N. 359 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione Liguria - Legge regionale contenente disposizioni relative al
 rilascio del permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di cava
 e  torbiera  -  Riapprovazione  della  legge,  in  seguito  a  rinvio
 governativo con richiesta di riesame, con modifiche  interessanti  le
 sole  disposizioni  oggetto  del  rinvio,  a  maggioranza  semplice -
 Violazione del principio per cui la legge regionale rinviata, quando,
 come nel  caso,  deve  considerarsi  "non  nuova"  va  riapprovata  a
 maggioranza assoluta (cfr. sentenze nn. 79/1989, 154/1990, 497/1992 e
 287 del 1994) - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di altra
 questione.
 
 (Legge della regione Liguria riapprovata il 5 ottobre 1993).
 
 (Cost., artt. 127, terzo e quarto comma, e 128)
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria  riapprovata  dal  Consiglio regionale il 5 ottobre 1993, dal
 titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso  di  ricerca  e
 all'esercizio  di  attivita'  di  cava  e  torbiera. Modificazioni ed
 integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n.  12",  promosso
 con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il
 26 ottobre 1993, depositato in cancelleria  il  2  novembre  1993  ed
 iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1993.
    Udito  nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
    Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 127  e
 128  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
 della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni  relative
 al  rilascio  di  permesso di ricerca e all'esercizio di attivita' di
 cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge  regionale
 10  aprile  1979,  n.  12",  riapprovata,  a  seguito di rinvio, il 5
 ottobre 1993.
    Il ricorrente, dopo aver ricordato  che  in  sede  di  riesame  la
 Regione  aveva  apportato  modifiche  che  solo in parte recepivano i
 rilievi mossi con il rinvio, prospetta, in primo luogo, la violazione
 dell'art. 127 della Costituzione, essendo avvenuta la  riapprovazione
 della legge a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta, come
 prescritto  dalla  citata  disposizione  costituzionale.  In effetti,
 aggiunge il ricorrente, poiche' sulla base  della  documentazione  in
 atti non e' possibile ritenere che la Regione Liguria, dopo il rinvio
 governativo,  abbia inteso attivare un nuovo procedimento legislativo
 e poiche' le modificazioni apportate in sede di  riesame  interessano
 solo  le  disposizioni  oggetto  di  rinvio,  la legge impugnata deve
 considerarsi come "non nuova" e, quindi,  la  riapprovazione  sarebbe
 dovuta avvenire a maggioranza assoluta.
    La  stessa  legge  sarebbe, inoltre, illegittima per contrasto con
 l'art. 128  della  Costituzione,  dal  momento  che,  nell'attribuire
 all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante
 urbanistica  (art.  11,  terzo comma), interferirebbe, comprimendola,
 con  la  sfera  di  autonomia  garantita  ai  comuni.  Di   qui,   in
 applicazione  dei  principi  affermati da questa Corte nelle sentenze
 nn.    157    del    1990    e    212    del    1991,     deriverebbe
 l'illegittimita'costituzionale  della legge impugnata o, quanto meno,
 dell'art. 11, terzo comma, della stessa.
    La Regione Liguria non si e' costituita nel presente giudizio.
                        Considerato in diritto
    Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale della legge della  Regione  Liguria,  dal
 titolo  "Disposizioni  relative  al rilascio di permesso di ricerca e
 all'esercizio di attivita'  di  cava  e  torbiera.  Modificazioni  ed
 integrazioni  della  legge  regionale  10  aprile  1979,  n. 12", per
 violazione degli artt.  127,  terzo  e  quarto  comma,  e  128  della
 Costituzione.
    La   questione   e'  fondata,  poiche',  come  ha  prospettato  il
 ricorrente, la legge regionale impugnata non puo' essere  considerata
 come  "legge  nuova"  ai  sensi e agli effetti dell'art. 127, terzo e
 quarto comma, della Costituzione e, pertanto, avrebbe  dovuto  essere
 riapprovata  a maggioranza assoluta, non gia' a maggioranza semplice,
 come invece e' avvenuto.
    A partire  dalla  sentenza  n.  158  del  1988,  questa  Corte  ha
 costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione,
 una  legge  regionale,  che  sia  stata  rinviata  dal Governo per il
 riesame, deve essere  considerata  come  "non  nuova",  non  soltanto
 nell'ipotesi  in  cui  in  sede  di  riesame  il  Consiglio regionale
 riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione  o  innovando
 solo  parti  dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle
 ipotesi  in  cui  vengano  comunque  modificate   esclusivamente   le
 disposizioni   direttamente   o   indirettamente   interessate  dalle
 osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio.  La  stessa
 Corte   ha  precisato  anche  che,  quando  il  Consiglio  regionale,
 nell'ambito   dello   stesso   procedimento   legislativo,    intende
 riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo
 i  criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza
 assoluta (v. sentt. nn. 79 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992 e 287
 del 1994).
    Sulla base dei principi ora  ricordati,  la  legge  della  Regione
 Liguria  oggetto  di  impugnazione  del  presente  ricorso deve esser
 considerata non validamente riapprovata,  poiche'  la  stessa  legge,
 essendo  stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal
 rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova"  e,
 pertanto,  non  poteva  considerarsi  "riapprovata", avendo riportato
 soltanto la maggioranza semplice, e non  quella  dei  componenti  del
 Consiglio regionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria  dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di
 ricerca  e  all'esercizio  di   attivita'   di   cava   e   torbiera.
 Modificazioni  ed  integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979,
 n.  12",  riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria nel corso
 della seduta del 5 ottobre 1993.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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