MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.143 del 21-6-1994)

   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Aermacchi,
con  sede in Varese e unita' di Varese, Venegono Inferiore e Venegono
Superiore (Varese), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  50
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unita', per
il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi,
con sede in Varese e unita' di Varese, Venegono Inferiore e  Venegono
Superiore  (Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20 ore medie settimanali nei confronti di 50
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G.
Mel, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  25  ore
medie  settimanali  (5  ore  giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei
confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
20 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G.
Mel, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 25 ore
medie settimanali (5 ore giornaliere per  5  giorni  lavorativi)  nei
confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a
20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M.,  con
sede  in  Correggio  (Reggio  Emilia)  e  unita' di Correggio (Reggio
Emilia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su  un
organico  di  44  unita',  per  il  periodo dal 18 ottobre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M.,  con
sede  in  Correggio  (Reggio  Emilia)  e  unita' di Correggio (Reggio
Emilia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su  un
organico di 44 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar,
con sede in Milano e unita' di Gattico e Veruno (Novara), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore  settimanali
fino  al  1  gennaio  1994  ed  a  30 ore settimanali a partire dal 3
gennaio 1994 secondo una turnazione bisettimanale, nei  confronti  di
107  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di 131 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Essedue
service  unita' mensa c/o Goodyear italiana con sede in Roma e unita'
di Cisterna di Latina (Latina), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali  nei  confronti
di  17  lavoratori;  da  20  ore  settimanli a 13 ore settimanali nei
confronti di un lavoratore su un organico complessivo di  20  unita',
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci,
con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di  Montecchio
Emilia  (Reggio  Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  28 ore medie settimanali nei confronti di 35
lavoratori su un organico di 163 unita', per il periodo dal 30 agosto
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci,
con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emila) e unita'  di  Montecchio
Emilia  (Reggio  Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  28 ore medie settimanali nei confronti di 35
lavoratori su un organico di 163 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. F.lli
Meazza, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  33,5  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 38 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 54 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. G.A.M.
Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forli') e unita'
di Meldola (Forli'), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 24 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  23
lavoratori  fino al 31 gennaio 1994 e di 24 lavoratori dal 1 febbraio
1994 ed a 8 ore medie settimanali nei confronti  di  5  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 30 unita', per il periodo
dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  G.A.M.
Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forli') e unita'
di  Meldola  (Forli'),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  24 ore medie settimanali nei confronti di 23
lavoratori fino al 31 gennaio 1994 e di 24 lavoratori dal 1  febbraio
1994  ed  a  8  ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 30 unita',  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La  Bodonia,
con  sede in Milano e unita' di Cusano Milanino (Milano), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  ore  a:  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  21  lavoratori  ed  a  20  ore medie
settimanali nei confronti di 24 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 53 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia,
con sede in Milano e unita' di Cusano Milanino (Milano), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali nei  confronti  di  21  lavoratori  ed  a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 24 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 53 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leyform, con
sede  in  S.  Vendemiano  (Treviso) e unita' di S. Vendemiano e Colle
Umberto (Treviso), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 28 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  85
lavoratori  costituenti  l'intero  organico aziendale, per il periodo
dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leyform, con
sede in S. Vendemiano (Treviso) e unita' di  S.  Vendemiano  e  Colle
Umberto  (Treviso),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  28 ore medie settimanali nei confronti di 85
lavoratori costituenti l'intero organico aziendale,  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Lombardini
F.I.M.,  con  sede  in  Reggio  Emilia  e  unita'  di Albinea (Reggio
Emilia), Gardenia (Reggio Emilia), Pieve  (Reggio  Emilia)  e  Reggio
Emilia,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  settimanali  nei  confronti di 290 dipendenti su un
organico di 1093 unita', per il periodo dal  1  gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio
Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese)  e  unita'  di
Somma  Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 25 lavoratori
addetti  alle  macchine da ricamo, a 25 ore settimanali nei confronti
di 14 lavoratori addetti al rimaglio ed a 15 ore medie settimanali (1
settimana lavorativa  ogni  3)  nei  confronti  di  14  addetti  alle
lavorazioni  ai  tavoli  e  a  15  ore  settimanali (da 20 ore) per 2
lavoratori a part-time, a fronte di un  organico  complessivo  di  79
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
30 marzo 1994, n. 14553.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riri Italia,
con  sede  in  Tirrano (Sondrio) e unita' di Tirrano (Sondrio), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  70  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari  a  125  unita',  per  il  periodo dal 27
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riri Italia,
con sede in Tirrano (Sondrio) e unita' di Tirrano  (Sondrio),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  70  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 125 unita', per il periodo dal 1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Sereno
variabile, con sede  in  Scheggia  (Perugia)  e  unita'  di  Scheggia
(Perugia),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  5  mesi annui effettivi articolati su 8 ore giornaliere e 40
settimanali nei mesi di  giugno,  luglio  e  agosto,  15  giorni  tra
settembre  e  ottobre e 15 giorni tra novembre, dicembre e gennaio di
ciascun anno cosi' come risulta dall'accordo allegato  che  fa  parte
integrante  del  presente  decreto  in  favore  di 48 unita' su 50 in
organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede  in Milano e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari  a
73 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede  in Milano e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie settimanali nei
confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari  a
73 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  6  lavoratori  e  da 20 a 15 ore medie settimanali nei
confronti  di  1  lavoratore  part-time,  a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 49 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 3 giugno  1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  6  lavoratori  e  da 20 a 15 ore medie settimanali nei
confronti  di  1  lavoratore  part-time,  a  fronte  di  un  organico
complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con
sede in Milano e unita' di Udine, per i quali e' stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore  a:  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  1  lavoratore  a fronte di un organico di 9 lavoratori
tutti occupati nell'unita' di Udine, per il periodo dal  1  settembre
1993 al 30 settembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  3  giugno  1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Simona
confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forli') e unita'  di  San
Piero  in Bagno (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a: 28 ore medie settimanali nell'arco dell'anno,
corrispondente al  30%  dell'orario  normale  contrattuale,  con  una
distribuzione   nell'arco  dell'anno  secondo  moduli  orizzontali  e
verticali, nei confronti di 132  lavoratori  e  comunque  secondo  le
modalita' riportate sull'allegato accordo che fa parte integrante del
presente  contratto, su un organico complessivo di 144 unita', per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  3   giugno   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria
Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unita' di Magnago  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  16  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1  novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   3   giugno   1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Tranceria
Caprioli,  con sede in Magnago (Milano) e unita' di Magnago (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali nei confronti di  16  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.