REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 5 

  Modificazione  alla legge regionale n. 33/77 "Norme per il rilascio
di  fideiussione  da  parte  della  Regione  Toscana  a  garanzia  di
operazioni di credito agrario.
(GU n.21 del 28-5-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
   La Legge Regionale n. 33/1977 e' cosi' modificata:
    dopo il 1 comma dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
   2. Tuttavia  prima  od  in  corso  dell'esperimento  delle  azioni
esecutive  per  la  riscossione  coattiva  promosse dagli Istituti di
Credito  nei  confronti  dei  mutuatari   inadempienti,   la   Giunta
regionale,  qualora  si  individuino  condizioni di minore onere puo'
effettuare transazioni con:
     a)  gli  Istituti  di  credito che hanno presentato richiesta di
rimborso al "Fondo";
     b) il debitore principale;
     c) i terzi che abbiano richiesto di surrogarsi in  tutto  od  in
parte  al  debitore  principale  o di subentrare nei mutui oggetto di
inadempienza.
   3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1949 C.C.  per  le
transazioni di cui al punto a), del precedente comma, la Regione puo'
autorizzare  gli  Istituti  di credito al proseguire le azioni per il
recupero  del  credito  assistito  dalle  garanzie  e  dai  privilegi
spettanti alla Regione stessa.
   4.  La  Giunta Regionale provvede, di volta in volta, ad informare
il Consiglio regionale sui provvedimenti di transazioni adottati.
   5. qualora si ravvisino condizioni  di  minore  onere  o  comunque
venga ritenuto utile per la situazione socio-economica dell'azienda e
del territorio, la Giunta Regionale puo' autorizzare la rimozione del
vincolo  di  indivisibilita'  pubblicato a favore della Regione, allo
scopo di consentire la vendita di beni acquisiti con i benefici della
proprieta' contadina.
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    12 gennaio 1994
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  il  7
dicembre  1993  ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 10
gennaio 994.