N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1994

                                N. 281
 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1994 dalla Corte dei  conti,  sezione
 giurisdizionale  per  la  regione  Toscana,  sul  ricorso proposto da
 Lazzini Claudio contro il provveditorato agli studi di Massa
 Pensioni - Sospensione con il decreto-legge n. 394/1992 del diritto a
    trattamenti  pensionistici  di  anzianita'  a  carico  del  regime
    generale  obbligatorio,  ivi  comprese le gestioni autonome, dalla
    data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (19 settembre
    1993) e fino al 31 dicembre 1993 -  Mancata  considerazione  della
    particolare  situazione  degli  insegnanti  che, per effetto delle
    norme che disciplinano il loro stato giuridico, sono  collocati  a
    riposo  anziche'  dalla  data  delle  dimissioni  (come avviene di
    regola per gli altri lavoratori dipendenti) dalla data della  fine
    dell'anno  scolastico  (settembre  1993),  con  la conseguenza che
    quando (come  nella  specie)  abbiano  presentato  la  domanda  di
    dimissioni  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto legge in
    questione, restano al tempo stesso privati della retribuzione, per
    l'avvenuto collocamento a riposo, e del trattamento di quiescenza,
    per effetto della sospensione  operata  dalla  norma  impugnata  -
    Ingiustificato   eguale  trattamento  di  situazioni  diverse  con
    incidenza  sul  principio  della  retribuzione  (anche  differita)
    proporzionata ed adeguata.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 1, commi 1 e 2-quinquies).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.21 del 18-5-1994 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso prodotto dal
 signor Lazzini Claudio domiciliato in Carrara, via Plebiscito n.  14,
 avverso  il decreto del provveditorato agli studi di Massa Carrara n.
 117 del 21 maggio 1993.
                               F A T T O
    Il professor Claudio Lazzini gia' docente di ruolo di  elettronica
 presso  l'Istituto tecnico industriale di Stato Galilei di Carrara ha
 presentato ricorso il 20 novembre 1993, iscritto al n. 260  del  p.c.
 del  registro  di  segreteria,  avverso il decreto del provveditorato
 agli studi di Massa n. 117 del 21 maggio 1993, con il quale e'  stato
 collocato a riposo per dimissioni a decorrere dal 1 settembre 1993, e
 a  norma  dell'art.  1, commi 1 e 2-quinquies del d.l. n. 384 del 19
 settembre 1992, nel testo risultante dalla legge  di  conversione  n.
 438 del 14 novembre 1992, citata nelle premesse del decreto medesimo,
 con  differimento della corresponsione della pensione al successivo 1
 gennaio 1994.
    Contesta, in primo luogo, il ricorrente l'interpretazione data dal
 Ministero  della  pubblica istruzione e seguita dal provveditore agli
 studi di Massa Carrara della normativa citata, la quale nei confronti
 del personale della scuola, che non puo'  cessare  dal  servizio  nel
 corso  dell'anno  scolastico,  avrebbe  dovuto essere interpretata in
 modo tale da consentire la corresponsione immediata  del  trattamento
 di  quiescenza  agli  insegnanti cessati dal servizio dal 1 settembre
 1993.
    In via subordinata si  eccepisce  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  1 del d.l. n. 384/1992 e delle altre norme collegate, per
 violazione degli artt. 3, 36 e 38 della  Costituzione,  a  causa  del
 trattamento  ingiusto  e discriminatorio riservato al personale della
 scuola.
    Si chiede, altresi', la sospensione  del  provvedimento  impugnato
 nella  parte  in  cui  dilaziona la corresponsione del trattamento di
 quiescenza al 1 gennaio 1994.
    Alla  odierna  pubblica  udienza  e'   intervenuto   soltanto   il
 rappresentante del Provveditorato agli studi di Massa Carrara, che ha
 sostenuto  la  legittimita'  del  provvedimento impugnato, emanato in
 conformita' alle istruzioni fornite al riguardo dal  Ministero  della
 pubblica istruzione.
                             D I R I T T O
    Considerato il tempo trascorso e il totale superamento del periodo
 in  contestazione, la sezione, che tiene oggi la sua prima udienza di
 insediamento, affronta direttamente il merito del ricorso.
    La  prima  richiesta  avanzata  dalla  ricorrente  e'  rivolta  ad
 ottenere  la  liquidazione  del trattamento di quiescenza spettantele
 fino dalla  data  del  collocamento  a  riposo  (1  settembre  1993),
 ritenendo  illegittimo  il  rinvio  al  1  gennaio  1994, che ha come
 effetto di  lasciarla  per  quattro  mesi  senza  stipendio  e  senza
 pensione.   Secondo   la   ricorrente   l'interpretazione   data  dal
 provveditorato agli studi (e dal Ministero della pubblica  istruzione
 con  circolare  n.  47/1992)  dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del
 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (nel testo risultante dalla legge  di
 conversione  n. 438/1992) sarebbe viziata ed errata, perche' trascura
 di considerare le disposizioni che, in modo speciale, disciplinano il
 collocamento a riposo del personale della scuola  escludendolo  dalla
 normativa generale suindicata.
    L'assunto,  peraltro,  non  e' acccettabile. Il differimento della
 corresponsione del trattamento di quiescenza, di cui la ricorrente si
 lamenta, e' ricollegabile  al  chiaro  disposto  dell'art.  1,  primo
 comma,  del  ripetuto  d.l.  n.  384/1992.  E  che  tale norma debba
 applicarsi anche al personale della scuola non puo' piu' essere messo
 in discussione dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1-bis, del
 d.l. 22 maggio 1993, n. 155, che, nel testo aggiunto dalla legge  di
 conversione  n.  243/1993,  consente  espressamente,  "in deroga alle
 vigenti disposizioni"  l'accoglimento  "con  decorrenza  1  settembre
 1993"   di   quelle  domande  di  pensionamento,  che,  a  causa  del
 soprannumero di insegnanti della stessa materia o per contrazione  di
 organico,  non  provochino  vacanze  di  organico e conseguenti nuove
 assunzioni. Come ha  esattamente  fatto  osservare  l'amministrazione
 della  pubblica  istruzione,  questa  nuova  norma,  in quanto deroga
 eccezionale e  particolarmente  motivata  alla  disciplina  generale,
 conferma,  quasi  in  modo  autentico,  l'interpretazione  piu' ampia
 comprensiva anche del personale scolastico,  del  precitato  art.  5,
 comma 1-bis, del d.l. n. 155/1993.
    La   riconosciuta  infondatezza  della  pretesa  principale  della
 ricorrente,   apre   l'adito    all'esame    della    questione    di
 costituzionalita'  dell'art.  1,  commi 1 e 2-quinquies, del d.l. n.
 384/1992, con riguardo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, eccepita
 in via subordinata.
    Innanzitutto va dichiarata la rilevanza ai fini del decidere:  non
 c'e'  dubbio  che,  se  la  norma  di  cui  sopra  dovesse  ritenersi
 incostituzionale e, quindi, venire abrogata per quanto qui interessa,
 non si  potrebbe  piu'  dubitare  del  diritto  della  ricorrente  al
 conseguimento della pensione dalla data del collocamento a riposo.
    Ma,  oltre  che rilevante, la questione sollevata appare anche non
 manifestamente infondata.
    In primo luogo con riguardo all'art. 36  della  Costituzione,  che
 garantisce   al   lavoratore   una  retribuzione  proporzionata  alla
 quantita' e qualita' del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad
 assicurargli un'esistenza libera e  dignitosa.  Detta  norma,  com'e'
 noto,  vuole  tutelare,  non soltanto la retribuzione corrisposta nel
 corso  del  rapporto  di  lavoro,  ma  anche  quella  differita  alla
 cessazione  di  tale  rapporto, a fini previdenziali, nella forma del
 trattamento di liquidazione e di quiescenza; in entrambi  i  casi  la
 retribuzione,   cosi'   intesa,   rappresenta   "nel  vigente  ordine
 costituzionale  (che,  tra  l'altro,  l'art.  1  della   Costituzione
 definisce  fondato  sul  lavoro) una entita' fatta oggetto, sul piano
 morale e su quello patrimoniale, di  particolare  protezione"  (Corte
 costituzionale n. 3 del 10 gennaio 1966).
    La  tutela  dei  principi  ispiratori  di questo precetto da parte
 della Corte costituzionale e' sempre stata rigorosa.
    In  particolare  la  Corte  ha  piu'  volte affermato il principio
 secondo  cui  "degli  assegni  di  quiescenza,   aventi   natura   di
 retribuzione  differita,  non  puo'  essere  privato  il  lavoratore,
 qualunque sia la causa  della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro"
 (cosi'  la sentenza n. 169 del 7 maggio 1987 confermando un indirizzo
 consolidato: v. ad. es., n. 288/1983 e n. 31/1987).  Ed  in  coerente
 sviluppo  di  questo orientamento si e' anche affermato che, nel caso
 di cumulo del trattamento pensionistico con quello di  attivita',  la
 riduzione   del   primo   puo'   essere  giustificata  e  considerata
 compatibile con l'art. 36 della Costituzione solo  ove  correlata  ad
 una  retribuzione della nuova attivita' lavorativa che ne giustifichi
 la misura (n. 566/1989 e n. 204/1992).
    Alla luce  di  questi  principi,  ritiene  la  Sezione  di  dovere
 riconoscere  la  non manifesta infondatezza della sollevata questione
 di costituzionalita' dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.l. n.
 384/1992,  nella  parte  in  cui  comporta  il   differimento   della
 corresponsione del trattamento pensionistico del personale scolastico
 collocato a riposo in data 1 settembre 1993.
    Tale  norma,  inoltre,  per il fatto di privare il personale della
 scuola per quattro mesi sia dello stipendio  che  della  pensione  e,
 quindi,  totalmente  dei  mezzi  di  sussistenza,  senza neppure quel
 minimo indispensabile per provvedere ai bisogni primari ed essenziali
 della vita, sembra porsi anche  in  contrasto  con  l'art.  38  della
 Costituzione.
    Infine  va  esaminata  la  compatibilita' della norma in esame col
 principio costituzionale di uguaglianza  sancito  dall'art.  3  della
 Costituzione.  Al  riguardo  si  potrebbe  osservare,  come  ha fatto
 l'amministrazione  della  pubblica  istruzione,  che   la   lamentata
 disparita'   di  trattamento  tra  personale  scolastico  e  restante
 personale statale non possa essere ritenuta incostituzionale, perche'
 fondata sulla diversita' di situazioni -  con  riguardo  al  tipo  di
 contratto,  alle  prestazioni  richieste, ecc. - esistente tra le due
 categorie di personale.  Tale  osservazione,  peraltro,  trascura  di
 considerare che proprio la peculiarita' della posizione giuridica del
 personale  della scuola avrebbe dovuto essere presa in considerazione
 dal legislatore. In particolare si sarebbe dovuto tener  conto  della
 circostanza  che  detto  personale,  a norma dell'art. 10 del d.l. 6
 novembre 1989, n. 357 (legge conv. n. 417/1989),  e'  necessariamente
 collocato  a  riposo dal 1 settembre di ogni anno, con la conseguenza
 che a suo carico grava in misura notevolmente maggiore l'onere  della
 sospensione  del  diritto  a trattamenti pensionistici di anzianita',
 disposto fino al 31 dicembre 1993 dalla norma in esame.
    Insomma sembra ammissibile  il  dubbio  se  disciplinare  in  modo
 identico  situazioni  cosi'  diverse non si traduca in un trattamento
 ingiustamente discriminatorio per  il  personale  scolastico,  mentre
 diverse  scelte  legislative  avrebbero  potuto conciliare l'esigenza
 alla base della norma contestata con la parita'  di  trattamento  dei
 suoi destinatari.
    Il  giudizio  va,  quindi,  sospeso, con il rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge  9  febbraio
 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;
    Dispone  che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi
 alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale di cui in premessa;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  disposto  in  Firenze  nella  camera  di  consiglio  del 18
 febbraio 1994.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Depositata in segreteria il 4 marzo 1994.
                        Il dirigente: SELVAGGIO
 94C0543