Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.143 del 21-6-1994)
Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Varese e unita' di Varese, Venegono Inferiore e Venegono Superiore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unita', per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Varese e unita' di Varese, Venegono Inferiore e Venegono Superiore (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 500 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali (5 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 20 unita', per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel, con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali (5 ore giornaliere per 5 giorni lavorativi) nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M., con sede in Correggio (Reggio Emilia) e unita' di Correggio (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 44 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M., con sede in Correggio (Reggio Emilia) e unita' di Correggio (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori su un organico di 44 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unita' di Gattico e Veruno (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali fino al 1 gennaio 1994 ed a 30 ore settimanali a partire dal 3 gennaio 1994 secondo una turnazione bisettimanale, nei confronti di 107 lavoratori su un organico complessivo di 131 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essedue service unita' mensa c/o Goodyear italiana con sede in Roma e unita' di Cisterna di Latina (Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori; da 20 ore settimanli a 13 ore settimanali nei confronti di un lavoratore su un organico complessivo di 20 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori su un organico di 163 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emila) e unita' di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori su un organico di 163 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Meazza, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,5 ore medie settimanali nei confronti di 38 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 54 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M. Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forli') e unita' di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori fino al 31 gennaio 1994 e di 24 lavoratori dal 1 febbraio 1994 ed a 8 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 30 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.A.M. Gruppo abbigliamento meldolese, con sede in Meldola (Forli') e unita' di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori fino al 31 gennaio 1994 e di 24 lavoratori dal 1 febbraio 1994 ed a 8 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 30 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia, con sede in Milano e unita' di Cusano Milanino (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 53 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Bodonia, con sede in Milano e unita' di Cusano Milanino (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 24 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 53 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leyform, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e unita' di S. Vendemiano e Colle Umberto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 85 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leyform, con sede in S. Vendemiano (Treviso) e unita' di S. Vendemiano e Colle Umberto (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 85 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini F.I.M., con sede in Reggio Emilia e unita' di Albinea (Reggio Emilia), Gardenia (Reggio Emilia), Pieve (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 290 dipendenti su un organico di 1093 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ricamificio Carlo Perruzzotti, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 25 lavoratori addetti alle macchine da ricamo, a 25 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori addetti al rimaglio ed a 15 ore medie settimanali (1 settimana lavorativa ogni 3) nei confronti di 14 addetti alle lavorazioni ai tavoli e a 15 ore settimanali (da 20 ore) per 2 lavoratori a part-time, a fronte di un organico complessivo di 79 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 14553. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riri Italia, con sede in Tirrano (Sondrio) e unita' di Tirrano (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 125 unita', per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riri Italia, con sede in Tirrano (Sondrio) e unita' di Tirrano (Sondrio), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 70 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 125 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sereno variabile, con sede in Scheggia (Perugia) e unita' di Scheggia (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 5 mesi annui effettivi articolati su 8 ore giornaliere e 40 settimanali nei mesi di giugno, luglio e agosto, 15 giorni tra settembre e ottobre e 15 giorni tra novembre, dicembre e gennaio di ciascun anno cosi' come risulta dall'accordo allegato che fa parte integrante del presente decreto in favore di 48 unita' su 50 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 7 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 73 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Padova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 73 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Verona, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori e da 20 a 15 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 49 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a fronte di un organico di 9 lavoratori tutti occupati nell'unita' di Udine, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 30 settembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forli') e unita' di San Piero in Bagno (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nell'arco dell'anno, corrispondente al 30% dell'orario normale contrattuale, con una distribuzione nell'arco dell'anno secondo moduli orizzontali e verticali, nei confronti di 132 lavoratori e comunque secondo le modalita' riportate sull'allegato accordo che fa parte integrante del presente contratto, su un organico complessivo di 144 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unita' di Magnago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 giugno 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tranceria Caprioli, con sede in Magnago (Milano) e unita' di Magnago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.