Le imprese editrici che richiedono i contributi previsti dall'art.
3, commi 3 e 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute alla
presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria
e la stampa - Via Boncompagni, 15 - Roma, del proprio bilancio,
recante gli estremi di omologazione da parte del tribunale
competente, ove prevista dalla legge.
Le imprese editrici che richiedono i contributi di cui all'art. 3,
comma 10, della legge citata devono inoltre presentare anche la
certificazione del bilancio, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso
art. 3.