N. 430 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1994

                                N. 430
 Ordinanza  emessa  il  24  maggio  1994  dal pretore di La Spezia nel
 procedimento penale a carico di Endorth Julia ed altri
 Sicurezza pubblica - Stranieri - Inottemperanza all'obbligo,
    penalmente sanzionato, di adoperarsi per ottenere dalla competente
    autorita' diplomatica e consolare il  rilascio  del  documento  di
    viaggio  occorrente all'esecuzione del provvedimento di espulsione
    -  Ritenuta  indeterminatezza  del  concetto  di  "adoperarsi"   -
    Lamentato   contrasto   con   il  principio  costituzionale  della
    necessaria  intellegibilita'  e  riconoscibilita'   del   precetto
    penale.
 (Legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 7-bis, secondo comma, seconda
    parte).
 (Cost., art. 25).
(GU n.30 del 20-7-1994 )
                              IL PRETORE
   A seguito della convalida dell'arresto eseguito a carico di Endorth
 Julia, Ben Ali' Idriss, Naya Redouane, Hassibi Mohamed e Said Mohamed
 per  il  reato  di  cui all'art. 7-bis, secondo comma, seconda parte,
 legge n. 296/1993 si procedeva, previo  rigetto  della  richiesta  di
 applicazione nei loro confronti della custodia cautelare in carcere e
 conseguente  rimessione in liberta' degli imputati, nei confronti dei
 medesimi ai  sensi  dell'art.  566,  sesto  comma,  del  c.p.p.,  con
 giudizio direttissimo.
    Richiesti  dalla difesa degli imputati ex art. 466, settimo comma,
 del  c.p.p.  i  termini  a  difesa  si  perveniva  in  data   odierna
 all'udienza dibattimentale.
    Prima  dell'apertura  del  dibattimento  ritiene  il giudicante di
 dover  sollevare  la  questione  di  costituzionalita'  della   norma
 incriminatrice   in  relazione  all'art.  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione.
    La  questione  appare  invero  non  manifestamente   infondata   e
 senz'altro   rilevante   nel  presente  giudizio  in  relazione  alle
 posizioni di Naya Redouane e Ben Ali' Idriss.
    Osserva infatti il giudicante che per il principio  della  riserva
 di  legge, e, in particolare, per il principio (nel primo ricompreso)
 della tipicita' o della determinatezza della  fattispecie,  la  norma
 penale deve contenere una descrizione intellegibile della fattispecie
 astratta.
    Se   e'  vero  che  l'"intellegibilita'"  non  puo'  essere  fatta
 consistere nell'assenza di ogni  dubbio  interpretativo  legato  alla
 norma  e  se  e'  ancora  vero  che  il  precetto penale puo' operare
 riferimenti ad espressioini indicative o di valore (cfr. sent.  Corte
 costituzionale  nn. 27/1961 e 191/1979), certo e' che la disposizione
 di natura penale deve essere determinata  con  connotati  precisi  in
 modo,  per un verso, da consentire all'interprete di poter ricondurre
 l'ipotesi concreta ad un chiaro  paradigma  normativo  (e  cio'  allo
 scopo  di  prevenire  il  rischio  di  eventuali  arbitri  del potere
 giudiziario) e, per un altro  verso,  da  mettere  in  condizione  il
 destinatario della norma stessa di conoscere in che cosa si sostanzia
 la  condotta  penalmente  sanzionata:  la stessa Corte costituzionale
 nella  nota  sentenza  n.  364/1988  ha   sottolineato   che   "nelle
 prescrizioni  tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in
 ogni momento, cosa gli e' lecito e cosa gli e' vietato".
    Cio' posto, ad avviso del giudicante, la formulazione della  norma
 di  cui  all'art.  7-bis,  secondo  comma,  seconda  parte,  legge n.
 296/1993 e' tale per cui non puo' essere  manifestamente  esclusa  la
 illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  in  relazione al
 richiamato principio ex art. 25, secondo comma, della Costituzione.
   L'art. 7-bis, secondo comma, citato, dopo  aver  previsto  -  nella
 prima  parte  -  la  punibilita'  dello  straniero  che "distrugge il
 passaporto o il documento equipollente per  sottrarsi  all'esecuzione
 del  provvedimento di espulsione", nella seconda parte (che e' quella
 interessante il presente giudizio), tende a perseguire  lo  straniero
 che   "non   si  adopera  per  ottenere  dalla  competente  autorita'
 diplomatica  o  consolare  il  rilascio  del  documento  di   viaggio
 occorrente".
    Ritiene  il  giudicante  che  l'espressione  "non adoperarsi", nel
 significato  che  la  stessa  assume,  sulla  base  del   significato
 letterale  delle  parole,  e  cioe'  di  non  darsi  da fare o di non
 impegnarsi o di non affaccendarsi, in relazione all'obiettivo cui  il
 "facere"  alternativo  si  deve rapportare (e cioe' l'ottenimento del
 documento) si caratterizza per un contenuto di  estrema  genericita';
 in  particolare la norma non chiarisce quale tipo di condotta (almeno
 nel suo contenuto minimo) il soggetto deve porre in essere al fine di
 evitare di incorrere nella violazione del  precetto  penale.  A  solo
 titolo di esemplificazione ci si potrebbe interrogare se la richiesta
 di  informazioni  rivolta  dall'interessato ad un'agenzia di pratiche
 amministrative o all'ufficio stranieri della questura, o  all'ufficio
 del   comune   o,  ancora,  all'ambasciata  del  proprio  Paese,  sia
 sufficiente  per  escludere  la  sussistenza  oggettiva   del   reato
 omissivo,  oppure,  in caso di risposta negativa (ma non si comprende
 sulla base di quale parametro ipotizzare una soluzione in  ogni  caso
 consapevole)  se  occorra  da  parte  dello straniero formalizzare la
 medesima richiesta in un  atto  documentale  (raccomandata  a.r.)  o,
 ancora,  se  sia  comunque  tenuto  l'interessato  a  richiedere  una
 dichiarazione da parte dei vari  enti  o  autorita'  contattati  allo
 scopo  di  poter  adeguatamente  dimostrare (peraltro in una sorta di
 un'inammissibile inversione dell'onere della prova) che lo stesso  si
 e',  in  qualche modo, "adoperato". Senza peraltro alcuna certezza in
 ordine alla sufficienza del proprio comportamento ai fini di  evitare
 l'irrogazione della sanzione penale.
    La  vaghezza  della  disposizione  risulta ulteriormente aggravata
 dalla circostanza obiettiva rappresentata dalla qualita' del soggetto
 destinatario della norma (lo "straniero"), che, per il solo fatto  di
 essere  tale,  e quindi per la circostanza il piu' delle volte di non
 comprendere appieno la  lingua  italiana,  dovrebbe  (semmai)  essere
 messo  in  condizione di ancor piu' chiaramente conoscere cio' che la
 legge penale italiana gli impone o gli vieta di fare.
    Alla sospetta indeterminatezza della disposizione consegue  quindi
 il giudizio di non manifesta infondatezza della questione.
    In  termini  assai  brevi  si  riduce  infine  il  giudizio  sulla
 rilevanza della questione.
    Gli imputati sono invero chiamati  a  rispondere  perche'  non  si
 sarebbero  adoperati  al fine di ottenere il documento occorrente per
 l'espratrio: sulla base degli atti del procedimento, con  particolare
 riferimento  a  quanto  dichiarato dagli imputati Naya Redouane e Ben
 Ali' Idriss  in  sede  di  procedimento  di  convalida  dell'arresto,
 secondo  i  quali gli stessi si sarebbero portati presso il Consolato
 per informarsi circa le modalita' attraverso  le  quali  ottenere  il
 passaporto,  non  puo'  essere  escluso  (in  mancanza  di  parametri
 normativi  di  riferimento)  l'attribuibilita'  agli  stessi  di  una
 condotta   che   potrebbe   legittimare  l'applicazione  della  norma
 incriminatrice con conseguente affermazione di responsabilita' penale
 a loro carico.
    Se  la  norma  incriminatrice  fosse  dichiarata  incostituzionale
 verrebbe meno il precetto penale che si assume violato dagli imputati
 e,   di   conseguenza,   gli   stessi  dovrebbero  essere  prosciolti
 dall'imputazione oggetto del presente procedimento.
    Ragioni  di  evidente  opportunita'  inducono  il   giudicante   a
 sospendere  il  procedimento  anche in relazione alla posizione degli
 altri imputati.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva questione di costituzionalita'  dell'art.  7-bis,  secondo
 comma,  seconda  parte,  legge  n. 296/1993 in relazione all'art. 25,
 secondo comma, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      La Spezia, addi' 24 maggio 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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