N. 222 SENTENZA 26 maggio - 8 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Finanza regionale - Regione Lombardia - Riduzione di stanziamenti per
 i programmi regionali di sviluppo - Presunta sottrazione  di  risorse
 in  corso  di  esercizio  finanziario - Misure di portata generale ed
 eccezionale volte a contenere il disavanzo pubblico  -  Insussistenza
 di  un  nesso  diretto  tra  gettito  Ilor  e trasferimento statale -
 Discrezionalita' del legislatore - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 22 maggio 1993,  n.  155,  artt.  7,  primo  comma,  e  8-bis,
 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243)
(GU n.25 del 15-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano   VASSALLI,   prof.   Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  7,  primo
 comma,  e  8-  bis  del  decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure
 urgenti  per  la  finanza  pubblica),  convertito   in   legge,   con
 modificazioni,  con  la  legge  19  luglio  1993, n. 243 promosso con
 ricorso  della  Regione  Lombardia  notificato  il  13  agosto  1993,
 depositato  in  Cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 37 del
 registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi   l'avvocato  Valerio  Onida  per  la  Regione  Lombardia  e
 l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso notificato il 12 e depositato il 21 agosto 1993,
 la Regione Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 119  e  81,
 quarto   comma,   della   Costituzione,   ha  promosso  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 7, primo comma, e 8- bis  del
 decreto-legge  22  maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza
 pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con  la  legge  19
 luglio 1993, n. 243.
    La  prima  delle  norme  denunciate,  nel disporre la riduzione di
 fondi speciali e autorizzazioni di spesa, stabilisce che "per  l'anno
 1993  le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate
 con l'art. 2, comma 2, della legge 23  dicembre  1992,  n.  500,  non
 utilizzate  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,
 costituiscono economie di bilancio". Con  questa  disposizione  viene
 eliminato l'accantonamento precostituito in sede di legge finanziaria
 e destinato, tra l'altro, a finanziare la corresponsione alle regioni
 di  somme  in  corrispondenza  di  tributi  soppressi  e  del gettito
 dell'imposta locale sui redditi (ILOR).
    La ricorrente ricorda che l'imposta locale sui  redditi  e'  stata
 istituita  come  tributo  in favore delle regioni e degli enti locali
 (art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599). Con successive  norme,
 che  avrebbero  dovuto  essere transitorie, lo Stato si e' attribuito
 l'intero gettito dell'imposta, fissandone l'aliquota,  disponendo  la
 corresponsione  alle  regioni  di un'entrata sostitutiva del gettito,
 commisurata alle riscossioni dell'ultimo anno di  applicazione  della
 disciplina originaria, il 1977, incrementata annualmente.
    La  legge finanziaria per il 1993 (n. 550 del 1992) aveva previsto
 nel fondo speciale di parte corrente, alla tabella A,  l'assegnazione
 al  Ministero del tesoro di somme che comprendevano quanto occorrente
 per corrispondere alle regioni l'entrata  sostitutiva  dell'ILOR.  La
 Lombardia  ha  previsto  a  questo  titolo, nel bilancio per il 1993,
 approvato con la legge regionale 14 giugno 1993, n. 19, un'entrata di
 lire 91,5 miliardi.
    La ricorrente afferma che la disposizione denunciata  sottrae,  ad
 esercizio  avanzato e dopo l'approvazione del bilancio, un'entrata ad
 essa spettante  in  quanto  sostitutiva  della  quota  regionale  del
 gettito   ILOR.   Risulterebbe   cosi'   violato   l'art.  119  della
 Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria delle regioni.
    Viene anche dedotta la  violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
 della  Costituzione,  essendo stata sottratta alla regione un'entrata
 propria, senza indicare come essa debba far fronte all'onere  che  ne
 segue. L'obbligo di copertura finanziaria riguarderebbe, difatti, non
 solo  le  leggi  che  dispongono  nuove  spese  ma  anche  quelle che
 determinano minori entrate, secondo quanto prevede  anche  l'art.  27
 della  legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di conti della finanza
 pubblica.
    La Regione ricorda che la Corte ha  altre  volte  riconosciuto  la
 legittimita'  di  misure  legislative  che hanno ridotto, in corso di
 esercizio, entrate regionali derivanti da trasferimenti  statali.  Ma
 la  norma  denunciata  avrebbe  un contenuto ulteriore e maggiormente
 lesivo, sottraendo un'entrata la cui origine non  si  collega  ad  un
 trasferimento  stabilito dallo Stato, ma all'assegnazione sostitutiva
 di un'entrata tributaria propria della regione.
    Censure   analoghe   vengono   mosse   per  l'entrata  sostitutiva
 dell'imposta di soggiorno.  Anche  in  questo  caso  l'accantonamento
 predisposto dalla legge finanziaria del 1993, destinato ad assicurare
 alle  regioni  un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi,
 e' stato eliminato con l'art. 7, primo comma,  del  decreto-legge  n.
 155 del 1993.
    La  Regione  Lombardia  denuncia,  infine, l'art. 8- bis, inserito
 dalla legge n. 243 del 1993 in sede di conversione del  decreto-legge
 n.  155  del  1993.  La  norma dispone che "per l'anno 1993 non si fa
 luogo alla corresponsione della quota  variabile  del  fondo  per  il
 finanziamento  dei programmi regionali di sviluppo, quale determinato
 dall'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500".
    Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo,
 istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, e' costituito,  ai
 sensi  dell'art.  3  della legge 14 giugno 1990, n. 158, da una quota
 fissa pari a quella assegnata nel 1990, al netto  delle  assegnazioni
 su  leggi  di  settore confluite nel fondo, e da una quota variabile,
 determinata con la legge finanziaria su base  triennale,  comprensiva
 degli  stanziamenti  annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.
 La legge finanziaria per il 1993 (art. 4, primo comma, della legge n.
 500 del 1992) aveva determinato la quota variabile del fondo  per  il
 finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per ciascuno degli
 anni  1993,  1994  e  1995,  in  lire  137  miliardi,  al netto degli
 stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore.
    La  ricorrente  ritiene  che  la  sottrazione  alle  regioni,   ad
 esercizio  inoltrato,  di  una entrata ad esse spettante per legge, e
 quantificata su base triennale, si risolva in  una  violazione  degli
 artt.  119 e 81, quarto comma, della Costituzione, anche in relazione
 all'art. 27 della legge n. 468 del  1978.  Difatti  impedirebbe  alle
 regioni  stesse  una corretta programmazione dei propri investimenti,
 gravandole di un ulteriore onere,  sotto  forma  di  minore  entrata,
 senza indicare in alcun modo la copertura.
    Ad  avviso  della  regione  ricorrente,  anche  ammettendo  che il
 legislatore statale possa ridurre  l'entita'  dei  trasferimenti  per
 perseguire obiettivi di politica finanziaria, la totale soppressione,
 per  un esercizio, di un'entrata per legge spettante alle regioni non
 sarebbe  legittima  perche'  comporterebbe  una   grave   alterazione
 dell'intera  struttura  della  finanza  regionale,  venendo  meno  la
 certezza di risorse proprie e trasferite.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    L'Avvocatura ricorda che la Corte si  e'  gia'  pronunciata  sulla
 legittimita'  di  analoghe  manovre finanziarie. Anche se in linea di
 principio la riduzione delle  risorse  destinate  alle  regioni  puo'
 determinare  uno  squilibrio  nella sfera di autonomia finanziaria ad
 esse  costituzionalmente   assicurata,   in   casi   eccezionali   il
 legislatore  puo'  chiedere alle regioni, come a tutti gli altri enti
 territoriali, un taglio della spesa amministrata (sentenza n. 128 del
 1993). In caso di manovra finanziaria di carattere generale,  diretta
 a far fronte ad una situazione di emergenza del disavanzo del settore
 pubblico  allargato,  e'  legittimo  chiedere  un impegno solidale di
 tutti gli enti territoriali erogatori di spesa, di fronte al quale la
 garanzia  costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni non
 puo' fungere da impropria giustificazione per una singolare esenzione
 (sentenza n. 128 del 1993).
    L'Avvocatura rileva che il  decreto-legge  n.  155  del  1993  non
 contiene  un  intervento  mirato  al  solo  contenimento  delle spese
 regionali, ma prevede una manovra complessiva, diretta ad imporre  un
 taglio  generalizzato  della spesa amministrata da tutti gli enti, al
 fine di coinvolgere questi  ultimi,  senza  eccezione  alcuna,  nella
 difficile  opera  di risanamento dei conti pubblici. Si tratta di una
 riduzione  delle  spese,  imposto   dalla   straordinaria   emergenza
 finanziaria  attraversata  dal  Paese,  ma  che  lascia  alle singole
 regioni un margine sufficiente per poter adeguare  gradualmente,  nel
 corso  dell'esercizio, le misure di contenimento della spesa ai nuovi
 livelli di disponibilita' finanziaria.
    Ad avviso  dell'Avvocatura  le  norme  denunciate  incidono  sulle
 disponibilita'  finanziarie  delle  regioni,  ma non ne compromettono
 l'autonomia finanziaria. In particolare, la  riduzione  disposta  con
 l'art.  8-  bis  del  decreto-legge  n. 155 del 1992 concerne la sola
 quota  variabile  del  fondo  per  il  finanziamento  dei   programmi
 regionali di sviluppo. Non ne deriverebbe, quindi, alcuna sostanziale
 interferenza sulla programmazione degli interventi regionali o su una
 corretta attivita' di bilancio.
    3.  -  In  prossimita' dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una
 memoria illustrativa, nella quale contesta che  gli  artt.  7,  primo
 comma,  e 8- bis del decreto-legge n. 155 del 1993 abbiano comportato
 una compromissione dell'autonomia finanziaria regionale.  La  Regione
 Lombardia    avrebbe    gia'    riassorbito    l'effetto    derivante
 dall'eliminazione  dell'accantonamento  precostituito   nella   legge
 finanziaria   per   il   1993  per  la  corresponsione  di  somme  in
 corrispondenza dell'ILOR. L'art. 2, terzo e quarto comma, della legge
 regionale 15 dicembre 1993, n. 43, che detta norme di assestamento  e
 variazioni   al   bilancio   per  l'esercizio  finanziario  1993,  ha
 sostituito  l'originario  introito  di  finanza  derivata  attraverso
 l'individuazione  di  maggiori risorse che si sono rese disponibili e
 mediante la riduzione di una voce di spesa.
    L'Avvocatura sottolinea, inoltre, che  il  bilancio  regionale  di
 previsione  per  l'esercizio  finanziario  1993  non  contiene  alcun
 capitolo in corrispondenza della quota  sostitutiva  dell'imposta  di
 soggiorno,  mentre  l'importo  iscritto  in relazione al fondo per il
 finanziamento dei programmi di sviluppo, pari a lire 86.882  milioni,
 si  riferisce  alla  sola quota fissa di cui all'art. 3, primo comma,
 lettera a), della legge n. 158 del 1990, e non  a  quella  variabile,
 per  la  quale nessuna entrata sarebbe stata prevista in bilancio. La
 mancata corresponsione, per l'anno 1993, della  quota  variabile  del
 fondo  per  il  finanziamento  dei  programmi  regionali  di sviluppo
 avrebbe comunque inciso per un importo (di lire  13  miliardi  circa)
 del  tutto  trascurabile,  se  raffrontato  all'ingente  volume delle
 entrate regionali.
    L'Avvocatura osserva che, alla luce della piu' recente  normativa,
 sarebbe  difficile,  anche  sul  piano  quantitativo,  stabilire  una
 continuita' tra  compartecipazione  al  gettito  ILOR  ed  il  flusso
 sostitutivo   di   finanza  derivata,  tenuto  conto  dell'esclusione
 dall'ambito di applicazione dell'ILOR dei redditi fondiari e di  gran
 parte  del reddito da impresa minore. Ricorda inoltre che l'interesse
 nazionale  e'  stato  ravvisato  dalla  giurisprudenza costituzionale
 nell'urgenza  del  risanamento  finanziario  attraverso  una  manovra
 complessiva  di riduzione della spesa in tutti i settori (sentenza n.
 357 del 1993).
                        Considerato in diritto
    1. - La  Regione  Lombardia  contesta,  promuovendo  questione  di
 legittimita'  costituzionale in via principale, le misure urgenti per
 la finanza pubblica adottate con il decreto-legge 22 maggio 1993,  n.
 155,  convertito  in legge, con modificazioni, con la legge 19 luglio
 1993, n. 243.
    L'art.  7,  primo  comma,  del  decreto-legge,   nello   stabilire
 riduzioni  di fondi speciali e autorizzazioni di spesa previsti dalla
 legge finanziaria per il 1993  (legge  23  dicembre  1992,  n.  500),
 dispone  che  costituiscono  economie  di  bilancio le quote di fondi
 speciali di parte corrente del Ministero del  tesoro  non  utilizzate
 alla  data di entrata in vigore del decreto-legge e destinate, tra le
 altre finalita', ad  assicurare  alle  regioni  ed  alle  aziende  di
 soggiorno un volume di risorse sostitutive di tributi soppressi e del
 gettito   dell'imposta  locale  sui  redditi  (ILOR)  pari  a  quelle
 dell'anno 1992.
    L'art. 8-bis, aggiunto dalla  legge  di  conversione,  prevede  la
 riduzione  degli  stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo,
 stabilendo che per l'anno 1993 non si fa  luogo  alla  corresponsione
 della  quota variabile del fondo, determinata dall'art. 4 della legge
 23 dicembre 1992, n. 500.
    La Regione Lombardia ritiene che queste disposizioni siano viziate
 da illegittimita' costituzionale. Esse, difatti, violerebbero  l'art.
 119  della  Costituzione, sottraendo risorse alle regioni in corso di
 esercizio  finanziario,  intaccando  quote  dell'imposta  locale  sui
 redditi,  istituita  come tributo a favore delle regioni e degli enti
 locali,  ed  assorbendo   l'entrata   sostitutiva   dell'imposta   di
 soggiorno. Inoltre la riduzione delle entrate sarebbe stata disposta,
 in  contrasto  con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, senza
 indicare come si debba far fronte all'onere che ne deriva.
    Le stesse norme costituzionali sarebbero violate, ad avviso  della
 Regione  ricorrente,  dalla  soppressione  dello stanziamento annuale
 della quota variabile del fondo per il  finanziamento  dei  programmi
 regionali  di  sviluppo, determinato con la legge finanziaria su base
 triennale.
    2. - Le censure non sono fondate.
    Il decreto-legge n. 155 del 1993, che detta misure urgenti per  la
 finanza  pubblica,  e'  stato  adottato,  come  segnala  la relazione
 governativa al disegno di  legge  di  conversione  e  sottolineano  i
 lavori  parlamentari,  in  un  quadro finanziario di emergenza, quale
 necessaria azione correttiva dell'andamento del fabbisogno  primario,
 anche  in  ragione delle clausole concordate con la Comunita' europea
 per l'erogazione  di  un  prestito  di  8  milioni  di  ECU  concesso
 all'Italia.
    Questa  manovra  di  finanza pubblica, principalmente orientata al
 taglio delle spese nelle amministrazioni sia dello  Stato  che  degli
 altri  enti  pubblici,  e'  di  portata  generale  e tocca molteplici
 settori.
    In particolare l'art. 7 del decreto-legge n. 155 del 1993 sopprime
 le  quote dei fondi speciali di parte corrente previste nella tabella
 A, allegata alla legge n. 500 del 1992 (legge finanziaria 1993),  non
 ancora  utilizzate  alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
 Comprende   quindi   risorse   preordinate   a   finanziare   diversi
 provvedimenti di spesa e colpisce, con una riduzione nell'allocazione
 di risorse, numerosi settori. In questo contesto si colloca l'effetto
 riguardante  i  trasferimenti  alle  regioni,  che erano previsti per
 consentire l'attribuzione ad  esse  di  somme  in  corrispondenza  di
 tributi soppressi e del gettito dell'ILOR.
    Con  l'art. 8- bis, introdotto per recuperare lire 137 miliardi ai
 fini di una compensazione per le modifiche operate dal Parlamento nel
 complesso del progetto governativo, e' stata eliminata per il 1993 la
 quota  variabile  del  fondo  per  il  finanziamento  dei   programmi
 regionali di sviluppo definita nella legge finanziaria.
    Si   e'   dunque  in  presenza  di  un  intervento  eccezionale  e
 generalizzato,  volto  a  contenere  il  disavanzo  pubblico  in  una
 situazione   di   emergenza,  inserito  in  una  manovra  finanziaria
 complessiva e di carattere generale, attuata  per  ridurre  la  spesa
 pubblica  in  molti settori e giustificata da un interesse nazionale.
 Non si tratta di un intervento ristretto al solo  contenimento  delle
 spese  regionali,  ma  di  un provvedimento complessivo che impone un
 taglio della spesa amministrata  da  una  serie  di  enti.  Anche  le
 regioni  sono  coinvolte  nell'opera  di  risanamento  della  finanza
 pubblica, che  "richiede  un  impegno  solidale  di  tutti  gli  enti
 territoriali  erogatori  di  spesa,  di  fronte  al quale la garanzia
 costituzionale dell'autonomia  finanziaria  delle  regioni  non  puo'
 fungere  da  impropria  giustificazione  per una singolare esenzione"
 (sentenza n. 128 del 1993).
    3. - La Regione  Lombardia  prospetta  una  ulteriore  ragione  di
 lesione dell'art. 119 della Costituzione.
    La  riduzione  dei  fondi, operata in particolare con l'art. 7 del
 decreto-legge n. 155 del 1993, finirebbe con  l'incidere  su  di  una
 entrata  corrispondente ad un tributo proprio, alla Regione spettante
 in quanto sostitutiva della quota regionale del gettito ILOR riscosso
 nel territorio della stessa.
    Anche sotto questo profilo la censura non puo' essere condivisa.
    Il gettito dell'imposta locale sui redditi era  stato  in  origine
 attribuito  direttamente  alle  regioni  ed  alle aziende autonome di
 soggiorno, oltre che ad altri enti locali, nella  cui  circoscrizione
 il  reddito e' prodotto, per la quota spettante a ciascuno degli enti
 destinatari (art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.  599).  Ma  dal
 1978  tali  quote sono state sostituite, sino all'emanazione di nuove
 norme dirette a regolare la partecipazione delle regioni  all'imposta
 locale  sui  redditi,  da  somme  inizialmente  correlate  al gettito
 dell'anno 1977 (art. 19- bis del decreto legge 29 dicembre  1977,  n.
 946)  e  successivamente  incrementate,  senza piu' alcun riferimento
 all'emanazione  di  nuove  norme  ma  per  effetto  dell'acquisizione
 dell'imposta  al  bilancio  dello  Stato,  con  provvedimenti annuali
 (decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702; decreto-legge 7 maggio 1980,
 n. 153; decreto-legge 28  febbraio  1981,  n.  38;  decreto-legge  22
 dicembre  1981,  n. 786; decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55; legge
 27 dicembre 1983, n. 730; legge 22 dicembre 1984, n.  887;  legge  28
 febbraio  1986, n. 41; decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357; legge 1›
 agosto 1988, n. 340; decreto-legge 12 gennaio 1991, n.  6;  legge  23
 dicembre  1992,  n.  500; decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8). Si e'
 cosi' perduto nel tempo, anche in ragione del variare della normativa
 sull'ILOR, lo specifico  rapporto  tra  assegnazione  di  somme  alle
 regioni  ed  ammontare del gettito dell'imposta, che sarebbe stato di
 originaria spettanza regionale.
    Del  resto,  denunciando  per  contrasto  con  l'art.  117   della
 Costituzione  uno  dei provvedimenti annuali di attribuzione di somme
 sostitutive dell'ILOR (artt. 28, primo comma e 29  del  decreto-legge
 n.  786  del  1981),  la Regione Lombardia aveva sottolineato come la
 commutazione di un  tributo  proprio  (pro-quota)  delle  regioni  in
 trasferimento  statale,  con  la  reiterazione  annuale  della somma,
 avrebbe  finito  con  il  trasformare  una   misura   originariamente
 transitoria  ed  eccezionale  in  una  modificazione  permanente  del
 sistema finanziario regionale.
    Questa avvenuta trasformazione spezza  il  diretto  nesso  tra  il
 gettito  dell'ILOR  e  il  trasferimento  statale,  che  non  e' piu'
 qualificabile come attribuzione di  somme  derivante  da  un  tributo
 proprio. Tale mutamento non determina una lesione dell'art. 119 della
 Costituzione.  La Corte ha ritenuto, in proposito, che l'attribuzione
 alle regioni di tributi o di quote di tributi non e' irreversibile  e
 che  il  legislatore  puo' sostituire ad essi figure diverse, purche'
 non venga gravemente alterato il rapporto  fra  bisogni  regionali  e
 mezzi  finanziari  per  farvi  fronte.  Sicche'  "il  dovuto rispetto
 dell'autonomia regionale non impedisce  che  il  legislatore  statale
 modifichi  o  mantenga  ferma,  in  base alla comparativa valutazione
 delle esigenze generali, l'entita' delle assegnazioni alle regioni, a
 condizione ( ..) che non  venga  gravemente  alterato  il  necessario
 rapporto  di complessiva corrispondenza ( ..) fra bisogni regionali e
 mezzi finanziari per  farvi  fronte"  (sentenza  n.  307  del  1983).
 Circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame.
    4.  - Non puo' essere neppure accolta la censura di illegittimita'
 delle norme denunciate in  riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,
 della Costituzione.
    Pur prescindendo dalle osservazioni dell'Avvocatura in ordine alla
 scarsa   incidenza  della  riduzione  dei  trasferimenti  statali  in
 rapporto al complessivo volume delle risorse finanziarie regionali ed
 all'avvenuto adeguamento ed assestamento del bilancio  regionale,  si
 deve rilevare che la manovra finanziaria attuata con il decreto-legge
 n.  155 del 1993 tendeva legittimamente, per le ragioni in precedenza
 enunciate, a ridurre  la  spesa  pubblica  in  una  molteplicita'  di
 settori,  compresa la spesa amministrata dalle regioni senza peraltro
 alterare gravemente il rapporto tra complessivi bisogni regionali  ed
 insieme dei mezzi finanziari a disposizione della regione.
    In  questa  prospettiva  non  si tratta di assicurare la copertura
 finanziaria, sul presupposto del mantenimento dello stesso livello di
 spesa; al contrario, si prefigura il contenimento  complessivo  della
 spesa  pubblica,  quindi  anche  di  quella regionale, attraverso una
 riduzione dell'entrata, tale da non alterare gravemente  l'equilibrio
 tra bisogni e risorse ma da indurre ad una riduzione, percentualmente
 modesta, della spesa stessa.
    5.  -  Le considerazioni sin qui svolte valgono anche per il venir
 meno della corresponsione della quota  variabile  del  fondo  per  il
 finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, disposta dall'art.
 8-  bis  del  decreto-legge  n. 155 del 1993, aggiunto dalla legge di
 conversione n. 243 del 1993.
    Rimasta  intoccata  la  quota  fissa  prevista per l'anno 1993, la
 soppressione per un anno  della  quota  variabile,  inserita  in  una
 manovra  eccezionale  e  generalizzata,  diretta  a  ridurre la spesa
 pubblica complessiva, con le caratteristiche sopra descritte e per un
 ammontare tale da non squilibrare gravemente il rapporto tra funzioni
 regionali  e  risorse  finanziarie,   non   viola   le   disposizioni
 costituzionali invocate dalla Regione ricorrente.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 7, primo comma, e 8-  bis  del  decreto-legge  22  maggio
 1993,  n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito in
 legge, con modificazioni, con  la  legge  19  luglio  1993,  n.  243,
 promosse dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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