MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1994 

  Esenzione  dal  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  per  gli
autoveicoli adibiti al trasporto merci importati  temporaneamente  da
Cipro ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.
(GU n.121 del 26-5-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   testo   unico   delle   leggi   in  materia  di  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto l'art. 2 della legge  12  dicembre  1973,  n.  820,  che  da'
facolta'  al  Ministro  delle  finanze  di  concedere l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli  autoveicoli  e
rimorchi   temporaneamente  importati  dall'estero,  quando  sussiste
reciprocita' di trattamento tributario;
                               Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi  adibiti
al   trasporto   di  cose,  importati  temporaneamente  da  Cipro  ed
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono  esentati  dal
pagamento  delle  tasse  automobilistiche,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,  e  successive
modificazioni.
  Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato
alla sussistenza della reciprocita' di trattamento.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il quindicesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 1994
                                                   Il Ministro: GALLO