IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante
l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste
estorsive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il quale, di concerto
con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
predetto decreto n. 419/1991 le modalita' per la gestione del sopra
indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative
elargizioni;
Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recante misure
urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, che ha
apportato alcune modificazioni ed integrazioni al citato
decreto-legge n. 419/1991;
Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni in societa'
per azioni;
Ritenuta la necessita', in ragione delle predette modificazioni ed
integrazioni, di apportare alcune modifiche al citato decreto n.
396/1992, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure
per la concessione dell'elargizione;
Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del
decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del
presente decreto non e' richiesto il previo parere del Consiglio di
Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con
nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i
Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e
giustizia e recante il regolamento inerente le modalita' per la
gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e
per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, e'
cosi' modificato:
a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece,
dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da un suo delegato,
della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";
b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto,
le seguenti parole: "La Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti
e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non
superiore a quattro unita', ponendo le relative spese a carico del
Fondo.";
c) al comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile
collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato
e dell'ufficio di segreteria tecnica.";
d) al comma 1 dell'art. 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: " a) accertare, previo espletamento di ogni attivita'
istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni
necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1,
comma 1, della legge e della relativa provvisionale, cosi' come
stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato
acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui
territorio si e' verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto
iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione
dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, al nesso di causalita', ai singoli presupposti positivi
e negativi previsti dalla legge, nonche' all'entita' del danno
patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di
polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio
della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del
procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto puo' ottenere
dall'autorita' giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul
loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma
2, della legge. Il comitato puo' inoltre esperire ulteriori
accertamenti e richiedere alla competente autorita' giudiziaria, nei
predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro
contenuto;";
e) nell'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "da
assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine
alle elargizioni e alle provvisionali";
f) nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole:
"dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge" sono
inserite le seguenti: "e della provvisionale";
g) nell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
" 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato
puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu' periti, retribuiti a
tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini
stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e' reso
necessario dalla complessita' degli accertamenti o delle verifiche da
effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";
h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle elargizioni" e
le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e delle
provvisionali";
i) al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: "dell'ammontare
complessivo dell'elargizione" e le parole: "che puo' essere
corrisposta" sono inserite le seguenti: "o dell'ammontare della
provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta per cento";
l) al comma 2 dell'art. 4, le parole: "giorni centoventi" sono
sostituite dalle seguenti: "giorni novanta";
m) negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 1, le
parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "della Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a.";
n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca del provvedimento
di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge," sono
sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento di concessione
dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4,
4-bis e 5, della legge,";
o) negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le
parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e: "dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni" sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a." e "dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a.";
p) all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma:
" 4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, puo'
chiedere chiarimenti all'interessato e puo' invitarlo ad integrare la
documentazione mancante.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 aprile 1994
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro delle finanze
GALLO
Il Ministro dell'interno
MANCINO
Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO
Visto, il Guardasigili: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 33