditorato agli
 studi (e dal Ministero della pubblica  istruzione  con  circolare  n.
 47/1992)  dell'art.  1, commi 1 e 2-quinquies, del d.l. 19 settembre
 1992, n. 384 (nel testo risultante  dalla  legge  di  conversione  n.
 438/1992)  sarebbe viziata ed errata, perche' trascura di considerare
 le disposizioni che, in modo speciale, disciplinano il collocamento a
 riposo  del  personale  della  scuola  escludendolo  dalla  normativa
 generale suindicata.
    L'assunto,  peraltro,  non  e'  accettabile. Il differimento della
 corresponsione del trattamento di quiescenza, di cui il ricorrente si
 lamenta, e' ricollegabile  al  chiaro  disposto  dell'art.  1,  primo
 comma,  del  ripetuto  d.l.  n.  384/1992.  E  che  tale norma debba
 applicarsi anche al personale della scuola non puo' piu' essere messo
 in discussione dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1-bis, del
 d.l. 22 maggio 1993, n. 155, che, nel testo aggiunto dalla legge  di
 conversione  n.  243/1993,  consente  espressamente,  "in deroga alle
 vigenti disposizioni"  l'accoglimento  "con  decorrenza  1  settembre
 1993"   di   quelle  domande  di  pensionamento,  che,  a  causa  del
 soprannumero di insegnanti della stessa materia o per contrazione  di
 organico,  non  provochino  vacanze  di  organico e conseguenti nuove
 assunzioni.
    Come  ha  esattamente  fatto  osservare  l'amministrazione   della
 pubblica istruzione, questa nuova norma, in quanto deroga eccezionale
 e  particolarmente motivata alla disciplina generale, conferma, quasi
 in modo autentico, l'interpretazione piu'  ampia,  comprensiva  anche
 del  personale  scolastico,  del  precitato  art. 5, comma 1-bis, del
 d.l. n. 155/1993.
    Non ritiene la  sezione  di  potere  accedere  neppure  alla  tesi
 avanzata,   in  via  secondaria,  dal  ricorrente  per  affermare  la
 sussistenza nella fattispecie delle condizioni per  il  pensionamento
 di cui all'art. 5, comma 1- bis del d.l. n. 155/1993.
    L'assunto  che  soltanto  le  assunzioni in ruolo, e non gli altri
 mezzi di copertura del  posto,  pur  se  ugualmente  onerosi  per  la
 finanza pubblica, debbano essere presi in considerazione, corrisponde
 ad  una  interpretazione  che  prescinde totalmente dalla ratio della
 norma.
    La  riconosciuta  infondatezza  della   pretesa   principale   del
 ricorrente,    apre    l'adito    all'esame    della   questione   di
 costituzionalita' dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies,  del  d.l.  n.
 384/1992,  con  riguardo  agli  artt.  3, 36 e 38 della Costituzione,
 eccepita in via subordinata.
    Innanzitutto va dichiarata la rilevanza ai fini del decidere:  non
 c'e'  dubbio  che,  se  la  norma  di  cui  sopra  dovesse  ritenersi
 incostituzionale e, quindi, venire abrogata per quanto qui interessa,
 non si  potrebbe  piu'  dubitare  del  diritto  della  ricorrente  al
 conseguimento della pensione dalla data del collocamento a riposo.
    Ma,  oltre  che rilevante, la questione sollevata appare anche non
 manifestamente infondata.
    In primo luogo con riguardo all'art. 36  della  Costituzione,  che
 garantisce   al   lavoratore   una  retribuzione  proporzionata  alla
 quantita' e qualita' del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad
 assicurargli un'esistenza libera e  dignitosa.  Detta  norma,  com'e'
 noto,  vuole  tutelare,  non soltanto la retribuzione corrisposta nel
 corso  del  rapporto  di  lavoro,  ma  anche  quella  differita  alla
 cessazione  di  tale  rapporto, a fini previdenziali, nella forma del
 trattamento di liquidazione e di quiescenza; in entrambi  i  casi  la
 retribuzione,   cosi'   intesa,   rappresenta,  "nel  vigente  ordine
 costituzionale  (che,  tra  l'altro,  l'art.  1  della   Costituzione
 definisce  fondato  sul  lavoro) una entita' fatta oggetto, sul piano
 morale e su quello patrimoniale, di  particolare  protezione"  (Corte
 costituzionale n. 3 del 10 gennaio 1966).
    La  tutela  dei  principi  ispiratori  di questo precetto da parte
 della Corte costituzionale e' sempre stata rigorosa.
    In particolare la Corte  ha  piu'  volte  affermato  il  principio
 secondo   cui   "degli   assegni  di  quiescenza,  aventi  natura  di
 retribuzione  differita,  non  puo'  essere  privato  il  lavoratore,
 qualunque  sia  la  causa  della  cessazione  del rapporto di lavoro"
 (cosi' la sentenza n. 169 del 7 maggio 1987 confermando un  indirizzo
 consolidato:  v. ad. es., nn. 288/1983 e 31 del 1987). Ed in coerente
 sviluppo di questo orientamento si e' anche affermato che,  nel  caso
 di  cumulo  del trattamento pensionistico con quello di attivita', la
 riduzione  del  primo  puo'   essere   giustificata   e   considerata
 compatibile  con  l'art.  36 della Costituzione solo ove correlata ad
 una retribuzione della nuova attivita' lavorativa che ne  giustifichi
 la misura (nn. 566/1989 e 204 del 1992).
    Alla  luce  di  questi  principi,  ritiene  la  sezione  di dovere
 riconoscere la non manifesta infondatezza della  sollevata  questione
 di costituzionalita' dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.l. n.
 384/1992,   nella   parte  in  cui  comporta  il  differimento  della
 corresponsione del trattamento pensionistico del personale scolastico
 collocato a riposo in data 1 settembre 1993.
    Tale norma, inoltre, per il fatto di privare  il  personale  della
 scuola  per  quattro  mesi  sia dello stipendio che della pensione e,
 quindi, totalmente dei  mezzi  di  sussistenza,  senza  neppure  quel
 minimo indispensabile per provvedere ai bisogni primari ed essenziali
 della  vita,  sembra  porsi  anche  in  contrasto con l'art. 38 della
 Costituzione.
    Infine va esaminata la compatibilita' della  norma  in  esame  col
 principio  costituzionale  di  uguaglianza  sancito dall'art. 3 della
 Costituzione. Al  riguardo  si  potrebbe  osservare,  come  ha  fatto
 l'amministrazione   della   pubblica  istruzione,  che  la  lamentata
 disparita'  di  trattamento  tra  personale  scolastico  e   restante
 personale statale non possa essere ritenuta incostituzionale, perche'
 fondata  sulla  diversita'  di  situazioni  - con riguardo al tipo di
 contratto, alle prestazioni richieste, ecc. - esistente  tra  le  due
 categorie  di  personale.  Tale  osservazione,  peraltro, trascura di
 considerare che proprio la peculiarita' della posizione giuridica del
 personale della scuola avrebbe dovuto essere presa in  considerazione
 dal  legislatore.  In particolare si sarebbe dovuto tener conto della
 circostanza che detto personale, a norma dell'art.  10  del  d.l.  6
 novembre 1989 (legge conv. n. 417/1989), e' necessariamente collocato
 a  riposo  dal 1 settembre di ogni anno, con la conseguenza che a suo
 carico  grava  in  misura   notevolmente   maggiore   l'onere   della
 sospensione  del  diritto  a  trattamenti pensionistici di anzianita'
 disposto fino al 31 dicembre 1993 dalla norma in esame.
    Insomma sembra ammissibile  il  dubbio  se  disciplinare  in  modo
 identico  situazioni  cosi'  diverse non si traduca in un trattamento
 ingiustamente discriminatorio per  il  personale  scolastico,  mentre
 diverse  scelte  legislative  avrebbero  potuto conciliare l'esigenza
 alla base della norma contestata con la parita'  di  trattamento  dei
 suoi destinatari.
    Il  giudizio  va,  quindi,  sospeso, con il rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge  9  febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
    Dispone  che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi
 alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale di cui in premessa;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  disposto  in  Firenze  nella  camera  di  consiglio  del 18
 febbraio 1994.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

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