MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 aprile 1994, n. 334 

  Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo
1965  concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
(GU n.129 del 4-6-1994)
 
 Vigente al: 19-6-1994  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile
1965, concernente la disciplina  degli  additivi  chimici  consentiti
nella  preparazione  e per la conservazione delle sostanze alimentari
modificato da ultimo  con  il  decreto  14  febbraio  1994,  n.  225,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994;
  Ritenuto   di   dover  provvedere  ad  ulteriori  modificazioni  ed
integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965;
  Vista la relazione della  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e per la nutrizione in data 23 giugno 1993;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Visti  gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993;
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge  28  luglio  1993,  n.  300,
anche  ai  prodotti  alimentari  originari  dei  Paesi  EFTA che sono
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  I  del  decreto  ministeriale  31  marzo 1963 e sue
modificazioni e' modificato come segue:
    a) al "Titolo I - A Conservanti", alle voci E 200 acido  sorbico,
E  201  sodio sorbato, E 202 potassio sorbato ed E 203 calcio sorbato
e' aggiunto il  seguente  caso  d'impiego:  "olive  nere  da  tavola,
parzialmente disidratate, 1000 mg/kg";
    b) al "Titolo I - C Antiossidanti":
    -  alla  voce  "E  300 acido-L-ascorbico" e' aggiunto il seguente
caso  d'impiego:  "Frutta  allo  sciroppo,  in  acqua  ed  in  succo,
S.B.T.I.";
    c) al "Titolo II - A Stabilizzanti, addensanti e gelificanti":
    -  alla  voce  "E  401 alginato di sodio" e' inserito il seguente
caso d'impiego: "Prodotti per la guarnizione  di  budini  e  prodotti
dolciari,  S.B.T.I. (l'alginato di sodio puo' essere miscelato con il
15% di E 341 calcio fosfato ed E 339 sodio fosfato)";
    - alla voce "E  422  glicerolo"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego:  "Prodotti  a  base  di  cereali  per  la prima colazione,
S.B.T.I. (calcolato sul prodotto finito)";
    - alla voce "E 461 metilcellulosa" e' inserito il  seguente  caso
d'impiego:  "Preparazioni  alimentari  a base di proteine concentrate
ristrutturate di soia, 20 g/kg";
    d) al "Titolo III - Esaltatori di sapidita'"  alla  voce  "E  300
acido-L-ascorbico"  la  dizione:  "bibite  analcooliche gassate e non
gassate a base di infusi  di  te',  600  mg/l"  e'  sostituita  dalla
seguente: "bibite analcooliche gassate e non gassate a base di infusi
di te', S.B.T.I.".
  2.  Le  disposizioni  riguardanti  il  residuo  di  20  mg/litro di
anidride solforosa nella birra non si applicano alla birra legalmente
prodotta  e/o  commercializzata  in  un  altro  Stato  membro   della
Comunita'   europea   e  a  quelli  originari  dei  Paesi  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
  3. Le disposizioni di cui al "Titolo XIV - Correttori di  acidita'"
riguardanti  l'impiego  di acido acetico non si applicano nel caso di
alimenti nei quali  l'aceto  rappresenta  il  liquido  di  governo  o
contenenti l'aceto nel liquido di governo.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano agli
alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati in un  altro  Stato
membro  della  Comunita'  europea  e  a  quelli  originari  dei Paesi
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 6 aprile 1994
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA
Visto, il Guardasigilli: CONSO