N. 354 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita' pubblica -  Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Riordino  della
 disciplina  in  materia  -  Qualificazione come norme fondamentali di
 riforma economico-sociale della Repubblica di tutte  le  disposizioni
 introdotte  dagli  artt.  1, primo e quarto comma; 6, primo e secondo
 comma; 10, 11, 12, 13 e 14, primo comma; 15, 16, 17 e 18  del  d.lgs.
 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993,
 n.  517)  e  non  dei soli principi da esse desumibili Violazione del
 principio per  cui,  ai  fini  dell'individuazione  dei  principi  di
 riforma  economico-sociale,  non  e'  sufficiente  la  qualificazione
 operata dal legislatore ma occorre verificare gli aspetti sostanziali
 della normativa (cfr.  sentenze  nn.  219/1984,  355/1993,  349/1991,
 85/1990, 1033/1988, 99/1987) Illegittimita' costituzionale parziale -
 Assorbimento di altri profili.
 
 (D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502,  art.  19, secondo comma, come
 sostituito dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 20).
 
 (Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 8,  primo
 comma, n. 29; 9, primo comma, n. 10; 16; Cost., art. 76, in relazione
 alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, primo comma)
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  19,  comma  2,
 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino
 della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
 legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  come sostituito dall'art. 20 del
 decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  promosso  con  ricorso
 della  Provincia  autonoma  di Bolzano notificato il 14 gennaio 1994,
 depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al  n.  3  del
 registro ricorsi 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi l'avvocato Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e
 l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del  Consiglio
 dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato, in via
 principale, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
 comma  2,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come
 sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre  1993,  n.
 517:  disposizione, questa, che qualifica come "norme fondamentali di
 riforma  economico-sociale  della  Repubblica"  alcuni  articoli  del
 decreto  legislativo n. 502, anch'essi modificati dal decreto n. 517,
 e precisamente l'art. 1, commi 1 e 4; l'art. 6,  commi  1  e  2;  gli
 artt.  10,  11, 12 e 13; l'art. 14, comma 1, e gli artt. 15, 16, 17 e
 18.
    Ricorda la Provincia ricorrente che l'art. 1, comma 1, della legge
 23 ottobre 1992, n. 421, ha delegato il Governo a emanare uno o  piu'
 decreti  legislativi  per  il  riordino  della  disciplina in materia
 sanitaria. Fra i principi e criteri direttivi stabiliti dal comma  1,
 vi  e'  anche  quello,  dettato  dalla  lettera  z),  che fa salve le
 competenze e le attribuzioni delle Regioni a Statuto speciale e delle
 Province autonome di Trento e Bolzano. Il Governo, attuando la delega
 con il decreto legislativo n. 502 del 1992, ha previsto, all'art. 19,
 che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
 Bolzano "provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle rela-
 tive norme di attuazione".
    In base a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 421 del 1992,
 il  Governo ha poi emanato il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
 517 che, nell'introdurre modifiche al citato decreto  legislativo  n.
 502,  ne  ha  sostituito  in particolare l'art. 19. Il nuovo testo di
 detto  articolo  indica,  al  comma  2,  gli  articoli  del   decreto
 legislativo  n.  502,  prima  menzionati, quali norme fondamentali di
 riforma    economico-sociale.    Ma    tale    previsione     sarebbe
 incostituzionale  per  violazione delle competenze provinciali di cui
 agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma; 8, primo comma, n.  29; 9,
 primo comma, n. 10; 16, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-
 Alto Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670)  e  delle  norme  di
 attuazione.
    2.  -  La Provincia e' titolare di competenze di tipo esclusivo in
 materia di  addestramento  e  formazione  professionale,  e  di  tipo
 concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
 sanitaria  e  ospedaliera.  Coerentemente,  il decreto legislativo 10
 marzo 1992, n. 267, all'art. 3, autorizza l'istituzione di  corsi  di
 studio   di  formazione  professionale,  i  cui  attestati  abilitano
 all'esercizio di attivita' professionali in corrispondenza alle norme
 comunitarie; e questa Corte, con la sentenza  n.  316  del  1993,  ha
 riconosciuto  la competenza della Provincia autonoma di Bolzano anche
 in materia di formazione specifica in medicina  generale.  Senonche',
 la   qualificazione  delle  disposizioni  di  una  legge  come  norme
 fondamentali di riforma economico sociale, osserva la ricorrente, non
 puo' discendere solo dalla definizione data dal legislatore, ma  deve
 trovare corrispondenza nella natura obiettiva delle disposizioni, (si
 citano,  in proposito, le sentt. nn. 219 del 1984, 1033 del 1988, 349
 del  1991,  e,  da  ultimo,  la  n.  355  del  1993,   che   concerne
 specificamente la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 502
 del  1992).  L'originaria formulazione dell'art. 19, conformemente al
 principio contenuto nella  legge  delega,  faceva  percio'  salve  le
 competenze  della  Provincia,  mentre  il  nuovo testo del comma 2 di
 detto articolo vincolerebbe la competenza provinciale, anche di  tipo
 esclusivo, non soltanto ai principi desumibili dalla legge n. 421 del
 1992  (e  dal decreto n. 502 del 1992, come novellato), ma a tutte le
 disposizioni, di principio e  non,  di  cui  agli  articoli  e  commi
 indicati.
    La  Provincia  ritiene  che le disposizioni elencate nell'art. 19,
 comma 2, difettino dei caratteri peculiari delle norme  fondamentali,
 secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,  e richiama in tal senso
 l'art. 16 del  decreto  legislativo  n.  502  che,  disciplinando  la
 formazione  medica,  incide  sulla  formazione  specifica in medicina
 generale, la quale rientra - come chiarito dalla citata sent. n.  316
 del  1993  - nella competenza esclusiva della Provincia in materia di
 addestramento e formazione professionale.
    3. - Vi sarebbe, poi, violazione altresi'  dei  criteri  direttivi
 della  delega legislativa e, quindi, dell'art. 76 della Costituzione,
 innanzitutto con riguardo al principio di cui all'art.  1,  comma  1,
 lett.  z),  della  legge  n.  421  del 1992. E vi sarebbe violazione,
 altresi', dell'art. 1, comma 1, che prescrive  il  preventivo  vaglio
 della  Conferenza Stato-Regioni sul testo dei decreti legislativi. Lo
 schema di decreto  inviato  dal  Governo  alla  Conferenza  prevedeva
 infatti   una   riformulazione   dell'art.   19   diversa  da  quella
 successivamente  adottata  in  sede   di   emanazione   del   decreto
 legislativo  n.  517:  la  qualificazione  di  "norma fondamentale di
 riforma" era limitata ai principi desumibili dagli articoli  e  commi
 indicati,  con formula ben piu' rispettosa dell'autonomia regionale e
 provinciale; sul testo invece adottato, il Governo non  ha  richiesto
 un nuovo parere della Conferenza.
    La  Provincia  afferma,  inoltre,  che  il  testo  trasmesso  alle
 commissioni parlamentari ( ex art. 1, comma 4, della legge n. 421 del
 1992) era formulato diversamente da  quello  emanato,  con  ulteriore
 violazione dei principi e criteri direttivi della delega.
    4.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  concludendo  nel  senso  dell'inammissibilita'  e,  comunque,
 dell'infondatezza della questione.
    Ricorda l'Avvocatura che, per la materia dell'igiene e sanita', le
 Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
 hanno solo competenza concorrente. In ogni caso, parte degli articoli
 richiamati  dall'art. 19, comma 2, riguardano materie che non sono di
 competenza regionale, come e' evidente per l'art. 1, commi 1 e  4,  e
 per gli artt. 11, 12 e 17.
    Lungi  dall'essere invasivo delle competenze provinciali, il comma
 2 dell'art. 19 si configura come una disposizione  tecnicamente  poco
 felice, forse inutile, ma che non ha certo la forza di modificare gli
 statuti  speciali,  promuovendo a primaria una competenza concorrente
 o, addirittura, trasferendo ex novo competenze statali alle autonomie
 speciali. Probabilmente, l'attuazione del principio  direttivo  posto
 dall'art.  1,  lett.  z),  della legge delega n. 421 e' assolta dagli
 articoli che nel decreto legislativo precedono l'art. 19,  senza  che
 vi  fosse  necessita'  di  una  clausola  ad  hoc.  D'altra parte, la
 Provincia lamenta, ad opera dell'art. 16  del  decreto,  un'invasione
 meramente  ipotetica delle sue competenze non per la sanita' (art. 9,
 n. 10, Statuto), ma per l'addestramento e la formazione professionale
 (art. 11, n. 29). Invasione che si ritiene non sussistere.
   5.  -  Nell'imminenza  dell'udienza,   l'Avvocatura   generale   ha
 presentato  memoria,  soffermandosi  sul vizio procedurale denunziato
 dalla ricorrente con riguardo al testo trasmesso, per il parere, alla
 Conferenza   Stato-Regioni.    La    disposizione    impugnata    era
 sostanzialmente gia' presente nel testo trasmesso alla Conferenza; e,
 inoltre,  il  parere di quest'ultima e' previsto soltanto dal comma 1
 dell'art. 1 della legge delega  n.  421,  e  non  dal  comma  4,  che
 concerne  le  disposizioni  correttive.  Il  confronto  in  seno alla
 Conferenza su dette disposizioni ha carattere politico, alla luce del
 principio di leale collaborazione, e si colloca "a fianco"  dell'iter
 formativo  dell'atto,  non  all'interno di esso. L'Avvocatura rileva,
 altresi', che le regole dettate dalla prima parte dell'art. 1,  comma
 1,  della  legge  delega  non  fanno  parte  dei  principi  e criteri
 direttivi  elencati  nel  seguito  dello  stesso  articolo:   nessuna
 rilevanza  hanno,  dunque,  le  modeste diversificazioni tra il testo
 inviato il 6 ottobre 1993 e quello poi emanato.
    Quanto al profilo della formazione medica di cui all'art.  16  del
 decreto  n.  502  del  1992,  novellato  dal decreto n. 517 del 1993,
 l'Avvocatura ritiene  che  si  tratti  di  una  norma  generale,  che
 definisce   i   doveri   e   compiti   degli  specializzandi,  e  non
 l'organizzazione dei corsi e delle attivita' didattiche.  Del  resto,
 il  predetto  art.  16 si collega all'art. 6, che riguarda i rapporti
 fra il servizio sanitario nazionale e  l'universita'.  Il  precedente
 giurisprudenziale  deve percio' essere individuato nella sent. n. 191
 del 1991, e non nella sent. n. 316 del 1993.
    5.  -  Anche  La  Provincia  di  Bolzano  ha  depositato  memoria,
 insistendo sui rilievi gia' mossi.
                        Considerato in diritto
   1.  - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in
 via principale, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 19,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
 sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre  1993,  n.
 517:  disposizione  che qualifica come "norme fondamentali di riforma
 economico-sociale  della  Repubblica"  alcuni  articoli  del  decreto
 legislativo  n.  502,  come modificato dallo stesso decreto n. 517, e
 precisamente l'art. 1, commi 1 e 4; l'art. 6, commi 1 e 2; gli  artt.
 10,  11, 12 e 13; l'art. 14, comma 1, e gli artt. 15, 16, 17 e 18. La
 Provincia  denuncia  la  violazione  dello  Statuto   della   Regione
 Trentino-Alto  Adige  (e  segnatamente degli artt. 8, primo comma, n.
 29; 9, primo comma, n. 10; 16). Denuncia, altresi', la violazione dei
 principi e criteri direttivi della legge delega n. 421  del  1992  e,
 quindi,  dell'art.  76  della  Costituzione,  per  vizi  nell'iter di
 formazione del decreto delegato: il Governo avrebbe infatti trasmesso
 alla Conferenza Stato-Regioni una stesura dell'art. 19 differente  da
 quella poi emanata; anche alle commissioni parlamentari sarebbe stato
 inviato,  per  il  parere  prescritto,  un  testo  dell'articolo  poi
 modificato al momento della definitiva emanazione.
    Le  disposizioni  prima  menzionate  difettano  dei  caratteri  di
 innovativita' rispetto alle norme regolatrici di settori o beni della
 vita di fondamentale importanza, e la loro formulazione - conclude la
 ricorrente  -  non  e'  circoscritta  ai  soli principi connessi a un
 interesse unitario dello Stato.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art. 20  del  decreto  legislativo  n.  517  del  1993  (che  ha
 novellato  l'art.  19  del decreto n. 502 del 1992) eleva al rango di
 norme fondamentali di riforma economico-sociale l'art. 1 commi 1 e 4;
 l'art. 6 commi 1 e 2; gli artt. 10, 11, 12 e 13; l'art. 14 comma 1, e
 infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502.
    Non e'  peraltro  sufficiente,  ai  fini  dell'individuazione  dei
 principi  di riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal
 legislatore, perche' occorre verificare gli aspetti sostanziali della
 normativa in questione (in particolare sent. n. 219 del 1984, nonche'
 sentt. nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del 1990, 1033 del 1988, 99
 del 1987).
    E'  vero  che  i  principi  concernenti   l'organizzazione   delle
 strutture  del  servizio  sanitario  nazionale sono stati considerati
 quali norme fondamentali di riforma economico-sociale  (v.,  ad  es.,
 sentt.  nn.  274  e  107 del 1988); ed e' vero che le disposizioni di
 dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare
 l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano  legate  ai
 principi  stessi  da  un  rapporto di coessenzialita' e di necessaria
 integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del  1987).  Il  richiamo,
 operato  dall'articolo  in  esame, a tutte le disposizioni introdotte
 dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque a un corretto
 rapporto fra lo Stato e le Province autonome, ed e' certamente lesivo
 delle competenze invocate nel ricorso, con particolare riguardo  alle
 attribuzioni  provinciali  in  materia  di addestramento e formazione
 professionale in cui rientra  la  formazione  specifica  in  medicina
 generale (sent. n. 316 del 1993).
    E'  significativo,  d'altra  parte,  che  lo schema originario del
 decreto legislativo "correttivo", n. 517 del 1993, trasmesso  per  il
 parere  alle  competenti  commissioni  parlamentari e alla Conferenza
 Stato-Regioni, presentava una ben diversa formulazione, indubbiamente
 rispettosa delle esigenze delle autonomie speciali, poiche'  venivano
 innalzate  a "principi fondamentali di riforma economico-sociale" non
 tutte le disposizioni desumibili dagli articoli e commi in questione,
 ma solo i principi informatori degli stessi. Ne' e' chiara la ragione
 per cui, al momento della definitiva emanazione del testo, il Governo
 abbia modificato tale formula per adottare quella in esame.
    Va percio' dichiarata, per violazione delle norme statutarie prima
 indicate,    l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
 impugnata, nella parte in cui qualifica come  norme  fondamentali  di
 riforma   economico-sociale  della  Repubblica  le  disposizioni  del
 decreto legislativo n. 502 del  1992  ivi  indicate,  e  non  solo  i
 principi da esse desumibili. Resta assorbito ogni altro profilo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, del
 decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  come  sostituito
 dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  nella
 parte  in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-
 sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non  solo  i
 principi da esse desumibili.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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