N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 maggio 1994
N. 44 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 1994 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione Sicilia - Pesca - Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa - Interventi in favore della cooperazione - Previsione che le garanzie concesse, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 149/1993, convertito in legge n. 237/1993, da soci e/o amministratori di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, procedure esecutive e/o concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, sono assunte a carico del bilancio della regione, con facolta' di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice - Indebito accollo alla regione dell'onere finanziario derivante dalle pregresse passivita' di gestione delle cooperative agricole e giovanili - Illegittimo ampliamento della portata della normativa statale in materia (legge n. 237/1993) - Ingiustificato trattamento di privilegio delle cooperative agricole senza precisa indicazione della copertura finanziaria - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 10 maggio 1994, n. 675). (Cost., artt. 3, 81, quarto comma, e 97).(GU n.24 del 8-6-1994 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 10 maggio 1994, ha approvato il disegno di legge n. 675 dal titolo "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione", successivamente comuniato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 13 maggio 1994. Nel testo del provvedimento legislativo, originariamente destinato ad apportare una sostanziale modifica all'art. 54 della legge regionale n. 25/1993, concernente il finanziamento per l'acquisto di uno stabilimento ittico di Lampedusa, sono stati inseriti nel corso del dibattito in aula taluni emendamenti, che costituiscono gli attuali artt. 2, 3 e 4, i quali riguardano settori diversi della cooperazione. Come si e' avuto modo di porre gia' in evidenza nel contesto di altri recenti ricorsi avverso provvedimenti legislativi regionali la disposizione di cui all'art. 2 e' frutto di un'iniziativa estemporanea di singoli deputati senza che su di essa sia stata predisposta una esauriente istruttoria da parte e della amministrazione e delle competenti commissioni (come in via normale prevede l'art. 12 dello statuto) le quali hanno potuto soltanto in aula esprimere il proprio parere. Orbene, la norma contenuta nell'art. 2 del disegno di legge, che di seguito si trascrive, da' adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione. "1. - Le garanzie concesse, entro la data di entrata in vigore del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci e/o da amministratori di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, nei cui confronti siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, procedure esecutive e/o concorsuali in dipendenza anche di una delle suddette garanzie, sono assunte a carico del bilancio della regione, con facolta' di rivalsa di quest'ultima nei confronti della cooperativa debitrice. 2. - Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle cooperative giovanili costituite a norma della legge 1 giugno 1977, n. 285, per i progetti finanziati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37. 3. - Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e da enti pubblici finanziari. 4. - Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al primo comma, dovranno essere presentate dalle cooperative o dai fidejussori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvede all'istruttoria e alla definizione della prativa entro i successivi centoventi giorni. 5. - I benefici previsti dai commi precedenti non si estendono ai fidejussori di cooperative agricole che hanno i requisiti per beneficiare dell'articolo 1-bis del d.l. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". La regione siciliana nel solco di una tradizione normativa improntata ad assicurare sostegno ed impulso alla Costituzione ed all'attivita' di imprese in forma cooperativa, con la disposizione in esame amplia, rispetto alle preesistenti norme di leggi statali e regionali, senza la necessaria ponderatezza, l'ambito del proprio intervento ponendo in pratica l'onere finanziario derivante dalle pregresse passivita' di gestione delle cooperative agricole e giovanili illimitatamente a carico delle proprie risorse, in quanto non viene indicato, ne' l'ammontare massimo delle somme destinate, ne' il periodo entro il quale l'assunzione delle garanzie viene dilazionato. La norma de qua trae spunto dall'art. 1 della legge n. 237/1993 ove si prevede che lo Stato assume a carico del proprio bilancio le garanzie concesse, antecedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, dai soci delle cooperative agricole a favore delle stesse e previo accertamento dello stato di insolvenza. Dall'esame comparato delle due norme emergono ictu oculi i diversi intenti e finalita' perseguiti dal legislatore nazionale e da quello siciliano. Infatti, mentre lo Stato assume l'onere di procedere al pagamento dei debiti garantiti dai soli soci delle cooperative agricole dopo l'accertamento della situazione di insolvenza delle stesse, presumibilmente al fine di non gravare sul sistema creditizio gia' caratterizzato da un alto tasso di sofferenza, la regione siciliana amplia categoria dei destinatari del beneficio includendovi anche le cooperative giovanili e modifica i presupposti ed i criteri dell'intervento che, fatta salva la facolta' di rivalsa, viene accordato, prescindendo da in'insolvenza accertata, limitandosi a richiedere che siano in corso ingiunzioni o intimazioni di pagamento per debiti scaduti, seppure in dipendenza della garanzia prestata da uno solo dei soci della cooperativa. In buona sostanza mentre lo Stato pone in essere dei ragionevoli e bilanciati meccanismi di tutela a sostegno dell'economia e del credito, la regione con la norma de qua assume a suo carico, pressoche' automaticamente, ogni passivita' derivante da impegni assunti da singoli soci e/o amministratori indipendentemente dalla situazione di effettiva difficolta' economica dell'impresa e della crisi di mercato dei settori in cui essa opera. Dalla generica ed imprecisa formulazione della norma non e' dato infatti evincere se le garanzie approntate dalla regione siano supportate da adeguate valutazioni sulla natura, origini, entita' dei debiti ne' tanto meno se l'ammissione ai benefici sia ancorata a precisi e precostituiti parametri concernenti l'effettiva necessita' di sostegno economico. Nei fatti la previsione legislativa potrebbe determinare, con ogni verosimiglianza, il lievitare incontrollato della spesa pubblica la cui erogazione e' svincolata da precisi limiti e da criteri predeterminati. Ora e' palesemente in contrasto con il principio di buona amministrazione destinare particolare tutela alla posizione debitoria dei singoli soci e/o amministratori garantiti delle cooperative in questione, unici ed effettivi beneficiari della disposizione de qua, senza tenere in altrettanta considerazione il prevalente interesse di tutta la collettivita' al rilancio o alla promozione di attivita' economiche ugualmente bisognevoli di aiuti e sostegno. E' altresi' nella logica delle cose che la consapevolezza della illimitata garanzia finanziaria apprestata dall'ente regione possa indurre gli operatori interessati a proseguire ulteriormente in iniziative anche temerarie in quanto non supportate da regionevoli previsioni di successo, che in condizioni normali condurrebbero alla necessaria riconversione se non addirittura alla scomparsa dal mercato delle loro aziende. Non ininfluente nel giudizio di illegittimita' della norma e', ancora, la considerazione che i finanziamenti a carico del bilancio regionale sono molto verosimilmente a fondo perduto. La previsione della facolta' di rivalsa delle somme esborsate nei confronti del capitale sociale della cooperativa appare invero puramente teorica e quindi di difficile effettiva attivazione. In proposito si osserva che il creditore, secondo l'id quod plerumque accidit, esclute il garante ed avvia la procedura esecutiva dopo aver constatato l'impossibilita' ad adempiere del suo debitore principale. Da cio' e' facile argomentare che se il garante originario del debito e' uno dei soci e/o amministratori di una cooperativa, il cui patrimonio sociale sia gia' stato sottoposto a verifica negativa da parte del creditore, l'azione di rivalsa, se esercitata, sarebbe destinata a sicuro insuccesso. Inoltre, la norma cosi' come strutturata, potrebbe ragionevolmente indurre i creditori delle societa' cooperative, in previsione dell'intervento regionale, ad escutere in prima istanza il socio garante, e quindi la regione, anzicche' la cooperativa, debitore principale a meno che non sia previsto il beneficium excussionis. E' comunque certo che un tale tipo di intervento agevolativo non stimola l'impresa cooperativa ad una gestione oculata ed efficiente, improntata ad una razionale organizzazione dei fattori della produzione, spingendo, al contrario, gli amministratori a riversare il peso dei debiti aziendali sulla collettivita', che si vedrebbe danneggiata dallo spreco di ingenti somme che potrebbero essere destinate a finalita' produttive o di carattere sociale a vantaggio di soggetti piu' deboli e quindi meritevoli di maggior tutela. Il legislatore regionale con la norma in questione di fatto si sottrae al principio generale di sana economia del rapporto costo/beneficio, che legittima l'impiego di pubblico denaro in previsione di un'effettiva utilita' sociale di ritorno. Unico effetto invece derivante dall'applicazione della disposizione oggetto di censura sarebbe soltanto quello di estinguere debiti altrui senza possibilita' per l'amministrazione di distinguere interventi meritevoli di tutela da quelli che non lo sono. Deve inoltre osservarsi, sotto il diverso profilo della disparita' di trattamento, l'incongruenza del legislatore che pone in essere una normativa premiale soltanto per determinate categorie di imprenditori in difficolta', peraltro senza un'approfondita ed adeguata valutazione delle cause che ne hanno prodotto lo stato di insolvenza, non tenendo in altrettanta considerazione, come sopra si e' detto, le esigenze di aziende operanti in altri settori o costituiti in forma societaria diversa dalle cooperative, eventualmente in eguale misura meritevoli di sostegno e tutela. Nel corso del breve dibattito tenutosi in aula non e' emersa infatti alcuna particolare analisi delle cause del fenomeno dell'insolvenza nel settore delle cooperative agricole e giovanili, costituite ai sensi della legge n. 285/1977, che giustifichino un sostegno di tale misura nei confronti di soggetti economici che, peraltro, si sono gia' avvalsi di finanziamenti pubblici al momento della loro costituzione. La previsione legislativa in argomento configura invero, ad avviso del ricorrente, una violazione palese della ratio della precedente normativa di incentivazione allo sviluppo della imprenditoria agricola e giovanile, laddove concede particolari aggiuntive provvidenze ad aziende soggette a procedure esecutive, e quindi in evidente stato di difficolta' e prossime all'uscita dal mercato, implicando al contempo un'inammissibile disparita' di trattamento rispetto ai titolari di aziende sane, che contribuiscono invece al rilancio dell'economia siciliana i quali possono accedere alle agevolazioni finanziarie regionali soltanto a condizioni ben piu' restrittive ed onerose (C.C. n. 12/1987). E seppure e' vero che le disposizioni che contengono agevolazioni e benefici hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di una scelta del legislatore, cui soltanto spetta di valutare e di decidere in ordine all' an ed al quantum, e' altrettanto vero che tali scelte debbono essere sorrette da criteri di ragionevolezza e non arbitrarieta' (C.C. n. 108/1983). Appare invero non ragionevole che l'amministrazione regionale si faccia garante, senza alcuna predeterminazione di limiti quantitativi e temporali, di debiti di cui non e' dato conoscere e valutare le cause del mancato pagamento. L'ufficio legislativo e legale della Presidenza (all. 1 e 2), a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, inoltre, ha rappresentato che i competenti assessorati alla cooperazione ed al bilancio non hanno operato una preventiva e correlata valutazione dell'entita' del fenomeno e non sono conseguentemente in grado di poter quantificare l'onere finanziario ne' di determinare le risorse occorrenti per farvi fronte. E proprio sotto questo ultimo profilo, la norma de qua da' adito ad ulteriore censura di costituzionalita' per quanto attiene al mancato rispetto del principio di cui all'art. 81, quarto comma della Costituzione. Una nuova o maggiore spesa, come quella derivante dalla disposizione in esame, e di cui non e' facilmente prevedibile la reale entita', non puo' trovare la sua copertura mediante la mera imputazione ad un capitolo di spesa, peraltro destinato ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge regionale n. 32/1991 a finalita' ben diversa, quale quella di contribuire all'adeguamento e miglioramento della struttura aziendale delle cooperative agricole. Il legislatore regionale infatti, nello statuire l'assunzione delle garanzie prestate dai soci delle cooperative, avrebbe dovuto indicare positivamente i mezzi con cui farvi fronte (C.C. nn. 6 e 104/1961). Esso, invece, non solo introduce una nuova spesa suscettibile di incontrollabile lievitazione, ma non indica, pur trattandosi chiaramente di norma a regime, su quali esecizi finanziari futuri essa gravi, limitandosi a rinviare genericamente alle leggi di approvazione dei bilanci, in palese difformita' da quanto richiesto da codesta Corte (sentenza nn. 150/1976 e 384/1991) ai fini della puntuale osservanza del precetto di cui all'art. 81 della Costituzione. Ed ancora, ulteriore aspetto di incostituzionalita' puo' desumersi dall'irrituale imputazione dell'intera spesa su un capitolo attualmente destinato, come prima rilevato, a ben diverse finalita' ed in favore delle sole cooperative agricole, che comporterebbe, qualora la norma de qua entrasse in vigore, l'utilizzazione dello stesso da parte di due assessorati diversi (agricoltura e presidenza) per il perseguimento di fini non omogenei.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale con il presente atto impugna l'art. 2 del disegno di legge n. 675 dal titolo "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione", approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 maggio 1994, per violazione degli artt. 3, 97 ed 81, quarto comma della Costituzione. Palermo, addi' 17 maggio 1994 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO 94C0627