N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 aprile 1994
N. 424 Ordinanza emessa il 13 aprile 1994 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Allegranza Cesarina ed altre e l'E.N.P.A.O. Previdenza e assistenza - Pensioni corrisposte dall'E.N.P.A.O. - Mancata previsione di meccanismi di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensioni delle ostetriche alle variazioni del costo della vita - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai pensionati delle gestioni speciali INPS - Incidenza sul principio di assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 497/1988 - Questione gia' dichiarata inammissibile con sentenza n. 487/1992, ritenuta peraltro, nel caso, superabile. (Legge 2 aprile 1980, n. 127, art. 4, quarto comma; d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 4, n. 8, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 27 febbraio 1984, n. 18, art. 2; legge 28 febbraio 1988, n. 48, art. 6, n. 30; legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 7, n. 5). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.29 del 13-7-1994 )
IL TRIBUNALE Alla pubblica udienza del 13 aprile 1994 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente ordinanza nella controversia individuale di lavoro promossa da: Allegranza Cesarina, Alloisio Renata, Badino Teresa, Baldini Ernestina, Barbesino Giorgina, Bellosta Carolina, Bernardini Assunta, Berruto Maria, Bertelli Erminia, Bissi Maria, Brugioni Natalina, Bruzzone Gema, Bruzzone Luigina, Caboara Gilda, Camogliano Maria, Campi Rita, Canali Edvige, Carraro Leonina nonche' Andorno Dina, Angeli Angela e Borsari Maria; tutte elettivamente domiciliate in Genova presso lo studio dell'avv. Manfredi Caniglia il quale le rappresenta e difende in forza del mandato a margine del ricorso introduttivo, appellanti, contro l'E.N.P.A.O., convenuto appellato gia' in persona del commissario liquidatore ed ora Ministero del tesoro, ispettorato generale per la gestione del patrimonio degli enti disciolti in persona del Ministro pro-tempore rappresentato ex lege dall'avvocatura dello Stato di Genova in viale Brigate Partigiane n. 2, appellato. PREMESSO IN FATTO che con ricorsi depositati il 2 luglio 1988 dinnanzi al pretore di Genova le odierne appellanti esponevano: a) di essere iscritte al collegio provinciale ostetriche di Genova e di aver maturato il diritto al conseguente trattamento pensionistico in forza della legge 2 aprile 1980, n. 127, la quale, provvedendo allo scioglimento dell'E.N.P.A.O. ed alla determinazione di minimi pensionistici dal 1 gennaio 1980 (art. 4, nn. 1 e 3), prevedeva altresi', per il futuro, sia criteri di adeguamento del trattamento pensionistico a quello dei lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S. (art. 4, n. 4) peraltro mai realizzati dal legislatore, sia criteri di adeguamento al costo della vita secondo gli indici Istat (art. 5), affidati a provvedimenti discrezionali del Ministero del lavoro; b) di aver diritto, una volta scaduto il regime transitorio E.N.P.A.O. previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge n. 127/1980 cit., ad un trattamento pensionistico minimo pari a quello stabilito per i lavoratori autonomi delle gestioni I.N.P.S., laddove, al contrario, l'E.N.P.A.O. ha provveduto all'erogazione soltanto dei minimi previsti dalla legge n. 127/1980 cit. senza effettuare alcun aggiornamento; c) di ritenere, invero, il regime venutosi a consolidare in forza delle diverse proroghe succedutesi negli anni del termine di scioglimento dell'E.N.P.A.O. (proroghe del tutto prive di meccanismi di adeguamento dei minimi pensionistici) incostituzionale sotto il profilo degli artt. 38 e 3 della Costituzione in considerazione anche dell'avvenuto aggiornamento dei minimi pensionistici sancito dal 1 gennaio 1984 a favore delle altre categorie di lavoratori autonomi dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; che, pertanto, le ricorrenti chiedevano la condanna dell'E.N.P.A.O. al pagamento delle pensioni aggiornate secondo i criteri di cui sopra, previa rimessione della causa alla Corte costituzionale; che costituitosi il contradditorio l'E.N.P.A.O. si difendeva adducendo sostanzialmente difficolta' di ordine finanziario, ritenendo la questione di legittimita' costituzionale sollevata inammissibile; che il pretore, con sentenza 11 settembre-23 novembre 1989, accoglieva soltanto la domanda subordinata proposta dalle ostetriche volta ad ottenere la condanna dell'E.N.P.A.O. alla corresponsione dei ratei di pensione calcolati sui minimi fissati dall'art. 1 della legge n. 127/1980 non piu' pagati dall'Ente alla ricorrente, da una certa data, ritenendo infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata atteso il carattere transitorio dalla normativa che aveva di fatto congelato le pensioni in discussione; che contro la sentenza hanno proposto appello a questo tribunale le ostetriche riproponendo la domanda principale non accolta, sempre previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale; che si costituiva per il disciolto E.N.P.A.O. il Ministero del tesoro, ispettorato generale per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, contestando la fondatezza delle misure di incostituzionalita' mosse dagli appellanti alla normativa in oggetto in quanto la questione doveva ritenersi rimessa alla discrezionalita' del legislatore; che il tribunale, disponeva quindi l'assunzione di informazioni presso il Ministero del lavoro, su richiesta dell'appellato, per accertare l'avvenuta emanazione o meno dei decreti di perequazione automatica delle pensioni E.N.P.A.O. previsti dall'art. 5, primo comma, della legge n. 127/1980; e il Ministero suddetto rispondeva negativamente con nota del 15 aprile 1991; che all'udienza del 21 novembre 1991, all'esito della discussione orale il tribunale dichiarava non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalle appellanti degli artt. 2 della legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, n. 30, della legge 28 febbraio 1988, n. 48, e 7, n. 5, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui, prorogando il termine per lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche quanto meno alle variazioni del costo della vita, minimi fissati dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione; che con sentenza n. 487/1992 la Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione sollevata sul rilievo che i decreti di proroga avrebbero dovuto essere impugnati congiuntamente con l'art. 4, quarto comma, della legge del 1980 atteso che da tale disposizione, in quanto modificata dalle proroghe della data di scioglimento dell'ente, e' derivato l'ostacolo - fino al 30 giugno 1990 - all'adeguamento del trattamento minimo di pensione delle istanti. Senza l'impugnativa dell'art. 4, quarto comma - aggiungeva la Corte costituzionale - manca la norma sulla quale dovrebbe eventualmente innestarsi il provvedimento additivo chiesto al giudice delle leggi; che la Corte costituzionale dichiarava inammissibile pure la questione subordinata di legittimita' costituzionale delle norme denunciate nella parte in cui, prorogando il regime transitorio della legge del 1980, non hanno previsto almeno un meccanismo di adeguamento delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.O. agli aumenti del costo della vita, sul presupposto che l'art. 5 della legge n. 127/1980 legittimava le istanti a reagire all'inerzia del Ministro del lavoro con una domanda di emissione del decreto ivi previsto e a impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto davanti al giudice amministrativo; che con ricorso depositato l'11 giugno 1993 le appellanti, cessata la causa di sospensione, provvedevano a riassumere la causa chiedendo nuova remissione del giudizio alla Corte costituzionale per l'estensione delle censure di costituzionalita' all'art. 4, n. 4, della legge n. 127/1980, giuste le osservazioni contenute nella richiamata sentenza Corte costituzionale n. 487/1992; che il Ministero del tesoro si costituiva opponendosi alla nuova remissione degli atti alla Corte costituzionale e insistendo per la reiezione dell'appello; che all'udienza del 9 marzo 1994 il tribunale autorizzava le parti al deposito di note rinviando per la discussione orale al 13 aprile 1994. RITENUTO IN DIRITTO che le pensioni di vecchiaia godute dalle appellanti sono rimaste inalterate dal 1980 al 1990 in L. 90.000 e L. 117.500 mensili, minimi stabiliti dall'art. 4 della legge n. 127/1980 che non ha subito alcuna modificazione da parte di tutte le leggi che nell'arco del decennio si sono limitate a prorogare lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. nulla disponendo sull'adeguamento di detti minimi; che nelle more del giudizio e' stata emanata la legge 7 agosto 1990, n. 249, con cui, ponendosi fine al decennale regime transitorio relativo a detto scioglimento si e' stabilito che solo dal 1 luglio 1990 i ratei di pensione fossero posti a carico dell'I.N.P.S. e soggetti alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le questioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'I.N.P.S. medesimo (art. 1 cpv.); mantenendosi in altri termini, monetariamente invariati negli importi fissati nel 1980 sopra indicati; che, pertanto, occorre delibare la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle appellanti in ordine all'inadeguatezza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia in oggetto per effetto della normativa succedutasi negli ultimi anni; che la questione non appare manifestamente infondata in quanto, il mantenimento per ben dieci anni di minimi pensionistici invariati senza neppure la previsione, in tutta la normativa intermedia di proroga di un qualsiasi meccanismo automatico di salvaguardia dalla svalutazione delle pensioni di vecchiaia delle ostetriche, appare in evidente contrasto con l'art. 38 cpv. della Costituzione che riconosce a tutti i lavoratori il diritto sociale a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in relazione agli eventi tutelati dalla norma tra cui, appunto, la vecchiaia (cfr. per un problema analogo, la sent. Corte costituzionale n. 497/1988); che, invero, il congelamento di fatto di dette pensioni per un decennio, caratterizzato tra l'altro da un perdurante fenomeno di diminuzione considerevole del potere d'acquisto della moneta, appare lesivo di tale bene costituzionalmente protetto, del tutto ininfluente essendo in causa il superamento (parziale e solo per l'avvenire) della situazione attuata dalla legge n. 249/1990; che, inoltre, un decennio non appare assolutamente un lasso di tempo contenuto, tale da rendere legittima la disciplina transitoria in esame; che la questione appare altresi' non manifestamente infondata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' irragionevole di trattamento tra le ostetriche e gli altri lavoratori autonomi, assicurati presso le gestioni speciali dell'I.N.P.S., come ad es. artigiani e commercianti i quali hanno fruito nello stesso arco temporale, da un lato di periodici aumenti dei minimi e, comunque, dall'altro lato di un sistema di perequazione automatica decorrente dal 1 gennaio di ogni anno e agganciato alle variazioni del costo della vita, in base all'art. 19 della legge n. 153/1969; che, infine, la questione appare altresi' rilevante in causa dipendendo la definizione di questa dalla applicazione delle norme, della cui legittimita' costituzionale si dubita che negano alle appellanti il diritto, nel periodo di cui e' causa (1980-88), a trattamenti pensionistici dotati di meccanismi di adeguamento dei relativi valori monetari.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalle appellanti dell'art. 4, quarto comma, delle legge 2 aprile 1980, n. 127, nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche, minimi fissati dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e degli artt. 4, n. 8, del d.l. n. 463/1983 (convertito in legge con legge 11 novembre 1983, n. 638), 2 della legge 27 febbraio 1984, n. 18, 6, n. 30, della legge 28 febbraio 1988, n. 48, e 7, n. 5, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, nella parte in cui, prorogando il termine per lo scioglimento dell'E.N.P.A.O. previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, parimenti non hanno previsto alcun meccanismo di adeguamento dei valori monetari relativi ai minimi di pensione di vecchiaia delle ostetriche, minimi fissati dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per violazione degli artt. 3 e 38 delle Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Genova, addi' 13 aprile 1994 Il presidente: RUSSO 94C0805