Proroga al 30 settembre 1994 delle autorizzazioni periodiche per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali.(GU n.167 del 19-7-1994)
Vigente al: 19-7-1994
Alla Direzione generale dell'ANAS Alle amministrazioni regionali Alle amministrazioni provinciali All'AISCAT - Associazione autostrade e trafori Al Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza Al Ministero dell'interno - Dipartimento polizia stradale Al Ministero dei trasporti - Gabinetto Al Ministero dell'industria e commercio - Gabinetto Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gabinetto Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri All'ACI - Automobile club d'Italia Alla RAI TV - Radiotelevisione italiana Alla Federazione della stampa italiana Al Comitato centrale Albo nazionale autotrasportatori L'art. 59 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, successivamente reiterato con il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, ha differito al 1 luglio 1994 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto le amministrazioni in indirizzo hanno rilasciato le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali sulla base delle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e dei relativi decreti ministeriali. Le suddette autorizzazioni, in particolare quelle periodiche, sono state rilasciate con scadenza 30 giugno 1994 in considerazione dell'entrata in vigore delle nuove norme previste per il 1 luglio 1994. Con il decreto-legge 29 aprile 1994, che reitera i precedenti provvedimenti non convertiti in legge entro i termini previsti, l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' stata ulteriormente differita al 1 ottobre 1994. Ne consegue la necessita' di assumere adeguate misure per le autorizzazioni periodiche in scadenza al 30 giugno 1994. Al riguardo al fine di evitare l'aggravio di lavoro burocratico che comporterebbe per le amministrazioni in indirizzo, il rinnovo di tutte le autorizzazioni in scadenza al 30 giugno 1994, si dispone che le suddette autorizzazioni siano prorogate sino al 30 settembre 1994. Tale proroga deve essere annotata sull'autorizzazione originale previa dimostrazione, da parte del soggetto interessato, dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo d'usura nei casi in cui lo stesso sia dovuto. E' fatta salva la facolta', da parte delle amministrazioni in indirizzo, di non procedere alla proroga o di apportare limitazioni all'autorizzazione originaria qualora siano intervenute variazioni della rete stradale o delle condizioni di circolazione sulla stessa che giustifichino tale provvedimento. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Ministro: RADICE