REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 2 

  Interpretazione autentica degli articoli  9  e  9-bis  della  legge
regionale 10 maggio 1983, n. 26, e successive modificazioni.
(GU n.21 del 28-5-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Il requisito di cui alla lettera b)  dell'art.  9  della  legge
regionale  10  maggio  1983, n. 26, come sostituito dall'art. 4 della
legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve  intendersi  esistente  se
posseduto  da  almeno  uno  dei  due  componenti  la  coppia di nuova
formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.
   2. Il requisito di cui alla lettera  b)  dell'art.  9-  bis  della
legge  regionale  10 maggio 1983, n. 26, introdotto dall'art. 4 della
legge regionale 10 marzo 1986, n. 10, deve  intendersi  esistente  se
posseduto  da  almeno  uno  dei  due  componenti  la  coppia di nuova
formazione di cui al terzo comma del medesimo articolo.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetta di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
   Firenze, 7 gennaio 1994.
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  30
novembre  1993  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30
dicembre 1993.