Sostituzione dell'allegato O al regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.(GU n.24 del 18-6-1994)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 7061 del 15 novembre 1993; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, l'allegato O e' sostituito con il modificato allegato O. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 3 dicembre 1993 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993 Registro n. 24, foglio n. 47 - MARINARO ---------- ALLEGATO O PIANO DI ALLARME ANTINQUINAMENTO 1. Premessa. 1. I provvedimenti previsti nel presente piano trovano applicazione, secondo le modalita' ed i criteri di seguito riportati, ogni-qualvolta sia presumibile l'insorgere o si sia alla presenza di fenomeni di inquinamento di particolare gravita'. 2. Condizioni per l'applicazione del piano sono il perdurare di fenomeni meteorologici tendenti ad impedire la dispersione degli inquinanti ed il contemporaneo verificarsi del superamento di determinati valori relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di riferimento. 3. Si assumono quali inquinanti di riferimento: il biossido di zolfo, le particelle sospese totali, il biossido di azoto, il monossido di carbonio ed il benzene. 2. Livello di attenzione. 1. Il livello di attenzione per i vari inquinanti e' indicato nella tabella I. 2. La media oraria e' la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera e' la media delle medie orarie rilevate nelle 24 ore. 3. Il ciclo di monitoraggio, al termine del quale si accerta l'eventuale superamento del livello di attenzione, e' di 24 ore. 4. Lo stato di attenzione viene raggiunto in un Comune quando, durante il ciclo di monitoraggio, si rivela il superamento, anche non contemporaneo, dei relativi livelli di cui alla tabella I, nella meta' delle stazioni di misura. Quando in un Comune vi e' un'unica stazione di misura, lo stato di attenzione viene raggiunto allorquando il suddetto superamento si verifica per due giorni consecutivi. TABELLA I Inquinante - Livello di attenzione. Biossido di zolfo ((Micron(g/m3) 125 (a) (media giornaliera). Particelle sospese totali ((Micron(g/m3) 90 (a) (media giornaliera). Biossido di azoto ((Micron(g/m3) 200 (media oraria). Monossido di carbonio (mg/m3) 15 (media oraria). Benzene ((Micron(g/m3) 10 (b) (media oraria). (a) Congiuntamente nella stessa stazione di misura. (b) Da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di un sistema di rilevazione automatizzato. 3. Livello di allarme. 1. Il livello di allarme per i vari inquinanti e' indicato nella tabella II. 2. La media oraria e' la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera e' la media delle medie orarie rilevate nelle 24 ore. 3. Il ciclo di monitoraggio, al termine del quale si accerta l'eventuale superamento del livello di allarme, e' di 24 ore. 4. Lo stato di allarme viene raggiunto in un Comune quando, durante il ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento, anche non contemporaneo, dei relativi livelli di cui alla tabella II, nella meta' delle stazioni di misura. Quando in un Comune vi e' un'unica stazione di misura, lo stato di allarme viene raggiunto allorquando il suddetto superamento si verifica per due giorni consecutivi. TABELLA II Inquinante - Livello di allarme. Biossido di zolfo ((Micron(g/m3) 250 (a) (media giornaliera). Particelle sospese totale ((Micron(g/m3) 180 (a) (media giornaliera). Biossido di azoto ((Micron(g/m3) 400 (media oraria). Monossido di carbonio (mg/m3) 30 (media oraria). Benzene ((Micron(g/m3) 20 (b) (media oraria). (a) Congiuntamente nella stessa stazione di misura. (b) Da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di un sistema di rilevazione automatizzato. 4. Provvedimenti. 1. I seguenti provvedimenti devono venir adottati senza indugio e devono entrare in vigore alle ore 7,30 del secondo giorno successivo a quello della comunicazione dello stato di attenzione o di allarme. 2. All'instaurarsi delle condizioni relative al livello di attenzione e di allarme, il reponsabile del Laboratorio provinciale analisi aria, provvede al che il servizio di sorveglianza sull'inquinamento atmosferico si esplichi continuativamente lungo tutto l'arco della giornata e fornisce, entro le ore 14, i dati misurati all'Assessore provinciale alla Tutela dell'Ambiente, all'Assessore provinciale alla Sanita' ed al Sindaco del Comune territorialmente competente. 3. Al verificarsi delle condizioni relative al livello di attenzione, il Sindaco territorialmente competente dispone la chiusura del traffico autoveicolare sulle strade urbane tra le 7,30 e le 9,00, tra le 12,00 e le 15,00 e tra le 17,30 e le 19,30. 4. Eventuali variazioni alle fasce orarie di divieto di circolazione di cui al comma precedente possono venir apportate dal Sindaco. 5. Al verificarsi delle condizioni relative al livello d'allarme, il Sindaco provvede ad estendere il divieto di traffico autoveicolare sulle strade urbane a tutto l'arco della giornata. Contemporaneamente dispone che tutti gli impianti di riscaldamento vengano condotti in modo tale da consentire una temperatura massima negli ambienti abitati non superiore ai 18 C. Sono esclusi da quest'ultimo provvedimento gli ospedali, le case di cura, gli ambulatori e le strutture assimilabili. Dispone infine, sentito l'Assessore provinciale alla tutela dell'Ambiente, la limitazione o la sospensione delle attivita' produttive che comportano emissioni tali da rendere presumibile l'aggravarsi del fenomeno di inquinamento in atto. 6. A mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive locali il Sindaco territorialmente competente provvede, piu' volte al giorno, ad informare sullo stato di inquinamento atmosferico la popolazione, invitandola nel contempo a limitare le attivita' che possono contribuire ad aggravare la situazione. 5. Deroghe relative al divieto di circolazione degli autoveicoli. 1. Il divieto di circolazione di cui allo stato di attenzione e di allarme non si applica per le seguenti categorie di veicoli: 1) ambulanze, autoveicoli di medici ed autoveicoli per il trasporto di prodotti farmaceutici ad ospedali e farmacie; 2) autobus adibiti al trasporto pubblico; 3) autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate; 4) autoveicoli adibiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti; 5) autoveicoli adibiti al trasporto del pane, del latte e di generi alimentari deperibili; 6) autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei giornali; 7) autoveicoli del servizio antinquinamento; 8) autoveicoli azionati da motori elettrici; 9) autoveicoli dotati di marmitte catalitiche o a ridotto inquinamento; 10) mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap e segnalati da apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di handicap con patente speciale con adattamenti. 2. Deroghe particolari possono essere concesse dal Sindaco territorialmente competente, semprecche' sussistano motivazioni riconducibili al pubblico interesse. 6. Cessazione dello stato di attenzione o di allarme. 1. Lo stato di attenzione o di allarme viene a cessare quando, per 24 ore consecutive, in nessuna postazione di rilevamento vengono registrate le condizioni che caratterizzano lo stato medesimo. 2. La cessazione suddetta viene comunicata alla popolazione dal Sindaco territorialmente competente attraverso la stampa e le emittenti radiotelevisive locali.