Interpretazione autentica degli articoli 9 e 9-bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, e successive modificazioni.(GU n.21 del 28-5-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo. 2. Il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9- bis della legge regionale 10 maggio 1983, n. 26, introdotto dall'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve intendersi esistente se posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia di nuova formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 7 gennaio 1994. CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 novembre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30 dicembre 1993.