MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994, n. 431 

  Regolamento  recante  modificazioni  al regolamento sulle modalita'
per  la  gestione  del  Fondo  di   solidarieta'   per   le   vittime
dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative
elargizioni,  adottato  con  decreto  ministeriale 12 agosto 1992, n.
396.
(GU n.155 del 5-7-1994)
 
 Vigente al: 20-7-1994  
 

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
  I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E 
                              GIUSTIZIA 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  172,   recante
l'istituzione del Fondo di  sostegno  per  le  vittime  di  richieste
estorsive; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il  quale,  di  concerto
con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia  e
giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
predetto decreto n. 419/1991 le modalita' per la gestione  del  sopra
indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle  relative
elargizioni; 
  Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468,  recante  misure
urgenti a sostegno delle  vittime  di  richieste  estorsive,  che  ha
apportato   alcune   modificazioni   ed   integrazioni   al    citato
decreto-legge n. 419/1991; 
  Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni  in  societa'
per azioni; 
  Ritenuta la necessita', in ragione delle predette modificazioni  ed
integrazioni, di apportare alcune  modifiche  al  citato  decreto  n.
396/1992, anche al fine di semplificare ed  accelerare  le  procedure
per la concessione dell'elargizione; 
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  5,  comma  4,   del
decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  l'emanazione  del
presente decreto non e' richiesto il previo parere del  Consiglio  di
Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 15845 del 2 febbraio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto  con  i
Ministri del tesoro,  delle  finanze,  dell'interno  e  di  grazia  e
giustizia e recante il  regolamento  inerente  le  modalita'  per  la
gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime  dell'estorsione  e
per la concessione e la liquidazione delle relative  elargizioni,  e'
cosi' modificato: 
    a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece,
dal direttore generale dell'Istituto nazionale  delle  assicurazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da  un  suo  delegato,
della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a."; 
    b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto,
le  seguenti  parole:  "La  Concessionaria  di  servizi  assicurativi
pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti
e del personale amministrativo in numero non inferiore a  due  e  non
superiore a quattro unita', ponendo le relative spese  a  carico  del
Fondo."; 
    c) al comma 5 dell'art. 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le amministrazioni interessate  assicurano  ogni  possibile
collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del  comitato
e dell'ufficio di segreteria tecnica."; 
    d) al comma 1 dell'art. 2, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: " a)  accertare,  previo  espletamento  di  ogni  attivita'
istruttoria utile,  l'esistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni
necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art.  1,
comma 1, della legge  e  della  relativa  provvisionale,  cosi'  come
stabilito dall'art. 4 della legge stessa.  A  tal  fine  il  comitato
acquisisce anche  a  mezzo  del  prefetto  della  provincia  nel  cui
territorio si e' verificato l'evento denunciato,  oltre  al  rapporto
iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge,  una  relazione
dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, al nesso di causalita', ai singoli presupposti positivi
e negativi  previsti  dalla  legge,  nonche'  all'entita'  del  danno
patrimoniale. Il prefetto, raccolti  gli  elementi  dagli  organi  di
polizia e dagli altri organi tecnici competenti,  provvede  all'invio
della  relazione  in  tempo  utile  al  rispetto  dei   termini   del
procedimento. Ai fini della  relazione,  il  prefetto  puo'  ottenere
dall'autorita' giudiziaria copie di atti e informazioni  scritte  sul
loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis,  comma
2,  della  legge.  Il  comitato  puo'  inoltre   esperire   ulteriori
accertamenti e richiedere alla competente autorita' giudiziaria,  nei
predetti limiti, copie  di  atti  e  informazioni  scritte  sul  loro
contenuto;"; 
    e) nell'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "da
assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine
alle elargizioni e alle provvisionali"; 
    f)  nell'art.  2,  comma  1,   lettera   d),   tra   le   parole:
"dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge"  sono
inserite le seguenti: "e della provvisionale"; 
    g) nell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  " 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato
puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu' periti,  retribuiti  a
tariffa  professionale  quando,  tenuto  conto  anche   dei   termini
stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e'  reso
necessario dalla complessita' degli accertamenti o delle verifiche da
effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo."; 
    h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle  elargizioni"  e
le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le  seguenti:  "e  delle
provvisionali"; 
    i) al  comma  2  dell'art.  3,  tra  le  parole:  "dell'ammontare
complessivo  dell'elargizione"  e  le  parole:   "che   puo'   essere
corrisposta" sono  inserite  le  seguenti:  "o  dell'ammontare  della
provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite  dalle
seguenti: "cinquanta per cento"; 
    l) al comma 2 dell'art. 4, le parole:  "giorni  centoventi"  sono
sostituite dalle seguenti: "giorni novanta"; 
    m) negli articoli 5, comma 2, 7,  comma  2,  e  8,  comma  1,  le
parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite
dalle  seguenti:  "della  Concessionaria  di   servizi   assicurativi
pubblici S.p.a."; 
    n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca  del  provvedimento
di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge,"  sono
sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento  di  concessione
dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4,
4-bis e 5, della legge,"; 
    o) negli articoli 7, comma 1,  e  8,  comma  3,  lettera  b),  le
parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e:  "dall'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni"  sono  sostituite,  rispettivamente,
dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a." e "dalla  Concessionaria  di  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a."; 
    p) all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma: 
  " 4. Il comitato, direttamente o per  tramite  del  prefetto,  puo'
chiedere chiarimenti all'interessato e puo' invitarlo ad integrare la
documentazione mancante.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 19 aprile 1994 
     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 
                               SAVONA 
                       Il Ministro del tesoro 
                               BARUCCI 
                      Il Ministro delle finanze 
                                GALLO 
                      Il Ministro dell'interno 
                               MANCINO 
                  Il Ministro di grazia e giustizia 
                                CONSO 
Visto, il Guardasigili: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994 
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 33