N. 355 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Finanza  pubblica  allargata  -  Interventi  correttivi  di   finanza
 pubblica  -  Trasferimenti alle regioni Regione Trentino-Alto Adige -
 Determinazione della quota variabile per gli anni 1990-1992, devoluta
 a ciascuna delle province autonome, ex art. 78 dello statuto speciale
 -  Possibilita',  nelle  more,  di  erogare  anticipazioni  annue   -
 Condizioni  -  Necessita'  di  far  fronte  "ad  impegni di accertata
 urgenza, sulla base di specifiche intese" - Ingiustificata deroga  al
 meccanismo   previsto  dall'art.  10,  comma  sesto,  del  d.lgs.  n.
 268/1992, in base al quale  in  mancanza  di  accordo,  la  quota  va
 devoluta   nella  misura  concordata  per  l'esercizio  precedente  -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (Legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  art.  12,  nono  comma,  secondo
 periodo).
 
 (Statuto  speciale per la regione Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo
 comma; 4, primo comma; 5, primo comma; 8, primo comma,  n.    29;  9,
 primo comma, n. 10; 16, primo comma).
 
 Finanza   pubblica  allargata  -  Interventi  correttivi  di  finanza
 pubblica - Trasferimenti alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige -
 Finanziamento  del  servizio  sanitario  -  Concorso  delle  province
 autonome  di Trento e Bolzano - Determinazione di tale concorso nella
 misura del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario
 nazionale e dall'attribuzione  di  contributi  sanitari  -  Lamentata
 lesione  del  principio  di  eguaglianza  per  mancata uniformita' di
 trattamento tra tutte le regioni, relativamente alle  prestazioni  di
 assistenza  sanitaria e ospedaliera, nonche' violazione del principio
 di autonomia finanziaria provinciale in materia di  sanita'  e  nelle
 altre  materie  di  propria  competenza - Esclusione - Necessita' che
 comunque le modalita' di finanziamento del  servizio  sanitario  alle
 regioni e alle province autonome assicurino certezza all'azione degli
 enti di autonomia - Non fondatezza della questione.
 
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12, nono comma, primo periodo).
 
 (Cost.,  art. 3; statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige,
 artt. 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma; e titolo VI; d.lgs.  16
 marzo 1992, n. 268, artt. 10 e 12).
 
 Finanza   pubblica  allargata  -  Interventi  correttivi  di  finanza
 pubblica - Trasferimenti alle regioni - Regione Trentino-Alto Adige -
 Riserva all'erario delle maggiori entrate dovute alla soppressione di
 agevolazioni  tributarie,  alla  modifica  del  trattamento   fiscale
 dell'abitazione  principale e ad altre norme correttive in materia di
 imposte e tasse - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria  delle
 province  autonome, per essere la norma contraria al principio di cui
 all'art. 9 delle disposizioni di attuazione  dello  statuto  speciale
 (d.lgs.  n.  268/1992), che prevede la riserva allo Stato del maggior
 gettito derivante da modificazioni dei tributi, solo se  occorra  dar
 copertura  a  nuove o maggiori spese,  ex art. 81 della Costituzione,
 non rientranti in materie di competenza  regionale  o  provinciale  -
 Esclusione - Operativita' della norma a decorrere dal 1 gennaio 1994,
 anche  per  il  gettito  derivante  dall'imposta sul patrimonio netto
 delle  imprese  e  inapplicabilita'  alle  province  delle  modalita'
 attuative  dalla  norma previste, per le quali, invece, dovra' essere
 fatto riferimento alla procedura indicata dal sopracitato  art.  9  -
 Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
 
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 16, diciassettesimo comma).
 
 (Cost., art. 81; statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige,
 artt. 75, 104 e 107;d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6 e 9)
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12, commi 5 e
 9, e 16, comma 17, della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  recante:
 "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica"  promossi con ricorsi
 della Provincia autonoma  di  Bolzano  e  Trento,  notificati  il  27
 gennaio  1994, depositati in cancelleria il 1 e 7 febbraio successivi
 ed iscritti ai nn. 4 e 12 del registro ricorsi 1994.
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi gli avvocati Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano
 e  Valerio  Onida  per  la  Provincia autonoma di Trento e l'avvocato
 dello Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con ricorso in
 via  principale,  per  violazione delle competenze provinciali di cui
 agli artt. 3 terzo comma, 8 primo comma,  9  primo  comma,  16  primo
 comma,  75  e  78  (come  modificati dalla legge 30 novembre 1989, n.
 386), 104 primo comma, e 107 dello Statuto speciale per  il  Trentino
 Alto  Adige  e relative norme di attuazione (in particolare, art. 10,
 comma 6, decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  268),  questione  di
 legittimita'  dell'art.  12,  commi  5 e 9, e dell'art. 16, comma 17,
 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi  correttivi  di
 finanza pubblica).
    L'art.  78  dello Statuto prevede la devoluzione alla Provincia di
 una quota (non superiore a quattro decimi) del  gettito  dell'imposta
 sul   valore   aggiunto,   relativa  all'importazione,  riscossa  nel
 territorio regionale: in una determinazione stabilita annualmente con
 accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta  provinciale  che
 tiene  conto  delle  spese  per  gli  interventi generali dello Stato
 disposti nella restante parte del territorio nazionale  negli  stessi
 settori  di  competenza  della  Provincia. La disciplina anzidetta e'
 integrata dall'art. 10 del citato decreto n. 268  del  1992,  ove  si
 prevede  che,  qualora  non  sia  raggiunto  l'accordo,  la  quota e'
 devoluta alla  Provincia  nella  misura  concordata  per  l'esercizio
 precedente, salva la decisione definitiva del Parlamento.
    La  Provincia  impugna  l'art. 12, comma 5, della legge n. 537 del
 1993,  ritenendolo  lesivo   dell'autonomia   finanziaria   e   delle
 competenze   che  le  sono  riconosciute  dalle  norme  indicate.  In
 contrasto con il citato art. 10, comma 6,  del  decreto  n.  268,  il
 comma  5  stabilisce  che le quote variabili per gli anni 1990, 1991,
 1992 siano trasferite con notevole ritardo; e nell'ipotesi di mancato
 accordo ex art. 78 Statuto dispone, altresi', che  si  possa  erogare
 l'anticipazione  solo per "impegni di accertata urgenza" e sulla base
 di "specifiche intese". La disposizione impugnata  non  da'  certezza
 ne'   dell'  an,  ne'  del  quantum  dell'anticipazione  sulla  quota
 definitiva, e deroga alla normativa di attuazione  statutaria;  sotto
 tale  profilo, essa e' illegittima anche per violazione dell'art. 107
 dello Statuto:  le  norme  di  attuazione  statutaria  della  Regione
 Trentino-Alto Adige sono infatti dotate di particolare valore, che ne
 impedisce  l'abrogazione,  o  la deroga, da parte di atti legislativi
 adottati con diverso procedimento (sent. n. 40  del  1992  di  questa
 Corte).
    1.2.  -  La  Provincia  impugna,  poi,  l'art.  12, comma 9, primo
 periodo, della legge n. 537 del  1993,  per  violazione  delle  norme
 statutarie  e  di  attuazione  citate,  e  degli articoli 10 e 12 del
 decreto legislativo n. 268 del 1992 e dell'art. 3 della Costituzione.
 Essa  osserva,   in   proposito,   che   tale   disposizione   riduce
 l'assegnazione  di  parte  corrente  del  fondo  sanitario  nazionale
 nonche' i  contributi  sanitari  spettanti  alla  Provincia,  e  cio'
 determinerebbe  un'ingiustificata disparita' di trattamento, giacche'
 deve  essere  assicurata  a   tutte   le   Regioni   uniformita'   di
 finanziamento  delle  prestazioni  di assistenza igienico-sanitaria e
 ospedaliera. Insieme con l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato
 il principio dell'autonomia finanziaria della Provincia,  in  materia
 di sanita' (art. 9, n. 10; art. 16; titolo VI, Statuto) e nelle altre
 materie   di  propria  competenza,  per  la  sottrazione  di  risorse
 finanziarie  che  altrimenti  sarebbero  state  destinate  a  settori
 diversi dalla sanita'.
    La disposizione impugnata consolida, in danno della ricorrente, la
 riduzione  del finanziamento della spesa sanitaria di cui all'art. 8,
 comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che  questa  Corte  ha
 ritenuto  non  illegittima  (sent.  n.  357  del  1993), solo perche'
 assistita da caratteri di urgenza e  transitorieta';  giustificazione
 che non vi sarebbe nel caso presente. La Provincia aggiunge che tagli
 ai  trasferimenti  finanziari,  richiesti da eventuali difficolta' di
 bilancio dello Stato, si sarebbero  dovuti  effettuare,  in  ipotesi,
 secondo  la  procedura  di  determinazione della "quota variabile" ex
 art. 78 Statuto, ovvero mediante una modifica della disciplina  della
 finanza   provinciale  stabilita  dallo  Statuto  e  dalle  norme  di
 attuazione, secondo l'iter di cui agli artt. 104 e 107 dello Statuto.
 Al contrario, la disposizione impugnata  si  pone  in  contrasto  con
 l'accordo raggiunto in dette procedure.
    1.3.  -  La Provincia impugna anche il secondo periodo del comma 9
 dell'art. 12, per violazione delle competenze di  cui  agli  artt.  3
 terzo  comma,  4  primo  comma, 5 primo comma, 8 primo comma n. 29, 9
 primo comma n. 10, 16 primo comma, dello Statuto  speciale,  e  delle
 relative  norme  di  attuazione.  Dopo  aver  richiamato  le  proprie
 competenze in materia di addestramento e formazione professionale (di
 tipo  esclusivo)  e  in  materia  di  igiene  e  sanita'   (di   tipo
 concorrente),  sottolinea  che  in base al decreto legislativo n. 267
 del  1992  le  inseriscono  potesta'  legislative  e   amministrative
 attinenti  al  funzionamento,  e  alla  gestione, delle istituzioni e
 degli enti sanitari. La Provincia di Bolzano e' quindi autorizzata  a
 organizzare corsi di studio per la formazione richiesta da specifiche
 aree  professionali  (art.  3  del  decreto  n.  267 del 1992, che ha
 integrato l'art. 5 del d.P.R. 1 novembre  1973,  n.  689),  e  questa
 Corte  ha  riconosciuto,  con  la  sent.  n.  316  del  1993,  la sua
 competenza anche per i corsi  di  formazione  specifica  in  medicina
 generale.
    Ora,   rileva   la   ricorrente,   l'identificazione  delle  norme
 fondamentali di riforma economico-sociale  non  discende  dalla  mera
 definizione  adottata dal legislatore, ma deve trovare corrispondenza
 nella natura obiettiva delle disposizioni (sentt. nn. 219  del  1984,
 1033  del 1988, 349 del 1991); e ricordando i criteri affermati nella
 sent. n. 355 del 1993,  denuncia  l'incostituzionalita'  del  secondo
 periodo  del  comma 9, poiche' vincolerebbe la competenza provinciale
 non solo ai principi desumibili dalla legge delega n. 421 del 1992 (o
 anche dalle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992), ma
 a tutte le disposizioni (di principio e non) di cui agli  articoli  e
 commi  del  decreto  legislativo  n.  502,  indicati  dal comma 9 qui
 impugnato. Dette disposizioni non  modificano  norme  regolatrici  di
 settori  o  beni  della  vita  di  fondamentale importanza, e la loro
 formulazione non e' limitata alle norme di principio  connesse  a  un
 interesse unitario dello Stato.
    1.4.  -  La  Provincia impugna, infine, l'art. 16, comma 17, della
 legge n. 537 del 1993, in quanto violerebbe anch'essa le disposizioni
 gia' richiamate dello Statuto e le relative norme di  attuazione  (in
 particolare  gli  artt.  5,  6 e 9 del decreto legislativo n. 268 del
 1992). La riserva allo Stato delle  entrate  derivanti  dal  capo  II
 della  legge,  prevista  dal  comma  impugnato, lede la sua autonomia
 finanziaria: il maggior gettito tributario non e' infatti  destinato,
 ai  sensi  dell'art. 81 della Costituzione, alla copertura di nuove o
 maggiori spese statali che non rientrano nelle materie di  competenza
 provinciale  (come  richiede  l'art. 9 del decreto legislativo n. 268
 del 1992), ma e' destinato a coprire, in modo del tutto generico, gli
 oneri per il servizio  del  debito  pubblico  e  a  riequilibrare  il
 bilancio.
    Il   comma   17,   nella  seconda  parte,  demanda  a  un  decreto
 ministeriale le modalita' di attuazione della normativa in esame,  ma
 non  fa  salva  la  previa  intesa  con  il  Presidente  della Giunta
 provinciale richiesta dall'art. 9 del decreto n.  268,  e  viola  gli
 artt.  104  e  107  dello Statuto speciale, nel momento in cui deroga
 alla   disciplina   statutaria   senza   le   particolari   procedure
 collaborative prescritte appunto dallo Statuto.
    2.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  ha sollevato anch'essa
 questione di legittimita' dell'art. 12,  comma  5,  e  dell'art.  16,
 comma  17,  della  legge n. 537 del 1993 - in riferimento all'art. 78
 dello  Statuto  speciale  e  all'art.  10,  comma  6,   del   decreto
 legislativo n. 268 del 1992 - sia per il differimento dell'erogazione
 della quota variabile, sia per quanto previsto nel secondo periodo di
 detto  comma  5, laddove subordina l'erogazione delle anticipazioni a
 "impegni di accertata urgenza", sulla base di "specifiche intese".
    La norma di attuazione esige che l'ammontare della quota variabile
 sia devoluta nella misura concordata  per  l'anno  precedente,  senza
 necessita'  di specifica intesa, qualora non si raggiunga accordo tra
 il Governo e la Giunta provinciale. Devoluzione deve  qui  intendersi
 come materiale erogazione e non solo come determinazione: anche sotto
 questo  profilo,  il differimento dell'erogazione di ben quattro anni
 non e' ammissibile, poiche' il ritardo superiore a sei mesi  implica,
 secondo  la  norma di attuazione, l'effettiva erogazione di una quota
 eguale a quella dell'esercizio precedente.
    La norma riecheggia il meccanismo  della  "tesoreria  unica",  che
 condiziona  la  disponibilita'  di cassa delle risorse spettanti agli
 enti periferici; e in questo caso si condiziona l'assegnazione  delle
 risorse   in   termini   di   competenza,  comprimendo  indebitamente
 l'autonomia finanziaria della Provincia per la mancata iscrizione  in
 bilancio dell'entrata.
    2.2. - La Provincia impugna, poi, l'art. 16, comma 17, della legge
 n.  537  del  1993,  che  sancisce  la riserva allo Stato delle nuove
 entrate derivanti dalla legge, al di fuori  delle  condizioni  e  dei
 limiti stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992.
 Affermare  che tali entrate concorrono alla copertura degli oneri per
 il servizio del debito pubblico non comporta la loro  destinazione  a
 specifica copertura di nuova o maggiore spesa (che peraltro non viene
 in  alcun  modo  disposta).  Ne'  il  richiamo alle linee di politica
 economica e finanziaria per il riequilibrio del bilancio  equivale  a
 finalizzare  dette  entrate alla copertura di nuove o maggiori spese.
 Norma analoga a quella in esame e' stata vagliata da questa Corte, in
 un giudizio promosso dalla Regione siciliana, con riguardo all'art. 2
 delle norme di attuazione statutaria  di  detta  Regione  (d.P.R.  26
 luglio  1965, n. 1074), il cui contenuto, pero', non sarebbe identico
 alle norme statutarie e di attuazione del Trentino-Alto Adige  (sent.
 n. 362 del 1993).
    Diverso e' il parametro di giudizio, e cio' e' decisivo, ad avviso
 della ricorrente, ai fini della presente pronuncia. Il d.P.R. n. 1074
 del  1965  assegna alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie
 riscosse nell'ambito del territorio, ma fa eccezione  per  quelle  il
 cui  gettito e' destinato alla soddisfazione di particolari finalita'
 dello Stato, specificate dalla legge. Lo Statuto  del  Trentino  Alto
 Adige, all'art. 75, prevede invece la devoluzione diretta e tassativa
 di  quote  prefissate del gettito di determinati tributi erariali. La
 relativa norma di attuazione (art. 9 decreto legislativo n.  268  del
 1992)  richiede  quindi  molto  di  piu'  della  ricordata  norma  di
 attuazione dello Statuto siciliano, e cioe' la copertura di  nuove  o
 maggiori  spese,  che  afferiscono  o  a materie diverse da quelle di
 competenza regionale e provinciale, o  a  calamita'  naturali.  E,  a
 sostegno  di  tale  impostazione,  si richiama la sentenza n. 363 del
 1993 di questa Corte.
    3. - Si e' costituito in entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, concludendo per  l'inammissibilita'  del  primo
 motivo di ricorso e per l'infondatezza dei restanti.
    Con  riguardo  all'art.  12, comma 5, della legge n. 537 del 1993,
 osserva  che  per  gli  anni  1990,  1991  e  1992,  non  sono  stati
 perfezionati  i  relativi  accordi;  nessun  vincolo  "da accordo" si
 oppone,  dunque,  alla  statuizione  sovrana   del   Parlamento.   La
 quantificazione  nella "misura concordata per l'esercizio precedente"
 non concreta, d'altra parte, un diritto soggettivo della Provincia; e
 in  ogni  caso  le  Camere  hanno  scelto   una   misura   rispettosa
 dell'autonomia   provinciale,  non  pregiudicando  futuri  accordi  e
 prolungando, in pratica, il tempo utile per  raggiungerli.  La  legge
 consente  comunque l'erogazione di anticipazioni annue per impegni di
 accertata urgenza si' che vi sarebbe difetto di interesse oggettivo a
 ricorrere avverso il comma 5.
    Quanto al comma 9 dell'art. 12, impugnato dalla sola Provincia  di
 Bolzano,  si  fa  presente  che  alla Provincia non e' data "garanzia
 quantitativa" in ordine alla  partecipazione  alla  ripartizione  del
 fondo sanitario "in condizioni di parita' con le altre regioni" (come
 si  vorrebbe  argomentando  dall'art.  5,  comma  1,  della  legge 30
 novembre 1989, n.  386).  La  disposizione  proroga  il  concorso  al
 finanziamento  del  servizio sanitario previsto da leggi antecedenti,
 in attesa di una piu' marcata regionalizzazione della sanita': si e',
 dunque,  innanzi  a   una   disciplina   transitoria,   destinata   a
 superamento.
    Circa  la  censura  mossa  all'art.  16,  comma  17,  l'Avvocatura
 generale, in  una  memoria  presentata  nell'imminenza  dell'udienza,
 segnala  che questione analoga e' stata decisa dalla recente sentenza
 della Corte n. 52 del 1994, resa nei confronti delle stesse Province.
 E sempre con riguardo al comma 17, secondo periodo, aggiunge  che  la
 doglianza  deve  ritenersi  superata,  visto  che  la  Presidenza del
 Consiglio dei ministri, con nota 20 aprile 1994, n. 1504, ha chiarito
 il significato di  tale  inciso,  escludendone  l'applicabilita'  nei
 confronti  delle  Province autonome: al momento della quantificazione
 dell'imposta sara' infatti utilizzata la  procedura  della  norma  di
 attuazione, con la relativa intesa Stato-Province.
    4.  -  Nell'imminenza  dell'udienza,  la  Provincia  di Bolzano ha
 presentato memoria, richiamando, per quanto attiene al  finanziamento
 del  servizio  sanitario  nazionale,  la  sentenza n. 357 del 1993, e
 affermando che il periodo transitorio - come ritenuto da questa Corte
 - si e' concluso nel 1993, per cui ulteriori tagli nei  trasferimenti
 non avrebbero piu' ragion d'essere.
    Quanto  all'impugnativa  dell'art.  16,  comma 17, la Provincia si
 sofferma sulla sent. n. 52 del 1994 e  osserva  che  la  disposizione
 allora  esaminata  era diversamente formulata, giacche' conteneva una
 specifica  destinazione  delle  entrate   al   "potenziamento   degli
 strumenti antievasione". Non varrebbero percio' nel presente giudizio
 i  rilievi che hanno indotto la Corte, in quel caso, a dichiarare non
 fondata la questione di legittimita'.
                        Considerato in diritto
    1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento - con ricorsi  in
 via  principale che vanno riuniti e decisi con unica sentenza - hanno
 sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  delle  seguenti
 disposizioni  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi
 correttivi di finanza pubblica):
    - art. 12, comma 5,  che  differisce  l'erogazione  degli  importi
 risultanti  dalla  determinazione  della  quota  variabile ex art. 78
 Statuto, e  pone  condizioni  per  l'erogazione  delle  anticipazioni
 annue;
    - art. 12, comma 9, primo periodo (disposizione, questa, impugnata
 dalla  sola  Provincia di Bolzano), che prevede il concorso delle due
 Province  autonome  (e  delle  Regioni   a   statuto   speciale)   al
 finanziamento  del servizio sanitario, in misura pari al 42 per cento
 delle  risorse  provenienti   dal   fondo   sanitario   nazionale   e
 dall'attribuzione  dei  contributi  sanitari; la Provincia di Bolzano
 impugna altresi'  il  secondo  periodo  di  detto  comma  9,  laddove
 qualifica come "norme fondamentali di riforma economico-sociale della
 Repubblica" gli articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992, ivi
 indicati;
    -  art.  16, comma 17, che riserva allo Stato le entrate derivanti
 dal capo II della legge, nonche' il gettito dell'imposta  di  cui  al
 decreto-legge   30   settembre   1992,   n.   394,   convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, per la copertura
 degli oneri per il servizio  del  debito  pubblico,  nonche'  per  il
 riequilibrio del bilancio.
    2.  -  Per  prima  va  esaminata la norma introdotta dall'art. 12,
 comma 5, della legge n. 537, e al riguardo giova una premessa.
    La quota variabile in questione - che ha lo scopo di "adeguare  le
 finanze  delle  Province autonome al raggiungimento delle finalita' e
 all'esercizio delle funzioni stabilite dalla  legge"  -  e'  prevista
 dall'art.  78  dello  Statuto  speciale,  nel testo che risulta dalla
 legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 4: nella determinazione di detta
 quota, stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente
 della Giunta  provinciale,  si  terra'  conto  delle  spese  per  gli
 interventi  generali  dello  Stato, disposti nella restante parte del
 territorio nazionale, negli stessi settori di competenza delle  Prov-
 ince.
    In  attuazione  di  tale precetto, il decreto legislativo 16 marzo
 1992, n. 268 (che reca norme di attuazione dello Statuto speciale  in
 materia di finanza regionale e provinciale, a chiusura del cosiddetto
 "pacchetto") disciplina, all'art. 10, le modalita' per la definizione
 dell'accordo  e  contempla  espressamente  (comma 6) l'ipotesi in cui
 esso non vi sia: in tal caso, la quota  e'  attribuita  nella  misura
 concordata   per   l'esercizio   precedente,   perche'  la  decisione
 definitiva spetta al Parlamento.
    Da quanto si e'  esposto,  risulta  la  differenza  tra  la  quota
 variabile,  di  cui  al  citato art. 78 dello Statuto, e le quote del
 gettito delle entrate tributarie dello Stato riscosse  nei  territori
 provinciali,  che  sono  assegnate  alle Province in base all'art. 75
 dello  Statuto  speciale.  Per  la  prima,  vi  e'  un   margine   di
 apprezzamento  politico-istituzionale  che  e'  rimesso alla concorde
 valutazione del Governo  della  Repubblica  e  del  Presidente  della
 Giunta  provinciale;  per le quote di gettito ex art. 75 non ha luogo
 tale  ponderazione.  Differenza  sottolineata  da  quella  norma   di
 attuazione  che  riserva  alla decisione definitiva del Parlamento la
 determinazione della quota variabile, nell'ipotesi di mancato accordo
 (art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268 del 1992).
    La revisione dell'art. 78 dello Statuto (operata con la  legge  n.
 386  del  1989,  citata)  e  la complessa elaborazione delle norme di
 attuazione - emanate solo il 16 marzo 1992, con il decreto n.  268  -
 spiega  perche'  l'erogazione  della quota variabile per gli anni dal
 1990 al 1992 sia "slittata" di quattro anni (primo periodo del  comma
 5, in esame). Non trova giustificazione, invece, l'innovazione che in
 modo  anomalo, e in spregio del valore che va riconosciuto alle norme
 di attuazione statutaria (v. le sentt. nn. 40  e  38  del  1992),  il
 comma  5 apporta al meccanismo delle anticipazioni annue. La norma di
 attuazione e' chiara: mancando  l'accordo,  la  quota  va  senz'altro
 devoluta  "nella  misura concordata per l'esercizio precedente" (art.
 10, comma  6,  piu'  volte  richiamato).  La  disposizione  impugnata
 circoscrive   invece   l'erogazione  alla  presenza  di  "impegni  di
 accertata urgenza" e al raggiungimento di "specifiche intese". Ne' si
 puo' adottare un'interpretazione correttiva,  atta  a  ricondurre  la
 norma  a  sistema,  dal  momento  che i vincoli e i limiti prescritti
 apportano un'evidente, illegittima deroga  al  meccanismo  introdotto
 dalla   norma   di   attuazione   statutaria.  Va  dunque  dichiarata
 l'illegittimita' del comma 5 dell'art. 12, nella parte in cui prevede
 che le anticipazioni annue possano essere erogate solo  in  relazione
 "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese".
    3.  -  La  Provincia di Bolzano impugna il comma 9, primo periodo,
 dell'art. 12 della citata legge n. 537 del 1993, ritenendo  che  essa
 determini  un'ingiustificata  disparita'  di trattamento con le altre
 regioni.
    La questione e' infondata.
    Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare che  il  contenimento
 della  spesa del servizio sanitario nazionale, disposto nei confronti
 di tutte le regioni, si e' avvalso di strumenti diversi in  relazione
 al  complesso  meccanismo di trasferimento delle risorse statali; ne'
 va dimenticato che il sistema  di  finanziamento  per  le  Regioni  a
 statuto  speciale  e  le Province autonome risulta, in concreto, piu'
 favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia
 (sentt. nn. 357 del 1993 e 356 del 1992). Non e' dunque irragionevole
 che, ancora una volta, il legislatore richieda agli enti di autonomia
 piu' favoriti una maggiore partecipazione, in nome delle fondamentali
 esigenze  di  solidarieta'  nazionale:  vanno  percio'  disattese  le
 censure  mosse  sia alla luce delle norme statutarie e di attuazione,
 sia dell'art. 3 della Costituzione. Cio'  non  toglie  che  i  flussi
 finanziari  destinati  alle  regioni  e  alle  province autonome, con
 particolare riguardo al finanziamento del servizio sanitario, debbano
 fondarsi su linee ben definite, che  assicurino  certezza  all'azione
 degli  enti  di  autonomia,  evitando interventi episodici dettati da
 esigenze di contenimento del deficit di bilancio.
    4. - La Provincia di Bolzano impugna, altresi', il secondo periodo
 del comma 9 dell'art. 12, che qualifica come  norme  fondamentali  di
 riforma   economico-sociale  della  Repubblica  alcuni  articoli  del
 decreto legislativo n. 502 del  1992,  come  modificato  dal  decreto
 legislativo  "correttivo"  7  dicembre  1993, n. 517: essi difettano,
 secondo la ricorrente, dei caratteri di innovativita'  rispetto  alle
 norme  regolatrici  di  settori  o  beni  della  vita di fondamentale
 importanza, e la  loro  formulazione  non  e'  circoscritta  ai  soli
 principi connessi a un interesse unitario dello Stato.
    La  disposizione  impugnata  riproduce  quasi integralmente quella
 gia' introdotta dall'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del  1993
 (che  ha novellato l'art. 19 del decreto n. 502 del 1992). Detto art.
 20 eleva al rango di norme fondamentali di riforma  economico-sociale
 l'art.  1  commi  1 e 4, l'art. 6 commi 1 e 2, gli artt. 10, 11, 12 e
 13, l'art. 14 comma 1, e infine gli artt. 15, 16, 17 e 18 del decreto
 legislativo n. 502. Il secondo periodo del comma  9,  qui  in  esame,
 dispone  nello  stesso  senso, ma eccettua l'art. 12 (fondo sanitario
 nazionale); e cio' solleva gia' un primo  interrogativo  sul  mancato
 raccordo  tra l'attivita' del Governo, legislatore delegato, e quella
 del Parlamento nel momento in cui ha definito la manovra di  bilancio
 e il provvedimento collegato alla legge finanziaria.
    Nel merito, la questione e' fondata.
    Come  questa  Corte  ha  rilevato nella sentenza che ha ad oggetto
 l'art. 20 del decreto legislativo n. 517 del 1993, depositata in pari
 data, non e' sufficiente, ai fini dell'individuazione dei principi di
 riforma economico-sociale, la qualificazione operata dal legislatore,
 poiche' occorre verificare gli aspetti sostanziali della normativa in
 questione (giurisprudenza consolidata, di cui v.  specialmente  sent.
 n.  219  del  1984,  e  sentt. nn. 355 del 1993, 349 del 1991, 85 del
 1990, 1033 del 1988, 99 del 1987).
    E'   vero   che  i  principi  concernenti  l'organizzazione  delle
 strutture del servizio sanitario  nazionale  sono  stati  considerati
 quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v., ad es., le
 sentt.  nn.  274  e  107 del 1988); ed e' vero che le disposizioni di
 dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare
 l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano  legate  ai
 principi  stessi  da  un  rapporto di coessenzialita' e di necessaria
 integrazione (sentt. nn. 355 del 1993 e 99 del  1987).  Il  richiamo,
 operato  dal  comma  9,  secondo  periodo,  a  tutte  le disposizioni
 introdotte dai vari articoli e commi indicati, non risponde dunque  a
 un  corretto  rapporto  fra  lo  Stato  e le Province autonome, ed e'
 certamente  lesivo  delle  competenze  invocate  nel   ricorso,   con
 particolare  riguardo  alle  attribuzioni  provinciali  in materia di
 addestramento e formazione professionale, in cui rientra anche quella
 specifica in medicina generale (sent. n. 316 del 1993).
    E' significativo, d'altra parte,  che  lo  schema  originario  del
 decreto  legislativo  "correttivo",  il n. 517 del 1993 (che la norma
 ora in esame sostanzialmente riproduce), trasmesso per il parere alle
 competenti commissioni parlamentari e alla conferenza  Stato-Regioni,
 nella sua originaria stesura presentava una ben diversa formulazione,
 indubbiamente  rispettosa  delle  esigenze  delle autonomie speciali,
 poiche'  venivano  innalzate  a  "principi  fondamentali  di  riforma
 economico-sociale"   non   tutte  le  disposizioni  desumibili  dagli
 articoli e commi in questione, ma solo i principi  informatori  degli
 stessi.
    Va  percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale del secondo
 periodo del comma 9 dell'art. 12, nella parte in cui  qualifica  come
 norme  fondamentali  di riforma economico-sociale della Repubblica le
 disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate,  e
 non solo i principi da esse desumibili.
    5.  -  Entrambe le Province autonome impugnano, infine, l'art. 16,
 comma 17, in base al quale le entrate derivanti  dal  capo  II  della
 legge, nonche' il gettito dell'imposta di cui al decreto-legge n. 394
 del  1992,  convertito  nella  legge  n. 461 del 1992, sono riservati
 all'erario per concorrere alla copertura degli oneri per il  servizio
 del   debito   pubblico  e  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
 riequilibrio del bilancio.
    La questione e' infondata.
    La norma e' censurata alla luce  dell'art.  9,  primo  comma,  del
 decreto  legislativo  n.  268  del  1992, che ammette la riserva allo
 Stato del maggior gettito derivante da modificazioni dei tributi,  ma
 solo  se  occorra  dar copertura a nuove o maggiori spese, ex art. 81
 della Costituzione, che non rientrino  nelle  materie  di  competenza
 regionale o provinciale.
    Questa Corte ha gia' chiarito che il riferimento all'art. 81 della
 Costituzione non vale a stabilire una precisa relazione giuridica, in
 termini   qualitativi,  quantitativi  e  temporali,  tra  le  entrate
 disposte e le singole spese, ma piuttosto una  generale  destinazione
 delle  prime a copertura delle seconde (sent. n. 52 del 1994). Ne' va
 dimenticata l'esigenza fondamentale del  riequilibrio  finanziario  -
 che  vale  per  tutte  le istituzioni della Repubblica - in vista del
 miglioramento della situazione del debito pubblico e in adempimento a
 precisi impegni comunitari, ai quali la norma impugnata fa  esplicito
 riferimento (v. anche, su questo punto, la sent. n. 362 del 1993). Va
 tuttavia  precisato  che la riserva all'erario, prevista dal comma 17
 in  esame,  non  puo'  interpretarsi  in  senso  retroattivo:  il che
 porterebbe effettivamente un vulnus all'equilibrio di bilancio  delle
 due  Province  per  esercizi finanziari che gia' si sono conclusi. La
 decorrenza della norma dal 1 gennaio 1994 vale anche per  il  gettito
 derivante  dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita
 con il citato decreto-legge n. 394 del 1992, convertito  nella  legge
 n. 461 del 1992.
    Per  quanto  attiene,  poi,  al secondo periodo del comma 17, deve
 darsi   di   tale   inciso    lettura    restrittiva,    escludendone
 l'applicabilita'  nei confronti delle Province autonome, per le quali
 si dovra' seguire la procedura indicata nell'art.  9,  comma  2,  del
 decreto  legislativo n. 268 del 1992 (sul valore di tale procedimento
 d'intesa, v. ancora la sent. n. 52 del 1994).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i ricorsi:
      dichiara l'illegittimita' costituzionale del comma  5  dell'art.
 12  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
 finanza pubblica), nella parte in cui prevede  che  le  anticipazioni
 annue  possano  essere  erogate  solo  in  relazione  "ad  impegni di
 accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la
 procedura di cui all'art. 10, comma 6,  del  decreto  legislativo  16
 marzo 1992, n. 268;
      dichiara l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del
 comma  9  del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme
 fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della   Repubblica   le
 disposizioni  del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e
 non solo i principi da esse desumibili;
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 12, comma 9, primo periodo, della legge n.  537  del  1993,
 promossa,  con  i  ricorsi  in  epigrafe,  dalle Province autonome di
 Trento e di Bolzano;
      dichiara non fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16, comma 17,
 della legge n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0898