MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche
   dei   vini   relativo   alla  richiesta  di  riconoscimento  della
   denominazione di origine controllata per i vini "Campi Flegrei"  e
   proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.121 del 26-5-1994)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione  d'origine  controllata  per i vini "Campi Flegrei", ha
espresso parere positivo al  suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini
della  emanazione  del relativo decreto ministeriale, il disciplinare
di produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati   al   Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Direzione   generale   delle   politiche   agricole   e
agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
                               Art. 1.
 
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Campi  Flegrei"  e'
riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
                               Art. 2.
 
   I  vini  "Campi  Flegrei"  devono  essere  ottenuti esclusivamente
mediante vinificazione delle uve prodotte nella  zona  di  produzione
delimitata  nel  successivo  art.  3  e  provenienti  da vigneti che,
nell'ambito   aziendale,    abbiano    le    seguenti    composizioni
ampelografiche.
  "Campi Flegrei", bianco:
    Falanghina 50-70%;
    Biancolella e/o Coda di volpe da soli o congiuntamente 10-30%;
    altri  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 30%.
  "Campi Flegrei", rosso:
    Piedirosso (loc. detto Pere palummo) 50-70%;
    Aglianico  e/o  Sciascinoso  (loc.  detto  Olivella)  da  soli  o
congiuntamente 10-30%;
    altri   vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  autorizzati  e/o
raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 30%.
  "Campi Flegrei", Piedirosso o "Pere  e palummo":
    Piedirosso min. 90%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici  autorizzati   e/o
raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 10%.
  "Campi Flegrei", Falanghina:
    Falanghina min. 90%;
    altri  vitigni  a  bacca  bianca  non  aromatici  autorizzati e/o
raccomandati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 10%.
 
                               Art. 3.
 
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
a  denominazione  di  origine  controllata  "Campi Flegrei", nei tipi
bianco, rosso, Piedirosso e Falanghina, comprende l'intero territorio
dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, in
provincia di Napoli, e parte di quelli di Marano e di Napoli.
   Precisamente: la zona di produzione confina ad ovest  con  il  mar
Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli a nord
con  i  comuni  di Giugliano, Villaricca, e la parte non compresa dei
comuni di Marano e Napoli.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar  Tirreno
(localita'  Licola)  si  percorre  il  limite  del comune di Pozzuoli
(confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di  Quarto
che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;
    poi  ci  si  immette su via Campana, in direzione Marano, fino al
quadrivio tra questa e via S. Rocco; si entra quindi  nel  comune  di
Marano  avendo come limite via S. Rocco prima e via S. Maria a Cubito
poi; si entra nel comune di Napoli e  si  percorre  via  S.  Maria  a
Cubito  per  poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa
Fragolara, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliarello, via L.
Bianchi, via G. Iannelli,  via  della  Pigna,  via  Giustiniano,  via
Piave,  corso  Europa,  via A. Manzoni, via Boccaccio, via Marechiaro
fino  ad  arrivare  nel  mar  Tirreno,  golfo  di  Napoli   localita'
Marechiaro.
   Verso sud la zona e' delimitata dal mar Tirreno.
   Isolata  nel mar Tirreno, a circa 4 chilometri dal comune di Monte
di Procida e' situata l'isola di Procida,  amministrativamente  unico
comune ed interamente compresa nella zona a D.O.C.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini devono essere quelle tradizionali  della  zona  e
comunque  atte  a  conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di  buona
esposizione;  sono  eslcusi  i  terreni  di  fondovalle  umidi  e non
sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme di  allevamento,  a  controspalliera
bassa  e  "puteolana",  e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovra'
essere la controspalliera e densita' di impianto  non  dovra'  essere
inferiore a 2000 viti per ettaro.
  La   resa   massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini  "Campi  Flegrei"  non  deve
essere  superiore a q.li 100 per i tipi rosso e Piedirosso e q.li 120
per il tipo bianco e Falanghina.
   Fermo restando il limite  massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro  di  vigneto  in  coltura promiscua dovra' essere calcolata in
rapporto alla superficie effettivamente vitata.
   A  tali  limiti,  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere  riportata,  attaverso  un'accurata  cernita
delle  uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi
sopra stabiliti.
   La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e  di  mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro diverso da quello fissato  dal  presente  disciplinare  ai
sensi  dell'art.  10  della  legge n. 164 del 1992, dandone immediata
comunicazione al Ministero per  le  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
d'origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 per cento per il
tipo bianco, del 10,50 per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso, del
9,50 per cento per il tipo spumante.
 
                               Art. 5.
 
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'ambito della  zona  di  produzione  delle  uve,  delimitata  nel
precedente art. 3.
   Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella  zona  di
produzione  delle  uve;  e'  altresi'  consentito, su richiesta degli
interessati, da presentarsi al Ministero  per  le  risorse  agricole,
alimentari e forestali, sentito il parere della regione Campania, che
dette   operazioni  siano  effettuate  in  stabilimenti  situati  nel
territorio della provincia di  Napoli,  a  condizione  che  in  detti
stabilimenti  le  ditte interessate dimostrino di aver vinificato e/o
elaborato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare  di
produzione,  vini  del  tipo  di  quelli  regolamentati  nel presente
disciplinare stesso, ed  aver  tradizionalmente  utilizzato  per  gli
stessi la denominazione "Campi Flegrei".
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Campi
Flegrei" non deve essere superiore al 70%.
   Il  vino  a  denominazione  d'origine  controllata  Campi  Flegrei
"Piedirosso" o "Pere e palummo", ottenuto da uve  che  assicurino  un
titolo  alcolometrico  volumico totale minimo naturale dell'11,00 per
cento ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo
non inferiore al 12 per cento, dopo un periodo di  invecchiamento  di
due  anni  a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle
uve, puo' portare in etichetta la specificazione "riserva".
   La denominazione di origine controllata "Campi  Flegrei"  -  rosso
puo'  essere utilizzato per designare il vino "novello", ottenuto con
uve che rispondano alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente  disciplinare  di  produzione  in  ottemperanza alle vigenti
norme per la preparazione dei vini novelli.
   La   denominazione   di  origine  controllata  "Campi  Flegrei"  -
Piedirosso, o Pere e palummo, puo' essere utilizzata per designare il
tipo "passito", ottenuto dalle uve di cui  all'art.  2  del  presente
disciplinare, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la
raccolta, al conveniente appassimento.
   Nella  preparazione  si  applicano  le  disposizioni  previste nel
precedente art. 4; la resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non
deve essere superiore al 45%.
   E' escluso, per il solo  tipo  passito,  qualsiasi  aumento  della
gradazione  alcolica  complessiva mediante concentrazione del mosto o
del vino  o  impiego  di  mosti  o  di  vini  che  siano  oggetto  di
concentrazione.
   La   denominazione   di   origine   controllata  "Campii  Flegrei"
Falanghina puo' essere utilizzata per designare  il  vino  "spumante"
ottenuto  con  mosti  o  vini  che  rispondano  alle condizioni ed ai
requisiti previsti dal presente disciplinare,  a  condizione  che  le
operazioni  di  elaborazione  di detti mosti o vini per la produzione
dello spumante siano effettuate in stabilimenti  situati  nell'ambito
della zona delimitata nel precedente art. 3.
 
                               Art. 6.
 
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Campi Flegrei"
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondenre alle seguenti
caratteristiche:
  "Campi Flegrei", bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, delicato;
    sapore: fresco, secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  "Campi Flegrei", rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  "Campi Flegrei", Piedirosso o Pere e palummo:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco neto minimo: 18 per mille.
   "Campi Flegrei", Falanghina:
    colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco neto minimo: 15 per mille.
   "Campi Flegrei", piedirosso passito:
    colore: rosso granato piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, intenso, caratteristico;
    sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 per cento,
di cui:
     per il tipo dolce, almeno 12% svolto ed un minimo da svolgere di
5%;
     per il tipo secco, almeno 14% svolto ed un minimo da svolgere di
3%;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 26 per mille.
  "Campi Flegrei", Falanghina spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno carico;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  per le risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare i  limiti  sopra  indicati
per acidita' totale ed estratto secco netto minimo.
 
                               Art. 7.
 
   Per i tipi Campi Flegri "Piedirosso", o "Pere e palummo" Riserva e
Passito, sono ammessi per l'immisione al consumo, solo contenitori in
vetro di capacita' non superiore a 0,75 litri.
   E'  vietato  usare  assieme  alla  denominazione  "Campi  Flegrei"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  dal
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi,  tenute  e
fattorie   incluse   nella   zona   di   produzione   e  dalle  quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  il vino "Campi
Flegrei" deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle
uve.