Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Campi Flegrei" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.121 del 26-5-1994)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per i vini "Campi Flegrei", ha espresso parere positivo al suo accoglimento proponendo, ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 1. La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini "Campi Flegrei" devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche. "Campi Flegrei", bianco: Falanghina 50-70%; Biancolella e/o Coda di volpe da soli o congiuntamente 10-30%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 30%. "Campi Flegrei", rosso: Piedirosso (loc. detto Pere palummo) 50-70%; Aglianico e/o Sciascinoso (loc. detto Olivella) da soli o congiuntamente 10-30%; altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 30%. "Campi Flegrei", Piedirosso o "Pere e palummo": Piedirosso min. 90%; altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 10%. "Campi Flegrei", Falanghina: Falanghina min. 90%; altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Campi Flegrei", nei tipi bianco, rosso, Piedirosso e Falanghina, comprende l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, in provincia di Napoli, e parte di quelli di Marano e di Napoli. Precisamente: la zona di produzione confina ad ovest con il mar Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli a nord con i comuni di Giugliano, Villaricca, e la parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (localita' Licola) si percorre il limite del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana; poi ci si immette su via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa e via S. Rocco; si entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via S. Rocco prima e via S. Maria a Cubito poi; si entra nel comune di Napoli e si percorre via S. Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragolara, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliarello, via L. Bianchi, via G. Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via A. Manzoni, via Boccaccio, via Marechiaro fino ad arrivare nel mar Tirreno, golfo di Napoli localita' Marechiaro. Verso sud la zona e' delimitata dal mar Tirreno. Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 chilometri dal comune di Monte di Procida e' situata l'isola di Procida, amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a D.O.C. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione; sono eslcusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa e "puteolana", e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovra' essere la controspalliera e densita' di impianto non dovra' essere inferiore a 2000 viti per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Campi Flegrei" non deve essere superiore a q.li 100 per i tipi rosso e Piedirosso e q.li 120 per il tipo bianco e Falanghina. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attaverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro diverso da quello fissato dal presente disciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge n. 164 del 1992, dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 per cento per il tipo bianco, del 10,50 per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso, del 9,50 per cento per il tipo spumante. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve; e' altresi' consentito, su richiesta degli interessati, da presentarsi al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere della regione Campania, che dette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Napoli, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate dimostrino di aver vinificato e/o elaborato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare stesso, ed aver tradizionalmente utilizzato per gli stessi la denominazione "Campi Flegrei". Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Campi Flegrei" non deve essere superiore al 70%. Il vino a denominazione d'origine controllata Campi Flegrei "Piedirosso" o "Pere e palummo", ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale dell'11,00 per cento ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12 per cento, dopo un periodo di invecchiamento di due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la specificazione "riserva". La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" - rosso puo' essere utilizzato per designare il vino "novello", ottenuto con uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei vini novelli. La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" - Piedirosso, o Pere e palummo, puo' essere utilizzata per designare il tipo "passito", ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento. Nella preparazione si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4; la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 45%. E' escluso, per il solo tipo passito, qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o impiego di mosti o di vini che siano oggetto di concentrazione. La denominazione di origine controllata "Campii Flegrei" Falanghina puo' essere utilizzata per designare il vino "spumante" ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona delimitata nel precedente art. 3. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondenre alle seguenti caratteristiche: "Campi Flegrei", bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, delicato; sapore: fresco, secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. "Campi Flegrei", rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Campi Flegrei", Piedirosso o Pere e palummo: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco neto minimo: 18 per mille. "Campi Flegrei", Falanghina: colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco neto minimo: 15 per mille. "Campi Flegrei", piedirosso passito: colore: rosso granato piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, caratteristico; sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 per cento, di cui: per il tipo dolce, almeno 12% svolto ed un minimo da svolgere di 5%; per il tipo secco, almeno 14% svolto ed un minimo da svolgere di 3%; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 26 per mille. "Campi Flegrei", Falanghina spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno carico; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' facolta' del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto secco netto minimo. Art. 7. Per i tipi Campi Flegri "Piedirosso", o "Pere e palummo" Riserva e Passito, sono ammessi per l'immisione al consumo, solo contenitori in vetro di capacita' non superiore a 0,75 litri. E' vietato usare assieme alla denominazione "Campi Flegrei" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Campi Flegrei" deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle uve.