N. 356 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da istituirsi con leggi di queste ultime - Compiti di vigilanza sulla loro attivita' Attribuzione alla presidenza della giunta provinciale, anziche' alla provincia autonoma Carattere di dettaglio della disposizione di legge statale - Indebita intereferenza sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3, primo comma, ultimo periodo). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Disciplina di cui al d.-l. n. 496/1993, convertito con modificazioni, in legge n. 61/1994 - Immediata applicabilita' anche alle province autonome, fino all'adozione da parte di esse di apposite normative - Violazione del principio posto dalle norme di attuazione dello statuto regionale, per cui l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che esprime tali norme, restando nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 7). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da istituirsi con leggi di queste ultime - Attivita' tecnico-scientifiche di loro competenza - Obbligo di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali - Lamentata lesione delle competenze provinciali e dei principi statutari concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e provinciali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, terzo comma). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzie delle province autonome, da istituirsi con leggi di queste ultime - Individuazione, da parte della legge statale, degli obiettivi, delle attivita', della struttura e della condizione di tali enti - Asserito carattere di normativa di dettaglio della legge statale - Conseguente lamentata violazione dell'autonomia organizzativa della provincia - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 3). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale - Agenzia nazionale - Svolgimento di attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale e di funzioni e di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali e delle province autonome - Lamentata lesione delle competenze provinciali e dei principi statutari concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e provinciali - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.-L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma). (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 1, 5, 9, 13, 14, 16, 19, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9 e 10; 14, terzo comma; 16, primo comma, n. 5; 68 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 1 e 2)(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, e 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento notificati il 24 e 26 febbraio 1994, depositati in cancelleria il 1 e 4 marzo successivi ed iscritti ai nn. 24 e 25 del registro ricorsi 1994; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano, l'avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 24 febbraio 1994 e depositato in cancelleria il successivo 1 marzo, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma; 3, primo e quarto comma; 1, primo comma, lettera b) e 7 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, primo comma, numeri 1), 5), 9), 13), 14), 16), 19), 21) e 24); 9, primo comma, numeri 3), 8), 9) e 10); 14, terzo comma; 16, primo comma, numero 5); 68 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e con le relative norme di attuazione, nonche' con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La Provincia premette di avere, in base al proprio Statuto speciale, competenza esclusiva in materia di: ordinamento degli uffici provinciali e del personale, urbanistica, artigianato, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche, miniere cave e torbiere, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, servizi antigrandine e bonifica, opere idrauliche; nonche' competenza concorrente in materia di: commercio, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, igiene e sanita'. Materie tutte che la ricorrente ritiene coinvolte in tema di protezione ambientale. Il decreto-legge denunciato definisce le "attivita' scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente" (art. 1); demanda alle regioni il compito di provvedere "all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale"; attribuisce alle province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'ambiente gia' di competenza delle unita' sanitarie locali (art. 2). L'art. 3 prevede l'istituzione di agenzie regionali e provinciali "per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'art. 1 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" (primo comma), e detta altre norme sulla organizzazione e l'attivita' di tali agenzie. L'art. 1 disciplina l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, cui e' attribuito il compito di svolgere sia "le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 1, primo comma, di interesse nazionale", sia "le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 3 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie op- erative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti" (art. 1, primo comma, lettere a) e b). Il decreto-legge impugnato, che risponde all'esigenza di colmare il vuoto normativo determinato dal risultato del referendum popolare che ha abrogato le disposizioni che affidavano alle unita' sanitarie locali i controlli ambientali, avrebbe sovvertito le attribuzioni della provincia autonoma, rendendo in particolare obbligatoria l'istituzione di un'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (art. 3), ed interferendo cosi' nell'autonomia organizzativa e di gestione della provincia stessa, che ha gia' dato un assetto al sistema dei controlli ambientali. Interferenza ancor piu' grave, considerando l'attribuzione all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente del potere di svolgere attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti dell'agenzia provinciale. In contrasto con competenze costituzionalmente riservate alla provincia sarebbe anche l'obbligo per le agenzie provinciali di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di loro competenza (art. 1, terzo comma, del decreto-legge). La Provincia di Bolzano denuncia, infine, l'art. 7 del decreto- legge n. 496 del 1993, che stabilisce la immediata applicabilita' delle disposizioni del decreto-legge anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative. Questa disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, che, disciplinando in via generale i rapporti tra legge statale e legge provinciale, prevede che le province autonome si adeguino alle norme fondamentali di riforma economico-sociale entro sei mesi dalla loro pubblicazione. 2. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 26 febbraio 1994 e depositato il successivo 4 marzo, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, del decreto-legge n. 496 del 1993, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 16), 17), 21), 24); 9, numeri 9) e 10; 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione (in particolare con i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 28 marzo 1975, n. 474; 26 gennaio 1980, n. 197 e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266). La ricorrente sostiene che il decreto-legge e' per piu' aspetti lesivo dell'autonomia provinciale, assicurata da norme di rango costituzionale, nonostante l'apparente clausola di salvaguardia, di rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione, contenuta nell'art. 7. Questa disposizione, oltre a contrastare con il decreto legislativo n. 266 del 1992, sarebbe contraddetta in particolare dall'art. 3 dello stesso decreto-legge, che vincola le future normative provinciali a istituire l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. L'obbligo di istituire l'agenzia inciderebbe sull'autonomia organizzativa delle province autonome, prescrivendo la costituzione di un ente funzionale dotato di piena autonomia, per l'esercizio di compiti propri delle province stesse. La legge statale conterrebbe inoltre una disciplina dettagliata circa l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale, le attivita' di detta agenzia e i rapporti fra di essa e gli enti locali. Lesivo dell'autonomia provinciale sarebbe anche l'art. 1, terzo comma, che, prevedendo l'obbligo di consultazione di rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, vincolerebbe l'organismo provinciale nelle modalita' di espletamento delle proprie funzioni. La Provincia di Trento contesta anche i compiti e le modalita' di azione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, alla quale sono attribuite "le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art. 1, primo comma, di interesse nazionale" (art. 1), senza tuttavia dare alcuna definizione di tale interesse e delle relative attivita'. Ne risulterebbe ampliato l'ambito di intervento dell'organismo nazionale, a scapito delle competenze regionali e provinciali. Tanto piu' che sono attribuite all'Agenzia nazionale (mediante il rinvio all'art. 1, primo comma) non solo attivita' di tipo strumentale (ricerca, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni), neutre rispetto al riparto di competenze fra Stato e regioni e province autonome, ma anche compiti di competenza provinciale, quali il controllo dei fattori di inquinamento, sicche' l'Agenzia nazionale sarebbe investita anche di funzioni operative di controllo, che rientrano nella competenza regionale o provinciale e locale. Secondo la Provincia autonoma di Trento l'estensione delle competenze statali risulterebbe confermata dall'art. 1, terzo comma, che prevede convenzioni tra l'Agenzia nazionale, le regioni e le province autonome, in vista della specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il piu' efficace espletamento delle funzioni dell'Agenzia nazionale. Nel sistema della nuova legge l'Agenzia nazionale sarebbe destinata ad operare non solo a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche a livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali. La ricorrente denuncia infine l'art. 1, secondo comma, lettera b), del decreto-legge n. 496 del 1993, che, attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento tecnico all'Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie regionali o provinciali, assoggetterebbe la provincia, nella propria attivita', ad un anomalo potere di indirizzo non sorretto e limitato da norme di legge. 3. - In entrambi i giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni. L'Avvocatura osserva che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali e provinciali sono chiamate a svolgere, nei rispettivi ambiti di competenza, le attivita' tecnico- scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente definite dall'art. 1, primo comma, del decreto- legge n. 496 del 1993. La loro attivita' si riferisce alla valutazione tecnica ed al controllo dei fenomeni d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (lettere d) e h), dei rischi di incidenti nelle attivita' produttive (lettera i) e dell'uso pacifico dell'energia nucleare (lettera l). La disciplina della riorganizzazione dei controlli ambientali non avrebbe pertanto leso attribuzioni devolute alla competenza esclusiva o concorrente delle ricorrenti. Per quanto concerne l'art. 1, terzo comma, l'Avvocatura osserva che esso esprime una legittima indicazione di principio, la quale, se prende in qualche modo in considerazione gli interessi della produzione e del lavoro, non per questo investe materie su cui le province dispongono di competenza esclusiva. La disciplina dettata dall'art. 3, primo e quarto comma, nel colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione delle norme sottoposte a referendum, intenderebbe realizzare, in vista della tutela del diritto alla salute, una riforma della disciplina dei controlli ambientali, per ottenere un effettivo miglioramento dei corrispondenti servizi, non soltanto in termini di efficienza, ma anche di correttezza e imparzialita', principi questi che implicano a loro volta un'esigenza di uniformita'. Il controllo sullo stato dei corpi ambientali, e quindi delle condizioni di salubrita' dell'ambiente di vita, si pone, ad avviso dell'Avvocatura, in relazione inscindibile con l'inderogabilita' degli standards sui limiti di accettabilita' della presenza di fattori inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. La scelta del legislatore nazionale di prevedere l'istituzione obbligatoria delle agenzie regionali e provinciali come articolazioni autonome di un apparato nazionale e quindi funzionalmente collegate all'Agenzia nazionale troverebbe la propria ragione giustificatrice nell'esigenza di uniformita' degli strumenti che presidiano il diritto alla salute. Tra questi occupano un posto di rilievo i controlli ambientali, dal momento che la loro efficienza e correttezza tecnica garantiscono la rilevazione fedele degli stati di inquinamento e la conseguente doverosa attivazione degli interventi correttivi. L'Avvocatura ritiene infondate anche le censure mosse all'art. 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge n. 496 del 1993. L'attivita' affidata all'Agenzia nazionale, diretta a garantire l'omogeneita' delle metodologie operative, e' definita come un indirizzo e coordinamento tecnico, che non puo' essere assimilato a quello svolto dal Governo sul piano della funzione legislativa e amministrativa. Una volta affidate le attivita' di controllo ambientale di interesse nazionale ad un organismo autonomo, sottoposto alla sola vigilanza del Ministero dell'ambiente, analoga separazione dei controlli dalle funzioni amministrative attive deve essere realizzata a livello regionale e provinciale. 4. - In una memoria illustrativa depositata in prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano osserva che la disciplina legislativa denunciata riguarda non soltanto le attivita' di valutazione tecnica affidate all'Agenzia nazionale ed alle agenzie regionali e provinciali, ma anche le attivita' di vigilanza e controllo, che rientrano pienamente nelle competenze costituzionalmente riservate alla provincia. Ribadisce quindi le censure rivolte: a) all'istituzione obbligatoria di un ente strumentale, l'agenzia provinciale, secondo un modello rigidamente stabilito dalla legge statale; b) all'attribuzione all'Agenzia nazionale di un potere di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'agenzia provinciale; c) all'immediata applicabilita', anche nei confronti della Provincia ricorrente, delle disposizioni contenute nel decreto-legge. 5. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria illustrativa, rilevando che l'implicazione, in un certo settore, di diritti costituzionalmente protetti, che possono in ipotesi richiedere uniformita' di trattamento fra i cittadini su scala nazionale, non giustifica lo spostamento delle competenze amministrative ne' la compressione dell'autonomia regionale o provinciale nel definire e disciplinare le proprie strutture amministrative. Le disposizioni denunciate neppure potrebbero essere giustificate dall'esigenza di separare le funzioni di controllo dalle funzioni amministrative attive. Ad avviso della ricorrente anche tale aspetto e' riservato all'ambito dell'autonomia organizzativa e della competenza primaria della provincia. Inoltre le disposizioni impugnate non detterebbero principi, ma definirebbero anche in dettaglio il tipo di organizzazione imposto alla provincia, instaurando anche un legame di dipendenza funzionale dell'apparato provinciale dell'Agenzia nazionale. Considerato in diritto 1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento denunciano, proponendo questioni di legittimita' costituzionale in via principale, alcune disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, adottate con il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61. La nuova disciplina segue l'abrogazione parziale - dichiarata, a seguito di referendum popolare, con il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 - di alcune disposizioni in materia ambientale dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Essa e' ispirata a principi innovativi, fra i quali: la definizione e la delimitazione delle attivita' tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente; l'istituzione di appositi organismi con compiti tecnici (l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali e delle province autonome), dotati di autonomia e separati dagli organi di amministrazione attiva; l'attribuzione all'Agenzia nazionale di poteri di indirizzo e coordinamento tecnico. Questi aspetti della nuova disciplina sono denunciati dalle prov- ince ricorrenti, che ne affermano il contrasto con le attribuzioni loro costituzionalmente riservate dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197) e con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali. Le Province autonome censurano specificamente le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 496 del 1993, quale risulta a seguito delle integrazioni e modificazioni apportate dalle legge di conversione n. 61 del 1994: a) l'art. 1, terzo comma, che prescrive alle agenzie delle province autonome di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali, nelle materie concernenti le attivita' tecnico- scientifiche (indicate dal primo comma della stessa disposizione), loro rimesse per la protezione dell'ambiente, vincolando cosi' l'organismo provinciale nelle modalita' di espletamento delle proprie funzioni alla partecipazione delle forze sociali; b) l'art. 3, che obbliga ad istituire le agenzie provinciali per lo svolgimento di attivita' che le province hanno gia' disciplinato, incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacche' la legge statale stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le attivita' da compiere, ma anche la struttura e la condizione degli enti cui sono rimessi, con una disciplina di dettaglio, che tra l'altro individua l'organo interno alla provincia di vigilanza sulle agenzie; c) l'art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, rimette ad essa lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale (indicate nell'art. 1) senza una precisa definizione dell'ambito di intervento; l'Agenzia nazionale sarebbe inoltre investita non solo di funzioni di indirizzo e controllo, ma anche operative, di competenza provinciale, esercitando anche un potere di indirizzo e coordinamento; d) l'art. 7, che dichiara le disposizioni del decreto-legge immediatamente applicabili anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adozione da parte delle stesse di proprie normative, in contrasto con l'assetto dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, fissato dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992. 2. - I due ricorsi hanno ad oggetto le stesse disposizioni legis- lative, delle quali denunciano, con prospettazioni in gran parte coincidenti, analoghi vizi di legittimita' costituzionale. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza. 3. - E' opportuno premettere, alla valutazione delle singole censure, che il sistema organizzativo e funzionale delineato dalle nuove disposizioni sui controlli ambientali e sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente appare nel suo complesso diretto ad innovare profondamente la disciplina del settore. Il nuovo assetto normativo segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale) mediante apposite agenzie, dotate di autonomia. Viene delineata una disciplina uniforme, nei tratti essenziali, su tutto il territorio nazionale, sia per le figure organizzative (le agenzie) che per le funzioni dalle stesse esercitate, configurando anche un possibile collegamento e coordinamento tecnico di specifiche attivita', nel rispetto della reciproca autonomia delle diverse agenzie. Si e' in presenza di principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente innovativi nel settore della protezione ambientale, di essenziale importanza per la vita della comunita', realizzano, secondo esigenze di carattere unitario, valori espressi dagli artt. 9 e 32 della Costituzione. La protezione dell'ambiente, che pure attraversa una molteplicita' di settori in ordine ai quali si mantengono competenze diverse, statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza, che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esaurisce ne' rimane assorbita nelle competenze di settore, rivendicate dalle province ricorrenti. Il decreto-legge denunciato nel suo disegno complessivo non tende a modificare l'assetto delle competenze sostanziali. Anzi, anche la competenza per le attivita' tecnico-scientifiche, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale l'attivita' di supporto o di controllo tecnico si esprime. 4.1. - In ordine logico la prima questione e' costituita dall'obbligo, previsto dall'art. 3 del testo legislativo in esame anche per le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituire con proprie leggi agenzie provinciali alle quali e' attribuito il compito di svolgere le attivita' tecnico-scientifiche, di interesse provinciale (e locale), connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente; attivita' che sono indi- cate dal primo comma della stessa disposizione, ed alle quali possono esser aggiunti altri compiti tecnici di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, determinati dalle stesse province. Le agenzie acquisiscono le funzioni, il personale, i beni, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei soppressi presi'di multizonali di prevenzione e degli altri apparati in precedenza adibiti dalle unita' sanitarie locali alle attivita' che vengono de- mandate ai nuovi organismi. Le agenzie provinciali devono essere inoltre dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile. Le leggi provinciali, nell'istituirle, provvedono a definirne l'organizzazione, la dotazione tecnica e di personale, le risorse finanziarie. Questa disciplina indica i principi della riforma del settore ed i vincoli che ne derivano per la legislazione provinciale; segnatamente l'obbligo di istituire appositi ed autonomi organismi tecnici per la protezione ambientale, destinando ad essi, nella transizione alla nuova configurazione organizzativa, gli apparati preesistenti, cui erano rimesse le medesime funzioni, ed i relativi finanziamenti. Questo quadro, nel porre i principi della riforma economico- sociale di settore, lascia aperta alla legislazione provinciale ogni determinazione in ordine alla struttura ed agli organi dell'agenzia, all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga di attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con gli altri organi provinciali. In particolare e' rimessa alla legge provinciale la disciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi finanziari, delle modalita' di consulenza e di supporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si avvalgono delle agenzie. In conclusione l'obbligo di istituire le agenzie provinciali risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale, in modo da rendere, tra l'altro, agevole ed omogenea la raccolta e l'elaborazione di dati in materia ambientale, e consentire l'esercizio indipendente dell'attivita' di consulenza e di controllo tecnico. Il modo d'essere di questi nuovi organismi, ferma la loro autonomia, e' rimesso alla disciplina della legge provinciale. Non sono pertanto fondate le censure proposte sul generale contenuto dell'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993, introdotto dalla legge n. 61 del 1994. 4.2. - Fondate sono le doglianze concernenti la determinazione, fatta con legge statale, dell'autorita' provinciale di vigilanza sulle agenzie, individuata nella presidenza della giunta provinciale (art. 3, primo comma, ultimo periodo). Difatti, stabilita la necessita' della vigilanza, non spetta alla legge statale determinare con una disposizione di dettaglio l'organo della provincia autonoma, cui essa deve essere rimessa, interferendo in tal modo sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia (sentenze n. 355 del 1993, n. 407 del 1989). Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge in questione, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle agenzie e' esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziche' dalla provincia autonoma. 5. - Non sono fondate le censure prospettate con riferimento all'obbligo delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori nelle materie nelle quali si svolge l'attivita' tecnico-scientifica affidata alla loro competenza (art. 1, terzo comma). Questa disposizione, vincolando a "prevedere forme di consultazione", enuncia solo un principio, indicando una finalita' ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalita' ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle province autonome. Si risponde cosi' ad una generale esigenza di partecipazione di qualificate organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, in un settore, quello della protezione e dei controlli ambientali, nel quale sono evidenti l'interesse ed il contributo che puo' offrire il mondo della produzione e del lavoro, sul piano tecnico dell'esperienza e dell'applicazione delle prescrizioni. 6. - Non sono fondate le censure proposte con riferimento alla disciplina dei rapporti tra Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed agenzie provinciali (art. 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma). Ciascuno di questi enti e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale, senza che sia possibile configurare, come invece ipotizzano le province ricorrenti, un accentramento di funzioni ed una subordinazione delle agenzie provinciali, destinate ad atteggiarsi ed operare quale organo periferico dell'Agenzia nazionale. Le attivita' di supporto tecnico-scientifico, proprie delle agenzie, nazionale e provinciali, sono espressamente rimesse all'una o alle altre a seconda del livello dell'interesse che assistono, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze sostanziali. Anche quando si prefigura l'opportunita' di specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie (art. 1, terzo comma), il modulo previsto e' quello della convenzione, che per sua natura rispetta l'autonomia dei soggetti coinvolti e la loro libera determinazione, sicche' ne risulta sottolineata la reciproca indipendenza degli enti. Quanto all'attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico rimessa all'Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie provinciali (o regionali) per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti, si tratta di un coordinamento che riguarda esclusivamente l'omogeneita' sul piano nazionale delle metodologie operative, riferite essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e di informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche del collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunita' europee, e' evidente l'esigenza di omogeneita' dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare. Anche negli altri settori, della verifica, dello studio e del controllo appaiono specificamente rilevanti i profili attinenti alle metodologie tecniche. Si tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come piu' volte affermato dalla Corte (sentenze n. 49 del 1991, n. 139 del 1990, n. 242 del 1989, n. 924 del 1988), si distingue da quello politico amministrativo e puo' essere affidato anche ad enti appartenenti all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che cio' determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni o alle province autonome. 7. - Fondate sono le censure rivolte all'art. 7 del decreto-legge n. 496 del 1993, che dispone l'immediata applicabilita' anche alle province autonome di Trento e di Bolzano delle norme dello stesso decreto-legge, sino all'adozione da parte delle province di apposite normative. Questa disposizione viene a toccare i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto legislativo n. 266 del 1992). Secondo questa disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che esprime tali norme. Nel frattempo restano applicabili le disposizioni legis- lative provinciali preesistenti. L'art. 7 del decreto-legge n. 496 del 1993, nonostante l'enunciazione della salvaguardia di compatibilita' con le norme statutarie e di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, per queste ultime contraddice palesemente le modalita' ed i tempi di adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali di riforma economico-sociale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anziche' "della provincia autonoma"; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, terzo comma; 3; 1, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma, dello stesso decreto-legge, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0899