N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1993- 12 maggio 1994

                                N. 309
 Ordinanza  emessa  il  24   giugno   1993   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  12  maggio 1994) dalla pretura di Torino, sezione
 distaccata di Chieri, nel procedimento penale  a  carico  di  Arienti
 Renato
 Regione  Piemonte - Inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature
 - Previsione con legge regionale, di limiti di accettabilita'  (degli
 scarichi)  diversi  e  piu'  permissivi  di  quelli  stabiliti  dalla
 normativa  statale  -  Conseguente   esclusione   dall'ambito   delle
 fattispecie  penalmente  rilevanti per la normativa statale - Mancato
 adeguamento della normativa di attuazione regionale alle prescrizioni
 legislative statali - Travalicamento  della  competenza  regionale  -
 Violazione della riserva di legge statale in materia penale.
 (Legge  regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 4, lett. b), 10,
 lett. b), e 22).
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                              IL PRETORE
   Rilevato che la  difesa  ha  sollevato  nel  presente  procedimento
 penale  n.  21070/93  r.g.  a  carico di Arienti Renato, imputato del
 reato ex art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 10,
 lett. b), 4, lett. b), e 22 della legge  regionale  del  Piemonte  26
 marzo  1990,  n.  13,  per  violazione degli artt. 117, 25 e 3, della
 Carta fondamentale, nella parte in cui sottrae alla sezione penale ex
 art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 uno  scarico  in  acque
 superficiali  di  reflui  di  collettore  fognario eccedenti i limiti
 massimi previsti dalla tabella A allegata alla legge n.  319/1976  ma
 rientrante  in quelli, meno rigorosi, previsti dalle tabelle allegate
 alla cennata legge regionale;
    Rilevato altresi' che il risultato delle  analisi  effettuate  sul
 campione  delle acque di scarico del depuratore del comune di Pecetto
 Torinese prelevato dal servizio di igiene pubblica ha  evidenziato  -
 come  emer so a dibattimento - un effettivo supero dei limiti massimi
 di cui alla tabella A allegata alla legge n.  319/1976  relativamente
 al   parametro   azoto  ammoniacale  rientrando  peraltro  il  valore
 accertato nei limti massimi fissati con la tabella 2.IV allegata alla
 legge regionale piu' volte citata;
    Vista l'ordinanza 26 novembre 1992  di  quest'ufficio,  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  31  marzo  1993, n. 14, nonche' quella 18
 marzo 1993 del pretore di Torino, sede circondariale, in procedimento
 n. 1374/1993 e quella 18 agosto 1992  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Reggio Emilia, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1992, n. 47, prima serie speciale,  in
 materia analoga;
                             O S S E R V A
    La  questione  sollevata  dalla  difesa  appare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata.
    La legge n. 319/1976,  con  successive  modifiche,  ha  introdotto
 nell'ordinamento  -  come  palesata dal tenore dei suoi art. 1, 2, 9,
 primo e ultimo comma, e 21 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza
 della Corte regolatrice (Cassazione, sezioni unite, 31 maggio  1991),
 una  disciplina  generale degli scarichi estesa a tutto il territorio
 nazionale e a qualsiasi tipo di scarico nonche' fondata, da un  lato,
 sull'obbligo  di  autorizzazione  per ogni scarico, eccetto quelli da
 insediamenti civili in pubblica fognatura e  quelli  preesistenti  al
 maggio  1976  da  insediamenti  civili  non  recapitanti  in pubblica
 fognatura; dall'altro sulla osservanza per tutti (fatta eccezione per
 i soli scarichi civili in fognatura) dei limiti di accettabilita'  di
 cui alle tabelle A e C allegate alla legge n. 319/1976.
    Ha  poi  previsto,  la legge stessa, agli artt. 14, secondo comma,
 seconda parte, e 4, primo comma, lett. a), un intervento  legislativo
 regionale  sulla  regolamentazione  di dettaglio degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili  non  recapitanti  in
 pubbliche fognature.
    Trattasi  peraltro  di  potesta'  legislativa di mera attuazione e
 integrazione della legislazione statale non rientrando la tutela  dei
 corpi  recettori  e  delle acque superficiali tra le materie elencate
 nell'art. 117, primo comma, della Costituzione e oggetto di  potesta'
 legislativa "concorrente" o "ripartita" delle regioni.
    Del  resto,  la  legge  n.  319/1976  non ha dettato meri principi
 generali ma ha introdotto una disciplina variegata  e  immediatamente
 cogente in ambito nazionale.
    La  successiva  legislazione regionale doveva informarsi dunque ai
 limiti massimi  tabellari  sanciti  con  la  legge  statale,  la  cui
 osservanza costituisce principio fondamentale in materia.
    Tale  conclusione  e'  stata  fatta  propria  dalla  stessa  Corte
 regiolatrice con sentenza n. 20/2-2 aprile 1990, Armuzzi, secondo cui
 le regioni possono prevedere  solo  un  abbassamento  dei  limiti  di
 accettabilita'  dei  reflui e non anche un innalzamento oltre i tetti
 indicati dalla legge penale.
    Si veda, anche  (Cassazione,  sezioni  unite,  12  febbraio  1993,
 Tognetti).
    Orbene,  la legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, non
 si e' conformata a tale principio poiche' le  tabelle  allegate  alla
 medesima  legge  prevedono  per  alcuni  parametri,  tra  cui  quello
 relativo all'azoto  ammoniacale  il  cui  supero  forma  oggetto  del
 presente  giudizio,  limiti  meno  rigorosi  di  quelli  della  legge
 statale.
    In  particolare, mentre il limite massimo previsto dalla tabella A
 allegata alla legge n. 319/1976 e' pari a mg/l  15  relativamente  al
 parametro azoto ammoniacale, quello previsto dalla legge regionale n.
 13/1990  (tabella  2.IV applicabile nel comune di Pecetto Torinese, e
 pari a mg/l 60.
    La cennata normativa regionale (artt. 4, lett. b), e 10, lett.  b)
 della l.r. n. 13/1990) sembra dunque porsi in contrasto con gli artt.
 25,   secondo  comma,  e  117,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 rappresentando esercizio di una potesta' legislativa che alla Regione
 non competeva in quanto modificativa dei principi fondamentali  della
 legislazione  statale  e  incidente  nella sfera sanzionatoria penale
 parimenti riservata allo Stato con violazione inoltre - almeno  sotto
 il  profilo  concreto - del principio di eguaglianza conseguendone di
 fatto  discipline  penali   differenziate   rispetto   al   rimanente
 territorio  nazionale  e  alla  generalita'  dei consociati rimanendo
 vulnerato il disposto dell'art. 3 della Carta fondamentale.
    Si osserva che l'art. 22 della legge regionale richiama, in  punto
 sanzione, gli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 319/1976.
    Trattasi  peraltro  di  richiamo  per  un  verso  pleonastico,  se
 riferito a fattispecie identicamente disciplinate dalla legge statale
 e  regionale,  per  altro  verso  integrante   comunque   illegittima
 ingerenza  della  legislazione  regionale  nella sfera riservata alla
 potesta' punitiva dello Stato, ingerenza estrinsecabile vuoi  con  la
 sottrazione  totale o parziale, di talune fattispecie al rigore della
 sanzione penale in virtu' dei precetti piu'  tolleranti  della  legge
 regionale,   vuoi   con   l'assoggettamento   a  sanzione  penale  di
 fattispecie non sanzionate (o sanzionate  diversamente)  dalla  legge
 statale vuoi, infine, con la mera previsione di sanzioni penali.
   In    ordine    alla   rilevanza   della   dedotta   questione   di
 costituzionalita' basti ricordare che le risultanze della istruttoria
 sinora esperita hanno suffragato  gli  estremi  obiettivi  del  reato
 contravvenzionale  contestato  e  in  particolare  l'effettuazione di
 scarichi del collettore fognario di Pecetto Torinese  (qualificabile,
 per  la  portata,  nella  categoria  b  di cui all'art. 4 della legge
 regionale n. 13/1990) eccedenti i limiti di cui alla tabella A  della
 legge  n.  319/1976  relativamente  al  parametro "azoto ammoniacale"
 nonche' la riconducibilita' di tali scarichi all'imputato (o,  quanto
 meno,  anche  all'imputato)  quale responsabile della ditta all'epoca
 incaricata della costruzione e manutenzione del  depuratore  comunale
 della  sussumibilita'  della  condotta contestata nella previsione ex
 art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 osta peraltro la citata
 normativa regionale che legittima,  per  se',  scarichi  eccedenti  i
 limiti  massimi  tabellari  fissati  con legislazione statale purche'
 rientranti  in  quelli  meno  rigorosi  fatti  propri   dalla   legge
 regionale.
    Questa,  d'altro  canto,  non  puo'  essere disciplina dall'a.g.o.
 occorrendo  specifica  pronuncia  del  giudice  delle  leggi   (Corte
 costituzionale n. 285/1990).
    Da  ultimo  non  giova  addurre  la  possibilita' di una pronuncia
 terminativa che esluda la sussistenza  dell'elemento  soggettivo  del
 reato   poiche'   detta   pronuncia   postula   comunque   l'astratta
 configurabilita' dell'illecito in esame.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 10,
 lett. b), 4 lett. b), e 22 della  legge  regionale  del  Piemonte  26
 marzo  1990,  n.  13,  in  relazione  agli  artt.  3,  25 e 117 della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  al  Presidente
 della  giunta regionale del Piemonte e comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento e al presidente del consiglio regionale del
 Piemonte.
      Chieri, addi' 24 giugno 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 94C0594