N. 232 SENTENZA 6 - 10 giugno 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Riscossione - Misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Revisione - Attribuzione a commissione arbitrale - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 49 e 206 del 1994 - Contrasto con la norma costituzionale in materia di giurisdizione con connesso pregiudizio del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale. (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 18, quinto comma, convertito in legge 29 maggio 1987, n. 400)(GU n.25 del 15-6-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. I.G.A.P. ed il Comune di Cagliari, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Ritenuto in fatto 1. - Nel procedimento vertente tra l'I.G.A.P. Impresa Affissioni e Pubblicita' s.r.l. e il Comune di Cagliari in relazione all'adeguamento dell'aggio e del minimo garantito per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 e pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Rileva il giudice a quo che la fattispecie in questione rientra nella figura dell'arbitrato (e non invece dell'arbitraggio), imposto dalla legge come obbligatorio e non rimesso invece agli accordi tra le parti; e che il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica amministrazione), non assicura la garanzia di indipendenza e di imparzialita' di cui invece dispone il giudice ordinario. Ritiene pertanto il Tribunale rimettente che la previsione di legge si ponga in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), con la riserva di giurisdizione di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con il divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali di cui all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, nonche' con il diritto alla difesa delle parti, di cui all'art. 24 della Costituzione. 2. - Nel giudizio davanti a questa Corte ha presentato atto di costituzione la I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicita' s.p.a., in data 16 febbraio 1994, chiedendo che la questione sia accolta. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni. A parere del giudice rimettente, tale normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 25 e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto due distinti profili (per cio' che si deduce dalla motivazione dell'ordinanza): in primo luogo, in quanto la disposizione introduce nell'ordinamento un'ipotesi di arbitrato obbligatorio; in secondo luogo, in quanto il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica amministrazione), non garantirebbe circa i requisiti di indipendenza e di imparzialita' di cui invece dispone il giudice ordinario. Sebbene dunque dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non sia specificato con chiarezza il rapporto tra la disposizione rinviante e quella rinviata, sembra tuttavia evidente, in base all'andamento complessivo dell'ordinanza, che il giudice a quo intende sollevare due distinte questioni: la prima riguardante la norma rinviante, nella parte in cui introduce una forma di arbitrato obbligatorio; la seconda relativa alla norma rinviata, sospettata di autonomo contrasto con i parametri costituzionali invocati anche nel caso che alla commissione di cui trattasi si faccia ricorso volontariamente dalle parti. 2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di costituzione dell'I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicita' s.p.a., in quanto depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 3. - La prima delle due questioni, relativa all'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, e' fondata. Come in piu' occasioni affermato da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 206 e n. 49 del 1994), l'istituto dell'arbitrato non e' costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento, esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde volonta' delle parti: soltanto in tale circostanza, infatti, sono consentite deroghe al fondamentale principio della statualita' della giurisdizione. Nel caso di specie, invece, il rinvio della controversia ad una commissione arbitrale stabilita per legge e' operato direttamente dalla disposizione oggetto della presente questione, prescindendo da qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti interessate. Risulta pertanto evidente come tale disposizione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. 4. - Risolta nel senso indicato la prima questione, la seconda, relativa alla norma rinviata (art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460) non ha piu' ragion d'essere.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso articolo 18. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0702