N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994
N. 307 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Filippone Vincenzo contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzine economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzione proporzionale ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.23 del 1-6-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 832/1991 proposto da Filippone Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Spano', presso il quale e' elettivamente domiciliato in Genova, via Domenico Fiasella, 16/18, contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, e la direzione compartimentale p.t. di Genova, in persona del direttore pro-tempore, domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso l'Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende per legge, per ottenere la dichiarazione di illegittimita' del silenzio seguito ad istanza e formale diffida volte a conseguire il ripristino dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 336/1970, estesa al personale p.t. con legge 12 febbraio 1974, n. 27, e comunque l'accertamento del diritto a tali benefici; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione p.t.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Uditi alla pubblica udienza del 13 gennaio 1994 (relatore il consigliere Balba) l'avv. Spano' per il ricorrente e l'avv. dello Stato Carmine Guerra per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F A T T O Con ricorso notificato il 24 aprile 1991 e depositato il 23 maggio successivo, Vincenzo Filippone, dipendente dell'amministrazione p.t., adiva questo tribunale chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimita' del silenzio serbato dalla p.a. sulla sua istanza e formale diffida in ordine al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336/1970 e che venisse accertato il suo diritto a vedersi attribuiti retroattivamente tali benefici (nella specie la valutazione aggiuntiva convenzionale di due anni ai fini della progressione economica). Deduceva il ricorrente l'illegittimita' del comportamento dell'amministrazione p.t. nel non provvedere sull'istanza da lui presentata e prospettava inoltre i seguenti motivi: 1. - Violazione di legge, mancata e/o errata applicazione dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui alla legge n. 336/1970, gia' attribuiti al ricorrente, sono stati poi riassorbiti in sede di nuovo inquadramento dei dipendenti p.t.: dalla nuova disciplina giuridica non era in realta' desumibile alcuna abrogazione dei miglioramenti economici sopradetti, stante la nuova anzianita' di servizio da riconoscersi a carattere generale e definitivo. 2. - Violazione di legge per errata applicazione del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, della legge 20 novembre 1982, n. 869, del d.P.R. 5 gennaio 1982, n. 23, del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, ed ulteriori accordi di lavoro, nonche' di ogni atto normativo presupposto connesso e conseguente al d.P.R. n. 310/1981. L'art. 2 del d.P.R. n. 310/1981 prevede che l'inquadramento ai livelli stipendiali va effettuato sulla base degli anni di servizio effettivo prestato, dunque con il computo dell'intera anzianita' di servizio gia' riconosciuta. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame, ritenendolo infondato. All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione. D I R I T T O La domanda del ricorrente, orfano di guerra, dovrebbe essere accolta, in quanto, secondo un ormai concorde e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sezione sesta, 13 febbraio 1993, nn. da 144 e 157), l'anzianita' di servizio attribuita agli ex combattenti ed assimilati dall'art. 1 della legge n. 336/1970, non differisce da quella che deriva dal servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua validita' anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti per effetto di inquadramenti di nuovi livelli stipendiali in base all'anzianita' pregressa, in attuazione degli accordi nazionali di lavoro. Nelle more del processo il legislatore, con l'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha pero' statuito che l'art. 1 della legge n. 336/1970 deve essere interpretato "nel senso che .. non si procede al computo delle maggiori anzianita' .. in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale", disponendo inoltre il riassorbimento dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento. Ritiene il collegio che sia da sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine al citato art. 4, quinto comma, della legge n. 498/1992 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, osservando che esso non e' sostenuto da alcun valido presupposto - incertezze interpretative dell'art. 1 della legga n. 336/1970 - e che in realta' il suo scopo e' quello di abrogare con effetto retroattivo per ragioni di finanza pubblica il beneficio dell'anzianita' previsto a favore degli ex combattenti o assimilati, determinando una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti che gia' godono di maggiori trattamenti. Ne' la disparita' di trattamento potrebbe essere sanata dal previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento perche' la situazione di uguaglianza potrebbe prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza cosi' incerta da perpetuare di fatto la disparita'. Sulla rilevanza della questione ai fini del presente giudizio non appare prospettabile alcun dubbio. Per le ragioni suesposte deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 gennaio 1994. Il presidente estensore: BALBA Il consigliere: VIGOTTI Il primo referendario: PUPILELLA 94C0592