N. 192 SENTENZA 11 - 19 maggio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego pubblico - Regione Puglia -  UU.SS.LL.  -  Inquadramento  nei
 ruoli  nominativi  del personale dei servizi psichiatrici destinatari
 della norma  -  Inclusione  aggiuntiva  del  personale  con  rapporto
 convenzionale  o  incaricato  - Volonta' del legislatore regionale di
 chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge - Erronea
 interpretazione della norma cosi' come prospettata dal  ricorrente  -
 Non fondatezza.
 
 (Legge regione Puglia, articolo unico, primo, secondo e quarto comma,
 riapprovata il 21 dicembre 1993).
 
 (Cost., art. 117, ultimo comma).
 
(GU n.22 del 25-5-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.  Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo unico,
 primo, secondo e quarto  comma,  della  legge  della  Regione  Puglia
 riapprovata  il  21 dicembre 1993 dal Consiglio regionale, avente per
 oggetto: "Disposizioni integrative della legge  regionale  30  luglio
 1990,  n.  34  per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale
 dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge
 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno  1980,  n.
 72",  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
 notificato  l'11  gennaio  1994,  depositato  in  cancelleria  il  18
 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente,
 e l'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato l'11 gennaio 1994, il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'articolo unico, commi 1, 2 e 4, della legge della
 Regione Puglia, riapprovata  a  maggioranza  assoluta  dal  Consiglio
 regionale  il  21  dicembre  1993,  recante "Disposizioni integrative
 della legge regionale 30 luglio 1990, n. 34 per  l'inquadramento  nei
 ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai
 sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge
 regionale 20 giugno 1980, n. 72".
    Il   ricorrente  premette  che  il  testo  legislativo  era  stato
 approvato dal Consiglio regionale una prima volta nella seduta del 18
 maggio 1993 e che, a seguito del rinvio governativo, la  Regione  non
 ha  recepito  nessuna delle osservazioni del Governo, riapprovando il
 medesimo testo di cui alla seduta precedente.
    Cio' posto, ad avviso del ricorrente, la  legge  in  questione  e'
 sicuramente incostituzionale.
    L'Avvocatura  dello  Stato,  premesso  che  in  materia  di status
 giuridico del personale delle USL alle regioni  spetta  soltanto,  ai
 sensi  dell'art.  47, comma 4, della legge n. 833 del 1978, il potere
 di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art.  117,
 ultimo    comma,   della   Costituzione),   rileva   che   la   Corte
 costituzionale, con la sentenza n. 342 del 1990, ha  gia'  dichiarato
 l'incostituzionalita'  dell'art.  1  della legge della Regione Puglia
 riapprovata il 5 marzo 1990, recante  un  titolo  identico  a  quello
 della  legge  in  esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge
 statale n. 207 del 1985, in quanto l'anzianita' di servizio richiesta
 era difforme da quella stabilita dalla  norma  statale  (31  dicembre
 1983).
    La  legge  ora  riapprovata,  prosegue l'Avvocatura, nel complesso
 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  unico,  vuole
 eludere  il  dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre
 che dei principi, giacche' cerca di accreditare la convinzione che le
 disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art.
 1 della legge 20 maggio 1985 n.  207,  come  sarebbe  dimostrato  dal
 richiamo   delle   date  (ad  es.  30  giugno  1984)  di  riferimento
 dell'anzianita' di servizio indicate in detto art. 1 della  legge  n.
 207,  e dal richiamo testuale dello stesso art. 1 operato dal secondo
 comma dell'articolo unico impugnato.
    Tuttavia,   l'interprete,   considerato   che   il   primo   comma
 dell'articolo  in esame non definisce la natura del titolo in base al
 quale  il  personale  era  in  servizio  alle  date  evidenziate,  e'
 autorizzato  a  giungere  senz'altro  alla  conclusione che si tratta
 anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato (e cioe' di
 quello stesso di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990), per il
 quale  l'art.  3  della  legge n. 207 del 1985 stabilisce una diversa
 data di anzianita' di servizio, data  che  la  legge  regionale  deve
 rispettare.
    Infine,   conclude   il   ricorrente,   anche   il   quarto  comma
 dell'impugnato articolo unico e' illegittimo per violazione dell'art.
 117 della Costituzione, perche' consente  l'immissione  in  ruolo  di
 figure  professionali  non  piu' presenti nell'ordinamento statale di
 riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384 del 1990).
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione  Puglia,  concludendo
 per il rigetto del ricorso.
    Osserva  la  difesa  della  Regione  che  la controversia sorge da
 equivoci,  e  comunque  attiene  alla  precisa   individuazione   del
 significato   delle   parole   adoperate  da  parte  del  legislatore
 regionale.
    Dovendo provvedere  con  legge  sull'inquadramento  in  ruolo  del
 personale  degli  Istituti  psichiatrici, in applicazione dell'art. 8
 della legge 20 giugno 1980 n.  72,  la  Regione  Puglia  ha  ritenuto
 anzitutto di ribadire alla lettera i due requisiti oggettivi cui tale
 inquadramento  resta  subordinato  a norma dell'art. 1 della legge 20
 maggio 1985, n. 207: che l'inquadramento  in  ruolo  abbia  luogo  su
 posto  vacante  nelle  piante  organiche  (delle  U.S.L.)  e  che  il
 dipendente da inquadrare sia stato  in  servizio  alle  date  del  30
 giugno 1984 e del 12 giugno 1985.
    La lettera della norma non consente dubbi sul fatto che essa trovi
 applicazione  soltanto  nei  confronti  del "personale degli istituti
 psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi psichiatrici pubblici
 ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20  giugno  1980  n.  72".
 Quest'ultima  norma  ha  disciplinato  il  procedimento  -  in  tutto
 equiparabile  ad  una  vera  e  propria   prova   selettiva   -   per
 l'assegnazione provvisoria ai servizi pubblici del personale previsto
 dal precedente art. 7 della stessa legge regionale.
    Si  tratta - in altri termini - del personale delle strutture pri-
 vate che: a) fosse "in servizio continuativo alla data di entrata  in
 vigore  della  legge  23  dicembre  1978 n. 833"; b) risultasse "alla
 stessa data denunciato ai fini contributivi e assistenziali".
    Quest'ultima circostanza, in particolare, prosegue la difesa della
 resistente,  consente  di  individuare  il   personale   destinatario
 dell'assegnazione  provvisoria  prevista  dal  citato  art. 8 solo ed
 esclusivamente nel personale legato alle strutture psichiatriche pri-
 vate da un rapporto di dipendenza, dal momento  che  l'obbligo  della
 denuncia  ai  fini  "contributivi ed assistenziali" sussiste soltanto
 per il personale dipendente.
    Osserva ancora la Regione  che,  anche  nell'eventualita'  che  il
 legislatore  regionale  avesse  inteso  far  riferimento al personale
 convenzionato, la normativa adottata non  contrasta  affatto  con  le
 prescrizioni  introdotte  dal  citato art. 3 della legge n. 207/85 in
 ordine all'anzianita' di servizio (31 dicembre 1983).
    Per vero, la norma e' riferita al personale "assegnato ai  servizi
 psichiatrici  pubblici  ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20
 giugno 1980 n. 72". E cioe' al personale  "in  servizio  continuativo
 alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833" e
 successivamente   assegnato   provvisoriamente   ai  singoli  servizi
 pubblici  con  deliberazioni  conseguenti  alla  pubblicazione  della
 delibera  della  Giunta regionale n. 3895 del 25 maggio 1981, recante
 approvazione  delle  graduatorie  provinciali  del  personale   degli
 Istituti psichiatrici convenzionati.
    I rapporti considerati dal legislatore regionale sono quindi sorti
 prima  del 31 dicembre 1983, sia che si consideri l'instaurazione del
 rapporto  con  la  struttura  privata  convenzionata,  che  nel  caso
 s'intenda  far  riferimento  all'assegnazione  provvisoria  presso le
 strutture pubbliche.
    In ordine, infine, al  quarto  comma  della  norma  impugnata,  la
 Regione  rileva  che  il  ricorrente ha omesso di considerare che, in
 virtu' delle prescrizioni introdotte dall'art. 1 della legge  n.  207
 del  1985,  l'inquadramento  straordinario in ruolo del personale ivi
 contemplato ha "effetto dalla stessa  data"  dell'entrata  in  vigore
 della  legge.  Se dunque l'inquadramento in ruolo deve farsi risalire
 al 12 giugno 1985 e' incontestabile la  legittimita'  dell'estensione
 del suddetto beneficio anche a quei profili funzionali che sono stati
 trasformati nel 1990.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico,  primo,
 secondo  e quarto comma, della legge della Regione Puglia riapprovata
 dal Consiglio regionale il 21 dicembre  1993,  recante  "Disposizioni
 integrative   della  legge  regionale  30  luglio  1990,  n.  34  per
 l'inquadramento  nei  ruoli  nominativi  del  personale  dei  servizi
 psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre
 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72".
    Ad  avviso  del  ricorrente,  i  primi  due  commi  dell'impugnato
 articolo  unico,  nell'individuare  il  personale  cui  applicare  il
 beneficio  dell'inquadramento  diretto nei ruoli nominativi regionali
 disposto con la legge regionale n. 34 del 1990, non  definiscono  con
 esattezza  la  natura  del  titolo  in  base al quale gli interessati
 dovevano essere in servizio alle date indicate del 30 giugno  1984  e
 del   12   giugno  1985,  cosi'  consentendo  di  comprendere  tra  i
 destinatari della norma non solo il personale di cui all'art. 1 della
 legge statale 20 maggio 1985, n.  207,  ma  anche  il  personale  con
 rapporto convenzionale o incaricato per il quale l'art. 3 della legge
 statale  predetta  richiede  una  anzianita' di servizio maggiore (31
 dicembre 1983): la  norma  finirebbe,  pertanto,  per  riprodurre  lo
 stesso  vizio  di violazione della competenza regionale di attuazione
 (art. 117, ultimo comma, della Costituzione) gia' rilevato da  questa
 Corte,  con  la sentenza n. 342 del 1990, in ordine all'art. 1, primo
 comma, della  legge  regionale  riapprovata  il  5  marzo  1990,  poi
 promulgata,  con  l'omissione  della norma dichiarata illegittima, in
 data 30 luglio 1990 con il numero 34.
    Anche il quarto comma dell'articolo unico in esame viola,  infine,
 ad   avviso   del   ricorrente,   l'art.  117,  ultimo  comma,  della
 Costituzione, in quanto consente  l'immissione  in  ruolo  di  figure
 professionali   (ausiliario   socio-sanitario   e  ausiliario  socio-
 sanitario specializzato) non piu' presenti  nell'ordinamento  statale
 di riferimento, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 28 novembre 1990, n.
 384.
    2.1. - Le questioni non sono fondate.
   Va,  innanzitutto, ribadito che, in materia di status giuridico del
 personale  delle  unita'  sanitarie  locali,  alle   regioni   spetta
 soltanto,  ai  sensi  dell'art.  47,  quarto  comma,  della  legge 23
 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della
 legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione),  e
 che  cio'  e' giustificato da una evidente esigenza di uniformita' di
 disciplina; in particolare, poi, tale principio non puo'  non  valere
 anche  in  ordine ai requisiti fissati dalla normativa statale (nella
 specie,  la  legge  20  maggio   1985,   n.   207)   per   consentire
 l'inquadramento  diretto  in  ruolo del personale in esame, requisiti
 che non possono essere derogati dalle regioni (cfr. sent. n. 342  del
 1990 e precedenti ivi richiamati).
    Cio'   posto,   deve   escludersi  che,  con  i  primi  due  commi
 dell'articolo  unico  della  legge  impugnata,   la   Regione   abbia
 esorbitato   dai  limiti  della  anzidetta  potesta'  legislativa  di
 attuazione. Invero, a differenza della norma  dichiarata  illegittima
 con  la  predetta  sentenza  n.  342  del  1990, quella ora impugnata
 risulta  formulata  in  termini  tali  da  fugare  ogni   dubbio   di
 difformita' dalla legge statale di riferimento.
    Con essa la Regione, come emerge anche dalla relazione alla legge,
 ha inteso chiarire e circoscrivere la portata applicativa della legge
 regionale  n.  34  del 1990, identificando il personale da inquadrare
 esclusivamente in quello disciplinato dall'art. 1 della legge n.  207
 del 1985.
    In  tal  senso  depone  sia  il rilievo che, nel primo comma, sono
 riprodotti i requisiti essenziali (attinenti allo status giuridico  e
 all'anzianita'  di servizio) richiesti da detta norma statale, vale a
 dire che il personale ricoprisse un posto vacante in pianta  organica
 provvisoria  della  unita'  sanitaria  locale  e  fosse  presente  in
 servizio alle date del 30 giugno 1984  e  12  giugno  1985  (data  di
 entrata  in  vigore  della legge n. 207); sia il fatto che il secondo
 comma opera poi un generale rinvio, per quanto non previsto nel comma
 precedente, all'art. 1 citato.
    Cio' appare sufficiente per poter giungere  alla  conclusione  che
 l'interpretazione  prospettata  dal  ricorrente,  secondo il quale la
 norma impugnata sarebbe applicabile anche al personale  con  rapporto
 convenzionato (e non anche incaricato, come erroneamente e' detto nel
 ricorso)  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.  207  del  1985, con
 conseguente difformita' dell'anzianita' di servizio  richiesta,  deve
 essere esclusa, in base agli ordinari canoni ermeneutici.
    2.2.  - Passando, infine, alla seconda censura, relativa al quarto
 comma dell'articolo unico in esame, va osservato che e'  bensi'  vero
 che  i  profili  professionali  di  ausiliario  socio-sanitario  e di
 ausiliario socio-sanitario  specializzato  sono  stati  soppressi  (e
 riunificati   in  un  unico  profilo  con  diversa  denominazione)  a
 decorrere dal 1› dicembre 1990, ai sensi dell'art. 40 del  d.P.R.  n.
 384  del  1990;  ma  e'  altrettanto  evidente che la legge impugnata
 integra la legge regionale n. 34  del  30  luglio  1990,  entrata  in
 vigore precedentemente alle dette modifiche, e che quest'ultima legge
 a  sua  volta  concerne,  in attuazione della piu' volte citata legge
 statale n. 207 del 1985, personale in servizio in anni precedenti: ne
 consegue  che  non  puo'  certamente  ritenersi  illegittimo   l'aver
 menzionato  profili professionali esistenti all'epoca cui la norma si
 riferisce.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'articolo unico, primo, secondo e quarto comma, della legge della
 Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, recante "Disposizioni
 integrative  della  legge  regionale  30  luglio  1990,  n.  34   per
 l'inquadramento  nei  ruoli  nominativi  del  personale  dei  servizi
 psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre
 1978, n. 833  e  della  legge  regionale  20  giugno  1980,  n.  72",
 sollevate,   in   riferimento   all'art.  117,  ultimo  comma,  della
 Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
 ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0583