N. 356 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
 dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per  la
 protezione   ambientale   -   Agenzie  delle  province  autonome,  da
 istituirsi con leggi di queste ultime - Compiti  di  vigilanza  sulla
 loro attivita' Attribuzione alla presidenza della giunta provinciale,
 anziche'   alla  provincia  autonoma  Carattere  di  dettaglio  della
 disposizione  di  legge  statale  -  Indebita   intereferenza   sulla
 ripartizione  delle  funzioni  fra  i  diversi  organi  interni della
 provincia - Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (D.-L.  4  dicembre  1993,  n. 496, convertito, con modificazioni, in
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3, primo comma, ultimo periodo).
 
 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8,  primo  comma,
 nn.  1,  5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266, artt. 1 e 2).
 
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
 dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per  la
 protezione  ambientale  -  Disciplina  di  cui  al d.-l. n. 496/1993,
 convertito con modificazioni,  in  legge  n.    61/1994  -  Immediata
 applicabilita'  anche  alle  province  autonome, fino all'adozione da
 parte di esse di apposite normative - Violazione del principio  posto
 dalle   norme   di   attuazione  dello  statuto  regionale,  per  cui
 l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme  fondamentali
 delle  riforme  economico-sociali  deve avvenire entro sei mesi dalla
 pubblicazione della legge statale che esprime  tali  norme,  restando
 nel  frattempo  applicabili  le  disposizioni legislative provinciali
 preesistenti.
 
 (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,  con  modificazioni,  in
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 7).
 
 (Statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma,
 nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8,  9  e
 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266, artt. 1 e 2).
 
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
 dei  controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
 protezione  ambientale  -  Agenzie  delle   province   autonome,   da
 istituirsi    con    leggi    di    queste    ultime    -   Attivita'
 tecnico-scientifiche di loro competenza - Obbligo di prevedere  forme
 di  consultazione  delle  associazioni imprenditoriali di categoria e
 delle organizzazioni sindacali - Lamentata lesione  delle  competenze
 provinciali e dei principi statutari concernenti il rapporto tra atti
 legislativi statali e provinciali - Esclusione - Non fondatezza della
 questione.
 
 (D.-L.  4  dicembre  1993,  n. 496, convertito, con modificazioni, in
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, terzo comma).
 
 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt.  8,  primo  comma,
 nn.  1,  5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266, artt. 1 e 2).
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
 dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per  la
 protezione   ambientale   -   Agenzie  delle  province  autonome,  da
 istituirsi con leggi di queste  ultime  -  Individuazione,  da  parte
 della   legge   statale,  degli  obiettivi,  delle  attivita',  della
 struttura e della condizione di tali enti  -  Asserito  carattere  di
 normativa  di  dettaglio  della legge statale - Conseguente lamentata
 violazione dell'autonomia organizzativa della provincia -  Esclusione
 - Non fondatezza della questione.
 
 (D.-L.  4  dicembre  1993,  n. 496, convertito, con modificazioni, in
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3).
 
 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8,  primo  comma,
 nn.  1,  5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266, artt. 1 e 2).
 
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
 dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per  la
 protezione  ambientale - Agenzia nazionale - Svolgimento di attivita'
 tecnico-scientifiche di  interesse  nazionale  e  di  funzioni  e  di
 indirizzo   e  coordinamento  tecnico  nei  confronti  delle  agenzie
 regionali  e  delle  province  autonome  -  Lamentata  lesione  delle
 competenze  provinciali  e  dei  principi  statutari  concernenti  il
 rapporto tra atti legislativi statali e provinciali  -  Esclusione  -
 Non fondatezza della questione.
 
 (D.-L.  4  dicembre  1993,  n. 496, convertito, con modificazioni, in
 legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, primo comma, lettere a) e b), e
 terzo comma).
 
 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8,  primo  comma,
 nn.  1,  5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e
 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo
 1992, n. 266, artt. 1 e 2)
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  terzo
 comma;  3;  1,  primo  comma, lettere a) e b), e terzo comma, e 7 del
 decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla
 riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
 nazionale  per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con
 modificazioni, con la legge 21 gennaio  1994,  n.  61,  promossi  con
 ricorsi  delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 24
 e 26 febbraio  1994,  depositati  in  cancelleria  il  1  e  4  marzo
 successivi ed iscritti ai nn. 24 e 25 del registro ricorsi 1994;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi  gli  avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
 di Bolzano, l'avvocato Valerio Onida per la  Provincia  di  Trento  e
 l'avvocato  dello  Stato  Pier  Giorgio  Ferri  per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 24 febbraio  1994  e  depositato  in
 cancelleria  il  successivo 1 marzo, la Provincia autonoma di Bolzano
 ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  1,
 terzo  comma; 3, primo e quarto comma; 1, primo comma, lettera b) e 7
 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla
 riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
 nazionale  per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con
 modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, denunciandone  il
 contrasto  con gli artt. 8, primo comma, numeri 1), 5), 9), 13), 14),
 16), 19), 21) e 24); 9, primo comma, numeri 3), 8),  9)  e  10);  14,
 terzo  comma;  16,  primo  comma,  numero  5); 68 e 107 del d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670 e con le relative norme  di  attuazione,  nonche'
 con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
    La  Provincia  premette  di  avere,  in  base  al  proprio Statuto
 speciale, competenza  esclusiva  in  materia  di:  ordinamento  degli
 uffici  provinciali e del personale, urbanistica, artigianato, tutela
 del  paesaggio,  opere  di  prevenzione  e  di  pronto  soccorso  per
 calamita'  pubbliche,  miniere  cave e torbiere, alpicoltura e parchi
 per la protezione della flora e della fauna,  assunzione  diretta  di
 servizi  pubblici  e  loro  gestione  a  mezzo  di  aziende speciali,
 agricoltura,  foreste,  patrimonio  zootecnico  ed  ittico,   servizi
 antigrandine   e   bonifica,  opere  idrauliche;  nonche'  competenza
 concorrente in materia di:  commercio,  incremento  della  produzione
 industriale,  utilizzazione  delle acque pubbliche, escluse le grandi
 derivazioni a scopo idroelettrico, igiene e  sanita'.  Materie  tutte
 che la ricorrente ritiene coinvolte in tema di protezione ambientale.
    Il  decreto-legge  denunciato definisce le "attivita' scientifiche
 connesse all'esercizio delle funzioni  pubbliche  per  la  protezione
 dell'ambiente"   (art.   1);  demanda  alle  regioni  il  compito  di
 provvedere "all'organica ricomposizione in capo alle  province  delle
 funzioni  amministrative  in  materia  ambientale";  attribuisce alle
 province  le  funzioni  di  autorizzazione  e  di  controllo  per  la
 salvaguardia  dell'ambiente gia' di competenza delle unita' sanitarie
 locali (art. 2).
    L'art. 3 prevede l'istituzione di agenzie regionali e  provinciali
 "per  lo  svolgimento  delle  attivita' di interesse regionale di cui
 all'art. 1 e delle ulteriori attivita' tecniche  di  prevenzione,  di
 vigilanza  e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle
 regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano"  (primo
 comma),  e  detta  altre  norme sulla organizzazione e l'attivita' di
 tali agenzie.
    L'art. 1 disciplina l'istituzione dell'Agenzia  nazionale  per  la
 protezione  dell'ambiente,  cui  e' attribuito il compito di svolgere
 sia "le attivita'  tecnico-scientifiche  di  cui  all'art.  1,  primo
 comma,  di  interesse  nazionale",  sia  "le attivita' di indirizzo e
 coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui  all'art.  3
 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie op-
 erative  per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti" (art. 1,
 primo comma, lettere a) e b).
    Il decreto-legge impugnato, che risponde all'esigenza  di  colmare
 il  vuoto normativo determinato dal risultato del referendum popolare
 che ha abrogato le disposizioni che affidavano alle unita'  sanitarie
 locali  i  controlli  ambientali,  avrebbe sovvertito le attribuzioni
 della  provincia  autonoma,  rendendo  in  particolare   obbligatoria
 l'istituzione   di   un'agenzia   provinciale   per   la   protezione
 dell'ambiente  (art.  3),  ed   interferendo   cosi'   nell'autonomia
 organizzativa  e di gestione della provincia stessa, che ha gia' dato
 un assetto al sistema dei controlli  ambientali.  Interferenza  ancor
 piu'  grave, considerando l'attribuzione all'Agenzia nazionale per la
 protezione   dell'ambiente   del  potere  di  svolgere  attivita'  di
 indirizzo  e  coordinamento  tecnico   nei   confronti   dell'agenzia
 provinciale.
    In  contrasto  con  competenze  costituzionalmente  riservate alla
 provincia sarebbe anche  l'obbligo  per  le  agenzie  provinciali  di
 prevedere  forme  di consultazione delle associazioni imprenditoriali
 di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie  di  loro
 competenza (art. 1, terzo comma, del decreto-legge).
    La  Provincia  di  Bolzano denuncia, infine, l'art. 7 del decreto-
 legge n. 496 del 1993, che  stabilisce  la  immediata  applicabilita'
 delle disposizioni del decreto-legge anche nelle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  compatibilmente  con le norme dei rispettivi
 statuti e con le relative norme di attuazione, fino  all'adozione  da
 parte delle stesse di apposite normative. Questa disposizione sarebbe
 in  contrasto  con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266 del
 1992, che, disciplinando in via generale i rapporti tra legge statale
 e legge provinciale, prevede che le  province  autonome  si  adeguino
 alle  norme  fondamentali di riforma economico-sociale entro sei mesi
 dalla loro pubblicazione.
    2. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato
 il 26 febbraio 1994 e depositato il successivo 4 marzo,  ha  promosso
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma;
 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, del  decreto-legge
 n.  496  del 1993, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, numeri
 1), 5), 6), 13), 16), 17), 21), 24); 9, numeri  9)  e  10;  16  dello
 Statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme
 di attuazione (in particolare con  i  decreti  del  Presidente  della
 Repubblica  22  marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 26 gennaio
 1980, n. 197 e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).
    La ricorrente sostiene che il decreto-legge e'  per  piu'  aspetti
 lesivo  dell'autonomia  provinciale,  assicurata  da  norme  di rango
 costituzionale, nonostante l'apparente clausola di  salvaguardia,  di
 rispetto  dello  Statuto  e  delle  norme  di  attuazione,  contenuta
 nell'art. 7. Questa disposizione, oltre a contrastare con il  decreto
 legislativo  n.  266  del  1992,  sarebbe contraddetta in particolare
 dall'art.  3  dello  stesso  decreto-legge,  che  vincola  le  future
 normative  provinciali  a  istituire  l'agenzia  provinciale  per  la
 protezione  dell'ambiente.     L'obbligo   di   istituire   l'agenzia
 inciderebbe  sull'autonomia  organizzativa  delle  province autonome,
 prescrivendo la costituzione di un ente funzionale  dotato  di  piena
 autonomia,  per  l'esercizio di compiti propri delle province stesse.
 La legge statale conterrebbe inoltre una disciplina dettagliata circa
 l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale,
 le attivita' di detta agenzia e i rapporti fra di  essa  e  gli  enti
 locali.    Lesivo  dell'autonomia provinciale sarebbe anche l'art. 1,
 terzo  comma,  che,  prevedendo   l'obbligo   di   consultazione   di
 rappresentanti  delle organizzazioni degli imprenditori, vincolerebbe
 l'organismo provinciale nelle modalita' di espletamento delle proprie
 funzioni.
    La Provincia di Trento contesta anche i compiti e le modalita'  di
 azione  dell'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente, alla
 quale sono  attribuite  "le  attivita'  tecnico-scientifiche  di  cui
 all'art.  1,  primo  comma,  di  interesse nazionale" (art. 1), senza
 tuttavia dare alcuna definizione di tale interesse e  delle  relative
 attivita'.   Ne   risulterebbe   ampliato   l'ambito   di  intervento
 dell'organismo nazionale, a  scapito  delle  competenze  regionali  e
 provinciali.  Tanto  piu'  che  sono attribuite all'Agenzia nazionale
 (mediante il rinvio all'art. 1, primo comma) non  solo  attivita'  di
 tipo  strumentale  (ricerca,  raccolta  ed  elaborazione  di  dati  e
 informazioni), neutre rispetto al riparto di competenze fra  Stato  e
 regioni   e   province  autonome,  ma  anche  compiti  di  competenza
 provinciale, quali il controllo dei fattori di inquinamento,  sicche'
 l'Agenzia  nazionale sarebbe investita anche di funzioni operative di
 controllo, che rientrano nella competenza regionale o  provinciale  e
 locale.
    Secondo   la  Provincia  autonoma  di  Trento  l'estensione  delle
 competenze statali risulterebbe confermata dall'art. 1, terzo  comma,
 che  prevede  convenzioni  tra  l'Agenzia  nazionale, le regioni e le
 province  autonome,  in  vista  della  specializzazione   di   talune
 strutture  tecniche  delle agenzie regionali e provinciali al fine di
 assicurare  sull'intero  territorio  nazionale   il   piu'   efficace
 espletamento delle funzioni dell'Agenzia nazionale. Nel sistema della
 nuova legge l'Agenzia nazionale sarebbe destinata ad operare non solo
 a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche
 a  livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie
 regionali e provinciali.   La ricorrente denuncia  infine  l'art.  1,
 secondo  comma,  lettera  b), del decreto-legge n. 496 del 1993, che,
 attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento tecnico  all'Agenzia
 nazionale  nei  confronti  delle  agenzie  regionali  o  provinciali,
 assoggetterebbe la provincia, nella propria attivita', ad un  anomalo
 potere di indirizzo non sorretto e limitato da norme di legge.
    3.  -  In  entrambi  i  giudizi si e' costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  concludendo  per  la  non  fondatezza  delle
 questioni.
    L'Avvocatura osserva che l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
 dell'ambiente  e  le  agenzie regionali e provinciali sono chiamate a
 svolgere, nei rispettivi ambiti di competenza, le attivita'  tecnico-
 scientifiche  connesse  all'esercizio delle funzioni pubbliche per la
 protezione dell'ambiente  definite  dall'art.  1,  primo  comma,  del
 decreto-  legge n. 496 del 1993.  La loro attivita' si riferisce alla
 valutazione tecnica  ed  al  controllo  dei  fenomeni  d'inquinamento
 dell'aria,  dell'acqua  e  del  suolo (lettere d) e h), dei rischi di
 incidenti nelle attivita' produttive (lettera i) e dell'uso  pacifico
 dell'energia   nucleare   (lettera   l).      La   disciplina   della
 riorganizzazione dei controlli ambientali non avrebbe  pertanto  leso
 attribuzioni  devolute  alla competenza esclusiva o concorrente delle
 ricorrenti.  Per quanto concerne l'art. 1, terzo comma,  l'Avvocatura
 osserva  che  esso esprime una legittima indicazione di principio, la
 quale, se prende in qualche  modo  in  considerazione  gli  interessi
 della  produzione e del lavoro, non per questo investe materie su cui
 le province dispongono di competenza esclusiva.
    La disciplina dettata dall'art.  3,  primo  e  quarto  comma,  nel
 colmare  il  vuoto lasciato dall'abrogazione delle norme sottoposte a
 referendum,  intenderebbe  realizzare,  in  vista  della  tutela  del
 diritto  alla  salute,  una  riforma  della  disciplina dei controlli
 ambientali,   per   ottenere   un   effettivo    miglioramento    dei
 corrispondenti  servizi,  non  soltanto  in termini di efficienza, ma
 anche di correttezza e imparzialita', principi questi che implicano a
 loro  volta  un'esigenza di uniformita'. Il controllo sullo stato dei
 corpi  ambientali,  e   quindi   delle   condizioni   di   salubrita'
 dell'ambiente  di  vita,  si  pone,  ad  avviso  dell'Avvocatura,  in
 relazione inscindibile  con  l'inderogabilita'  degli  standards  sui
 limiti   di  accettabilita'  della  presenza  di  fattori  inquinanti
 nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
    La scelta del legislatore  nazionale  di  prevedere  l'istituzione
 obbligatoria delle agenzie regionali e provinciali come articolazioni
 autonome  di  un apparato nazionale e quindi funzionalmente collegate
 all'Agenzia nazionale troverebbe la propria  ragione  giustificatrice
 nell'esigenza  di  uniformita'  degli  strumenti  che  presidiano  il
 diritto alla salute. Tra  questi  occupano  un  posto  di  rilievo  i
 controlli   ambientali,   dal   momento  che  la  loro  efficienza  e
 correttezza tecnica garantiscono la rilevazione fedele degli stati di
 inquinamento e la conseguente doverosa attivazione  degli  interventi
 correttivi.
   L'Avvocatura  ritiene  infondate anche le censure mosse all'art. 1,
 primo  comma,  lettera  b),  del  decreto-legge  n.  496  del   1993.
 L'attivita'  affidata  all'Agenzia  nazionale,  diretta  a  garantire
 l'omogeneita'  delle  metodologie  operative,  e'  definita  come  un
 indirizzo  e  coordinamento tecnico, che non puo' essere assimilato a
 quello svolto dal Governo sul  piano  della  funzione  legislativa  e
 amministrativa.   Una   volta  affidate  le  attivita'  di  controllo
 ambientale  di  interesse  nazionale  ad   un   organismo   autonomo,
 sottoposto  alla  sola vigilanza del Ministero dell'ambiente, analoga
 separazione dei controlli dalle funzioni amministrative  attive  deve
 essere realizzata a livello regionale e provinciale.
    4.  -  In  una  memoria  illustrativa  depositata  in  prossimita'
 dell'udienza,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  osserva  che  la
 disciplina  legislativa denunciata riguarda non soltanto le attivita'
 di valutazione tecnica affidate all'Agenzia nazionale ed alle agenzie
 regionali e  provinciali,  ma  anche  le  attivita'  di  vigilanza  e
 controllo,     che     rientrano    pienamente    nelle    competenze
 costituzionalmente riservate  alla  provincia.  Ribadisce  quindi  le
 censure   rivolte:   a)   all'istituzione  obbligatoria  di  un  ente
 strumentale, l'agenzia provinciale, secondo  un  modello  rigidamente
 stabilito   dalla  legge  statale;  b)  all'attribuzione  all'Agenzia
 nazionale di un potere di indirizzo  e  coordinamento  nei  confronti
 dell'agenzia  provinciale; c) all'immediata applicabilita', anche nei
 confronti della Provincia ricorrente,  delle  disposizioni  contenute
 nel decreto-legge.
    5.  -  Anche  la  Provincia  autonoma  di Trento ha depositato una
 memoria illustrativa,  rilevando  che  l'implicazione,  in  un  certo
 settore,  di  diritti  costituzionalmente  protetti,  che  possono in
 ipotesi richiedere uniformita' di  trattamento  fra  i  cittadini  su
 scala  nazionale,  non  giustifica  lo  spostamento  delle competenze
 amministrative  ne'  la  compressione  dell'autonomia   regionale   o
 provinciale   nel   definire  e  disciplinare  le  proprie  strutture
 amministrative.  Le disposizioni denunciate neppure potrebbero essere
 giustificate dall'esigenza di separare le funzioni di controllo dalle
 funzioni amministrative attive. Ad avviso della ricorrente anche tale
 aspetto e' riservato all'ambito dell'autonomia organizzativa e  della
 competenza   primaria   della   provincia.  Inoltre  le  disposizioni
 impugnate  non  detterebbero  principi,  ma  definirebbero  anche  in
 dettaglio  il  tipo  di  organizzazione   imposto   alla   provincia,
 instaurando  anche  un  legame di dipendenza funzionale dell'apparato
 provinciale dell'Agenzia nazionale.
                        Considerato in diritto
    1. - Le Province autonome  di  Bolzano  e  di  Trento  denunciano,
 proponendo   questioni   di   legittimita'   costituzionale   in  via
 principale, alcune disposizioni sulla riorganizzazione dei  controlli
 ambientali  e  istituzione  dell'Agenzia  nazionale per la protezione
 dell'ambiente, adottate con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994,
 n. 61.
    La nuova disciplina segue l'abrogazione parziale -  dichiarata,  a
 seguito di referendum popolare, con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 -
 di  alcune  disposizioni in materia ambientale dettate dalla legge 23
 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio  sanitario  nazionale.
 Essa e' ispirata a principi innovativi, fra i quali: la definizione e
 la   delimitazione   delle   attivita'  tecnico-scientifiche  per  la
 protezione dell'ambiente; l'istituzione  di  appositi  organismi  con
 compiti  tecnici (l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
 e  le  agenzie  regionali  e  delle  province  autonome),  dotati  di
 autonomia   e   separati  dagli  organi  di  amministrazione  attiva;
 l'attribuzione  all'Agenzia  nazionale  di  poteri  di  indirizzo   e
 coordinamento tecnico.
    Questi  aspetti della nuova disciplina sono denunciati dalle prov-
 ince ricorrenti, che ne affermano il contrasto  con  le  attribuzioni
 loro  costituzionalmente  riservate  dallo  Statuto  speciale  per il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle  relative
 norme  di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 gennaio
 1980, n. 197) e con il decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.    266,
 concernente   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
 regionali e provinciali.
    Le  Province  autonome  censurano   specificamente   le   seguenti
 disposizioni  del  decreto-legge  n.  496  del  1993, quale risulta a
 seguito delle integrazioni e modificazioni apportate dalle  legge  di
 conversione n. 61 del 1994:
       a)  l'art.  1,  terzo  comma,  che prescrive alle agenzie delle
 province  autonome  di  prevedere  forme   di   consultazione   delle
 associazioni  imprenditoriali  di  categoria  e  delle organizzazioni
 sindacali,  nelle   materie   concernenti   le   attivita'   tecnico-
 scientifiche  (indicate  dal  primo comma della stessa disposizione),
 loro  rimesse  per  la  protezione  dell'ambiente,  vincolando  cosi'
 l'organismo provinciale nelle modalita' di espletamento delle proprie
 funzioni alla partecipazione delle forze sociali;
       b)  l'art.  3,  che obbliga ad istituire le agenzie provinciali
 per  lo  svolgimento  di  attivita'  che  le  province   hanno   gia'
 disciplinato,  incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacche'
 la legge statale stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le
 attivita' da compiere, ma anche la struttura e  la  condizione  degli
 enti  cui  sono  rimessi,  con  una  disciplina di dettaglio, che tra
 l'altro individua l'organo interno alla provincia di vigilanza  sulle
 agenzie;
      c)  l'art.  1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, che,
 nell'istituire l'Agenzia nazionale per la  protezione  dell'ambiente,
 rimette  ad  essa lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche
 di interesse nazionale  (indicate  nell'art.  1)  senza  una  precisa
 definizione  dell'ambito  di  intervento; l'Agenzia nazionale sarebbe
 inoltre investita non solo di funzioni di indirizzo e  controllo,  ma
 anche  operative,  di  competenza  provinciale,  esercitando anche un
 potere di indirizzo e coordinamento;
       d) l'art. 7, che dichiara  le  disposizioni  del  decreto-legge
 immediatamente  applicabili  anche alle province autonome di Trento e
 di Bolzano, fino  all'adozione  da  parte  delle  stesse  di  proprie
 normative,  in  contrasto con l'assetto dei rapporti tra legislazione
 statale e legislazione regionale, fissato  dagli  artt.  1  e  2  del
 decreto legislativo n. 266 del 1992.
    2.  - I due ricorsi hanno ad oggetto le stesse disposizioni legis-
 lative, delle quali denunciano,  con  prospettazioni  in  gran  parte
 coincidenti, analoghi vizi di legittimita' costituzionale. I relativi
 giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.
    3.  -  E'  opportuno  premettere,  alla  valutazione delle singole
 censure, che il sistema organizzativo e  funzionale  delineato  dalle
 nuove   disposizioni  sui  controlli  ambientali  e  sull'istituzione
 dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente appare nel suo
 complesso  diretto  ad  innovare  profondamente  la  disciplina   del
 settore.  Il  nuovo  assetto  normativo  segue  principi  che  vedono
 enucleate  le  funzioni   tecnico-scientifiche,   di   consulenza   e
 controllo,  da  tenere  separate  dall'amministrazione  attiva  e  da
 esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale  (o  regionale)
 mediante apposite agenzie, dotate di autonomia.
    Viene delineata una disciplina uniforme, nei tratti essenziali, su
 tutto  il  territorio  nazionale, sia per le figure organizzative (le
 agenzie) che per le funzioni dalle  stesse  esercitate,  configurando
 anche un possibile collegamento e coordinamento tecnico di specifiche
 attivita',  nel  rispetto  della  reciproca  autonomia  delle diverse
 agenzie.
    Si e' in presenza di principi  che  assumono  i  caratteri  propri
 delle  norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente
 innovativi nel settore della  protezione  ambientale,  di  essenziale
 importanza  per la vita della comunita', realizzano, secondo esigenze
 di carattere unitario, valori espressi  dagli  artt.  9  e  32  della
 Costituzione.
    La protezione dell'ambiente, che pure attraversa una molteplicita'
 di  settori  in  ordine  ai  quali  si mantengono competenze diverse,
 statali e regionali, ha assunto  una  propria  autonoma  consistenza,
 che,  in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non
 si esaurisce  ne'  rimane  assorbita  nelle  competenze  di  settore,
 rivendicate dalle province ricorrenti.
    Il  decreto-legge denunciato nel suo disegno complessivo non tende
 a modificare l'assetto delle competenze sostanziali. Anzi,  anche  la
 competenza    per   le   attivita'   tecnico-scientifiche,   connesse
 all'esercizio   delle   funzioni   pubbliche   per   la    protezione
 dell'ambiente,   accede   al  livello  di  competenza  per  il  quale
 l'attivita' di supporto o di controllo tecnico si esprime.
    4.1.  -  In  ordine  logico  la  prima  questione  e'   costituita
 dall'obbligo,  previsto  dall'art.  3  del testo legislativo in esame
 anche per le province autonome di Trento e di Bolzano,  di  istituire
 con  proprie  leggi  agenzie  provinciali alle quali e' attribuito il
 compito  di  svolgere le attivita' tecnico-scientifiche, di interesse
 provinciale  (e  locale),  connesse  all'esercizio   delle   funzioni
 pubbliche  per  la protezione dell'ambiente; attivita' che sono indi-
 cate dal primo comma della stessa disposizione, ed alle quali possono
 esser aggiunti altri compiti tecnici di prevenzione, di  vigilanza  e
 di controllo ambientale, determinati dalle stesse province.
    Le  agenzie  acquisiscono  le  funzioni,  il personale, i beni, le
 attrezzature  e  la  dotazione  finanziaria  dei  soppressi  presi'di
 multizonali  di  prevenzione  e  degli  altri  apparati in precedenza
 adibiti dalle unita' sanitarie locali alle attivita' che vengono  de-
 mandate  ai  nuovi  organismi.  Le  agenzie provinciali devono essere
 inoltre  dotate  di  autonomia  tecnico-giuridica,  amministrativa  e
 contabile.   Le  leggi  provinciali,  nell'istituirle,  provvedono  a
 definirne l'organizzazione, la dotazione tecnica e di  personale,  le
 risorse finanziarie.
    Questa disciplina indica i principi della riforma del settore ed i
 vincoli che ne derivano per la legislazione provinciale; segnatamente
 l'obbligo  di istituire appositi ed autonomi organismi tecnici per la
 protezione ambientale, destinando ad  essi,  nella  transizione  alla
 nuova  configurazione  organizzativa,  gli apparati preesistenti, cui
 erano rimesse le medesime funzioni, ed i relativi finanziamenti.
    Questo quadro, nel  porre  i  principi  della  riforma  economico-
 sociale  di settore, lascia aperta alla legislazione provinciale ogni
 determinazione in ordine alla struttura ed agli organi  dell'agenzia,
 all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga
 di  attribuire  ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con
 gli altri organi provinciali.
    In particolare e' rimessa alla  legge  provinciale  la  disciplina
 dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi
 finanziari,  delle  modalita'  di consulenza e di supporto tecnico da
 prestare agli  apparati  provinciali  e  degli  enti  locali  che  si
 avvalgono delle agenzie.
    In  conclusione  l'obbligo  di  istituire  le  agenzie provinciali
 risponde all'esigenza  di  assicurare  la  presenza  di  appositi  ed
 autonomi  organismi tecnici su tutto il territorio nazionale, in modo
 da  rendere,  tra  l'altro,  agevole  ed  omogenea  la   raccolta   e
 l'elaborazione   di   dati   in   materia  ambientale,  e  consentire
 l'esercizio indipendente dell'attivita' di consulenza e di  controllo
 tecnico.  Il  modo  d'essere di questi nuovi organismi, ferma la loro
 autonomia, e' rimesso alla disciplina della legge provinciale.
    Non  sono  pertanto  fondate  le  censure  proposte  sul  generale
 contenuto  dell'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993, introdotto
 dalla legge n. 61 del 1994.
    4.2. - Fondate sono le doglianze  concernenti  la  determinazione,
 fatta  con  legge  statale,  dell'autorita'  provinciale di vigilanza
 sulle agenzie, individuata nella presidenza della giunta  provinciale
 (art.   3,  primo  comma,  ultimo  periodo).  Difatti,  stabilita  la
 necessita' della vigilanza, non spetta alla legge statale determinare
 con una disposizione di dettaglio l'organo della provincia  autonoma,
 cui  essa  deve  essere  rimessa,  interferendo  in  tal  modo  sulla
 ripartizione delle  funzioni  fra  i  diversi  organi  interni  della
 provincia (sentenze n. 355 del 1993, n. 407 del 1989).
    Deve  essere, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 3,  primo  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  in
 questione,  nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle agenzie
 e' esercitata dalla presidenza  della  giunta  provinciale,  anziche'
 dalla provincia autonoma.
    5.  -  Non  sono  fondate  le  censure prospettate con riferimento
 all'obbligo delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente
 di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori  nelle
 materie   nelle   quali  si  svolge  l'attivita'  tecnico-scientifica
 affidata alla loro competenza (art. 1, terzo comma).
    Questa   disposizione,   vincolando   a   "prevedere   forme    di
 consultazione", enuncia solo un principio, indicando una finalita' ed
 un metodo partecipativo da seguire, le cui modalita' ed articolazioni
 sono  rimesse alle determinazioni proprie delle province autonome. Si
 risponde  cosi'  ad  una  generale  esigenza  di  partecipazione   di
 qualificate  organizzazioni  rappresentative di interessi collettivi,
 in un settore, quello della protezione e  dei  controlli  ambientali,
 nel quale sono evidenti l'interesse ed il contributo che puo' offrire
 il   mondo   della   produzione  e  del  lavoro,  sul  piano  tecnico
 dell'esperienza e dell'applicazione delle prescrizioni.
    6. - Non sono fondate le censure  proposte  con  riferimento  alla
 disciplina  dei  rapporti  tra  Agenzia  nazionale  per la protezione
 dell'ambiente ed agenzie provinciali (art. 1, primo comma, lettere a)
 e b), e terzo comma).
    Ciascuno di questi enti e' dotato  di  autonomia  organizzativa  e
 funzionale,   senza   che  sia  possibile  configurare,  come  invece
 ipotizzano le province ricorrenti, un accentramento  di  funzioni  ed
 una   subordinazione   delle   agenzie   provinciali,   destinate  ad
 atteggiarsi  ed  operare   quale   organo   periferico   dell'Agenzia
 nazionale.
    Le   attivita'  di  supporto  tecnico-scientifico,  proprie  delle
 agenzie, nazionale e provinciali, sono espressamente rimesse  all'una
 o  alle  altre  a  seconda  del livello dell'interesse che assistono,
 senza  modificare  l'assetto  e  la  ripartizione  delle   competenze
 sostanziali.
    Anche  quando  si  prefigura l'opportunita' di specializzazione di
 talune strutture tecniche delle agenzie (art.  1,  terzo  comma),  il
 modulo  previsto  e'  quello  della  convenzione,  che per sua natura
 rispetta  l'autonomia  dei  soggetti  coinvolti  e  la  loro   libera
 determinazione,   sicche'   ne   risulta  sottolineata  la  reciproca
 indipendenza degli enti.
    Quanto all'attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico  rimessa
 all'Agenzia  nazionale  nei  confronti  delle  agenzie provinciali (o
 regionali) per l'esercizio delle competenze  ad  esse  spettanti,  si
 tratta  di un coordinamento che riguarda esclusivamente l'omogeneita'
 sul   piano   nazionale   delle   metodologie   operative,   riferite
 essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e
 di  informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche
 del collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto
 statistico  delle  Comunita'  europee,  e'  evidente  l'esigenza   di
 omogeneita'  dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare.
 Anche negli  altri  settori,  della  verifica,  dello  studio  e  del
 controllo  appaiono specificamente rilevanti i profili attinenti alle
 metodologie tecniche.
    Si  tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come piu' volte
 affermato dalla Corte (sentenze n. 49 del 1991, n. 139 del  1990,  n.
 242  del  1989,  n.  924  del  1988), si distingue da quello politico
 amministrativo e puo' essere  affidato  anche  ad  enti  appartenenti
 all'amministrazione   statale,   dotati   delle  conoscenze  e  delle
 esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza
 che cio' determini una lesione  delle  competenze  costituzionalmente
 assicurate alle regioni o alle province autonome.
    7.  - Fondate sono le censure rivolte all'art. 7 del decreto-legge
 n. 496 del 1993, che dispone l'immediata  applicabilita'  anche  alle
 province  autonome  di  Trento  e di Bolzano delle norme dello stesso
 decreto-legge, sino all'adozione da parte delle province di  apposite
 normative.
    Questa   disposizione   viene   a  toccare  i  rapporti  tra  atti
 legislativi statali  e  leggi  provinciali,  invertendo  la  sequenza
 prevista  dalle  norme  di  attuazione  dello Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266  del  1992).  Secondo
 questa  disciplina  l'adeguamento della legislazione provinciale alle
 norme fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  deve  avvenire
 entro  sei  mesi  dalla pubblicazione della legge statale che esprime
 tali norme. Nel frattempo restano applicabili le disposizioni  legis-
 lative provinciali preesistenti.
    L'art.   7   del   decreto-legge   n.  496  del  1993,  nonostante
 l'enunciazione della salvaguardia  di  compatibilita'  con  le  norme
 statutarie  e  di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
 province autonome,  per  queste  ultime  contraddice  palesemente  le
 modalita'  ed  i  tempi di adeguamento della legislazione provinciale
 alle norme statali di riforma economico-sociale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  primo
 comma,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  4 dicembre 1993, n. 496
 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
 e istituzione dell'Agenzia nazionale per la  protezione  ambientale),
 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994,
 n.  61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono
 poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale",
 anziche' "della provincia autonoma";
      dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7   dello
 stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso
 contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento
 e  di  Bolzano  fino  all'adozione  da parte delle stesse di apposita
 normativa;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere  a)  e  b),  e
 terzo comma, dello stesso decreto-legge, in riferimento agli artt. 8,
 primo  comma,  9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e
 107 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  e
 relative  norme  di  attuazione,  proposte dalle Province autonome di
 Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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