N. 232 SENTENZA 6 - 10 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere -  Riscossione  -  Misure  dell'aggio,  del  minimo
 garantito   e   del   canone   fisso   convenute  nei  contratti  per
 l'accertamento  e  la   riscossione   dell'imposta   comunale   sulla
 pubblicita'  e  dei  diritti sulle pubbliche affissioni - Revisione -
 Attribuzione a commissione arbitrale - Richiamo alle  sentenze  della
 Corte  nn.  49 e 206 del 1994 - Contrasto con la norma costituzionale
 in materia di giurisdizione con connesso pregiudizio del  diritto  di
 difesa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.-L.  31  agosto 1987, n. 359, art. 18, quinto comma, convertito in
 legge 29 maggio 1987, n. 400)
 
(GU n.25 del 15-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  quinto
 comma,  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359 (Provvedimenti
 urgenti per la finanza locale), convertito  nella  legge  29  ottobre
 1987,  n.  400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale
 prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.  36,
 convertito  nella  legge  9  aprile  1931, n. 460, la revisione delle
 misure di cui allo stesso articolo 18, promosso con ordinanza  emessa
 il  17  giugno 1993 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile
 vertente tra la s.p.a. I.G.A.P. ed il Comune di Cagliari, iscritta al
 n. 746 del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  53,  prima serie speciale dell'anno
 1993;
    Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1994 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel procedimento vertente tra l'I.G.A.P. Impresa Affissioni e
 Pubblicita'  s.r.l.  e   il   Comune   di   Cagliari   in   relazione
 all'adeguamento  dell'aggio e del minimo garantito per il servizio di
 accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicita' e dei
 diritti sulle  pubbliche  affissioni  del  Comune,  il  Tribunale  di
 Cagliari,  con  ordinanza  emessa  il 17 giugno 1993 e pervenuta alla
 Corte costituzionale il 3 dicembre 1993, ha  sollevato  questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.   18,   quinto  comma,  del
 decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti  urgenti  per  la
 finanza  locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in
 relazione" all'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n.  36
 (Modificazioni   alle   norme   relative   alla   definizione   delle
 controversie  in  materia  di  imposte  di  consumo  tra  Comuni   ed
 appaltatori),  convertito  nella  legge  9 aprile 1931, n. 460, nella
 parte in cui demanda alla commissione  arbitrale  disciplinata  dalla
 seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo
 garantito   e   del   canone   fisso   convenute  nei  contratti  per
 l'accertamento  e  la   riscossione   dell'imposta   comunale   sulla
 pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
    Rileva  il  giudice  a quo che la fattispecie in questione rientra
 nella figura dell'arbitrato (e non invece dell'arbitraggio),  imposto
 dalla  legge  come obbligatorio e non rimesso invece agli accordi tra
 le parti; e che il collegio arbitrale  di  cui  trattasi,  presieduto
 dall'Intendente   di   Finanza  (organo  appartenente  alla  pubblica
 amministrazione), non assicura  la  garanzia  di  indipendenza  e  di
 imparzialita'  di  cui  invece  dispone il giudice ordinario. Ritiene
 pertanto il Tribunale rimettente che la previsione di legge si  ponga
 in  contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
 legge (art. 25 della Costituzione), con la riserva  di  giurisdizione
 di  cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con il divieto
 di istituire giudici straordinari o giudici speciali di cui  all'art.
 102,  secondo  comma, della Costituzione, nonche' con il diritto alla
 difesa delle parti, di cui all'art. 24 della Costituzione.
    2. - Nel giudizio davanti a questa Corte  ha  presentato  atto  di
 costituzione  la I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicita'
 s.p.a., in data 16 febbraio 1994,  chiedendo  che  la  questione  sia
 accolta.
                        Considerato in diritto
    1.  -  E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.  359
 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge
 29  ottobre  1987,  n.  400,  "in  relazione"  all'art.  1  del regio
 decreto-legge 25  gennaio  1931,  n.  36  (Modificazioni  alle  norme
 relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di
 consumo  tra  Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile
 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla  commissione  arbitrale
 disciplinata  dalla  seconda  disposizione  la revisione delle misure
 dell'aggio, del minimo garantito e del  canone  fisso  convenute  nei
 contratti  per  l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale
 sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
    A  parere  del  giudice  rimettente,  tale  normativa  sarebbe  in
 contrasto  con  gli  artt. 24, 25 e 102, primo e secondo comma, della
 Costituzione, sotto due distinti profili  (per  cio'  che  si  deduce
 dalla  motivazione  dell'ordinanza):  in  primo  luogo,  in quanto la
 disposizione   introduce  nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arbitrato
 obbligatorio; in secondo luogo, in quanto il  collegio  arbitrale  di
 cui   trattasi,   presieduto   dall'Intendente   di  Finanza  (organo
 appartenente alla pubblica amministrazione), non garantirebbe circa i
 requisiti di indipendenza e di imparzialita' di cui invece dispone il
 giudice ordinario.
    Sebbene dunque dal dispositivo dell'ordinanza  di  rimessione  non
 sia  specificato  con  chiarezza  il  rapporto  tra  la  disposizione
 rinviante e  quella  rinviata,  sembra  tuttavia  evidente,  in  base
 all'andamento  complessivo  dell'ordinanza,  che  il  giudice  a  quo
 intende sollevare due distinte questioni:  la  prima  riguardante  la
 norma  rinviante, nella parte in cui introduce una forma di arbitrato
 obbligatorio; la seconda relativa alla norma rinviata, sospettata  di
 autonomo  contrasto con i parametri costituzionali invocati anche nel
 caso  che  alla  commissione  di  cui  trattasi  si  faccia   ricorso
 volontariamente dalle parti.
    2.   -  Va  preliminarmente  dichiarato  inammissibile  l'atto  di
 costituzione  dell'I.G.A.P.   -   Impresa   Generale   Affissioni   e
 Pubblicita'  s.p.a.,  in  quanto depositato oltre il termine previsto
 dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87  e  dall'art.  3  delle
 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    3.  -  La  prima delle due questioni, relativa all'art. 18, quinto
 comma, del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.  359,  convertito  nella
 legge 29 ottobre 1987, n. 400, e' fondata.
    Come  in  piu'  occasioni  affermato  da  questa Corte (da ultimo,
 sentenze n. 206 e n. 49 del 1994), l'istituto dell'arbitrato  non  e'
 costituzionalmente     illegittimo,     nel    nostro    ordinamento,
 esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra  per  concorde
 volonta'  delle  parti:  soltanto  in tale circostanza, infatti, sono
 consentite deroghe al fondamentale principio della statualita'  della
 giurisdizione.
    Nel  caso  di  specie, invece, il rinvio della controversia ad una
 commissione arbitrale stabilita per  legge  e'  operato  direttamente
 dalla  disposizione oggetto della presente questione, prescindendo da
 qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di  entrambe  le  parti
 interessate.
    Risulta  pertanto  evidente  come  tale  disposizione  si ponga in
 contrasto con il principio di cui all'art. 102,  primo  comma,  della
 Costituzione,  con  connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui
 all'art. 24 della Costituzione.
    4. - Risolta nel senso indicato la prima  questione,  la  seconda,
 relativa  alla  norma  rinviata  (art.  1  del regio decreto-legge 25
 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile  1931,  n.  460)
 non ha piu' ragion d'essere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  quinto
 comma, del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359  (Provvedimenti
 urgenti  per  la  finanza  locale), convertito nella legge 29 ottobre
 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla  commissione  arbitrale
 prevista  dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,
 convertito nella legge 9 aprile 1931,  n.  460,  la  revisione  delle
 misure di cui allo stesso articolo 18.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0702