N. 440 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1994
N. 440 Ordinanza emessa il 27 maggio 1994 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Rotini Mario Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133 - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, penultimo comma). (Cost., art. 3).(GU n.30 del 20-7-1994 )
IL PRETORE Ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura, la seguente ordinanza alla pubblica udienza del 27 maggio 1994; Letti gli atti del procedimento penale iscritto ai nn. 957/1993 r.g. mod. 22 e 27/1994 r.g. mod. 23, instaurato nei confronti di Rotini Mario, nato il 3 dicembre 1924 a Corropoli (Teramo), residente in San Severino Marche, via Gioacchino Rossini n. 14, libero, assente; OSSERVA IN FATTO E DIRITTO Tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, siccome imputato di aver effettuato nel fiume Potenza, in qualita' di legale rappresentante dell'impresa sociale "Simeg", corrente in San Severino Marche (Macerata), scarichi superiori ai limiti previsti dalle tabelle A e C della legge prefata, Rotini Mario, ritualmente citato, nel corso dell'odierna udienza presentava richiesta di applicazione della pena ex art. 444 della c.p.p., l'istanza del Rotini prevedeva l'irrogazione concordata delle pene di giorni ventisette di arresto e di L. 300.000 (trecentomila) di ammenda. Chiedeva, ancora, il Rotini di poter fruire della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di specie corrispondente, dell'ammenda per un ammontare di L. 675.000 (seicentosettantacinquemila). Il p.m. rifiutava di prestare il consenso, vertendosi in ipotesi di esclusione oggettiva dalla possibilita' di ricorrere alla sostituzione delle pene detentive brevi, secondo il disposto dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succ. mod. In via subordinata, la difesa dell'imputato Rotini Mario sollevava eccezione di legittimita' costituzionale della norma di cui al predetto art. 60 della legge n. 689/1981, lamentando un contrasto della prefata normativa con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. Opina questo giudicante che la prospettata questione di legittimita' costituzionale presenti i caratteri della non manifesta infondatezza. Pur dopo le modifiche apportate alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla successiva legge 12 agosto 1993, n. 296, che ha ampliato la sfera di operativita' delle sanzioni sostitutive, quanto meno in relazione al limite di pena detentiva, in ordine al quale risulta possibile la sostituzione, permane la vigenza del divieto di ricorrere alla sostituzione stessa nel caso di commissione dei reati previsti in materia di inquinamento idrico dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (v. art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Tale divieto confligge, nell'attuale situazione dell'ordinamento giuridico italiano, con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. Si consideri, infatti, che, nel vigente ordinamento giuridico, sussistono norme, le quali, pur tutelando interessi giuridici analoghi a quelli oggetto della salvaguardia prestata dalla cd. legge Merli, prevedono fattispecie criminose, in ordine alle quali non e' prevista alcuna esclusione dalla possibilita' di sostituzione della pena detentiva infliggenda con quella pecuniaria ovvero con le altre sanzioni sostitutive, di cui alla legge cd. di depenalizzazione del 1981. Si intende qui far riferimento all'art. 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, il quale sanziona, mediante la comminatoria della pena dell'arresto, la condotta di colui che effettui scarichi in acque interne superficiali, in acque interne del litorale, in acque marine territoriali ed in pubbliche fognature di sostanze con valori inquinanti superiori ai limiti fissati nell'allegato B alla stessa legge; ancora il quinto comma del predetto art. 18 del d.lgs. n. 133/1992 sanziona, sempre mediante la comminatoria di pena detentiva, la condotta di colui che, nelle acque summenzionate ovvero nel suolo o nel sottosuolo, effettui scarichi di sostanze provatamente cancerogene, quali quelle elencate nell'allegato A al d.lgs. n. 133/1992. Il tutto nell'ambito del dovuto ossequio ad alcune direttive CEE, le quali imponevano agli Stati membri l'adozione di normative di tutela delle acque dagli scarichi di sostanze od energie " .. le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque". Come e' dato constatare, dunque, il bene giuridico tutelato dalla prefata normativa appare tutt'affatto identico a quello salvaguardato dalle sanzioni comminate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. Orbene, essendo stati introdotti i divieti, di cui poc'anzi si e' fatta menzione, in epoca posteriore all'emanazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, alle fattispecie criminose contemplate dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, non e' dato applicare il divieto di sostituzione delle pene detentive con le sanzioni sostitutive, disciplinate dalla legge di depenalizzazione del 1981. Cio' stante, e' di tutta evidenza la disparita' trattamentale che si viene a creare tra soggetti che mettono in opera condotte tutt'affatto assimilabili, in particolar modo dal punto di vista della lesivita' del bene giuridico tutelato e del disvalore sociale. Ne' dicasi che la solare discrasia rilevata possa essere superata, in via interpretativa, mediante l'estensione del divieto di sostituzione, previsto dal penultimo comma dell'art. 60 della legge n. 689/1981, alla normativa di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, in quanto un'operazione siffatta comporterebbe la violazione del divieto di estensione analogica in malam partem, costituente il cardine attorno a cui ruota il vigente ordinamento penalistico. Cio' stante, la discriminazione trattamentale, priva di qualsivoglia ragionevolezza, siccome evidenziato, allorche' si e' messa in luce la medesimezza dell'interesse giuridico tutelato dalle normative in disamina, appare confliggere con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, sicche' dovra' essere la Consulta a pronunziarsi sulla possibilita' di sopravvivenza, nell'ambito del vigente ordinamento giuridico, della situazione di disparita' poc'anzi rilevata. Cio' detto in relazione alla non manifesta infondatezza della dedotta questione, non ci si soffermera' piu' del dovuto per sottolineare la rilevanza della stessa nell'ambito del procedimento penale soggetto all'odierno vaglio di questo giudicante: si consideri soltanto, a tal proposito, che laddove la normativa in disamina dovesse essere ritenuta effettivamente confliggente con il disposto costituzionale segnalato, potrebbe essere concretamente vagliata la richiesta di pena patteggiata, avanzata dall'imputato Rotini Mario, la quale, stante il vigente divieto di sostituzione della pena detentiva, dovrebbe essere respinta sic et simpliciter.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 primo e secondo comma, della Costituzione, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, laddove esclude l'applicazione della sanzione sostitutiva ai reati di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319; Dispone la sospensione del processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le ulteriori incombenze di rito. Camerino, addi' 27 maggio 1994 Il pretore: SEMERARO 94C0821