N. 258 SENTENZA 20 - 23 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica - Vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale
 di tipo "B" - Rischio di lesioni della  integrita'  psico-fisica  per
 complicanze  da vaccino - Accertamenti preventivi - Omessa previsione
 - Richiamo alla sentenza n.  307/1990 della Corte - Realizzazione  di
 un  corretto  bilanciamento  tra tutela della salute del singolo e la
 concorrente  tutela  della  salute  collettiva   -   Discrezionalita'
 legislativa   -   Auspicio   di   un   intervento   del   legislatore
 nell'individuare e prescrivere gli accertamenti preventivi  idonei  a
 prevedere  ed  a  prevenire  i  possibili  rischi  di  complicanze  -
 Inammissibilita'.
 
 (Legge 27 maggio 1991, n. 165; legge 4 febbraio 1966, n. 51; legge  6
 giugno  1939,  n.  891;  legge  5 marzo 1963, n. 292 e legge 20 marzo
 1968, n. 419).
 
 (Cost., art. 32).
 
(GU n.27 del 29-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: Prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: Prof. Gabriele PESCATORE, Avv. Ugo SPAGNOLI, Prof. Antonio
    BALDASSARRE, Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Avv.  Mauro  FERRI,  Prof.
    Luigi  MENGONI,  Prof.  Enzo  CHELI,  Dott.  Renato GRANATA, Prof.
    Giuliano  VASSALLI,  Prof.  Cesare   MIRABELLI,   Prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, Avv. Massimo VARI, Dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  della legge 27 maggio
 1951, n. 165 (Sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale
 B), della legge 4 febbraio 1966, n. 51, della legge 6 giugno 1939, n.
 891 e della legge 5  marzo  1963,  n.  292,  20  marzo  1968  n.  419
 (Modificazioni  alla legge 5 marzo1963, n. 292, recante provvedimenti
 per la  vaccinazione  antitetanica  obbligatoria),  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal Pretore di Bassano del
 Grappa  nel  procedimento civile vertente tra Zampierin Erminio ed il
 Comune di  Bassano  del  Grappa,  iscritta  al  n.  83  del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994;
      2)  ordinanza  emessa  il 12 gennaio 1994 dal Pretore di Bassano
 del Grappa nel procedimento civile vertente tra Dal Molin Daniele  ed
 altra  ed  il  Sindaco del Comune di Pianezze, iscritta al n. 100 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  25  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  In  un  giudizio  di opposizione, a sanzione amministrativa
 irrogata all'opponente per non aver sottoposto la figlia minore  alla
 vaccinazione  obbligatoria  contro  l'epatite virale B, in violazione
 degli artt. 1, comma 2 e 7,  della  legge  27  maggio  1991  n.  165,
 l'adito  Pretore  di  Bassano  del Grappa ha ritenuto rilevante e non
 manifestamente  infondata,   in   riferimento   all'art.   32   della
 Costituzione,  ed  ha  per  cio'  sollevato  -  con ordinanza dell'11
 gennaio 1994 - questione incidentale di legittimita'  della  predetta
 legge 165/1991.
    Nella  motivazione  del  provvedimento  di  rinvio  il  dubbio  di
 costituzionalita' si fonda sulla considerazione che,  nella  predetta
 legge  1991  n.  165,  come  nelle altre leggi impositive di obblighi
 vaccinali, difettano sia la previsione di accertamenti  preventivi  -
 idonei,  se  non  ad  eliminare, certamente a ridurre il rischio, sia
 pure percentualmente modesto, di gravi complicanze  da  vaccino,  con
 esiti  lesivi dell'integrita' psicofisica - volti alla verifica della
 sussistenza di eventuali controindicazioni alla vaccinazione, sia  la
 specificazione  del  tipo  di  accertamenti  che  debbono  a tal fine
 compiersi, non potendosi la visita, comprendente un esame obiettivo e
 la  raccolta  dell'anamnesi,  ritenere di per se' sola sufficiente ad
 individuare od escludere le molteplici  patologie  che  costituiscono
 controindicazioni  alla  somministrazioni  di vaccini, considerato in
 particolare che esse possono essere asintomatiche.
    Cio' appunto lascerebbe ipotizzare - sempre secondo il  Pretore  a
 quo  -  la  violazione  dell'art.  32  della  Costituzione,  sotto il
 triplice profilo di violazione,  rispettivamente,  della  riserva  di
 legge,  del  diritto  alla  salute, e dei limiti imposti dal rispetto
 della persona umana.
    2. - Con altra ordinanza, in data del 2 gennaio  1994,  emessa  in
 analogo  giudizio  di  opposizione a sanzione amministrativa relativa
 (in questo caso) ad omessa presentazione di minore alla  vaccinazione
 antipolio antidifterica ed antitetanica, lo stesso Pretore di Bassano
 del  Grappa,  ha  sollevato,  in riferimento sempre all'art. 32 della
 Costituzione, questione  identicamente  motivata  con  riguardo  alla
 disciplina  di  quella  vaccinazione,  individuata - in motivazione -
 nella "legge 4 febbraio 1966 n. 51, legge 6  giugno  1939  n.  891  e
 legge   5   marzo   1963,  n.  292,  e  successive  modificazioni  ed
 integrazioni - con particolare riguardo agli artt. 1  e  3  legge  n.
 51/1966,  1  e  2, ultimo comma, legge n. 891/1939, 1, 2 e 3 legge 20
 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo  1963,  n.  292,
 recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria)"
 (e   piu'  sinteticamente,  indicata  in  dispositivo  con  esclusivo
 riferimento alle" leggi 1966 n. 51, 1939 n. 891, 1963 n. 292").
    3. - In entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio,  per  eccepire,  preliminarmente, l'inammissibilita' delle
 questioni sollevate per incertezza sul thema  decidendum  (stante  la
 denuncia, in dispositivo, di intere leggi e non specifiche norme); e,
 in subordine, nel merito, la loro infondatezza.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Nel  denunciare  la  legge  27  maggio  1991  n. 165 (sulla
 "obbligatorieta'della  vaccinazione  contro  l'epatite  virale   B"),
 lamenta  in  sostanza  il Pretore a quo la omessa previsione, in quel
 contesto, di accertamenti preventivi - "idonei quanto meno a  ridurre
 il  rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni della integrita'
 psico-fisica per complicanze da vaccino" - "volti alla verifica della
 sussistenza di eventuali controindicazioni alla vaccinazione, nonche'
 della specificazione dei tipi di accertamenti che debbono a tal  fine
 compiersi", ritenendo la visita obiettiva e la raccolta dell'anamnesi
 non sufficienti per escludere la presenza delle molteplici patologie,
 anche   asintomatiche,   che   costituiscono  controindicazioni  alle
 vaccinazioni.
    Ed in tale prospettiva egli ipotizza il contrasto  della  suddetta
 normativa  con  il  precetto  costituzionale  dell'art.  32, sotto il
 triplice profilo di violazione:
       a) della riserva (sia pur relativa) di legge,  ivi  sancita  (e
 che  imporrebbe la previsione di quegli accertamenti nella disciplina
 di principio regolante gli aspetti essenziali della materia;
       b) del  diritto  alla  salute  del  soggetto  passivo,  per  il
 pregiudizio   che   potrebbe  derivargli  dal  trattamento  sanitario
 obbligatorio come ora praticato;
       c)  del  principio  del  rispetto  della  persona  umana,   che
 imporrebbe  la  ricerca,  per  quanto possibile, del consenso e della
 partecipazione degli obbligati e dei genitori,  cui  dovrebbe  essere
 appunto anche finalizzata l'esecuzione degli accertamenti diagnostici
 preventivi.
    1-bis. - In riferimento al medesimo parametro costituzionale e con
 identiche  motivazioni  lo  stesso  Pretore  ha  denunciato, in altro
 procedimento, anche le leggi 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939  n.
 981,  5  marzo 1963 n. 292 e 20 marzo 1988 n. 419, sulle vaccinazioni
 obbligatorie antipolio, antidifterica ed antitetanica.
    2. - I due giudizi possono riunirsi per la  sostanziale  identita'
 del contenuto delle questioni con esso sollevate.
    3.  -  Preliminarmente  va  esaminata l'eccezione pregiudiziale di
 inammissibilita'  formulata,  in  entrambi  i   procedimenti,   dalla
 Avvocatura   di   Stato,   eccezione   che  deve  senz'altro,  pero',
 respingersi non sussistendo - gia' alla stregua  di  quanto  riferito
 nella narrativa - la denunziata incertezza del thema decidendum.
    4.  -  Ancora  in  limine,  va  del pari escluso che possano nella
 specie influire, come ius superveniens, le innovazioni  normative  di
 cui  all'art.  9  del sopravvenuto d.-l. 6 maggio 1994 n. 273 - sulla
 vietata imponibilita' coercitiva delle  vaccinazioni  obbligatorie  e
 sul carattere vincolante del certificato del medesimo curante e dello
 specialista  ai  fini  dell'esonero dal trattamento obbligatorio - in
 quanto, invero, in tema di sanzioni amministrative  (come  quella  di
 cui  qui  si  discute),  per  pacifica giurisprudenza, non puo' farsi
 applicazione del principio di retroattivita' della disposizione  piu'
 favorevole   dettato  dall'art.  2,  comma  3,  c.p.  in  materia  di
 successione nel tempo di norme penali.
    4. - Nel merito, i rilievi del Pretore rimettente  vanno  delibati
 alla  luce  dei  principi da questa Corte gia' enunciati sui limiti e
 condizioni di compatibilita' dei trattamenti sanitari obbligatori con
 il precetto costituzionale del diritto alla salute, sub art. 32 della
 Costituzione.
    Al riguardo si e' avuto anche di  recente  occasione  di  ribadire
 come   la   norma   del   citato   art.   32  postuli  il  necessario
 contemperamento del diritto alla salute del singolo  (anche  nel  suo
 contenuto  negativo  di  non assoggettabilita' a trattamenti sanitari
 non richiesti od accettati) con il coesistente e reciproco diritto di
 ciascun individuo (sentenza 1994 n. 218  )  e  con  la  salute  della
 collettivita'   (sentenza   1990   n.  307);  nonche',  nel  caso  in
 particolare  di  vaccinazioni  obbligatorie,  "con  l'interesse   del
 bambino",  che esige "tutela anche nei confronti dei genitori che non
 adempiono  ai  compiti  inerenti  alla  cura  del  minore"  (sentenza
 132/1992).
    Su  questa  linea  si  e'  ulteriormente  precisato  che  la legge
 impositiva di un  trattamento  sanitario  non  e'  incompatibile  con
 l'art. 32 della Costituzione:
       a)  "se  il  trattamento  sia diretto non solo a migliorare o a
 preservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato, ma  anche  a
 preservare  lo  stato di salute degli altri, giacche' e' proprio tale
 ulteriore  scopo,  attinente  alla  salute   come   interesse   della
 collettivita',    a    giustificare   la   compressione   di   quella
 autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla
 salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307);
       b) se vi sia "la previsione che esso non  incida  negativamente
 sullo  stato di salute di colui che vi e' assoggettato, salvo che per
 quelle sole conseguenze, che, per  la  loro  temporaneita'  e  scarsa
 entita',  appaiano  normali di ogni intervento sanitario e, pertanto,
 tollerabili" (ivi);
       c)  se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto
 sottoposto al trattamento obbligatorio -  ivi  compresa  la  malattia
 contratta  per  contagio  causato  da vaccinazione profilattica - sia
 prevista comunque la  corresponsione  di  una  "equa  indennita'"  in
 favore  del  danneggiato  (cfr.  sentenza  307 cit. e v. ora legge n.
 210/1992). E cio' a prescindere dalla parallela tutela  risarcitoria,
 la  quale "trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di
 attuazione della legge impositiva del  trattamento  o  di  esecuzione
 materiale  di  esso  non  siano accompagnate dalle cautele o condotte
 secondo le modalita' che lo stato  delle  conoscenze  scientifiche  e
 l'arte  prescrivono  in  relazione  alla  sua natura" (sulla base dei
 titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori  pieni
 previsti dall'art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990 cit.).
    5.  -  In questo quadro di riferimento, le ordinanze di rimessione
 privilegiano evidentemente il profilo  individuale  di  tutela  della
 salute  con  considerazioni volte a sottolineare la necessita' che il
 soggetto vaccinando sia messo quanto piu'  possibile  al  riparo  dai
 rischi di complicanze da vaccino.
    Tali  considerazioni  meritano  attenta riflessione ma non possono
 essere correttamente apprezzate se non  in  necessario  bilanciamento
 con  la  considerazione  anche  del parallelo profilo che concerne la
 salvaguardia  del  valore  (compresente  come  detto   nel   precetto
 costituzionale  evocato)  della  salute collettiva, alla cui tutela -
 oltre che, (non va dimenticato) a tutela della salute  dell'individuo
 stesso  -  sono  finalizzate  le  prescrizioni di legge relative alle
 vaccinazioni obbligatorie.
    In questa prospettiva e per quanto innanzi premesso,  emerge  come
 le  esigenze  cautelative  sottolineate  dal  Pretore gia' trovino un
 primo livello di risposta nella doverosita' dell'osservanza, in  sede
 di  attuazione  ed esecuzione del trattamento obbligatorio, di quelle
 "cautele o .. modalita' che lo stato delle conoscenze scientifiche  e
 l'arte prescrivono in relazione alla sua natura", e la cui violazione
 fonda appunto la tutela aquiliana ex art. 2043 cit.
    Tuttavia  il  Pretore,  evidentemente, ritiene necessaria una piu'
 puntuale ed espressa prescrizione di  siffatte  cautele  mediante  la
 previsione   e   specificazione   a  livello  normativo  dei  singoli
 accertamenti  preventivi  idonei  a  ridurre,  se  non  ad  eliminare
 radicalmente,   il   rischio,  che  peraltro  egli  stesso  riconosce
 percentualmente modesto, di lesioni alla integrita' psico-fisica  per
 complicanze da vaccino.
    Ma  al riguardo non puo' non rilevarsi che pur quando la lamentata
 omessa  prescrizione  espressa  e  specifica  della  doverosita'   di
 accertamenti  siffatti  fosse  -  in tesi - da ritenersi non in piena
 consonanza con la garanzia costituzionale  del  diritto  alla  salute
 assicurata   al  singolo,  il  porre  rimedio  a  tale  inconveniente
 esulerebbe dai poteri di questa Corte.
    5-bis. - Invero, proprio per la necessita' - gia'  sottolineata  -
 di  realizzare  un  corretto bilanciamento tra la tutela della salute
 del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe
 costituzionalmente  garantite,  si  renderebbe  necessario  porre  in
 essere  una complessa e articolata normativa di carattere tecnico - a
 livello  primario  attesa  la   riserva   relativa   di   legge,   ed
 eventualmente a livello secondario integrativo - che, alla luce delle
 conoscenze  scientifiche  acquisite,  individuasse  con  la  maggiore
 precisione possibile le complicanze potenzialmente  derivabili  dalla
 vaccinazione,  e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei
 a prevederne la concreta verificabilita' fossero  praticabili  su  un
 piano di effettiva fattibilita'. Ed al tempo stesso - per evitare che
 la   prescrizione   indiscriminata   e  generalizzata  di  tutti  gli
 accertamenti  preventivi  possibili,   per   tutte   le   complicanze
 ipotizzabili  e  nei  confronti di tutte le persone da assoggettare a
 tutte  le  vaccinazioni   oggi   obbligatorie   rendesse   di   fatto
 praticamente  impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la
 concreta realizzabilita' dei corrispondenti trattamenti sanitari - si
 dovrebbero fissare standards di fattibilita' che nella  discrezionale
 valutazione  del  legislatore potrebbero dover tenere anche conto del
 rapporto tra  costi  e  benefici,  eventualmente  stabilendo  criteri
 selettivi  in  ordine  alla  utilita'  -  apprezzata anche in termini
 statistici - di eseguire gli accertamenti in questione.
    Il  giudice  a  quo  richiede  in  definitiva  un  adeguamento   a
 Costituzione  che si prospetta comunque non a rime obbligate e quindi
 implicherebbe ineludibilmente l'intervento del legislatore, al  quale
 questa Corte non potrebbe sostituirsi.
    6.  -  Da  qui  la pronunzia di inammissibilita' che la Corte va a
 rendere, non senza richiamare, peraltro, l'attenzione del legislatore
 stesso sul problema affinche', ferma la obbligatorieta' generalizzata
 delle vaccinazioni ritenute necessarie  alla  luce  delle  conoscenze
 mediche,  siano  individuati e siano prescritti in termini normativi,
 specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilita' con le
 sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti
 preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i  possibili  rischi  di
 complicanze.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 della legge 27 maggio 1991 n. 165  (sulla  vaccinazione  obbligatoria
 contro  l'epatite  virale  B)  e delle leggi 4 febbraio 1966 n. 51, 6
 giugno 1939 n. 891, 5 marzo 1963 n. 292, 20 marzo 1968 n. 419  (sulla
 vaccinazione  obbligatoria antipolio, antidifterica, ed antitetanica)
 sollevate in riferimento  all'art.  32  della  Costituzione,  con  le
 ordinanze del Pretore di Bassano del Grappa in epigrafe indicate.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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