N. 215 ORDINANZA 23 maggio - 2 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Caccia  -  Licenze  -  Rilascio  -  Limitazioni - Omessa previsione -
 Violazioni delle norme di carattere penale - Questione  analoga  gia'
 decisa  dalla  Corte  (cfr.  ordinanza  n.  93/1993)  - Richiamo alla
 giurisprudenza costituzionale in materia (v. ordinanza n.   146/1993)
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  27  dicembre  1977,  n.  968,  artt. 8, primo, quinto, sesto,
 ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo  e  terzo
 comma;  legge  11  febbraio 1992, n. 157, artt. 1, secondo comma; 12,
 primo, sesto, ottavo,  undicesimo  e  dodicesimo  comma;  14,  terzo,
 quarto,  settimo  e  ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono
 comma; e 30, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101).
 
(GU n.24 del 8-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.    Giuliano VASSALLI, prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 8, primo,
 quinto, sesto, ottavo e nono comma; 21, primo e  secondo  comma;  22,
 secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi
 generali  e  disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e
 la disciplina della caccia) e  degli  artt.  1,  secondo  comma;  12,
 primo,  sesto,  ottavo,  undicesimo  e  dodicesimo  comma; 14, terzo,
 quarto, settimo e ottavo comma; 22, primo, secondo,  settimo  e  nono
 comma  e 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
 per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
 venatorio),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  7  luglio 1993 dal
 Pretore di Bassano del Grappa,  Sezione  distaccata  di  Asiago,  nel
 procedimento  penale a carico di Forte Carlo ed altri, iscritta al n.
 566 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Forte  Carlo  ed  altro  e
 d'intervento della Federazione della Caccia;
    Udito nella camera di consiglio del  27  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel corso del procedimento penale a carico di Forte
 Carlo, De Marchi Gilberto e Forte Andrea il Pretore  di  Bassano  del
 Grappa, Sezione distaccata di Asiago, con ordinanza del 7 luglio 1993
 (R.O.  n.  566  del  1993), ha sollevato le questioni di legittimita'
 costituzionale:
        a) degli artt. 8, primo, quinto, sesto, ottavo e  nono  comma;
 21,  primo e secondo comma; 22, secondo e terzo comma, della legge 27
 dicembre 1977, n.  968  (Principi  generali  e  disposizioni  per  la
 protezione  e  la  tutela della fauna e la disciplina della caccia) e
 degli artt. 1, secondo comma; 12, primo, sesto, ottavo, undicesimo  e
 dodicesimo  comma;  14,  terzo, quarto, settimo e ottavo comma, e 22,
 primo, secondo, settimo e nono comma, della legge 11  febbraio  1992,
 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
 il  prelievo  venatorio),  nella  parte in cui consentono l'esercizio
 della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza
 di porto di fucile per  uso  di  caccia  a  seguito  di  abilitazione
 regionale,  in  assenza  di alcun fine di utilita' sociale; ovvero, e
 comunque, nella parte in cui  non  prevedono  limitazioni  al  numero
 massimo dei soggetti cosi' abilitati, in ambito nazionale e locale in
 riferimento  agli  artt.  2;  3,  primo  e  secondo comma; 9, primo e
 secondo comma; 10, primo comma; 11, secondo inciso; 32, primo  comma;
 30,  primo  comma;  33,  primo  comma; 41, secondo e terzo comma; 42,
 secondo  comma;  44,  primo  comma;   101,   secondo   comma,   della
 Costituzione;
        b)  dell'art.  30,  terzo  comma,  della legge n. 157 del 1992
 (Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
 prelievo  venatorio),  nella  parte  in  cui  prevede  che,  nei casi
 indicati dal comma primo, non si applichino gli articoli 624,  625  e
 626  del  codice  penale, essendo tale regime sanzionatorio di favore
 dipendente dal  presupposto  dell'esistenza  e  della  validita'  dei
 provvedimenti   amministrativi  abilitativi  all'esercizio  venatorio
 disciplinati dalle disposizioni che precedono;
      che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che gli imputati
 erano stati citati a giudizio per rispondere dei reati  di  cui  agli
 artt.  110 c.p.v. del codice penale, 30, lett. h), della legge n. 157
 del 1992, in relazione all'art. 12, lett. a),  punto  1,  della  L.R.
 Veneto  11  agosto  1989,  n. 31, per avere abbattuto un esemplare di
 cucciolo di capriolo appartenente a specie protetta nei cui confronti
 la caccia doveva considerarsi non consentita;
      che le censure di costituzionalita' sono rivolte  nei  confronti
 del  complesso  delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della
 caccia concernenti:
        a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le  prescritte
 autorizzazioni e concessioni;
        b)  la  previsione  di  un numero aperto di coloro che possono
 conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attivita' venatoria
 in tutto il territorio nazionale;
        c)  l'attivita'  di  programmazione  dell'esercizio  venatorio
 demandata  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e alle
 Regioni;
        d)   la  tutela  del  patrimonio  faunistico  e  delle  specie
 protette;
        e) il nuovo regime sanzionatorio previsto  per  le  violazioni
 alla normativa che regola l'attivita' venatoria;
      che   nel   giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  hanno  spiegato
 intervento le parti  del  giudizio  a  quo  Forte  Carlo,  De  Marchi
 Gilberto  e Forte Andrea, e la Federazione Italiana della Caccia, per
 chiedere che le questioni sollevate siano  dichiarate  manifestamente
 inammissibili, inammissibili o comunque manifestamente infondate.
    Considerato  che  va preliminarmente dichiarata l'inammissibilita'
 dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana della  Caccia,
 dal  momento  che tale ente associativo non ha assunto la qualita' di
 parte nel giudizio a quo;
      che la Corte nell'ordinanza n. 93 del 1993 -  con  la  quale  e'
 stata   decisa  analoga  questione  sollevata  dal  medesimo  giudice
 remittente -  ha  gia'  affermato  che  "l'invocata  declaratoria  di
 illegittimita'   costituzionale   della   disciplina   autorizzatoria
 dell'esercizio dell'attivita'  venatoria  non  potrebbe  comunque  ..
 influire  sulla  legittimita' di tale esercizio effettuato sulla base
 della licenza di caccia  di  cui  risultava  in  possesso  l'imputato
 all'epoca del fatto contestato";
      che  il  principio  suddetto  va  ribadito  anche  nel  presente
 giudizio  dal  momento  che,  diversamente  da   quanto   argomentato
 nell'ordinanza   di   rimessione   -   dove   si  osserva  che  dalla
 dichiarazione   di   incostituzionalita'   delle   disposizioni   che
 disciplinano i presupposti e le formalita' di rilascio dei titoli che
 abilitano  all'esercizio  della  caccia  conseguirebbe  l'invalidita'
 derivata del titolo abilitativo rilasciato all'imputato - il rispetto
 del principio di legalita' stabilito dall'art. 25 della  Costituzione
 nella  materia  penale  non  consentirebbe  comunque  che gli effetti
 dell'eventuale  dichiarazione  di  invalidita'  derivata  del  citato
 titolo  abilitativo  in  possesso dell'imputato retroagissero fino al
 punto di trasformare da lecita  in  penalmente  illecita  l'attivita'
 venatoria  compiuta, prima della dichiarazione della sua invalidita',
 dall'imputato in base al detto titolo;
      che, in riferimento all'impugnato art. 30,  terzo  comma,  della
 legge  n.  157 del 1992 - che ha escluso l'applicabilita' delle norme
 sul reato di furto alle violazioni disciplinate da tale  legge  -  la
 Corte    ha   gia'   dichiarato   inammissibile   analoga   questione
 nell'ordinanza n. 146 del  1993,  affermando  che,  secondo  costante
 giurisprudenza, "al giudice costituzionale non e' dato di pronunciare
 una   decisione   dalla   quale   possa   derivare   la  creazione  -
 esclusivamente riservata al legislatore - di  una  nuova  fattispecie
 penale", e cio' in forza del richiamato art. 25 della Costituzione;
      che,  inoltre, come gia' osservato nella richiamata ordinanza n.
 146 del 1993,  la  caccia  rappresenta  un  settore  dell'ordinamento
 regolato  organicamente  da  una  disciplina speciale, nel cui ambito
 l'identificazione  delle  fattispecie  da  sanzionare,  del  tipo  di
 sanzioni  da  applicare  e  della  graduazione  delle sanzioni stesse
 spetta alla discrezionalita' del legislatore;
      che, pertanto,  le  questioni  vanno  dichiarate  manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  8,  primo, quinto, sesto,
 ottavo e nono comma; 21, primo e secondo comma; 22, secondo  e  terzo
 comma,  della  legge  27  dicembre  1977, n. 968 (Principi generali e
 disposizioni  per  la  protezione  e  la  tutela  della  fauna  e  la
 disciplina  della caccia), e degli artt. 1, secondo comma; 12, primo,
 sesto, ottavo, undicesimo e  dodicesimo  comma;  14,  terzo,  quarto,
 settimo  e  ottavo comma; 22, primo, secondo, settimo e nono comma, e
 30, terzo comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la
 protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30,
 32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore  di  Bassano
 del Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0657