MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 7 luglio 1994, n. 2233 

  Art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
successive modificazioni ed integrazioni. Dispositivi di controllo di
durata  della sosta. Disciplinari tecnici circa le caratteristiche di
dispositivi segnaletici di vario tipo, soggetti  ad  approvazione  od
omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previsti dal
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada
(decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92).
(GU n.167 del 19-7-1994)
 
 Vigente al: 19-7-1994  
 

  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice  della
strada,  e sue modificazioni ed integrazioni, all'art. 7, comma 5, ha
previsto  che  le  caratteristiche,  le  modalita'  costruttive,   la
procedura   di  omologazione  e  i  criteri  di  installazione  e  di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta  sono
stabiliti  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
  Analogamente, nel regolamento di esecuzione  e  di  attuazione  del
nuovo  codice  della  strada  e'  prevista  la emanazione di numerosi
disciplinari tecnici concernenti le  caratteristiche  di  dispositivi
segnaletici  integrativi  della segnaletica tradizionale, soggetti ad
approvazione od  omologazione  da  parte  del  Ministero  dei  lavori
pubblici  -  Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza
stradale.
  La precedente normativa (decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1959,  n.  420)  prevedeva  per  la   commercializzazione   e
l'utilizzo  delle suddette apparecchiature e dispositivi segnaletici,
l'approvazione od  omologazione  delle  stesse  da  parte  di  questo
ispettorato.
  Ai   sensi   della   suddetta   normativa   sono  state  rilasciate
omologazioni ed approvazioni fino alla data del 31 dicembre 1992.
  Considerato che  a  tutt'oggi  non  e'  stato  possibile  procedere
all'individuazione  delle caratteristiche e modalita' costruttive dei
dispositivi  di  controllo  della  durata   della   sosta   e   delle
caratteristiche   tecniche  dei  dispositivi  segnaletici,  e  quindi
all'emanazione dei decreti di approvazione degli stessi.
  Considerato che, peraltro, da piu' parti, e' stata rappresentata la
necessita' di consentire la commercializzazione e l'installazione  di
apparecchiature   per  il  controllo  di  durata  della  sosta  e  di
dispositivi segnaletici integrativi di piu' recente  progettazione  e
percio'  presumibilmente  maggiormente adeguati alle attuali esigenze
ed alle attuali conoscenze tecnologiche.
  Considerato che, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 406, del
decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
(Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice della
strada) fino all'emanazione dei decreti previsti dal nuovo  codice  e
relativo  regolamento di esecuzione ed attuazione, resta in vigore la
previgente  normativa,  nelle  more   dell'emanazione   dei   decreti
previsti,   si   applica   il  precedente  regolamento  (decreto  del
Presidente  della  Repubblica   30   giugno   1959,   n.   420)   per
l'approvazione  delle  singole apparecchiature di controllo di durata
della sosta e dei singoli dispositivi segnaletici.
  In relazione alle procedure da seguire, si fa riferimento a  quanto
previsto  all'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica n.
495/92.
  La presente circolare sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1994
                                                  Il Ministro: RADICE