Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.(GU n.148 del 27-6-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Ana Rita Gaudencio Simoes Do Souto Barreiros presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 4 maggio 1994; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Ana Rita Gaudencio Simoes Do Souto Barreiros, nata a Sao Jorge de Arroios (Lisbona) il 26 luglio 1965, cittadina portoghese, di avvocato conseguito in Portogallo, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, secondo le modalita' che seguono e avanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994. La prova consistera' in un esame, scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto civile; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto costituzionale; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale; ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie suddette. Per essere ammessa all'esame l'interessata presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. Il candidato sara' ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 15 giugno 1994 Il direttore generale: ROVELLO