Modificazione alla legge regionale n. 33/77 "Norme per il rilascio di fideiussione da parte della Regione Toscana a garanzia di operazioni di credito agrario.(GU n.21 del 28-5-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: La Legge Regionale n. 33/1977 e' cosi' modificata: dopo il 1 comma dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: 2. Tuttavia prima od in corso dell'esperimento delle azioni esecutive per la riscossione coattiva promosse dagli Istituti di Credito nei confronti dei mutuatari inadempienti, la Giunta regionale, qualora si individuino condizioni di minore onere puo' effettuare transazioni con: a) gli Istituti di credito che hanno presentato richiesta di rimborso al "Fondo"; b) il debitore principale; c) i terzi che abbiano richiesto di surrogarsi in tutto od in parte al debitore principale o di subentrare nei mutui oggetto di inadempienza. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1949 C.C. per le transazioni di cui al punto a), del precedente comma, la Regione puo' autorizzare gli Istituti di credito al proseguire le azioni per il recupero del credito assistito dalle garanzie e dai privilegi spettanti alla Regione stessa. 4. La Giunta Regionale provvede, di volta in volta, ad informare il Consiglio regionale sui provvedimenti di transazioni adottati. 5. qualora si ravvisino condizioni di minore onere o comunque venga ritenuto utile per la situazione socio-economica dell'azienda e del territorio, la Giunta Regionale puo' autorizzare la rimozione del vincolo di indivisibilita' pubblicato a favore della Regione, allo scopo di consentire la vendita di beni acquisiti con i benefici della proprieta' contadina. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. 12 gennaio 1994 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 7 dicembre 1993 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 10 gennaio 994.