N. 432 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 1994

                                N. 432
 Ordinanza  emessa  il 12 aprile 1994 dal tribunale militare di Padova
 nel procedimento penale a carico di Buttazzoni Eduardo
 Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: mancanza alla
    chiamata del servizio militare di leva)  piu'  volte  "interrotto"
    giudizialmente  - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle
    sanzioni  a  seconda  dell'efficienza  degli   uffici   giudiziari
    procedenti   -   Irrogabilita'   di   un  complessivo  trattamento
    sanzionatorio superiore a quello edittalmente  stabilito  (fino  a
    tre  volte  il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi
    di eguaglianza, di legalita' della pena e  di  personalita'  della
    responsabilita' penale.
 (C.P.P. 1988, art. 649).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma).
(GU n.30 del 20-7-1994 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Buttazzoni
 Eduardo,  nato il 14 novembre 1958 a San Jose' (Uruguay), residente a
 Montevideo  (Uruguay)  in  Calle  Manuel  Forte  n.   1764,   celibe,
 censurato,  soldato  della  forza  assente  del distretto militare di
 Udine, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del  c.p.m.p.)
 perche', soldato nella forza assente del distretto militare di Udine,
 condannato per diserzione dal tribunale militare di Padova in data 17
 giugno  1992,  ometteva  senza  giusto  motivo  di  presentarsi a una
 qualsiasi autorita' militare dopo la  predetta  data,  permanendo  in
 stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora.
    In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            FATTO E DIRITTO
    Con sentenza del 19 marzo 1991 (irrevocabile il 14 maggio 1992) il
 soldato  Buttazzoni  Eduardo  veniva  condannato  da questo tribunale
 militare per reato di diserzione (art. 148 del c.p.m.p.) in relazione
 ad assenza dal servizio che, iniziata il 26 febbraio 1984, ancora non
 era cessata alla data del giudizio.
    Il  procuratore  militare  in  sede,  a   fronte   del   perdurare
 dell'assenza,  instaurava  altro  procedimento  per  un secondo reato
 decorrente dal  19  marzo  1991,  data  della  prima  pronuncia.  Con
 sentenza  in  data  27 giugno 1992 (irrevocabile il 23 settembre 1992
 questo Tribunale condannava per la seconda volta il Buttazzoni.
    Proseguendo  ancora  l'assenza,  il  procuratore militare iniziava
 altro procedimento per un terzo reato di diserzione decorrente dal 17
 giugno 1992, data della seconda condanna.  Ma  con  sentenza  del  28
 maggio  1993  il g.u.p. dichiarava non luogo a procedere ostandovi il
 principio del ne bis in idem.
    A seguito  di  impugnativa  del  procuratore  generale,  la  corte
 militare  d'appello,  sezione  di  Verona,  ha disposto, tuttavia, il
 rinvio a  giudizio  dinanzi  a  questo  tribunale  per  il  reato  in
 epigrafe,  in  relazione  all'assenza  che, a tutt'oggi ancora non e'
 cessata, a decorrere dal 17 giugno 1992.
    Osserva il giudice d'appello che la  prosecuzione  della  condotta
 criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto
 un  nuovo  ed  autonomo  reato  della  stessa  specie,  come  tale da
 giudicare senza che per cio' venga violata la  preclusione  dell'art.
 649 del c.p.p.
    A  conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero ha
 chiesto l'assoluzione perche' il fatto "non e' previsto  dalla  legge
 come reato". La difesa si e' associata.
    Questo  tribunale  ritiene  che  la decisione della corte militare
 d'appello sia corretta.
   Tranne  il  punto,  a  fine  motivazione,   concernente   il   nome
 dell'imputato  ("Buttazzoni" anziche' "Quagliarella"), il seguito del
 testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello  dell'ordinanza
 pubblicata in precedenza:  reg. ord. n. 431/1994.
 94C0813