MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1994 

  Esenzione  dal  pagamento  del  diritto  fisso  per gli autoveicoli
adibiti al trasporto di merci importati temporaneamente da  Cipro  ed
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.
(GU n.121 del 26-5-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  2  della  legge  28 dicembre 1959, n. 1146, il quale
prevede  che  possono  essre  concesse  riduzioni  ed  esenzioni  dal
pagamento  del  diritto  fisso,  istituito  con la legge medesima, in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni
internazionali oppure quando  sussista  reciprocita'  di  trattamento
tributario o per esigenze dei traffici;
  Visto  l'art.  10  della  legge  4  agosto  1984,  n.  467,  che ha
modificato gli importi del diritto fisso di cui al comma precedente;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti
al trasporto internazionale di  cose,  importati  temporaneamente  da
Cipro  ed  appartenenti  a  persone  ivi  stabilmente residenti, sono
esentati, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la
legge 28 dicembre 1959, n. 1146.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita'.
  Il presente decreto  entrera'  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 1994
                                          Il Ministro delle finanze
                                                   GALLO
Il Ministro dei trasporti
        COSTA