REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1993, n. 41 

  Sostituzione dell'allegato O al  regolamento  di  esecuzione  della
legge  provinciale  4  giugno  1973,  n.  12, emanato con decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1.
(GU n.24 del 18-6-1994)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta Provinciale n. 7061 del 15
novembre 1993;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4  giugno
1973,  n.  12,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
Provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, l'allegato O e' sostituito con  il
modificato allegato O.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto  Adige  ed  entra  in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Bolzano, 3 dicembre 1993
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 24, foglio n. 47 - MARINARO
 
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                                                           ALLEGATO O
 
                  PIANO DI ALLARME ANTINQUINAMENTO
 
1. Premessa.
   1.  I  provvedimenti   previsti   nel   presente   piano   trovano
applicazione, secondo le modalita' ed i criteri di seguito riportati,
ogni-qualvolta  sia presumibile l'insorgere o si sia alla presenza di
fenomeni di inquinamento di particolare gravita'.
   2. Condizioni per l'applicazione del piano sono  il  perdurare  di
fenomeni  meteorologici  tendenti  ad  impedire  la dispersione degli
inquinanti  ed  il  contemporaneo  verificarsi  del  superamento   di
determinati  valori  relativi alle immissioni di alcuni inquinanti di
riferimento.
   3. Si assumono quali inquinanti di  riferimento:  il  biossido  di
zolfo,  le  particelle  sospese  totali,  il  biossido  di  azoto, il
monossido di carbonio ed il benzene.
2. Livello di attenzione.
   1. Il livello di attenzione per  i  vari  inquinanti  e'  indicato
nella tabella I.
   2.  La  media oraria e' la media delle misure effettuate nell'arco
di un'ora. La media  giornaliera  e'  la  media  delle  medie  orarie
rilevate nelle 24 ore.
   3.  Il  ciclo  di  monitoraggio,  al  termine del quale si accerta
l'eventuale superamento del livello di attenzione, e' di 24 ore.
   4. Lo stato di attenzione viene raggiunto  in  un  Comune  quando,
durante il ciclo di monitoraggio, si rivela il superamento, anche non
contemporaneo,  dei  relativi  livelli  di  cui alla tabella I, nella
meta' delle stazioni di misura. Quando in un Comune  vi  e'  un'unica
stazione   di   misura,   lo  stato  di  attenzione  viene  raggiunto
allorquando il  suddetto  superamento  si  verifica  per  due  giorni
consecutivi.
 
                                                            TABELLA I
 
   Inquinante - Livello di attenzione.
   Biossido di zolfo ((Micron(g/m3) 125 (a) (media giornaliera).
   Particelle   sospese   totali   ((Micron(g/m3)   90   (a)   (media
giornaliera).
   Biossido di azoto ((Micron(g/m3) 200 (media oraria).
   Monossido di carbonio (mg/m3) 15 (media oraria).
   Benzene ((Micron(g/m3) 10 (b) (media oraria).
   (a) Congiuntamente nella stessa stazione di misura.
   (b) Da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di
un sistema di rilevazione automatizzato.
3. Livello di allarme.
   1.  Il  livello di allarme per i vari inquinanti e' indicato nella
tabella II.
   2. La media oraria e' la media delle misure  effettuate  nell'arco
di  un'ora.  La  media  giornaliera  e'  la  media delle medie orarie
rilevate nelle 24 ore.
   3. Il ciclo di monitoraggio,  al  termine  del  quale  si  accerta
l'eventuale superamento del livello di allarme, e' di 24 ore.
   4.  Lo  stato  di  allarme  viene  raggiunto  in un Comune quando,
durante il ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento, anche non
contemporaneo, dei relativi livelli di cui  alla  tabella  II,  nella
meta'  delle  stazioni  di misura. Quando in un Comune vi e' un'unica
stazione di misura, lo stato di allarme viene  raggiunto  allorquando
il suddetto superamento si verifica per due giorni consecutivi.
 
                                                           TABELLA II
 
Inquinante - Livello di allarme.
   Biossido di zolfo ((Micron(g/m3) 250 (a) (media giornaliera).
   Particelle   sospese   totale   ((Micron(g/m3)   180   (a)  (media
giornaliera).
   Biossido di azoto ((Micron(g/m3) 400 (media oraria).
   Monossido di carbonio (mg/m3) 30 (media oraria).
   Benzene ((Micron(g/m3) 20 (b) (media oraria).
   (a) Congiuntamente nella stessa stazione di misura.
   (b) Da considerare quando le stazioni di misura saranno fornite di
un sistema di rilevazione automatizzato.
4. Provvedimenti.
   1. I seguenti provvedimenti devono venir adottati senza indugio  e
devono  entrare in vigore alle ore 7,30 del secondo giorno successivo
a quello della comunicazione dello stato di attenzione o di allarme.
   2.  All'instaurarsi  delle  condizioni  relative  al  livello   di
attenzione  e  di allarme, il reponsabile del Laboratorio provinciale
analisi  aria,  provvede  al  che   il   servizio   di   sorveglianza
sull'inquinamento  atmosferico  si  esplichi  continuativamente lungo
tutto l'arco della giornata e fornisce,  entro  le  ore  14,  i  dati
misurati   all'Assessore   provinciale   alla  Tutela  dell'Ambiente,
all'Assessore provinciale alla  Sanita'  ed  al  Sindaco  del  Comune
territorialmente competente.
   3.   Al  verificarsi  delle  condizioni  relative  al  livello  di
attenzione,  il  Sindaco  territorialmente  competente   dispone   la
chiusura del traffico autoveicolare sulle strade urbane tra le 7,30 e
le 9,00, tra le 12,00 e le 15,00 e tra le 17,30 e le 19,30.
   4.   Eventuali   variazioni   alle  fasce  orarie  di  divieto  di
circolazione di cui al comma precedente possono venir  apportate  dal
Sindaco.
   5.  Al verificarsi delle condizioni relative al livello d'allarme,
il Sindaco provvede ad estendere il divieto di traffico autoveicolare
sulle strade urbane a tutto l'arco della giornata. Contemporaneamente
dispone che tutti gli impianti di riscaldamento vengano  condotti  in
modo  tale  da  consentire  una  temperatura  massima  negli ambienti
abitati  non  superiore  ai  18  ›C.  Sono  esclusi  da  quest'ultimo
provvedimento gli ospedali, le case di  cura,  gli  ambulatori  e  le
strutture   assimilabili.   Dispone   infine,   sentito   l'Assessore
provinciale  alla  tutela  dell'Ambiente,   la   limitazione   o   la
sospensione  delle attivita' produttive che comportano emissioni tali
da rendere presumibile l'aggravarsi del fenomeno di  inquinamento  in
atto.
   6. A mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive locali
il  Sindaco  territorialmente  competente  provvede,  piu'  volte  al
giorno, ad informare  sullo  stato  di  inquinamento  atmosferico  la
popolazione,  invitandola  nel  contempo  a limitare le attivita' che
possono contribuire ad aggravare la situazione.
5. Deroghe relative al divieto di circolazione degli autoveicoli.
   1. Il divieto di circolazione di cui allo stato di attenzione e di
allarme non si applica per le seguenti categorie di veicoli:
    1)  ambulanze,  autoveicoli  di  medici  ed  autoveicoli  per  il
trasporto di prodotti farmaceutici ad ospedali e farmacie;
    2) autobus adibiti al trasporto pubblico;
    3)  autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco e delle forze
armate;
    4) autoveicoli adibiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
    5) autoveicoli adibiti al trasporto del  pane,  del  latte  e  di
generi alimentari deperibili;
    6)  autoveicoli utilizzati per la distribuzione della posta e dei
giornali;
    7) autoveicoli del servizio antinquinamento;
    8) autoveicoli azionati da motori elettrici;
    9)  autoveicoli  dotati  di  marmitte  catalitiche  o  a  ridotto
inquinamento;
    10)  mezzi  adibiti  al  servizio  di  portatori  di  handicap  e
segnalati da apposito contrassegno o guidati da soggetti portatori di
handicap con patente speciale con adattamenti.
   2.  Deroghe  particolari  possono  essere  concesse  dal   Sindaco
territorialmente   competente,   semprecche'  sussistano  motivazioni
riconducibili al pubblico interesse.
6. Cessazione dello stato di attenzione o di allarme.
   1. Lo stato di attenzione o di allarme viene a cessare quando, per
24 ore consecutive, in  nessuna  postazione  di  rilevamento  vengono
registrate le condizioni che caratterizzano lo stato medesimo.
   2.  La  cessazione  suddetta viene comunicata alla popolazione dal
Sindaco  territorialmente  competente  attraverso  la  stampa  e   le
emittenti radiotelevisive locali.