UNIVERSITA' DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1994 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.135 del 11-6-1994)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche  dell'Universita'  degli  studi  di Palermo (consiglio di
facolta' seduta dell'8 luglio 1993, senato accademico  seduta  del  4
ottobre  1993,  consiglio  di  amministrazione seduta del 16 novembre
1993);
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 17 febbraio 1994;
  Vista la ministeriale del 15 marzo 1994, prot. n. 976;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  341 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                 DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA
  Art. 342. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso  del
corso  di  diploma  universitario in statistica puo' essere stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di  facolta',
in  base  alle  strutture  disponibili  alle esigenze del mercato del
lavoro  e  secondo  i   criteri   generali   fissati   dal   Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
della normativa vigente.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art. 343. -  Gli  insegnamenti  attivabili  nel  corso  di  diploma
universitario in statistica sono:
    a)  quelli indicati nel successivo art. 65, articolati nelle aree
seguenti: matematica, probabilita', statistica, statistica economica,
statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale,  statistica
biomedica,  informatica,  matematica  per  le  decisioni economiche e
finanziarie, matematica finanziaria  e  scienze  attuariali,  ricerca
operativa,   economica,  aziendale,  giuridica,  sociologia,  scienze
biologiche e relative sottoaree;
    b) altri insegnamenti diversi da  quelli  dei  punti  precedenti,
fino ad un massimo di 8.
  Art.  344. - Ai fini del conseguimento del diploma universitario in
statistica sono riconosciuti gli insegnamenti  dei  corsi  di  laurea
degli  altri  corsi  di  diploma  universitario di cui alla tabella V
annessa al decreto ministeriale 21 ottobre  1992  seguiti  con  esito
positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a
norma  dell'art.  11,  comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione
che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con  il  piano  di
studi  approvato  dalla  competente  struttura didattica del corso di
diploma universitario in  statistica.  Dovra'  essere  in  ogni  caso
riconosciuta la prova di idoneita' di lingue.
  Nel  caso  di  passaggio  dal  corso di laurea al corso diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le 100 ore.
  La  struttura  didattica  competente  determina,  nel   regolamento
previsto  dall'art.  11,  comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri
per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini  del  passaggio  tra
corsi di diploma e corsi di laurea.
  Ai  fini  del  riconoscimento  di  cui  ai commi precedenti sono da
considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma di cui all'art.  1
della tabella V annessa al decreto ministeriale 21 otttobre 1992.
  Art. 345. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in
statistica    comprende   insegnamenti   fondamentali,   insegnamenti
caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti, per
un  numero  complessivo   di   15   annualita'   e   un   laboratorio
statistico-informatico.
  Gli   insegnamenti   fondamentali,   in  numero  di  5,  rispondono
all'esigenza di fornire agli  studenti  i  fondamenti  concettuali  e
metodologici  basilari  per  il  corso  di  diploma  universitario in
statistica  e  le  conoscenze  essenziali   all'apprendimento   delle
discipline  caratterizzanti  e  degli altri insegnamenti del corso di
diploma universitario stesso.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma  precedente,
la   struttura   didattica  competente  attivera'  tali  insegnamenti
scegliendoli  tra  quelli  che  compaiono  negli  elenchi   riportati
nell'art. 65, secondo la seguente distribuzione:
   uno dell'area matematica;
   uno dell'area probabilita';
   due dell'area statistica;
   uno dell'area informatica.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nei primi due anni di corso.
  Il diploma  universitario  in  statistica  si  consegue  dopo  aver
superato  gli  esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma
1, la prova  di  laboratorio  e  quella  di  idoneita'  eventualmente
richiesta e il colloquio finale.
  Art.  346.  - La struttura didattica competente garantisce che, tra
gli insegnamenti attivati nella  facolta',  ve  ne  siano  almeno  10
compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di
diploma  universitario  in  statistica, predispone percorsi didattici
nel rispetto dei vincoli alla distribuzione  degli  insegnamenti  per
area, prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La
struttura   didattica   competente,  nel  rispetto  nell'ordinamento,
individua i criteri per la formazione dei piani di  studio  e  indica
gli  eventuali indirizzi compresi nel manifesto degli studi o secondo
le modalita' previste dal regolamento di cui all'art.  11,  comma  2,
della legge n. 341/1990.
  Nell'ambito  del  regolamento  di  cui  all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica competente  puo'  assegnare
ai  corsi  denominazioni  aggiuntive  che ne specifichino i contenuti
effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con
contenuti diversi.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano impartiti con l'ausilio  di  laboratori,  attivati
anche mediante convenzioni.
  Art. 347. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di
didattica,   quelli   semestrali  comprendono  di  norma  35  ore  di
didattica.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e sottoaree.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale  puo'  essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici, fino a 3 corsi annuali o 5 corsi semestrali del  corso  di
diploma universitario in statistica possono essere svolti coordinando
moduli  didattici  di  durata  piu'  breve  svolti  anche  da docenti
diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito dei corsi di cui  ai  commi  precedenti,  la  struttura
didattica   competente   deve  riservare  non  meno  di  200  ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La struttura  didattica  competente,  per  l'approfondimento  della
formazione professionale specifica del corso di diploma universitario
in  statistica,  puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto
la sorveglianza  di  un  tutor,  presso  le  aziende,  enti  o  altri
organismi per stages della durata da tre a sei mesi.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in
altre  facolta'  dell'Universita',  o  in  altre  universita',  anche
straniere.  In  tal  caso  la  struttura  didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e   l'area   o   sottoarea   di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art.
41 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  348.  - La struttura didattica competente puo' stabilire che,
per il conseguimento del  diploma  universitario  in  statistica,  lo
studente  debba  anche  superare una prova di idoneita' in una lingua
straniera moderna.
  Art. 349. - La struttura didattica  competente,  nel  rispetto  del
principio  della liberta' di insegnamento, definisce l'organizzazione
didattica del laboratorio statistico informatico e  le  modalita'  di
accertamento  delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le
modalita'  degli  esami  di  profitto  e  della  eventuale  prova  di
idoneita' nella lingua straniera.
  Il  colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario
in statistica consiste in una discussione, con opportuni  riferimenti
alle   discipline  del  corso  di  diploma,  di  un  tipico  problema
professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attivita' svolta
nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca
applicata,   maturata   nell'eventuale  stage  secondo  le  modalita'
stabilite dalla struttura didattica competente.
  Art. 350. - Il piano di studi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario in statistica deve comprendere, oltre agli insegnamenti
fondamentali  e al laboratorio statistico-informatico di cui all'art.
41, le seguenti annualita' di insegnamenti caratterizzanti:
   una scelta dalle aree statistica economica e statistica aziendale;
   una dell'area demografica;
   una dell'area statistica sociale;
   due scelte dalle aree statistica economica, statistica  aziendale,
demografia, statistica sociale e statistica biomedica.
    Palermo, 4 maggio 1994
                                                 Il rettore: GULLOTTI