DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1994 

  Ulteriore indicazione  dei  comuni  danneggiati  dalle  eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al
luglio 1992, nei quali si applicano le disposizioni dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1992, n. 505.
(GU n.169 del 21-7-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, concernente provvidenze in
favore  delle  zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche
verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da  altre
calamita' naturali;
  Visto  in particolare l'art. 3 della suddetta legge che dispone che
alle imprese industriali,  commerciali,  artigiane,  alberghiere,  di
servizi,  turistiche  e  della  pesca,  i cui impianti o attrezzature
risultino  distrutti  o  danneggiati  dalle  eccezionali   avversita'
atmosferiche  che  hanno colpito tra l'altro anche la regione Sicilia
nei mesi di ottobre e novembre 1991 e la regione Toscana nei medesimi
mesi  nonche'  dal  1  giugno  al  15  luglio  1992,  possono  essere
applicate,  nei  limiti  delle  disponibilita'  gia'  autorizzate, le
provvidenze di cui  al  decreto-legge  15  dicembre  1951,  n.  1334,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 13 febbraio 1952, n. 50,
come integrato dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Visto in particolare il primo comma del citato art. 9  della  legge
n.  198/1985,  che  demanda  ad  apposito  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri,  da  emanarsi  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del  tesoro,
l'indicazione dei comuni  danneggiati  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche, nei quali applicare le disposizioni di legge;
  Visto  il  proprio  decreto in data 26 luglio 1993, registrato alla
Corte dei conti il 23 settembre 1993, registro n. 6 Industria, foglio
n. 180, recante l'indicazione  dei  comuni  danneggiati  anche  dalle
anzidette avversita' atmosferiche;
  Viste  le  successive  comunicazioni delle prefetture di Agrigento,
Caltanissetta e Firenze, con le  quali  sono  stati  segnalati  altri
comuni  danneggiati  dalle  avversita'  atmosferiche  sopra indicate,
oltre quelli gia' individuati con il decreto 26 luglio 1993 suddetto;
                              Decreta:
  Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992,  n.
505,  si  applicano  anche,  nei  limiti  delle  disponibilita'  gia'
autorizzate esistenti nei pertinenti capitoli di spesa  del  bilancio
del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero  del  tesoro,  nei  sottoelencati  comuni  delle   seguenti
province   delle   regioni   Sicilia  e  Toscana,  danneggiati  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche indicate  a  fianco  di  ciascuna
provincia:
   provincia di Agrigento (avversita' atmosferiche del 12, 13 ottobre
1991): Licata;
   provincia     di     Caltanissetta     (avversita'    atmosferiche
dell'ottobre-novembre  1991):  Caltanissetta,  Gela,  Mazzarino,  San
Cataldo, Vallelunga Pratameno;
   provincia di Firenze (avversita' atmosferiche del 15 e 16 novembre
1991): Rufina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1994
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               CIAMPI
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               SAVONA
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 112