N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1994

                                N. 424
 Ordinanza  emessa  il  13  aprile  1994  dal  Tribunale di Genova nel
 procedimento civile vertente  tra  Allegranza  Cesarina  ed  altre  e
 l'E.N.P.A.O.
 Previdenza e assistenza - Pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.O. -
    Mancata   previsione  di  meccanismi  di  adeguamento  dei  valori
    monetari relativi ai minimi  di  pensioni  delle  ostetriche  alle
    variazioni   del  costo  della  vita  -  Ingiustificato  deteriore
    trattamento rispetto ai pensionati delle gestioni speciali INPS  -
    Incidenza  sul  principio  di assicurazione di mezzi adeguati alle
    esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla  sentenza
    della Corte costituzionale n. 497/1988 - Questione gia' dichiarata
    inammissibile  con  sentenza  n.  487/1992, ritenuta peraltro, nel
    caso, superabile.
 (Legge 2 aprile 1980, n. 127, art. 4, quarto comma; d.l. 12
    settembre 1983, n. 463, art. 4,  n.  8,  convertito  in  legge  11
    novembre  1983,  n.  638;  legge  27 febbraio 1984, n. 18, art. 2;
    legge 28 febbraio 1988, n. 48, art. 6, n.  30;  legge  7  dicembre
    1989, n. 389, art. 7, n. 5).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.29 del 13-7-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Alla  pubblica  udienza  del  13  aprile  1994  ha  pronunziato  e
 pubblicato mediante lettura del dispositivo,  la  seguente  ordinanza
 nella  controversia  individuale  di  lavoro  promossa da: Allegranza
 Cesarina,  Alloisio  Renata,  Badino   Teresa,   Baldini   Ernestina,
 Barbesino  Giorgina,  Bellosta  Carolina, Bernardini Assunta, Berruto
 Maria, Bertelli Erminia, Bissi  Maria,  Brugioni  Natalina,  Bruzzone
 Gema,  Bruzzone Luigina, Caboara Gilda, Camogliano Maria, Campi Rita,
 Canali Edvige, Carraro Leonina nonche' Andorno Dina, Angeli Angela  e
 Borsari  Maria;  tutte  elettivamente domiciliate in Genova presso lo
 studio dell'avv. Manfredi Caniglia il quale le rappresenta e  difende
 in  forza del mandato a margine del ricorso introduttivo, appellanti,
 contro   l'E.N.P.A.O.,   convenuto  appellato  gia'  in  persona  del
 commissario liquidatore ed  ora  Ministero  del  tesoro,  ispettorato
 generale  per  la  gestione  del  patrimonio  degli enti disciolti in
 persona   del   Ministro   pro-tempore    rappresentato    ex    lege
 dall'avvocatura  dello Stato di Genova in viale Brigate Partigiane n.
 2, appellato.
                           PREMESSO IN FATTO
      che con ricorsi depositati il 2 luglio 1988 dinnanzi al  pretore
 di Genova le odierne appellanti esponevano:
        a)  di  essere  iscritte al collegio provinciale ostetriche di
 Genova e di aver  maturato  il  diritto  al  conseguente  trattamento
 pensionistico  in  forza della legge 2 aprile 1980, n. 127, la quale,
 provvedendo allo scioglimento dell'E.N.P.A.O. ed alla  determinazione
 di  minimi  pensionistici  dal  1  gennaio  1980 (art. 4, nn. 1 e 3),
 prevedeva altresi', per il futuro, sia  criteri  di  adeguamento  del
 trattamento  pensionistico  a  quello  dei  lavoratori autonomi delle
 gestioni  I.N.P.S.  (art.  4,  n.  4)  peraltro  mai  realizzati  dal
 legislatore,  sia  criteri di adeguamento al costo della vita secondo
 gli indici Istat (art. 5), affidati a provvedimenti discrezionali del
 Ministero del lavoro;
        b) di aver diritto, una volta scaduto  il  regime  transitorio
 E.N.P.A.O.  previsto  dall'art.  4,  ultimo  comma,  della  legge  n.
 127/1980 cit., ad un trattamento pensionistico minimo pari  a  quello
 stabilito per i lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S., laddove,
 al  contrario, l'E.N.P.A.O. ha provveduto all'erogazione soltanto dei
 minimi previsti dalla legge n. 127/1980 cit. senza  effettuare  alcun
 aggiornamento;
        c)  di  ritenere,  invero, il regime venutosi a consolidare in
 forza delle diverse proroghe succedutesi negli anni  del  termine  di
 scioglimento  dell'E.N.P.A.O. (proroghe del tutto prive di meccanismi
 di adeguamento dei minimi pensionistici)  incostituzionale  sotto  il
 profilo degli artt. 38 e 3 della Costituzione in considerazione anche
 dell'avvenuto  aggiornamento  dei  minimi pensionistici sancito dal 1
 gennaio 1984 a favore delle altre categorie  di  lavoratori  autonomi
 dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
      che,    pertanto,   le   ricorrenti   chiedevano   la   condanna
 dell'E.N.P.A.O. al pagamento  delle  pensioni  aggiornate  secondo  i
 criteri  di  cui  sopra,  previa  rimessione  della  causa alla Corte
 costituzionale;
      che costituitosi il  contradditorio  l'E.N.P.A.O.  si  difendeva
 adducendo   sostanzialmente   difficolta'   di   ordine  finanziario,
 ritenendo  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
 inammissibile;
      che  il  pretore,  con  sentenza  11 settembre-23 novembre 1989,
 accoglieva soltanto la domanda subordinata proposta dalle  ostetriche
 volta ad ottenere la condanna dell'E.N.P.A.O. alla corresponsione dei
 ratei  di  pensione  calcolati  sui  minimi fissati dall'art. 1 della
 legge n. 127/1980 non piu' pagati dall'Ente alla ricorrente,  da  una
 certa   data,   ritenendo  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale prospettata  atteso  il  carattere  transitorio  dalla
 normativa che aveva di fatto congelato le pensioni in discussione;
      che contro la sentenza hanno proposto appello a questo tribunale
 le  ostetriche riproponendo la domanda principale non accolta, sempre
 previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
      che  si  costituiva per il disciolto E.N.P.A.O. il Ministero del
 tesoro, ispettorato generale per la  gestione  del  patrimonio  degli
 enti   disciolti,   contestando   la   fondatezza   delle  misure  di
 incostituzionalita' mosse dagli appellanti alla normativa in  oggetto
 in quanto la questione doveva ritenersi rimessa alla discrezionalita'
 del legislatore;
      che  il tribunale, disponeva quindi l'assunzione di informazioni
 presso il Ministero del  lavoro,  su  richiesta  dell'appellato,  per
 accertare  l'avvenuta  emanazione  o meno dei decreti di perequazione
 automatica delle pensioni  E.N.P.A.O.  previsti  dall'art.  5,  primo
 comma,  della  legge  n. 127/1980; e il Ministero suddetto rispondeva
 negativamente con nota del 15 aprile 1991;
      che  all'udienza  del  21   novembre   1991,   all'esito   della
 discussione   orale   il   tribunale  dichiarava  non  manifestamente
 infondata e  rilevante  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  dalle  appellanti  degli  artt.  2 della legge 27 febbraio
 1984, n. 18, 6, n. 30, della legge 28 febbraio 1988, n. 48, e  7,  n.
 5,  della  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  nella  parte  in cui,
 prorogando il termine per lo  scioglimento  dell'E.N.P.A.O.  previsto
 dall'art.  1  della  legge 2 aprile 1980, n.  127, non hanno previsto
 alcun meccanismo di  adeguamento  dei  valori  monetari  relativi  ai
 minimi  di  pensione  di  vecchiaia delle ostetriche quanto meno alle
 variazioni del costo della vita, minimi  fissati  dall'art.  4  della
 legge  2 aprile 1980, n. 127, per violazione degli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;
      che con sentenza n. 487/1992 la Corte costituzionale  dichiarava
 inammissibile  la  questione  sollevata  sul rilievo che i decreti di
 proroga avrebbero dovuto essere impugnati congiuntamente  con  l'art.
 4,   quarto   comma,   della  legge  del  1980  atteso  che  da  tale
 disposizione, in quanto  modificata  dalle  proroghe  della  data  di
 scioglimento  dell'ente,  e'  derivato l'ostacolo - fino al 30 giugno
 1990 - all'adeguamento  del  trattamento  minimo  di  pensione  delle
 istanti.  Senza  l'impugnativa dell'art. 4, quarto comma - aggiungeva
 la Corte  costituzionale  -  manca  la  norma  sulla  quale  dovrebbe
 eventualmente innestarsi il provvedimento additivo chiesto al giudice
 delle leggi;
      che  la  Corte  costituzionale  dichiarava inammissibile pure la
 questione subordinata  di  legittimita'  costituzionale  delle  norme
 denunciate nella parte in cui, prorogando il regime transitorio della
 legge   del   1980,  non  hanno  previsto  almeno  un  meccanismo  di
 adeguamento delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.O. agli  aumenti  del
 costo  della  vita,  sul  presupposto  che  l'art.  5  della legge n.
 127/1980 legittimava le istanti a reagire  all'inerzia  del  Ministro
 del  lavoro con una domanda di emissione del decreto ivi previsto e a
 impugnare   l'eventuale   silenzio-rifiuto   davanti    al    giudice
 amministrativo;
      che  con  ricorso  depositato  l'11  giugno  1993 le appellanti,
 cessata la causa di sospensione, provvedevano a riassumere  la  causa
 chiedendo nuova remissione del giudizio alla Corte costituzionale per
 l'estensione  delle  censure  di  costituzionalita' all'art. 4, n. 4,
 della legge n.  127/1980,  giuste  le  osservazioni  contenute  nella
 richiamata sentenza Corte costituzionale n. 487/1992;
      che il Ministero del tesoro si costituiva opponendosi alla nuova
 remissione  degli  atti alla Corte costituzionale e insistendo per la
 reiezione dell'appello;
      che all'udienza del 9 marzo 1994  il  tribunale  autorizzava  le
 parti  al  deposito  di note rinviando per la discussione orale al 13
 aprile 1994.
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che le  pensioni  di  vecchiaia  godute  dalle  appellanti  sono
 rimaste  inalterate  dal  1980  al  1990  in  L.  90.000 e L. 117.500
 mensili, minimi stabiliti dall'art. 4 della legge n. 127/1980 che non
 ha subito alcuna  modificazione  da  parte  di  tutte  le  leggi  che
 nell'arco  del  decennio si sono limitate a prorogare lo scioglimento
 dell'E.N.P.A.O. nulla disponendo sull'adeguamento di detti minimi;
      che nelle more del giudizio e' stata emanata la legge  7  agosto
 1990, n. 249, con cui, ponendosi fine al decennale regime transitorio
 relativo  a  detto scioglimento si e' stabilito che solo dal 1 luglio
 1990 i ratei di pensione  fossero  posti  a  carico  dell'I.N.P.S.  e
 soggetti  alla  perequazione  automatica  con  gli  stessi criteri in
 vigore  per  le  questioni  previdenziali  dei  lavoratori   autonomi
 istituite  presso  l'I.N.P.S. medesimo (art. 1 cpv.); mantenendosi in
 altri termini, monetariamente invariati  negli  importi  fissati  nel
 1980 sopra indicati;
      che,  pertanto,  occorre  delibare  la questione di legittimita'
 costituzionale sollevata dalle appellanti in ordine all'inadeguatezza
 dei trattamenti pensionistici di vecchiaia  in  oggetto  per  effetto
 della normativa succedutasi negli ultimi anni;
      che  la questione non appare manifestamente infondata in quanto,
 il mantenimento per ben dieci anni di minimi pensionistici  invariati
 senza  neppure  la  previsione,  in  tutta la normativa intermedia di
 proroga di un qualsiasi meccanismo automatico di  salvaguardia  dalla
 svalutazione  delle pensioni di vecchiaia delle ostetriche, appare in
 evidente  contrasto  con  l'art.  38  cpv.  della  Costituzione   che
 riconosce  a  tutti  i  lavoratori  il  diritto  sociale  a che siano
 provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita  in
 relazione  agli  eventi  tutelati  dalla  norma  tra cui, appunto, la
 vecchiaia  (cfr.  per   un   problema   analogo,   la   sent.   Corte
 costituzionale n. 497/1988);
      che,  invero,  il congelamento di fatto di dette pensioni per un
 decennio, caratterizzato tra l'altro da  un  perdurante  fenomeno  di
 diminuzione  considerevole del potere d'acquisto della moneta, appare
 lesivo  di  tale  bene   costituzionalmente   protetto,   del   tutto
 ininfluente  essendo  in  causa  il  superamento (parziale e solo per
 l'avvenire) della situazione attuata dalla legge n. 249/1990;
      che, inoltre, un decennio non appare assolutamente un  lasso  di
 tempo  contenuto, tale da rendere legittima la disciplina transitoria
 in esame;
      che la questione appare altresi'  non  manifestamente  infondata
 sotto  il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione per
 la disparita' irragionevole di trattamento tra le  ostetriche  e  gli
 altri  lavoratori  autonomi,  assicurati  presso le gestioni speciali
 dell'I.N.P.S., come ad es. artigiani e  commercianti  i  quali  hanno
 fruito  nello  stesso arco temporale, da un lato di periodici aumenti
 dei minimi e, comunque, dall'altro lato di un sistema di perequazione
 automatica decorrente dal 1 gennaio di ogni anno  e  agganciato  alle
 variazioni  del  costo della vita, in base all'art. 19 della legge n.
 153/1969;
      che,  infine,  la  questione  appare altresi' rilevante in causa
 dipendendo la definizione di questa dalla applicazione  delle  norme,
 della  cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita  che negano alle
 appellanti il diritto, nel periodo  di  cui  e'  causa  (1980-88),  a
 trattamenti  pensionistici  dotati  di  meccanismi di adeguamento dei
 relativi valori monetari.
                               P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante  l'eccezione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata dalle appellanti dell'art. 4,
 quarto comma, delle legge 2 aprile 1980, n. 127, nella parte  in  cui
 non  ha  previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari
 relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche,  minimi
 fissati  dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e degli artt.
 4, n. 8, del d.l. n. 463/1983 (convertito  in  legge  con  legge  11
 novembre  1983, n. 638), 2 della legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, n.
 30, della legge 28 febbraio 1988, n. 48, e 7, n.  5,  della  legge  7
 dicembre  1989, n. 389, nella parte in cui, prorogando il termine per
 lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. previsto dall'art. 1  della  legge  2
 aprile 1980, n. 127, parimenti non hanno previsto alcun meccanismo di
 adeguamento  dei  valori  monetari  relativi ai minimi di pensione di
 vecchiaia delle ostetriche, minimi fissati dall'art. 4 della legge  2
 aprile  1980,  n.  127,  per  violazione  degli  artt.  3  e 38 delle
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      Genova, addi' 13 aprile 1994
                         Il presidente: RUSSO

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