N. 307 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994

                                N. 307
 Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  1994 dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto  da  Filippone  Vincenzo
 contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra
 Impiego  pubblico  - Benefici combattentistici - Interpretazione, con
 la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n.   336,
 che   ha   previsto   detti   benefici,  nel  senso  (difforme  dalla
 interpretazione della giurisprudenza) che non si debba  procedere  al
 computo  della  maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di
 successiva  ricostruzine  economica  prevista  da   disposizioni   di
 carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti
 o  in  godimento  siano  conservati  ad  personam  e  debbano  essere
 riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo
 della lesione  del  principio  della  salvezza  dei  diritti  quesiti
 nonche'  sul principio della retribuzione proporzionale ed adeguata -
 Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.  39/1993.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  832/1991
 proposto  da  Filippone  Vincenzo,  rappresentato  e difeso dall'avv.
 Maurizio Spano', presso il  quale  e'  elettivamente  domiciliato  in
 Genova, via Domenico Fiasella, 16/18, contro il Ministero delle poste
 e  telecomunicazioni,  in  persona  del  Ministro  in  carica,  e  la
 direzione compartimentale p.t. di Genova, in  persona  del  direttore
 pro-tempore,  domiciliati  in  Genova,  viale  Brigate Partigiane, 2,
 presso l'Avvocatura dello Stato che  li  rappresenta  e  difende  per
 legge,  per  ottenere la dichiarazione di illegittimita' del silenzio
 seguito ad istanza e formale diffida volte a conseguire il ripristino
 dei benefici di cui all'art. 1 della legge  n.  336/1970,  estesa  al
 personale  p.t.  con  legge  12  febbraio  1974,  n.  27,  e comunque
 l'accertamento del diritto a tali benefici;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 p.t.;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Uditi alla pubblica udienza  del  13  gennaio  1994  (relatore  il
 consigliere  Balba)  l'avv.  Spano'  per il ricorrente e l'avv. dello
 Stato Carmine Guerra per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il 24 aprile 1991 e depositato il 23 maggio
 successivo, Vincenzo Filippone, dipendente dell'amministrazione p.t.,
 adiva   questo   tribunale   chiedendo   che    venisse    dichiarata
 l'illegittimita'  del silenzio serbato dalla p.a. sulla sua istanza e
 formale diffida in ordine al riconoscimento dei benefici di cui  alla
 legge  n.  336/1970  e che venisse accertato il suo diritto a vedersi
 attribuiti  retroattivamente   tali   benefici   (nella   specie   la
 valutazione  aggiuntiva  convenzionale  di  due  anni  ai  fini della
 progressione economica).
    Deduceva  il   ricorrente   l'illegittimita'   del   comportamento
 dell'amministrazione  p.t.  nel  non  provvedere  sull'istanza da lui
 presentata e prospettava inoltre i seguenti motivi:
    1.  -  Violazione  di  legge,  mancata  e/o  errata   applicazione
 dell'art.  1  della  legge  24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui
 alla legge n. 336/1970, gia' attribuiti al ricorrente, sono stati poi
 riassorbiti in sede di nuovo inquadramento dei dipendenti p.t.: dalla
 nuova disciplina giuridica  non  era  in  realta'  desumibile  alcuna
 abrogazione  dei  miglioramenti economici sopradetti, stante la nuova
 anzianita'  di  servizio  da  riconoscersi  a  carattere  generale  e
 definitivo.
    2.  -  Violazione  di  legge  per errata applicazione del d.P.R. 9
 giugno 1981, n. 310, della legge 20 novembre 1982, n. 869, del d.P.R.
 5 gennaio 1982, n.  23,  del  d.P.R.  25  giugno  1983,  n.  344,  ed
 ulteriori   accordi   di  lavoro,  nonche'  di  ogni  atto  normativo
 presupposto connesso e conseguente al d.P.R. n. 310/1981.
    L'art.  2  del  d.P.R.  n. 310/1981 prevede che l'inquadramento ai
 livelli stipendiali va effettuato sulla base degli anni  di  servizio
 effettivo  prestato,  dunque con il computo dell'intera anzianita' di
 servizio gia' riconosciuta.
    Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte  le
 spese di causa.
    Si  e'  costituita  in giudizio l'amministrazione intimata, che ha
 chiesto la reiezione del gravame, ritenendolo infondato.
    All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
                             D I R I T T O
    La domanda del  ricorrente,  orfano  di  guerra,  dovrebbe  essere
 accolta,   in   quanto,  secondo  un  ormai  concorde  e  consolidato
 orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo  Consiglio  di  Stato,
 Sezione  sesta,  13 febbraio 1993, nn. da 144 e 157), l'anzianita' di
 servizio attribuita agli ex combattenti  ed  assimilati  dall'art.  1
 della  legge  n.  336/1970,  non  differisce da quella che deriva dal
 servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua  validita'
 anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti
 per  effetto  di  inquadramenti  di nuovi livelli stipendiali in base
 all'anzianita' pregressa, in attuazione degli  accordi  nazionali  di
 lavoro.
    Nelle  more  del  processo  il  legislatore,  con l'art. 4, quinto
 comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha  pero'  statuito  che
 l'art.  1 della legge n. 336/1970 deve essere interpretato "nel senso
 che .. non si procede al computo delle maggiori anzianita' .. in sede
 di successiva ricostruzione economica  prevista  da  disposizioni  di
 carattere   generale",   disponendo  inoltre  il  riassorbimento  dei
 maggiori trattamenti spettanti o in godimento.
    Ritiene il collegio che sia da sollevare questione di legittimita'
 costituzionale in ordine al citato art. 4, quinto comma, della  legge
 n.  498/1992  in  relazione  agli  artt.  3  e 36 della Costituzione,
 osservando che esso non e' sostenuto da alcun  valido  presupposto  -
 incertezze interpretative dell'art. 1 della legga n. 336/1970 - e che
 in realta' il suo scopo e' quello di abrogare con effetto retroattivo
 per ragioni di finanza pubblica il beneficio dell'anzianita' previsto
 a   favore  degli  ex  combattenti  o  assimilati,  determinando  una
 ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai  dipendenti  che
 gia' godono di maggiori trattamenti. Ne' la disparita' di trattamento
 potrebbe  essere  sanata  dal  previsto  riassorbimento  dei maggiori
 trattamenti  in  godimento  perche'  la  situazione  di   uguaglianza
 potrebbe  prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza cosi' incerta
 da perpetuare di fatto la disparita'.
    Sulla rilevanza della questione ai fini del presente giudizio  non
 appare prospettabile alcun dubbio.
    Per  le ragioni suesposte deve essere disposta la remissione degli
 atti alla Corte costituzionale  e  la  sospensione  del  giudizio  in
 corso.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  quinto  comma, della legge 23 dicembre
 1992, n. 498;
    Sospende il giudizio e ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella camera di consiglio del 13 gennaio
 1994.
                    Il presidente estensore: BALBA
    Il consigliere: VIGOTTI
                                      Il primo referendario: PUPILELLA
 94C0592