N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 1994

                                 N. 44
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  23  maggio  1994 (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Regione Sicilia - Pesca - Provvidenze per l'acquisto e la gestione di
    uno stabilimento ittico a Lampedusa - Interventi in  favore  della
    cooperazione  - Previsione che le garanzie concesse, entro la data
    di entrata in vigore del d.l. n. 149/1993, convertito in legge n.
    237/1993, da soci e/o amministratori di  cooperative  agricole,  a
    favore  delle cooperative stesse, nei cui confronti siano in corso
    ingiunzioni  o  intimazioni  di  pagamento  per  debiti   scaduti,
    procedure  esecutive  e/o  concorsuali  in dipendenza anche di una
    delle suddette garanzie, sono assunte a carico del bilancio  della
    regione,  con  facolta'  di  rivalsa di quest'ultima nei confronti
    della  cooperativa  debitrice  -  Indebito  accollo  alla  regione
    dell'onere  finanziario  derivante  dalle  pregresse passivita' di
    gestione delle cooperative  agricole  e  giovanili  -  Illegittimo
    ampliamento  della  portata  della  normativa  statale  in materia
    (legge n. 237/1993) -  Ingiustificato  trattamento  di  privilegio
    delle   cooperative   agricole  senza  precisa  indicazione  della
    copertura finanziaria - Incidenza sui principi di imparzialita'  e
    buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 10 maggio 1994, n. 675).
 (Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97).
(GU n.24 del 8-6-1994 )
    L'assemblea  regionale siciliana, nella seduta del 10 maggio 1994,
 ha approvato il disegno di legge n. 675 dal titolo  "Provvidenze  per
 l'acquisto  e  la  gestione  di  uno stabilimento ittico a Lampedusa.
 Interventi in favore della cooperazione", successivamente comuniato a
 questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art.  28  dello
 statuto speciale, il 13 maggio 1994.
    Nel testo del provvedimento legislativo, originariamente destinato
 ad  apportare  una  sostanziale  modifica  all'art.  54  della  legge
 regionale n. 25/1993, concernente il finanziamento per l'acquisto  di
 uno  stabilimento  ittico di Lampedusa, sono stati inseriti nel corso
 del dibattito in  aula  taluni  emendamenti,  che  costituiscono  gli
 attuali  artt.  2,  3  e  4, i quali riguardano settori diversi della
 cooperazione.
    Come si e' avuto modo di porre gia' in evidenza  nel  contesto  di
 altri  recenti ricorsi avverso provvedimenti legislativi regionali la
 disposizione  di  cui  all'art.  2   e'   frutto   di   un'iniziativa
 estemporanea  di  singoli  deputati  senza  che  su di essa sia stata
 predisposta   una   esauriente   istruttoria   da   parte   e   della
 amministrazione  e  delle competenti commissioni (come in via normale
 prevede l'art. 12 dello statuto) le quali hanno  potuto  soltanto  in
 aula esprimere il proprio parere.
    Orbene,  la  norma contenuta nell'art. 2 del disegno di legge, che
 di  seguito  si  trascrive,  da'  adito  a   censure   di   carattere
 costituzionale  sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di
 cui agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.
    "1. - Le garanzie concesse, entro la data di entrata in vigore del
 d.l. 20 maggio 1993, n.  149,  convertito  con  modificazioni  dalla
 legge  19  luglio  1993,  n.  237,  da  soci e/o da amministratori di
 cooperative agricole, a favore  delle  cooperative  stesse,  nei  cui
 confronti  siano  in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per
 debiti scaduti, procedure esecutive  e/o  concorsuali  in  dipendenza
 anche  di  una  delle  suddette  garanzie,  sono assunte a carico del
 bilancio della regione, con facolta' di rivalsa di  quest'ultima  nei
 confronti della cooperativa debitrice.
    2. - Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle
 cooperative  giovanili  costituite a norma della legge 1 giugno 1977,
 n. 285, per i progetti finanziati ai sensi della legge  regionale  18
 agosto 1978, n. 37.
    3.  -  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate
 da istituti di credito e da enti pubblici finanziari.
    4. - Le istanze per godere delle  agevolazioni  di  cui  al  primo
 comma,   dovranno   essere   presentate   dalle   cooperative  o  dai
 fidejussori, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
 presente  legge  all'assessorato  regionale  della  cooperazione, del
 commercio,  dell'artigianato  e  della  pesca,  il   quale   provvede
 all'istruttoria  e  alla definizione della prativa entro i successivi
 centoventi giorni.
    5. - I benefici previsti dai commi precedenti non si estendono  ai
 fidejussori  di  cooperative  agricole  che  hanno  i  requisiti  per
 beneficiare dell'articolo 1-bis del d.l. 20  maggio  1993,  n.  149,
 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237".
    La  regione  siciliana  nel  solco  di  una  tradizione  normativa
 improntata ad assicurare sostegno ed  impulso  alla  Costituzione  ed
 all'attivita' di imprese in forma cooperativa, con la disposizione in
 esame  amplia,  rispetto  alle  preesistenti norme di leggi statali e
 regionali, senza la necessaria  ponderatezza,  l'ambito  del  proprio
 intervento  ponendo  in  pratica  l'onere finanziario derivante dalle
 pregresse  passivita'  di  gestione  delle  cooperative  agricole   e
 giovanili  illimitatamente  a carico delle proprie risorse, in quanto
 non viene indicato, ne' l'ammontare massimo  delle  somme  destinate,
 ne'  il  periodo  entro  il  quale  l'assunzione delle garanzie viene
 dilazionato.
    La norma de qua trae spunto dall'art. 1 della  legge  n.  237/1993
 ove  si  prevede che lo Stato assume a carico del proprio bilancio le
 garanzie concesse, antecedentemente alla data di  entrata  in  vigore
 della  suddetta  disposizione,  dai soci delle cooperative agricole a
 favore delle stesse e previo accertamento dello stato di insolvenza.
    Dall'esame comparato delle due norme emergono ictu oculi i diversi
 intenti e finalita' perseguiti dal legislatore nazionale e da  quello
 siciliano.
    Infatti,  mentre lo Stato assume l'onere di procedere al pagamento
 dei debiti garantiti dai soli soci delle  cooperative  agricole  dopo
 l'accertamento   della   situazione   di   insolvenza  delle  stesse,
 presumibilmente al fine di non gravare sul  sistema  creditizio  gia'
 caratterizzato  da  un alto tasso di sofferenza, la regione siciliana
 amplia categoria dei destinatari del beneficio includendovi anche  le
 cooperative   giovanili   e  modifica  i  presupposti  ed  i  criteri
 dell'intervento che,  fatta  salva  la  facolta'  di  rivalsa,  viene
 accordato,  prescindendo  da  in'insolvenza  accertata, limitandosi a
 richiedere che siano in corso ingiunzioni o intimazioni di  pagamento
 per  debiti scaduti, seppure in dipendenza della garanzia prestata da
 uno solo dei soci della cooperativa.
    In buona sostanza mentre lo Stato pone in essere dei ragionevoli e
 bilanciati meccanismi  di  tutela  a  sostegno  dell'economia  e  del
 credito,  la  regione  con  la  norma  de  qua  assume  a suo carico,
 pressoche' automaticamente,  ogni  passivita'  derivante  da  impegni
 assunti  da  singoli  soci e/o amministratori indipendentemente dalla
 situazione di effettiva difficolta' economica  dell'impresa  e  della
 crisi di mercato dei settori in cui essa opera.
    Dalla  generica  ed imprecisa formulazione della norma non e' dato
 infatti evincere  se  le  garanzie  approntate  dalla  regione  siano
 supportate da adeguate valutazioni sulla natura, origini, entita' dei
 debiti  ne'  tanto  meno  se  l'ammissione ai benefici sia ancorata a
 precisi e precostituiti parametri concernenti l'effettiva  necessita'
 di sostegno economico.
    Nei fatti la previsione legislativa potrebbe determinare, con ogni
 verosimiglianza,  il  lievitare incontrollato della spesa pubblica la
 cui  erogazione  e'  svincolata  da  precisi  limiti  e  da   criteri
 predeterminati.
    Ora  e'  palesemente  in  contrasto  con  il  principio  di  buona
 amministrazione destinare particolare tutela alla posizione debitoria
 dei singoli soci e/o amministratori garantiti  delle  cooperative  in
 questione,  unici ed effettivi beneficiari della disposizione de qua,
 senza tenere in altrettanta considerazione il prevalente interesse di
 tutta  la  collettivita'  al  rilancio o alla promozione di attivita'
 economiche ugualmente bisognevoli di aiuti e sostegno.
    E' altresi' nella logica delle cose che  la  consapevolezza  della
 illimitata  garanzia  finanziaria  apprestata dall'ente regione possa
 indurre gli  operatori  interessati  a  proseguire  ulteriormente  in
 iniziative  anche  temerarie  in quanto non supportate da regionevoli
 previsioni di successo, che in condizioni normali condurrebbero  alla
 necessaria  riconversione  se  non  addirittura  alla  scomparsa  dal
 mercato delle loro aziende.
    Non ininfluente nel giudizio di  illegittimita'  della  norma  e',
 ancora,  la  considerazione che i finanziamenti a carico del bilancio
 regionale sono molto verosimilmente a fondo perduto.
    La previsione della facolta' di rivalsa delle somme esborsate  nei
 confronti  del  capitale  sociale  della  cooperativa  appare  invero
 puramente teorica e quindi di  difficile  effettiva  attivazione.  In
 proposito  si  osserva  che il creditore, secondo l'id quod plerumque
 accidit, esclute il garante ed avvia la procedura esecutiva dopo aver
 constatato l'impossibilita' ad adempiere del suo debitore principale.
    Da cio' e' facile argomentare che se  il  garante  originario  del
 debito  e' uno dei soci e/o amministratori di una cooperativa, il cui
 patrimonio sociale sia gia' stato sottoposto a verifica  negativa  da
 parte  del  creditore,  l'azione  di  rivalsa, se esercitata, sarebbe
 destinata a sicuro insuccesso.
    Inoltre, la norma cosi' come strutturata, potrebbe ragionevolmente
 indurre  i  creditori  delle  societa'  cooperative,  in   previsione
 dell'intervento  regionale,  ad  escutere  in  prima istanza il socio
 garante, e quindi la  regione,  anzicche'  la  cooperativa,  debitore
 principale a meno che non sia previsto il beneficium excussionis.
    E'  comunque  certo che un tale tipo di intervento agevolativo non
 stimola l'impresa cooperativa ad una gestione oculata ed  efficiente,
 improntata   ad   una  razionale  organizzazione  dei  fattori  della
 produzione, spingendo, al contrario, gli amministratori  a  riversare
 il  peso  dei  debiti  aziendali sulla collettivita', che si vedrebbe
 danneggiata dallo spreco  di  ingenti  somme  che  potrebbero  essere
 destinate  a  finalita' produttive o di carattere sociale a vantaggio
 di soggetti piu' deboli e quindi meritevoli di maggior tutela.
    Il legislatore regionale con la norma in  questione  di  fatto  si
 sottrae   al   principio  generale  di  sana  economia  del  rapporto
 costo/beneficio,  che  legittima  l'impiego  di  pubblico  denaro  in
 previsione di un'effettiva utilita' sociale di ritorno.
    Unico    effetto    invece   derivante   dall'applicazione   della
 disposizione oggetto di censura sarebbe soltanto quello di estinguere
 debiti altrui senza possibilita' per l'amministrazione di distinguere
 interventi meritevoli di tutela da quelli che non lo sono.
    Deve inoltre osservarsi, sotto il diverso profilo della disparita'
 di trattamento, l'incongruenza del legislatore che pone in essere una
 normativa premiale soltanto per determinate categorie di imprenditori
 in  difficolta',   peraltro   senza   un'approfondita   ed   adeguata
 valutazione delle cause che ne hanno prodotto lo stato di insolvenza,
 non tenendo in altrettanta considerazione, come sopra si e' detto, le
 esigenze  di  aziende operanti in altri settori o costituiti in forma
 societaria diversa dalle cooperative, eventualmente in eguale  misura
 meritevoli di sostegno e tutela.
    Nel  corso  del  breve  dibattito  tenutosi  in aula non e' emersa
 infatti  alcuna  particolare  analisi  delle   cause   del   fenomeno
 dell'insolvenza  nel  settore delle cooperative agricole e giovanili,
 costituite ai sensi della legge n.  285/1977,  che  giustifichino  un
 sostegno  di  tale  misura  nei  confronti di soggetti economici che,
 peraltro, si sono gia' avvalsi di finanziamenti pubblici  al  momento
 della loro costituzione.
    La previsione legislativa in argomento configura invero, ad avviso
 del  ricorrente,  una  violazione palese della ratio della precedente
 normativa  di  incentivazione  allo  sviluppo   della   imprenditoria
 agricola   e   giovanile,   laddove  concede  particolari  aggiuntive
 provvidenze ad aziende soggette a procedure esecutive,  e  quindi  in
 evidente  stato  di  difficolta'  e  prossime all'uscita dal mercato,
 implicando al contempo  un'inammissibile  disparita'  di  trattamento
 rispetto  ai  titolari  di aziende sane, che contribuiscono invece al
 rilancio  dell'economia  siciliana  i  quali  possono  accedere  alle
 agevolazioni  finanziarie  regionali  soltanto  a condizioni ben piu'
 restrittive ed onerose (C.C. n. 12/1987).
    E seppure e' vero che le disposizioni che contengono  agevolazioni
 e  benefici  hanno  palese  carattere  derogatorio e costituiscono il
 frutto di una scelta del legislatore, cui soltanto spetta di valutare
 e di decidere in ordine all' an ed al quantum,  e'  altrettanto  vero
 che  tali scelte debbono essere sorrette da criteri di ragionevolezza
 e non arbitrarieta' (C.C.  n. 108/1983).
    Appare invero non ragionevole che l'amministrazione  regionale  si
 faccia garante, senza alcuna predeterminazione di limiti quantitativi
 e  temporali,  di  debiti  di cui non e' dato conoscere e valutare le
 cause del mancato pagamento.
    L'ufficio legislativo e legale della Presidenza (all. 1  e  2),  a
 seguito della richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio ai
 sensi  dell'art.  3 del d.P.R. n. 488/1969, inoltre, ha rappresentato
 che i competenti assessorati alla cooperazione  ed  al  bilancio  non
 hanno operato una preventiva e correlata valutazione dell'entita' del
 fenomeno  e  non sono conseguentemente in grado di poter quantificare
 l'onere finanziario ne' di  determinare  le  risorse  occorrenti  per
 farvi fronte.
    E  proprio  sotto questo ultimo profilo, la norma de qua da' adito
 ad ulteriore censura  di  costituzionalita'  per  quanto  attiene  al
 mancato rispetto del principio di cui all'art. 81, quarto comma della
 Costituzione.
    Una   nuova   o   maggiore  spesa,  come  quella  derivante  dalla
 disposizione in esame, e di cui  non  e'  facilmente  prevedibile  la
 reale  entita',  non  puo'  trovare la sua copertura mediante la mera
 imputazione ad un capitolo di  spesa,  peraltro  destinato  ai  sensi
 degli  artt. 22 e 23 della legge regionale n. 32/1991 a finalita' ben
 diversa, quale quella di contribuire all'adeguamento e  miglioramento
 della  struttura aziendale delle cooperative agricole. Il legislatore
 regionale  infatti,  nello  statuire  l'assunzione   delle   garanzie
 prestate   dai   soci  delle  cooperative,  avrebbe  dovuto  indicare
 positivamente i mezzi con cui farvi fronte (C.C. nn. 6 e 104/1961).
    Esso, invece, non solo introduce una nuova spesa  suscettibile  di
 incontrollabile   lievitazione,   ma   non  indica,  pur  trattandosi
 chiaramente di norma a regime, su  quali  esecizi  finanziari  futuri
 essa  gravi,  limitandosi  a  rinviare  genericamente  alle  leggi di
 approvazione dei bilanci, in palese difformita' da  quanto  richiesto
 da  codesta  Corte  (sentenza  nn. 150/1976 e 384/1991) ai fini della
 puntuale  osservanza  del  precetto  di   cui   all'art.   81   della
 Costituzione.
   Ed  ancora, ulteriore aspetto di incostituzionalita' puo' desumersi
 dall'irrituale  imputazione  dell'intera   spesa   su   un   capitolo
 attualmente  destinato,  come prima rilevato, a ben diverse finalita'
 ed in favore delle  sole  cooperative  agricole,  che  comporterebbe,
 qualora  la  norma  de  qua entrasse in vigore, l'utilizzazione dello
 stesso da parte di due assessorati diversi (agricoltura e presidenza)
 per il perseguimento di fini non omogenei.
                               P. Q. M.
 e con riserva di  presentare  memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto  prefetto Vittorio Piraneo commissario dello
 Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28  dello  statuto
 speciale  con  il presente atto impugna l'art. 2 del disegno di legge
 n. 675 dal titolo "Provvidenze per l'acquisto e la  gestione  di  uno
 stabilimento   ittico   a   Lampedusa.  Interventi  in  favore  della
 cooperazione", approvato  dall'assemblea  regionale  siciliana  nella
 seduta  del  10  maggio 1994, per violazione degli artt. 3, 97 ed 81,
 quarto comma della Costituzione.
      Palermo, addi' 17 maggio 1994
     Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO

 94C0627